Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14438/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale denominata “ ” P.I. Parte_2 P.IVA_1 corrente in Brescia (BS) Via Orzinuovi 103, rappresentata e difesa dall'avv.
Chiara Marchesi del Foro di Brescia, come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via G. Rosa, n. 71
- opponente - contro
(C.F. ), titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 impresa individuale denominata corrente in Controparte_2
Roncadelle (BS) Via Padre Marcolini, 8 (PI ), rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Damiano Valenti del Foro di Brescia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia Via Armando Diaz, n. 28
- opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-pagamento somme- responsabilità extracontrattuale conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come alla udienza del
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma
9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett.
a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
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La sig.ra in data 04.10.2019, notificava a Parte_1 Controparte_1 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3800/19 R.G.
10142/2019, emesso dal Tribunale di Brescia il 23/07/2019, con il quale la si condannava al pagamento della somma di € 7.524,73, a saldo delle fatture 191 e 192 del 2018 emesse dalla ditta individuale La Capsula Caffè
Point” di AN AP nei confronti della ditta “Mocha Caffè e Non
Solo”, oltre al pagamento delle spese legali liquidate in € 750,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, accessori di legge successive occorrende.
L'ingiunta contestava integralmente la pretesa creditoria, Parte_1 riferita ad un quantitativo di cialde da caffè a lei vendute in occasione della cessione d'azienda, intervenuta in data 27 dicembre 2018, asserendo che non vi fosse alcun accordo sul quantitativo di merce ceduta;
chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento di danni, causati
2 dalla cessione di alcune macchinette da caffè difettose e conseguenti a un'azione esecutiva illegittimamente intrapresa dall'opposto.
L'opposto si costituiva contestando integralmente l'opposizione e chiedeva il rigetto delle domande e la conferma della legittimità /validità ed efficacia del decreto opposto, asserendo che l'importo ingiunto riguardava il pagamento di un ingente quantitativo di cialde da caffè, vendute alla signora in occasione della cessione d'azienda del 27 Pt_1 dicembre 2018.
All'udienza del 16.10.2020, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, e assegnava i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.; la causa era co-assegnata al g.o.p. dott.ssa Fugaro.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. e con ordinanza del 01.03.2021, il giudice ammetteva la prova orale e all'udienza del 18.05.2021 la causa era istruita mediante l'escussione di due testi di parte opponente.
All'udienza del 15.07.2021 il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza dell'11.01.2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e non si accoglie per le seguenti ragioni.
È circostanza pacifica e non contestata che, in data 27.12.2018, con atto notarile, il signor cedeva il ramo d'azienda alla signora (cfr. CP_1 Pt_1 documento in atti), cessione che comprendeva anche la giacenza di magazzino.
L'oggetto del contratto di cessione di ramo d'azienda era l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di caffè in cialde, capsule, ecc. e di altri prodotti ed attrezzature accessorie come da prospetto allegato all'atto notarile.
3 A latere della cessione aziendale, le parti stipulavano verbalmente una compravendita di materiale consumabile, per lo più capsule e cialde.
Secondo quanto dichiarato dall'opposto, solo all'atto dell'inventario era stato possibile stabilire la corretta giacenza della merce, risultata avere un valore di circa € 10.000,00.
La circostanza era nota a parte opponente, che credeva fosse di valore inferiore, ma che prendeva atto dell'inventario.
Emerge dagli atti che l'opponente, per perfezionare l'acquisto, chiedeva ed otteneva dal venditore una maggior dilazione dei pagamenti (doc.
9), considerato che non disponeva dell'intero importo.
Raggiunto l'accordo, il venditore emetteva tre fatture, la n. 190 di euro
2.700,00 la n.191 di euro 3.019,49 e la n. 192 di euro 4.505,14, (tutte le fatture riportano la data del 31.12.2018); la fattura 190 (doc. 10) era inviata all'acquirente in pari data (doc. 10A) e pagata con assegno bancario, mentre le fatture 191 e 192 non venivano onorate nemmeno alla scadenza, tanto da rendere necessaria una diffida prima e, successivamente, la notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Questi sono i fatti, documentati e non contestati dall'opponente, la quale non ha contestato la consegna dei beni, ma si è limitata a sostenere, tardivamente, solo in fase di opposizione, che la merce non era idonea agli usi necessari, in quanto prossima alla scadenza.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto statuito da Cass. Civ., Sez. II,
26.7.2013, n. 18125: «(i)n tema di garanzia per i vizi della cosa venduta,
l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza».
Prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non risultano contestazioni scritte della merce, né sono emerse in sede di prova orale;
lo stesso giudice, difatti, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, proprio in assenza di idonea prova scritta dell'opposizione.
4 In sede di istruttoria, il testimone ha dichiarato di avere Tes_1 visionato 8 macchinette e di avere rilevato la presenza di troppo calcare accumulato nei serbatoi e negli ingranaggi dei motorini, tanto da non suggerire la riparazione, in quanto economicamente non conveniente.
Non è emerso se lo stato di fatto delle macchiette visionate fosse precedente alla consegna o fosse ascrivibile a cattiva manutenzione da parte opponente.
Peraltro, vi sono ulteriori dubbi sul fatto che sia enuto a rispondere CP_1 di tali malfunzionamenti, dato che solo tre matricole delle macchinette su otto sono riportate nell'inventario collegato alla vendita aziendale, per cui le altre cinque macchinette sono estranee all'azienda ceduta.
Si ritiene, quindi, che l'onere probatorio che incombe sulla opponente non sia stato assolto, al contrario, non vi sono dubbi circa l'adempimento dell'opposto: l'opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In punto domanda riconvenzionale: parte opponente ha elencato una serie di esborsi che, secondo quanto affermato, sarebbero riconducibili alla cessione del ramo d'azienda intercorso tra le parti e a inadempimenti di parte opposta e chiede il ristoro del danno patito per effetto degli stessi.
Ebbene, si rileva come gli asseriti danni non sono riferibili alle fatture oggetto dell'ingiunzione e, comunque, non sono stati idoneamente coltivati dalla opponente.
Si aggiunga che, pur essendo ammissibile la domanda riconvenzionale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, come evidenziato dalla difesa dell'opponente, nel caso di specie, si ritiene che tra le contrapposte domande non vi sia “un collegamento obiettivo che rende consigliabile ed opportuna la celebrazione di un simultaneus processus”, riguardando questioni complesse riferite alla cessione di ramo d'azienda, situazioni che, peraltro, non sono state idoneamente approfondite nel corso del procedimento.
Da quanto esposto e dagli allegati prodotti, si evince, piuttosto, una gestione poco attenta e superficiale della posizione contrattuale e commerciale da parte della opponente, pur considerando il difficile
5 momento storico, che, a causa del Covid19, aveva messo in difficoltà molti esercizi commerciali.
Si ritiene, pertanto, di non accogliere la domanda riconvenzionale.
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In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, le spese del giudizio sono liquidate secondo il principio della soccombenza, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio: euro 5.077,00 oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. respinge l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 3800/2019, emesso dal Tribunale di Brescia il 23.07.2019 nei confronti di in ogni sua Parte_1 parte: capitale, interessi e spese del monitorio;
3. respinge la domanda riconvenzionale di parte opponente, in quanto infondata, per le ragioni esposte nella motivazione;
4. condanna la parte opponente rifondere alla parte Parte_1 opposta le spese del giudizio di opposizione, che Controparte_1 liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e Cassa, in favore della parte opposta.
Brescia, 12 dicembre 2024
Il Giudice g.o.p
Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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