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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3465 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Ferrara n.99 98061 C.F._1
Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha chiesto Parte_1
l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2014 per 102 giornate alle dipendenze della ditta US IC OS, deducendo di avere reso attività di bracciante e di avere percepito la relativa retribuzione;
ha allegato d'essere stato in passato iscritto e di avere beneficiato delle prestazioni connesse, contestando la successiva cancellazione/ mancata iscrizione da parte dell' (ricorso e domande in atti). CP_1
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. CP_1
22 d.l. 7/1970, in ragione della pubblicazione della 1ª variazione 2020 tra
1/06/2020 e 15/06/2020, con proposizione del ricorso amministrativo alla CISOA solo in data 17/10/2020 e iscrizione a ruolo del giudizio il 13/11/2020; in via gradata, l'infondatezza nel merito, richiamando il verbale ispettivo del 19/12/2019 reso nei confronti della ditta US IC OS e deducendo, inoltre, che le giornate denunciate per il ricorrente nell'anno 2014 sarebbero 51 e non 102, con correlata carenza di legittimazione passiva dell' per l'eccedenza. CP_1
Con note scritte la difesa del ricorrente ha contestato l'eccezione di decadenza, allegando che il ricorso giudiziario è stato depositato il 06/11/2020
(benché registrato il 13/11/2020), come da orario consolle, chiedendo prosieguo dell'istruttoria testimoniale.
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste , il quale Testimone_1 ha riferito di avere lavorato per la ditta Sole d'Oro del sig. US IC negli anni 2015-2018 e di non conoscere il sig. né di sapere con chi e dove Pt_1 avesse lavorato il medesimo.
In diritto
È pacifico in atti che la cancellazione è confluita nella 1ª variazione 2020 pubblicata tra 1 e 15 giugno 2020, pubblicazione che – per il quadro normativo vigente (art. 12-bis r.d. 1949/1940 come introdotto dall'art. 38, co. 6, d.l. 98/2011; art. 38, co. 7, d.l. 98/2011, nel testo anteriore al 23.7.2020) – vale notifica ai lavoratori interessati. Ne consegue che, in difetto di tempestivo ricorso amministrativo (entro 30 giorni: art. 11 d.lgs. 375/1993), il dies a quo del termine
120 giorni per l'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 7/1970 coincide con la scadenza del termine amministrativo (c.d. “provvedimento definitivo per silentium”). Tale ricostruzione è conforme all'orientamento di legittimità (Cass. 813/2007; Cass.
29070/2011; Cass. 7446/2015), che qualifica la decadenza come sostanziale, posta a tutela dell'interesse pubblico alla certezza delle determinazioni su spese previdenziali (Cass. 15813/2009).
Nel caso concreto:
(i) la pubblicazione è avvenuta 1–15/06/2020;
(ii) il ricorso amministrativo CISOA è del 17/10/2020 (tardivo);
(iii) il termine 120 giorni ha quindi iniziato a decorrere dal 15/07/2020 ed è scaduto il 12/11/2020; (iv) la difesa ricorrente allega deposito del ricorso in cancelleria il 06/11/2020
(con registrazione il 13/11/2020).
Poiché, nel rito del lavoro, la proposizione della domanda si perfeziona con il deposito in cancelleria del ricorso (e non con l'iscrizione a ruolo),
l'eccezione di decadenza va disattesa se – e nella misura in cui – dagli atti di cancelleria risulti il deposito in data 06/11/2020, dunque nei 120 giorni.
L'allegazione difensiva sul punto è specifica e va verificata in fascicolo;
in assenza di prova contraria o di emergenze diverse dai registri di cancelleria, la decadenza non sussiste.
Irrilevante è, nella specie, la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale VI (art. 83 d.l. 18/2020), tanto più che il dies a quo decorre dal 15/07/2020, cioè oltre l'arco temporale di sospensione.
Conclusione sul rito: l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 CP_1
è rigettata, reputando tempestivo il deposito del 06/11/2020; resta assorbita ogni ulteriore questione sulla inammissibilità/procedibilità.
Grava sul ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto all'iscrizione negli elenchi (sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., sua durata e onerosità), poiché l'iscrizione, quand'anche sussistente, costituisce mero meccanismo di agevolazione probatoria e non prova legale, soprattutto ove l' ne disconosca l'effettività a seguito di controlli (ex art. 9 CP_1
d.lgs. 375/1993). In tal senso si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di legittimità .
Il verbale ispettivo (19/12/2019), atto pubblico ai sensi degli artt. 2699-
2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dei verbalizzanti;
quanto alle dichiarazioni di terzi, esse sono liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c., potendo integrare prova sufficiente se sorrette da specificità e riscontri
Nel caso concreto:
– il verbale ha riguardato la ditta US IC OS e ha evidenziato criticità sistemiche (ingenti volumi di giornate denunciate, incongruenze con il fabbisogno aziendale, pagamenti in contanti, posizioni contributive, ecc.), elementi idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni dichiarate;
– per il ricorrente risultano DMAG per 51 giornate e non per 102: per la differenza l' ha correttamente opposto carenza di legittimazione passiva, CP_1 trattandosi, al più, di rapporti con il datore di lavoro;
– la prova testimoniale assunta (teste ) è neutra/negativa, poiché il teste Tes_1 non conosce il ricorrente né riferisce su sue attività nel 2014; dunque non corrobora la tesi attorea.
In assenza di prova rigorosa dell'effettivo svolgimento di lavoro subordinato per le 102 giornate dedotte, e comunque oltre le 51 risultanti dai
DMAG, la domanda di iscrizione/reiscrizione non può essere accolta. La materia del contendere non si esaurisce nel mero confronto fra iscrizione storica e successivo disconoscimento: occorre riscontro puntuale circa mansioni, orari, eterodirezione, inserimento nell'organizzazione, onerosità e durata. Tali riscontri, nella specie, non emergono con sufficiente grado di attendibilità.
Considerata la complessità della vicenda, il contraddittorio su profili decadenziali e la copiosa giurisprudenza, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970, ritenendo tempestivo il deposito del ricorso in data 06/11/2020;
2. Rigetta nel merito la domanda di iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per 102 giornate per l'anno 2014, per difetto di prova dell'effettività e della subordinazione delle prestazioni dedotte;
3. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla CP_1 pretesa oltre le 51 giornate risultanti dai DMAG;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 26/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo