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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 13.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23106/2023
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Turrà Parte_1
e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07.12.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
1) di essere geometra e dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania;
2) che ai sensi della L. 219/1981, per la attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Controparte_1 detto Ente stipulava con professionisti, atti di convenzione per la ricostruzione delle aree danneggiate dagli eventi sismici del 1980;
3) che in data 17.12.1983 la stipulava detta convenzione con Controparte_1 lui determinando in £ 1.000.000 il compenso mensile;
4) che gli era affidato il compito di "tecnico di supporto al Gruppo di lavoro" in relazione alle previsioni di cui alla L.n°219/81;
5) che avrebbe reso la prestazione nelle sedi che sarebbero state assegnate dal Presidente della Giunta Regionale e secondo le specifiche istruzioni dettate dal P.G.R. o da un suo delegato e, nel contempo era fatto divieto di assumere alcun incarico proveniente da imprese o da privati;
6) che il termine della convenzione era fissato al 31.12.1983 e solo in data
11.02.1985 era sottoscritta ulteriore convenzione con scadenza al 31.12.85;
7) che nonostante si fosse avverato il termine finale della "convenzione" la suddetta attività progrediva sino al giorno 12.11.85;
8) che in data 13.11.1985 con ordine di servizio era assegnato al Servizio di gabinetto della Presidenza "per il necessario raccordo" con la "Struttura L.219/1981";
9) che continuava ad osservare orario dalle 08,30 alle ore 14,30, senza, tuttavia, recarsi in trasferta ma provvedendo a ricevere le richieste di finanziamento degli edifici, che provenivano dalla "Struttura L.219/81", valutando e, successivamente, catalogando le stesse, ai fini della concessione dei detti finanziamenti;
10) che con ordinanza di servizio 18751 e 18754, in data 18/11/1985 era disposto che procedesse all'evasione delle pratiche relative al censimento acque in ed individuazione delle fonti di inquinamento;
CP_1
11) che con ordine di servizio n°219/1609 del 05/02/1986 era assegnato all'ufficio LL.PP. sito in Napoli alla Via De Gasperi 28, per espletare mansioni di Geometra Istruttore ed in osservanza orario delle 08,30 alle 14,30 ed anche oltre;
12) che il distacco era confermato con odg del 15/07/1986 n°3249/219;
13) che dal 31/01/1988 era disposto che prestasse la propria attività presso l'ufficio del Genio Civile di Napoli con mansioni di istruttore tecnico delle pratiche sismiche e concessioni demaniali;
14) che a seguito dell'inquadramento conseguente la immissione in ruolo, era destinatario del 6°livello funzionale ex DPR 347/1983 e s.m.e i. e, successivamente, in Ctg C. ex CCNL di comparto di cui al CCNL per i dipendenti delle Regioni ed Autonomie Locali, beneficiando delle progressioni orizzontali;
15) che la L.28/12/86 n.730, recante disposizioni in materia di calamità maturali, all'art.12 prevedeva per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla e dagli altri Enti interessati, previo espletamento di Controparte_1 concorso riservato, all'uopo bandito;
16) che le modalità di attuazione di tale concorso erano demandate al
, il quale, con apposite Controparte_2 ordinanze (nn.839/86, 900/79), fissava i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali, cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
17) che con le deliberazioni nn.3058/87 e 7279/87 la Giunta Regionale della Campania disponeva la equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale, secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata all'art.9 dell'ordinanza stessa;
18) che successivamente la recependo l'ultima ordinanza Controparte_1 del n.1672 del 22 marzo 1989, modificativa Controparte_2 dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, istituiva, con apposita legge Regionale n.4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo, a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n.23, e quindi prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta Regionale;
19) che le operazioni di inquadramento si perfezionavano con il decreto di assunzione in prova e per lui, con decorrenza dal 18/04/1990 e l'inquadramento nel VI livello di cui al DPR 333/1990;
20) che con deliberazione n.1905 del 18/3/1997, la al fine Controparte_1 di dare puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n.1672/1989, disponeva il suo reinquadramento con le mansioni svolte alla data di inquadramento di cui al decreto richiamato sopra al n. 7, con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo, nell'ambito della convenzione e con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art.37 della L.27/1984;
21) che con successiva deliberazione n.9123 del 28/12/1998, la CP_3 prevedeva il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione;
22) che con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità
“economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991;
23) che con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007, con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
24) che, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento e gli veniva riconosciuta l'anzianità giuridica per il periodo 17/12/1983- 17/04/1990; 25) che l'art.19, comma 2 della L.R.1/2007, prevedeva la valorizzazione, ai fini contributivi, del periodo in cui era stata resa la attività "in convenzione", precedentemente alla immissione in ruolo;
con DRC n°1363/2008 veniva demandato al Settore Quiescenza e Previdenza ed al Settore Trattamento Economico della di concordare con l'Ente Previdenziale Controparte_1 le modalità attuative idonee a pervenire alla detta valorizzazione;
26) che l'art.1, comma 194 della L.R. n.16/2014 prescriveva che il versamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire per il tramite della Amministrazione Regionale;
27) che in data 29/11/23 inoltrava puntuale istanza alla al Controparte_1 fine di conoscere se fosse stato effettuato il versamento e, in ipotesi negativa, se fosse stata attuata la procedura prevista dalla DGRC n°1363/2008 nonché le modalità idonee per la concretizzazione della medesima valorizzazione;
28) che la richiesta non riceveva riscontro alcuno.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a codesto Tribunale di: A)Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, in favore della CP_1
attività lavorativa di fatto ex art.2126 cc in regime di subordinazione per
[...] il periodo dal 17/12/1983 al 17/04/1990.
B)Accertare e dichiarare consumata la omissione contributiva da parte della
, per il medesimo periodo, condannando la stessa al pagamento Controparte_1 della somma di € 70.378,66 oltre interessi dal 25/03/22.
C) In subordine, accertare e dichiarare quanto richiesto innanzi lettera "B" e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 57.750,01 oltre interessi come innanzi.
D) In via ancora ulteriormente gradata previo accertamento di quanto richiesto sub "A" e "B", condannare la convenuta alla costituzione di una rendita vitalizia in conseguenza della omissione contributiva.
E) In via residuale accertare e dichiarare l'inadempimento consumato dalla convenuta nei sensi di cui innanzi nella parte espositiva e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 57.750,01 ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equa con riferimento alla perdita di chance.
F)In ogni caso, previo accertamento di quanto richiesto alle lettere "A" e "B" condannare la convenuta al pagamento delle somme derivanti dal danno subito dal ricorrente, allorché lo stesso verrà collocato in quiescenza ovvero, all'avverarsi del detto evento, a costituire, in favore dello stesso, una rendita vitalizia valorizzata in relazione ai parametri innanzi indicati e relativa al periodo dal 17/12/1983 al
17/04/1990.
Si costituiva la resistente che chiedeva di dichiarare il difetto Controparte_1 di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e/o la prescrizione delle pretese azionate e/o l'inammissibilità delle stesse, anche per intervenuta decadenza, e/o, in ogni caso l'infondatezza delle stesse. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
Va, preliminarmente, affermata la giurisdizione del giudice adito. E' noto che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 10347 del 08/05/2007; Cass. SS.UU., ord, n. 6062 del 13/03/2009). In materia di pubblico impiego privatizzato, poi, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, e, dunque, ove la lesione del diritto sia conseguente all'adozione di uno specifico atto, al momento della sua emanazione, senza che l'eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione (Cass. SS.UU: n. 10915 del 19/05/2014; Cass.
SS.UU. n. 9509 del 29/04/2011). Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda un soggetto, già in regime di convenzionamento, ex L. 219/81, con il Commissariato Straordinario di Governo per gli eventi legati al terremoto del 1980 e poi transitato nei ruoli regionali ad esaurimento istituiti con Leggi Regionali nn. 4/90 e 8/90 in adempimento alle previsioni di cui all'art. 12 della L. 730/86 e presa di servizio in data 2.5.1990, con decorrenza giuridica riconosciuta per il periodo dal 17.12.1983 al 1.4.1990 giusto decreto di reinquadramento n. 731 del 17.3.2010. Sotto il profilo del petitum sostanziale, l'istante lamenta, quindi, la mancata esecuzione da parte dell' ente datore della sua domanda di valorizzazione, ai fini contributivi, del periodo di lavoro svolto in regime di convenzione precedentemente all' immissione in ruolo ai sensi dell' art. 19, comma 2, della LR 1/2007. L' omissione si sarebbe consumata in epoca successiva alla domanda a tal uopo recapitata alla parte datrice con raccomandata del 29.11.2023 allegata alla produzione di parte ricorrente.
Risulta, quindi, evidente che la fonte della lesione dei diritti azionati è proprio e solo il contegno omissivo della seguito alla domanda di valorizzazione del Controparte_1 dipendente.
Tale comportamento è pacificamente successivo al 30-6-1998, senza che –in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità- alcun rilievo spieghi, ai fini del riparto di giurisdizione l'efficacia retroattiva del provvedimento inquadramento originario. E' sufficiente rammentare in proposito che la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce – come nella specie- un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (cfr. Cass. SS.UU. n. 3183 del 01/03/2012; Cass. SS.UU. n. 142 del 07/01/2013; Cass. n. 11851 del
09/06/2016). Venendo, pertanto, all'esame del merito della controversia, ritiene il giudicante che la domanda vada respinta.
L'art.19, comma 2 della L.R.1/2007, innanzi, richiamata, prevedeva la valorizzazione, ai fini contributivi, del periodo in cui il geometra aveva reso la sua attività in Pt_1 regime di convenzione precedentemente all' immissione in ruolo;
con DRC n°1363/2008 veniva demandato al Settore Quiescenza e Previdenza ed al Settore Trattamento Economico della di concordare con l'Ente Controparte_1
Previdenziale le modalità attuative idonee a pervenire alla detta valorizzazione.
L'art.1, comma 194 della L.R. n.16/2014 prescriveva poi che il versamento dei contributi sarebbe dovuto avvenire per il tramite dell' Amministrazione Regionale. Come sopra evidenziato, in data 29/11/23 il ricorrente inoltrava a mezzo raccomandata istanza alla al fine di conoscere se fosse stato effettuato il Controparte_1 versamento e, in ipotesi negativa, se fosse stata attuata la procedura prevista dalla DGRC n°1363/2008 nonché le modalità idonee per la concretizzazione della medesima valorizzazione a cui aspirava. La richiesta non riceveva riscontro alcuno. Orbene, questi essendo i fatti salienti della controversia, si osserva quanto segue. La questione sottoposta all'esame del Tribunale attiene innanzitutto alla possibilità per un ente locale che abbia utilizzato personale convenzionato , con rapporto di lavoro autonomo e con titolarità di partita IVA secondo le previsioni recate dalla L.14 maggio 1981, n. 219 , di equiparare al lavoro subordinato il periodo di attività svolta in regime convenzionale precedentemente all'immissione nei ruoli della avvenuta CP_1 attraverso l'inquadramento a domanda nel ruolo speciale dell'ente ai sensi dell'art.12 della L. 28 ottobre 1986, n. 730 previa dichiarazione di mancato contemporaneo svolgimento di attività libero professionali valide ai fini contributivi. Sul punto il ricorrente ha articolato prova testimoniale diretta a provare che le prestazioni, pacificamente rese in regime di convenzione durante il periodo dal 17.12.1983 al 17.4.1990, fossero connotate dal carattere della subordinazione.
Le istanze istruttorie appaiono a ben vedere inammissibili. Con la L. 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), lo Stato autorizzò le Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per le esigenze della ricostruzione a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 (art. 60) e, con la successiva L. 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali), dispose l'immissione di detto personale, già in servizio alla data del 31 maggio 1986, nei ruoli da istituirsi presso le amministrazioni ove gli interessati stessi avevano prestato servizio (art. 12). La si uniformò a dette disposizioni statali, avvalendosi di personale Controparte_1 in regime di convenzione e, con la Legge Regionale del 6 febbraio 1990 n. 4, istituì il ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all' art. 12 della legge 28 ottobre 1986 n. 730 e successive modificazioni, prevedendone l'inquadramento "nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai livelli retributivi in godimento", su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 3); il trattamento economico fu fissato in "quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio prestato" (art. 5). Con atto n.5282 del 6/8/1998 la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12 comma 4 della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione, attribuendo il “riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art.37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art.30 della L.R. 27/1984, art.33 della L.R.12/1991.
Con deliberazione n.1363 del 28/8/2008 la G.R. disponeva l'applicazione di quanto previsto dall'art.19, comma 2, della L.R. n.1/2007 con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa, procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza. All'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011 la G.R. prendeva atto delle risultanze e demandava al Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale).
Il ricorrente, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento.
In attuazione del detto decreto, al ricorrente veniva riconosciuta l'anzianità giuridica per il periodo 17/12/1983-17/04/1990. Orbene per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 della L. n. 730 del
1986,concernente il personale utilizzato in regime convenzionale per l'emergenza sismica, era richiesta la presentazione di un'apposita domanda sicché la circostanza che la legge non abbia previsto esplicitamente che l'inquadramento avesse effetto ex tunc, non può non rilevare sulla possibilità che venga giuridicamente riconosciuto il periodo pregresso, né sul fatto che per il periodo per il quale vi è stato un rapporto convenzionale, sulla base della sussistenza di presunti elementi distintivi del pubblico impiego, il rapporto sia qualificabile o meno come di pubblico impiego. Il citato art. 12 della L. n. 730 del 1986, letteralmente consente la sistemazione del personale a suo tempo convenzionato da enti ed amministrazioni in relazione alle esigenze di vari eventi calamitosi, prevedendo l'immissione dei soggetti interessati, a domanda e previo superamento di un apposito concorso riservato, nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti a tale scopo presso le amministrazioni stesse. I presupposti di fatto e di diritto in base ai quali sono state disposte le immissioni nel ruolo speciale ai sensi della L. n. 730 del 1986 sono ben chiari : l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 della predetta normativa, concernente il personale utilizzato in regime convenzionale per l'emergenza sismica, opera previa domanda degli interessati, i quali non possono poi, ovviamente, contestare l'esistenza dei presupposti necessari, da loro stessi fatti valere per il conseguimento dell'immissione in ruolo come dedotto in ricorso. Il legislatore ha stabilito, a fronte dei divieti imposti a presidio della legalità delle assunzioni negli enti locali, una sanzione di nullità per tutti gli atti emanati in contrasto con la disciplina in materia (cfr. art. 5 del D.L. n. 702 del 1978). Tale disposizione si colloca nell'ambito di una legislazione sempre più sensibile a contrastare il fenomeno, particolarmente pregiudizievole per le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa, dell'assunzione di personale disposto senza l'osservanza delle procedure concorsuali ordinariamente previste e senza l'accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il reclutamento. L'art. 12 della L. n. 730 del 1986, per il suo regime derogatorio in materia assunzionale, deve qualificarsi norma eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione in quanto, ha consentito l'immissione in ruolo del "personale convenzionato" da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, ma non ha previsto che l'assunzione avesse un effetto retroattivo e comportasse il riconoscimento dello "status" giuridico ed economico del dipendente pubblico con decorrenza dall'originaria instaurazione del rapporto convenzionale.
Il comma 4 della citata disposizione si limita, infatti, a stabilire che "il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali ...è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato". Ciò significa ( "quod voluit dixit, quod noluit, tacuit) che il servizio pregresso può essere utilmente considerato ai soli fini economici, influendo sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo all'immissione in ruolo. (C.d.S. n.3112/2012) Ciò posto, osserva il Tribunale come la costituzione di un rapporto di pubblico impiego resti preclusa dalla circostanza che le disposizioni legislative sulla cui base poteva essere stipulata la convenzione tra ente e professionista dimostrano la volontà del legislatore di qualificare il rapporto prima dell'immissione in ruolo in termini privatistici, con conseguente irrilevanza a tal fine della presenza o meno degli elementi rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego perché, in ogni caso, il rapporto sarebbe instaurato in violazione di norme imperative. Infatti, nelle ipotesi sussumibili nella normativa richiamata dall'ente anche se fossero sussistiti gli indici rivelatori del rapporto di lavoro subordinato con la P.A., esso non si sarebbe potuto ritenere validamente costituito, perché nullo di diritto, ai sensi dell'art. 3 del T.U. n, 3 del 1957, in quanto "la legislazione speciale ha consentito l'instaurazione di rapporti convenzionali, definendone irretrattabilmente la natura giuridica e gli effetti economici" (cfr. C.d.S.-Sez. V, 29 aprile 2014, n.4271). Pertanto è irrilevante anche la circostanza del successivo "transito nei ruoli regionali", perché ciò è avvenuto con efficacia "ex nunc" in applicazione dell'art.12 della L. n. 730 del 1986 che, nello stabilire che le convenzioni di che trattasi cessavano in ogni caso alla data del 30 giugno 1987, previde l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento, a domanda e previo superamento di concorso, del personale convenzionato in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che avesse comunque prestato servizio per almeno un anno (il termine di scadenza è stato ancora differito con successive disposizioni di legge sino al 30 giugno 1990 per consentire la conclusione delle procedure concorsuali ). Del resto, "l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 è stata disposta su domanda dell'interessato, che non può, poi, contestare l'esistenza dei presupposti necessari, fatti valere per il conseguimento dell'immissione in ruolo, anche perché, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge sopra citata, ha sostanzialmente dimostrato di essere acquiescente agli effetti derivanti dal provvedimento adottato per la sistemazione della sua posizione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 marzo 2014, n. 1330)" . Ne consegue che, "pur se il rapporto di lavoro convenzionale risultasse instaurato... in contrasto con le disposizioni che lo hanno disciplinato, si applicherebbe comunque la regola della nullità di ogni relativo atto amministrativo". Ne consegue che proprio il modulo convenzionale costituisce lo strumento prescelto in modo esclusivo dal legislatore per regolare determinate situazioni giuridiche sicchè non può essere in alcun modo derogato in assenza di specifiche disposizioni di legge. Infatti, l'art. 60 della L. n. 219 del 1981, al comma 1, consentì che i comuni, per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti la ricostruzione dei territori danneggiati da eventi sismici, fossero autorizzati ad avvalersi di personale qualificato... mediante convenzione da stipularsi per il tempo necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In base a tale disposizione si previde dunque, in chiave ovviamente del tutto straordinaria e temporanea stante la situazione di crisi legata ai noti eventi sismici, l'ipotesi tipizzata di utilizzazione, da parte degli enti locali e regionali, di prestazioni professionali rese da soggetti a ciò idonei al di fuori dello schema del rapporto di lavoro dipendente. In questa ottica, "l'eventuale ricorso..... nella fattispecie concreta dei c.d. indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego, non asseconda la prospettazione di parte ricorrente, dato che lo stesso fondamentale requisito della riferibilità delle prestazioni ad attività correlate ai fini istituzionali dell'ente è addirittura prefigurato dalla legge quale coessenziale alla scelta della convenzione" .( vedasi C.d.S. n.516/2015) Alla luce delle suesposte considerazioni , può concludersi nel senso che l'art. 12 della
L. n.730 del 1986, nel disciplinare l'immissione in ruolo del personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo in relazione alle esigenze derivanti da eventi calamitosi , non permette che l'assunzione abbia effetto retroattivo e comporti il riconoscimento dello status giuridico ed economico di pubblico dipendente con decorrenza dalla originaria instaurazione del rapporto convenzionale, ma considera il servizio pregresso utile ai soli fini economici nel senso di influire sul valore dell'anzianità e quindi sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo alla immissione in ruolo (in termini: Controparte_4
, sez. II, 18 luglio 2008, n. 2173).
[...]
La retroattività della nomina, infatti, costituendo una "fictio iuris", deve essere considerata di stretta interpretazione, operante solo nelle ipotesi per le quali è espressamente prevista (T.A.R. Molise, 09 settembre 2002, n. 764). Sul punto si veda il parere della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dell' 11.5.2021 n. 38 allegato alla produzione di parte convenuta. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che non è legittimo per un ente locale o regionale dare decorrenza retroattiva alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.12della L. 28 ottobre 1986, n. 730 neppure riconoscendo prestazioni di fatto né la era CP_1 tenuta al versamento della contribuzione previdenziale durante gli anni in cui il geometra svolse le sue prestazioni professionali in regime di convenzione in Pt_1 quanto titolare di partita IVA. Avendo infine la convenuta dimostrato di essersi più volte attivata presso l' CP_1
Inps per conoscere le modalità di versamento da parte dell' interessato dei contributi oggetto del periodo di valorizzazione per il tramite della datrice alcun profilo di responsabilità risarcitoria può profilarsi nel caso di specie. La domanda va quindi integralmente rigettata ma, considerata la complessità delle questioni affrontate, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, il 13.5.2025. IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero