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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1485/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Festa presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese al viale dei Pioppi n. 23
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 19 gennaio 2022, la notifica degli avvisi di addebito nn.
32820160003888061000, 32820160007213724000 e 32820190005713133000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 5160,38 a titolo di contributi Gestione
Commercianti relativi agli anni 2013 e 2015.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito e la non debenza delle sanzioni, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************ L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'ente previdenziale convenuto, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree con riferimento a due dei tre avvisi di addebito CP_ impugnati. In particolare, l' ha dedotto e documentato di aver proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito n. 32820160003888061000 e n. 32820160007213724000 con conseguente sgravio delle somme ivi richieste.
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda, in parte de qua, risulta, pertanto, superfluo in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente, con riferimento ai predetti avvisi di addebito, è stata soddisfatta con lo sgravio della posizione contributiva del ricorrente.
Vanno, dunque, esaminati i motivi di ricorso relativamente all'avviso di addebito n.
32820190005713133000 che, viceversa, non è stato oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela.
Parte opponente quale unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione del credito.
L'eccezione non merita accoglimento. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al conseguimento di un maggior reddito accertato rispetto alla totale omissione della dichiarazione dei redditi “Mod. Unico PF 2014, per l'anno d'imposta 2013”, notificato all'opponente in data 18.09.2018, a seguito del quale era stato formato l'avviso di addebito in esame.
Su tale specifica deduzione, in punto di fatto, nulla veniva eccepito né contestato dalla difesa dell'opponente.
Va, d'altra parte evidenziato, che sull'avviso di addebito, nella parte relativa al dettaglio degli addebiti, viene indicato il numero dell'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate nonché la data della relativa notifica. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha poi versato in atti l'avviso di accertamento presupposto (avviso CP_ n. TF7010501693) unitamente alla relata di notifica (cfr. doc. in atti prod.ne .
Tali evenienze devono, pertanto, ritenersi circostanze note al contribuente che, né nell'atto CP_ introduttivo, né in seguito alle difese dell' ha mai contestato la circostanza relativa all'avvenuta notifica dell'accertamento presupposto.
Ciò posto, venendo al punctum dolens della dedotta vicenda processuale deve ritenersi che la CP_ notifica dell'accertamento stesso, costituisca valido atto interruttivo anche in favore dell'
Va, sul punto, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi
o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale CP_1 dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., CP_1 sez. lav., 8 settembre 2015, n. 17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate senza che rilevi la distinzione soggettiva tra ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari (così, Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640; Cass. sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). CP_ Pertanto, considerato che l' ha prodotto documentazione dalla quale emerge che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato all'opponente in data 18.09.2018 - circostanza mai contestata dalla parte - , rilevato che i contributi per l'anno 2013 avrebbero dovuto essere pagati alla scadenza del 07.07.2014, ne consegue che con la notifica dell'accertamento tributario del 18.09.2018 e con la notifica dell'avviso di addebito del 19.01.2022 è stata tempestivamente ed utilmente interrotta la prescrizione.
Quanto al rilievo, pure formulato in ricorso, relativamente alla applicazione del regime delle sanzioni previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, rileva il Tribunale che la censura mossa dal ricorrente deve ritenersi infondata.
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “l'evasione contributiva, giusta il disposto dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, ricorre allorché il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti di lavoro in essere e CP_1 relative retribuzioni corrisposte, dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell'omissione solo qualora
l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (in tal senso, cfr. Cass. sez. lav., 1 marzo 2017, n. 5281).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente non ha dedotto né provato la denuncia contributiva specifica delle somme e la volontà di non sottrarsi al pagamento.
Pertanto, appare corretto il regime sanzionatorio applicato dall'ente previdenziale. Avuto riguardo, infine, all'importo delle sanzioni, contrariamente a quanto, peraltro genericamente, sostenuto in ricorso, non è stato superato il limite del 60% previsto dalla legge.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso, limitatamente all'avviso di addebito n.
32820190005713133000, deve essere rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
32820160003888061000 e n. 32820160007213724000;
b) rigetta il ricorso quanto alla impugnativa avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
3282019000571313300;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1485/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Festa presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Piedimonte Matese al viale dei Pioppi n. 23
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 19 gennaio 2022, la notifica degli avvisi di addebito nn.
32820160003888061000, 32820160007213724000 e 32820190005713133000 con il quale l'Istituto previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 5160,38 a titolo di contributi Gestione
Commercianti relativi agli anni 2013 e 2015.
Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito e la non debenza delle sanzioni, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************ L'opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99.
Va, preliminarmente, evidenziato che l'ente previdenziale convenuto, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze attoree con riferimento a due dei tre avvisi di addebito CP_ impugnati. In particolare, l' ha dedotto e documentato di aver proceduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito n. 32820160003888061000 e n. 32820160007213724000 con conseguente sgravio delle somme ivi richieste.
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda, in parte de qua, risulta, pertanto, superfluo in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, la pretesa della parte opponente, con riferimento ai predetti avvisi di addebito, è stata soddisfatta con lo sgravio della posizione contributiva del ricorrente.
Vanno, dunque, esaminati i motivi di ricorso relativamente all'avviso di addebito n.
32820190005713133000 che, viceversa, non è stato oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela.
Parte opponente quale unico motivo di opposizione eccepisce la prescrizione del credito.
L'eccezione non merita accoglimento. CP_ Rileva il giudicante come l' costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al conseguimento di un maggior reddito accertato rispetto alla totale omissione della dichiarazione dei redditi “Mod. Unico PF 2014, per l'anno d'imposta 2013”, notificato all'opponente in data 18.09.2018, a seguito del quale era stato formato l'avviso di addebito in esame.
Su tale specifica deduzione, in punto di fatto, nulla veniva eccepito né contestato dalla difesa dell'opponente.
Va, d'altra parte evidenziato, che sull'avviso di addebito, nella parte relativa al dettaglio degli addebiti, viene indicato il numero dell'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate nonché la data della relativa notifica. CP_ L' costituendosi in giudizio, ha poi versato in atti l'avviso di accertamento presupposto (avviso CP_ n. TF7010501693) unitamente alla relata di notifica (cfr. doc. in atti prod.ne .
Tali evenienze devono, pertanto, ritenersi circostanze note al contribuente che, né nell'atto CP_ introduttivo, né in seguito alle difese dell' ha mai contestato la circostanza relativa all'avvenuta notifica dell'accertamento presupposto.
Ciò posto, venendo al punctum dolens della dedotta vicenda processuale deve ritenersi che la CP_ notifica dell'accertamento stesso, costituisca valido atto interruttivo anche in favore dell'
Va, sul punto, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi
o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale CP_1 dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (Cass., CP_1 sez. lav., 8 settembre 2015, n. 17769).
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi CP_1 all'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate senza che rilevi la distinzione soggettiva tra ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari (così, Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640; Cass. sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). CP_ Pertanto, considerato che l' ha prodotto documentazione dalla quale emerge che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato all'opponente in data 18.09.2018 - circostanza mai contestata dalla parte - , rilevato che i contributi per l'anno 2013 avrebbero dovuto essere pagati alla scadenza del 07.07.2014, ne consegue che con la notifica dell'accertamento tributario del 18.09.2018 e con la notifica dell'avviso di addebito del 19.01.2022 è stata tempestivamente ed utilmente interrotta la prescrizione.
Quanto al rilievo, pure formulato in ricorso, relativamente alla applicazione del regime delle sanzioni previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000, rileva il Tribunale che la censura mossa dal ricorrente deve ritenersi infondata.
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “l'evasione contributiva, giusta il disposto dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, ricorre allorché il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti di lavoro in essere e CP_1 relative retribuzioni corrisposte, dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell'omissione solo qualora
l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (in tal senso, cfr. Cass. sez. lav., 1 marzo 2017, n. 5281).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente non ha dedotto né provato la denuncia contributiva specifica delle somme e la volontà di non sottrarsi al pagamento.
Pertanto, appare corretto il regime sanzionatorio applicato dall'ente previdenziale. Avuto riguardo, infine, all'importo delle sanzioni, contrariamente a quanto, peraltro genericamente, sostenuto in ricorso, non è stato superato il limite del 60% previsto dalla legge.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso, limitatamente all'avviso di addebito n.
32820190005713133000, deve essere rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
32820160003888061000 e n. 32820160007213724000;
b) rigetta il ricorso quanto alla impugnativa avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
3282019000571313300;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni