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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/09/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3179/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MAMONE DOMENICO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. 118/1971 e dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 6, comma 1 lett. d), DM 01.02.1991, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase,
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ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato le patologie lamentate.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, al contrario, ha riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario, seppur solo a decorrere dalla data della seconda visita peritale (08.05.2025).
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dall'attento esame dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti e da quella esibita, risulta che la Sig.ra Pt_1
(20-02-1970) è affetta dalle seguenti infermità:
[...]
Spondilo-disco-artrosi lombare con recidiva erniaria L4-L5, già trattata chirurgicamente, ed ernia L5-S1: codice 7010 (per analogia)
40%
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in soggetto con looprecorder per episodi ricorrenti di lipotimia con cardiopalmo, a risoluzione spontanea: codice 6441 (per analogia) 30%
Disturbo ansioso-depressivo di tipo secondario: codice 2205 (per analogia) 25%
Esiti di intervento alla spalla sinistra per capsulite e sospetta lesione della cuffia dei rotatori, con evidenza RMN di tendinopatia del sovraspinoso: codice 7224 (per analogia) 20%
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La spondilo-disco-artrosi lombare con recidiva erniaria L4-L5, già trattata chirurgicamente, ed ernia L5-S1, è stata inquadrata secondo il codice 7010 (per analogia) nella misura del 40%, viste le limitazioni accertate. Il disturbo ansiosodepressivo di tipo secondario, di recente evidenza e in trattamento farmacologico è stato valutato secondo il codice 2205 (per analogia) nella misura fissa prevista del 25% in ragione della complessiva condizione accertata.
Gli esiti di intervento alla spalla sinistra per capsulite e sospetta lesione della cuffia dei rotatori, con evidenza RMN di tendinopatia del sovraspinoso, sono stati valutati con riferimento al codice 7224
(per analogia) con necessaria riduzione, trattandosi di arto non dominante, e percentuale pari quindi al 20%. L'ipertensione arteriosa
è in buon compenso emodinamico e non appare complicata in alcun modo ed è stata valutata analogicamente secondo il codice 6441 in misura pari al 30% in ragione della concorrenza degli episodi ricorrenti di lipotimia con cardiopalmo, a risoluzione spontanea”.
Il Consulente ha, pertanto, concluso che la perizianda presenta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, dovendo, dunque, ritenersi sussistente il presupposto sanitario di cui all'art. 13 L.
118/1971 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, nonché per l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), DM 01.02.1991.
3.- Posto che il CTU ha riconosciuto la sussistenza del presupposto sanitario soltanto a decorrere dalla data della visita peritale, le spese di giudizio devono essere compensate in misura pari alla metà.
Le restanti seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro
1.425,00, comprensive della fase di ATPO, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
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DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971 e dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), DM 01.02.1991 dall'08.05.2025;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che, previa compensazione nella misura della metà, liquida in euro 1.425,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 15/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
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