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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE CIVILE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONI
Reg.Gen. N.379/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile per le controversie in materia di locazione, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 23 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.04.2024, e vertente tra (appellante) contro (appellato), avente ad oggetto: Parte_1 Controparte_1
appello avverso la sentenza n°254/2024 emessa dal Tribunale di Macerata in data 13.03.2024;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, , già conduttore di un immobile ad Parte_1
uso abitativo in Macerata, via Berardi n.26, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, previa conferma dell'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione resa in data 23-28.03.2023, è stata respinta la sua domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna del locatore alla restituzione della somma di €.11.980,00, Controparte_1
rivendicata sul presupposto che quest'ultimo, in corso di rapporto, aveva preteso la somma mensile
1 di €.215,00, a fronte di un canone locatizio convenuto in contratto nella misura di €.80,00 mensili per gli anni 2014 e 2015 e di €.100,00 mensili per gli anni dal 2016 al 2023.
A fondamento dell'impugnazione, ha censurato la decisione impugnata per Parte_1
omessa e/o apparente motivazione su tutta la documentazione prodotta in prime cure e per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed informatica, sostanzialmente rinviando, per il merito, alle difese del primo grado. Ha quindi concluso come segue: “1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 254 del 2024 pubblicata il 13/03/2024, emessa dal Tribunale di Macerata, Giudice dottor Luigi Reale, accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in prime cure di restituzione a favore di della somma di Euro 11.980,00 e conseguentemente Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Macerata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che l'appellante non ha censurato specificamente la ratio decidendi seguita in sentenza dal giudice di primo grado, essendosi limitato a censurare genericamente la mancata valorizzazione della documentazione prodotta (in massima parte priva di un reale valore probatorio, trattandosi di riproduzioni in copia fotografica di conversazioni Whatsapp e, in ogni caso, di documentazione che l'appellato aveva tempestivamente disconosciuto ed in relazione alla quale non era stata formulata istanza di verificazione) ed a richiedere l rimessione della causa in istruttoria, mediante ammissione di CTU grafologica e CTU contabile. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame, opponendosi a tutte le richieste istruttorie e riproponendo sostanzialmente tutte le deduzioni del giudizio di primo grado.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte appellata.
È noto che, ai sensi dell'art.342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis con riguardo ai requisiti introdotti dall'art.3 comma 26 del D.Lgs. n.149/2022, “l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte
2 alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate
e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La norma, lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, disciplina l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiede che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado viene censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante deve, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. Cassaz. n. 21229/2013; n.
22123/2009; 28057/2008 n.2217/2007).
Ciò posto, è di tutta evidenza l'inammissibilità del gravame proposto da ai Parte_1
sensi dell'art.342 c.p.c. come sopra novellato, che tratteggia la specificazione dei motivi come proposta di riforma del provvedimento reso in primo grado e certamente esige, sia l'individuazione dei capi impugnati, che la specifica prospettazione della soluzione delle quaestiones facti risolte dal primo giudice e/o l'esatta identificazione degli errores iuris da questi commessi e la loro incidenza sul decisum. L'appello è infatti un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, sebbene privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata.
Ciò premesso, sotto il profilo del fatto, si richiede all'appellante che alla critica della parte motiva della sentenza si accompagni la proposta di una diversa ricostruzione dei fatti rilevanti, la quale dovrà basarsi sulle prove acquisite o delle quali si chieda l'assunzione o la rinnovazione in appello, entro i limiti dei mezzi di prova già dedotti o di quelli acquisibili anche d'ufficio o di quelli proponibili e producibili in base alla disciplina delle nuove prove in appello contenuta nell'art. 345
c.p.c. (anch'esso oggetto di modifica da parte della legge n. 134/2012); mentre sotto il profilo del diritto, è imposta all'appellante la precisa individuazione di ogni quaestio iuris che egli intenda
3 devolvere al secondo giudice, mediante una specifica e motivata doglianza che indichi la violazione di legge lamentata e la erroneità della decisione cui essa ha condotto il primo giudice, nonché la diversa decisione cui la applicazione corretta della legge dovrebbe condurre il giudice del gravame
(fermo restando il potere di quest'ultimo di individuare o interpretare le norme anche in modo difforme da quanto proposto dall'appellante), in mancanza della quale motivata doglianza il giudice d'appello non potrà mutare la qualificazione giuridica del rapporto o fare riferimento a norme diverse da quelle applicate in prime cure.
In sostanza, l'art.342 c.p.c. sancisce che l'appello è uno strumento di controllo del provvedimento di primo grado, idoneo a conseguire una pronuncia sostitutiva solo quando, e nei limiti in cui, sia specificamente, compiutamente ed adeguatamente motivato in fatto e/o in diritto.
La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata) (v. Cass.Civ., sez. un., 16/11/2017, n.27199).
Pertanto, se deve escludersi che sulla ammissibilità possano incidere, nel senso di escluderla, aspetti meramente formali e, comunque, un'interpretazione che conduca a sanzionare con la inammissibilità l'atto di appello che - pur diversamente strutturato e pur appesantito di contenuti ultronei rispetto alla sua funzione - consenta comunque di individuare al suo interno, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art.342 c.p.c., nondimeno la pronuncia di inammissibilità si impone, in casi - come quello in esame - in cui l'atto di appello si limita a denunciare un generico vizio di motivazione ed a riproporre mezzi istruttori mai richiesti e/o in ordine ai quali la parte è decaduta - ed in cui, conseguentemente, i motivi di gravame non possono che limitarsi ad una mera riproposizione delle allegazioni in fatto e diritto contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero, da quanto sopra esposto, risulta palese che una difesa come quella esplicitata dall'appellante - il quale ha fondato il suo gravame su argomentazioni fondate su un mero rinvio alle allegazioni di primo grado e sostanzialmente disancorate dalla ratio decidendi della sentenza gravata - risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio delle ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione.
In particolare, risulta per tabulas che l'appellante ha fondato il suo gravame:
4 1) su una eccezione di nullità della sentenza di primo grado per motivazione mancante e/o apparente che si rivela ictu oculi del tutto infondata, ove si osservi che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n.4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime altre cass. n. 22801 del 2009). Nella fattispecie in esame, non si ravvisa la denunciata violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c., atteso che l'esame complessivo della decisione consente di ritenere che il giudice non sia venuto meno al suo obbligo di motivazione, avendo dato conto in maniera puntuale, precisa e sufficientemente completa delle ragioni della sua decisione prendendo in esame tutti i punti decisivi della controversia, attraverso argomentazioni motivazionali coerenti con il materiale acquisito agli atti e con le difese svolte dalle parti;
2) su una richiesta di rimessione della causa in istruttoria, attraverso l'ammissione di una CTU grafologica e di una CTU informatica, tese ad accertare la riconducibilità dei documenti prodotti alla persona del locatore Sul punto, non può non rilevarsi che il Controparte_1 CP_1
formalmente interrogato all'udienza del 06.12.2023, ha dichiarato: “le ricevute che mi vengono mostrate non sono state da me formate né riconosco la sottoscrizione ivi apposta come da me vergata;
neppure riconosco i biglietti post-it che mi vengono mostrate”. Tale dichiarazione è in linea con le precedenti difese dell'appellato, in cui erano stati tempestivamente disconosciuti tutti gli allegati alla comparsa di riposta della controparte, in quanto non riconducibili al sig.
[...]
(v. memoria autorizzata del 17.03.2023 nel giudizio RG 471/2023 e memoria integrativa CP_1
in data 06.09.2023 nel giudizio n.923/2023). A tale disconoscimento non è seguita, entro la prima difesa utile, una istanza di verificazione dei documenti prodotti, con la conseguenza che, non essendo tali documenti più utilizzabili ai fini della decisione, nessun accertamento peritale può essere ammesso in ordine alla paternità degli stessi. Per quanto concerne poi le conversazioni tratte dall'applicazione WhatsApp, la parte appellante ne ha prodotto solo uno screenshot, per cui, in mancanza del supporto informatico da cui la riproduzione è stata tratta, non è possibile procedere ad alcun accertamento peritale in ordine ad esse. Peraltro, anche in ordine a tale documento la difesa di parte appellata aveva proceduto ad un espresso e tempestivo disconoscimento, per cui, non avendo l'appellante chiesto la verificazione nella prima difesa immediatamente successiva, allo stesso non può riconoscersi un dirimente valore probatorio;
3) su una mera riproposizione, per il resto, delle difese del primo grado, del tutto disancorata dalle motivazioni della sentenza impugnata. Trattasi, in buona sostanza, di una mera istanza di revisione del precedente giudizio, in quanto a sé sfavorevole, senza la minima indicazione dei
5 particolari aspetti di contrarietà a diritto ovvero di incoerenza e/o non esaustività della decisione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla si rivela Parte_1
inammissibile, in quanto le censure investono genericamente l'asserita erroneità della sentenza impugnata e sono indirizzate ad ottenere la totale riforma della predetta decisione, senza alcun supporto argomentativo ulteriore in ordine ai capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, senza specifiche censure in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e senza indicazione di specifiche violazioni di legge rilevanti ai fini delle statuizioni prese dal primo giudice. Da queste premesse deriva l'inammissibilità della presente impugnazione.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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