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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 1275/2022 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 14/1/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.58, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 14/1/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1275, Ruolo
Generale dell'anno 2022, all'udienza 14/1/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione al termine dell'udienza, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Pierluigi Bellardi e Roberta Pannico, in forza di procura speciale in atti;
APPELLANTE
E
- elettivamente domiciliato, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Martina Rudel, in forza di procura speciale in atti;
APPELLATO
- ; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1024/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI
VELLETRI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'appellante chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza 1024/2021, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 30/7/2021, con la quale era stata solo in parte accolta la domanda risarcitoria di essa attrice.
L'appellante ha fondato l'impugnazione su tali motivi: "Violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di Pace degli artt. 101 co.2 e
115 c.p.c. Nullità della sentenza"; "Errata e contraddittoria valutazione delle risultanze tecniche contenute nella espletata C.T.U."; "Spese della consulenza tecnica d'ufficio"; "Ingiusta compensazione per metà delle spese di lite e violazione del D.M. n.55/2014".
Si costituiva l'appellato Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Restava invece contumace CP_2
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma BI (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle
Pagina 4 Dott. Renato Buzi modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022), vanno respinte le censure dell'appellante, stante quanto condivisibilmente:
- illustrato dal primo giudice, di cui si interfoglia parte della motivazione per facilità di esposizione:
- replicato da a pag.
5-8 della Controparte_1 comparsa di costituzione:
“(…) Con i primi due motivi dell'appello, che possono essere trattati congiuntamente, perché tra di loro connessi, l'appellante ha dedotto che il primo Giudice, pur essendosi limitata l Controparte_3
a contestare l'entità delle somme richieste per i lavori di
[...] ripristino del veicolo incidentato, dopo avere ritenuto pienamente condivisibili le risultanze della C.T.U., sulla entità dei costi necessari per i suddetti interventi (€ 3.607,10, come richiesto dalla società attrice) aveva poi quantificato in € 2.607,00 il danno effettivamente sofferto dal proprietario del veicolo, rapportandolo cioè al suo valore commerciale, alla data dell'incidente (€ 2.600,00).
Critiche prive di fondamento perché l Controparte_3
, costituendosi nel giudizio di primo grado, per supportare la
[...] contestata eccessiva entità dei costi asseritamente resesi necessari per gli interventi di ripristino del veicolo incidentato, aveva prodotto la perizia redatta da un proprio fiduciario (doc.1), nel frontespizio della quale risultavano ben evidenziati:
a) l'anno di prima immatricolazione della Fiat Grande Punto tg. DE
270 EA (13 Settembre 2006), dieci anni prima cioè rispetto alla data del sinistro (17 Maggio 2016);
b) nonché il suo valore commerciale alla data del sinistro, cioè €
2.600,00.
Ed è proprio sulla base di tali elementi che il primo Giudice, evidenziando che "anche dalla documentazione allegata in atti" ovvero
"della marcata vetustà del mezzo", quindi con motivazione adeguata ed
Pagina 5 Dott. Renato Buzi esente da vizi logici e/o giuridici, ha ritenuto "equo" quantificare in €
2.607,00 il danno effettivamente sofferto dal proprietario del veicolo in questione, liquidando pertanto alla società attrice € 407,00 "dovendosi detrarre da tale importo (€ 2.607,00 il valore del veicolo) l'acconto già riscosso prima del giudizio" cioè € 2.200,00. Né può essere ritenuto rilevante il mero fatto che tale soluzione alternativa, non sia stata espressamente prospettata dall con Controparte_3 la comparsa di costituzione e risposta nel processo di primo grado, perché l'art.2058 c.c., stabilisce che il risarcimento del danno, può avvenire in forma specifica, soltanto se tale forma di risarcimento non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. In tali casi il risarcimento in forma specifica deve essere sostituito dal risarcimento per equivalente, anche d'ufficio ed anche a prescindere dalle richieste delle parti, perché onere dell'indennizzo risarcitorio, è soltanto quello di reintegrare il patrimonio del danneggiato e non anche quello di incrementarlo. Costante e consolidata è sul punto la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di un incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art.2058 co.2 c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene, prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.” (Cass. n.21012/2010, Cass. n.2402/1998). In ambito assicurativo tali principi sono stati anche codificati nell'art.1908 c.c. secondo cui, nel risarcire il danno, non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro, in quanto onere dell'indennizzo assicurativo e in senso più ampio del risarcimento del danno, è quello di reintegrare il patrimonio del danneggiato, non quello di incrementarlo. Nella fattispecie il costo di tutte le numerose sostituzioni dei componenti del veicolo rimaste danneggiate, è stato stimato, anche dal C.T.U., considerando la loro (non provata) sostituzione, con ricambi originali e nuovi di fabbrica per cui, dopo tali sostituzioni e dopo le verniciature "a nuovo" di buona parte del veicolo, il suo effettivo valore era certamente superiore a quello ante-sinistro. Nella fattispecie il primo Giudice ha pertanto giustamente
Pagina 6 Dott. Renato Buzi e legittimamente ritenuto eccessivo il costo dei lavori di ripristino, perché superiore nella misura del 40%, al valore commerciale del veicolo.
In merito al terzo motivo dell'appello, con il quale è stata lamentata l'omessa pronuncia sulle spese relative alla C.T.U., per la quantificazione dei costi di ripristino del veicolo incidentato, se l'omessa pronuncia non è contestabile, è pur vero che è legittimo ritenere che tale omissione, sia frutto soltanto della ancorché non espressa volontà del primo Giudice, di lasciare tali spese a carico esclusivo della , in considerazione della Parte_1 sostanziale inutilità dell'accertamento peritale, relativo ai costi delle operazioni di ripristino, alla luce della decisione finale poi assunta.
Considerazione che tuttavia il Giudice dell'appello potrebbe far propria, con adeguata motivazione lasciando cioè definitivamente a carico della società appellante le spese relative alla C.T.U., ovvero compensarle parzialmente tra le parti, come già le spese processuali.
Prive di fondamento devono ritenersi anche le critiche mosse dalla
, alla parziale compensazione delle spese Parte_1 processuali. Non soltanto perché la liquidazione delle spese è stata correttamente rapportata al decisum, cioè € 406,70 anziché al petitum, ma anche perché perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, "la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in un unico capo" (ex plurimis Cass. Civ. sez. I ord. 24/04/2018 n. 10113) (…)”.
In merito alla non accoglibilità del:
- 1° e 2° motivo, va inoltre ricordato che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU” (Cass. 200/2021; v. anche Cass. 36638/2021); tanto è
Pagina 7 Dott. Renato Buzi accaduto nella specie, laddove il primo Giudice ha ridotto il ristoro per i lavori di ripristino, stante la “marcata vetustà del mezzo”;
- 3° motivo, va pure rimarcato che “Ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio non si configura il vizio di omessa pronuncia poiché la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente quelle di consulenza” (Cass. 25817/2017);
- 4° motivo, va anche sottolineato che “La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”
(cit. Cass. 10113/2018; v. anche Cass. 1268/2020).
Alla luce delle risultanze di causa, va dunque rigettato l'appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Velletri.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, novità della questione esaminata, ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1024/2021 del Giudice di Pace di Velletri, che integralmente conferma;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Velletri, 14/1/2025
Il Giudice
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