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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 97/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorena Corasaniti;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luca Mauro;
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'11.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.1.2024, premesso che: Parte_1
- il 25.8.2004 in Crotone aveva contratto matrimonio con (atto trascritto nei Registri CP_1
Civili del predetto Comune al n. 170, parte 2, serie A);
- dalla loro unione era nati i figli (il 30.6.2012) e (il 17.3.2018); Per_1 Per_2
- con decreto n. 138/2020 del 26.11.2020, il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, disponendo: l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
l'obbligo del di corrispondere alla € 450,00 mensili a CP_1 Pt_1
1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre 50% spese straordinarie;
una certa regolamentazione delle visite;
- a causa degli omessi versamenti dell'assegno di mantenimento, ella aveva promosso dinanzi all'intestato Tribunale atto di precetto per il recupero delle spettanze ed ottenuto l'ordine di pagamento diretto a carico del terzo datore di lavoro del CP_1
- il non versava la quota spettantegli delle spese straordinarie e non rispettava in maniera CP_1
puntuale il calendario delle visite;
- le condizioni economiche dei coniugi erano sperequate in favore del in quanto costui era CP_1
dipendente pubblico presso la Regione Calabria, mentre ella lavorava saltuariamente in nero;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento
(rectius, la cessazione degli effetti civili) del loro matrimonio e che: i figli fossero affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso di sé; fosse disposta una certa regolamentazione delle visite;
fosse assegnata la casa coniugale a lei;
fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere in suo favore € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile e € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre 50% delle spese straordinarie;
fosse emesso ordine di pagamento diretto delle predette somme a carico del datore di lavoro del coniuge;
fosse disposto il versamento in suo favore del 100% dell'assegno unico. Vinte le spese, in distrazione.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, CP_1
chiedeva: il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile ed al versamento del 100% dell'assegno unico;
la riduzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento della prole a €
300,00 mensili;
la conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento congiunto dei figli ed alle spese straordinarie;
una certa regolamentazione delle visite.
Esponeva che:
- al momento dell'unione matrimoniale, la ricorrente svolgeva con regolarità il lavoro di barista, impiego che cessava poco dopo l'inizio della vita coniugale per esclusiva volontà della stessa;
- la propria condizione economica non gli consentiva di corrispondere una somma superiore a €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli, stanti gli esborsi mensili per i finanziamenti nelle more contratti, per le spese mediche per la propria salute e per le necessità quotidiane di vita.
All'esito dell'udienza del 22.5.2024, lo scrivente, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, con ordinanza del 23.5.2024 confermava le condizioni della separazione e, ritenuta la causa matura per essere decisa, la rinviava per la decisione, onerando le parti di depositare la documentazione attestante la propria condizione economico-patrimoniale.
2 La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22. c.p.c.. Il PM interveniva regolarmente.
2. STATO.
La domanda di scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
Vanno ora esaminate le questioni accessorie.
3. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, CASA CONIUGALE E VISITE.
In ordine al regime di affidamento va osservato che, in base a quanto disposto dalla legge n. 54/2006,
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dagli stessi, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità
o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva.
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa dei due minori presso la madre, con consequenziale conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ove la stessa già vive con la prole ed avendo tale domanda della ricorrente trovato l'espressa adesione del resistente.
Si rammenta, poi, che con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità,
3 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso. L'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale potrà verificarsi per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affidamento condiviso comporta una serie di diritti e doveri in capo ai genitori tra i quali, soprattutto, quello di collaborare fra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del figlio, garantendo al minore un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. Affinché ciò si concretizzi, si rende necessario che i genitori comunichino fra di loro in maniera proficua scambiandosi qualsiasi informazione relativa al minore.
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli con il padre, stante il preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, il Collegio ritiene di fare proprio il calendario delle visite proposto dalle parti e concordemente fissato nei piani genitoriali versati in atti e costituenti parte integrante del ricorso introduttivo (v. doc. 12) e della memoria di costituzione (doc. 22) (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi e prole).
4. MANTENIMENTO.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Sul punto, la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo a complessivi € 450,00 mensili;
il resistente ha chiesto, invece, la riduzione a € 300,00 mensili.
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nel caso di specie, circa l'attuale disponibilità economica e patrimoniale del resistente come emergente dagli atti di causa, egli ha percepito nel 2020 un reddito complessivo di circa € 20.000,00, nel 2022 un reddito complessivo di circa € 18.000,00 e nel 2023 di circa € 22.000,00 (cfr. c.u. 2021,
4 2023 e 2024 - doc. 23), è proprietario e comproprietario di alcune unità immobiliari (doc. 26) e non sostiene costi abitativi, risiedendo presso l'abitazione materna.
Quanto alla situazione economica della ricorrente, si osserva che ella ha percepito un reddito di circa
€ 340,00 nel 2020, un reddito di circa € 1.600,00 nel 2021 e un reddito esente di € 4.9000,00
(certificazione Agenzia delle Entrate – doc. dep. 2.10.2024) ed è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, di cui peraltro è assegnataria.
Quanto, poi, alla situazione di difficoltà economica, dedotta dal resistente, sulla scorta della stipula di contratti di finanziamento con enti di credito e delle intervenute rateizzazioni di debito, documentate in atti, deve ricordarsi che nella determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n.
10380 del 2012).
Nel caso di specie, tale circostanza è emersa con esclusivo riferimento al finanziamento contratto per le spese mediche odontoiatriche della figlia (importo totale finanziato di € 3.117,44, per il Per_1 quale è previsto il pagamento di una rata mensile di € 145,66 sino al febbraio 2026).
Per quanto concerne gli altri prestiti contratti, le ragioni giustificative non sono riconducibili ad esigenze inderogabili connesse al mantenimento dei figli o del proprio nucleo familiare attuale (si veda quanto affermato da Cass. n. 19107/2015, secondo cui nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive;
non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre). Il principio da valorizzare al riguardo è, pertanto, quello della c.d. auto-responsabilità economica.
A ciò si aggiunga il presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane connesso alla crescita (rispetto al 2020, epoca della separazione) dei minori ( classe 2012 e , classe Per_1 Per_2
2018), in applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4.6.2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 3.8.2007, n. 17055).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene congruo confermare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 450,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla ricorrente entro il giorno
5 cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa.
5. ASSEGNO DIVORZILE.
Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
6 personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
5.1. In applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla Pt_1
corresponsione di un assegno divorzile in suo favore.
Innanzitutto, deve osservarsi che, non essendo state adeguatamente dedotte né dimostrate scelte rinunciatarie operate in costanza di matrimonio, non può venire in rilievo la funzione compensativo- perequativa dell'invocato contributo, residuando esclusivamente la funzione assistenziale del medesimo.
In particolare, il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I, 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativo/perequativa, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. Sez.
I, 30 .11. 2021, n. 37571).
Nel caso di specie, non può ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati"
(ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella ha 48 anni, è in buona salute, è munita di capacità lavorativa ed anzi è pacifico il suo inserimento nel mondo del lavoro, pregresso ed attuale, avendo ella stessa ammesso di aver maturato un'esperienza professionale e di lavorare tuttora, seppur
“in nero” (cfr. ricorso introduttivo) ed è, inoltre, proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, di cui è anche assegnataria (arg. sul punto Cass. ord. n. 8764/2023).
A tanto si aggiunga l'avvenuta allegazione della percezione, da parte della ricorrente, del reddito di inclusione (cfr. estratto conto postale dep. il 2.10.2024), circostanza questa inizialmente taciuta ed emersa in corso di causa, successivamente all'ordine del Tribunale di integrazione documentale sulla situazione economica delle parti (cfr. sopra citata ord. del 23.5.2024).
7 Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la resistente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un contratto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i
8 figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
6. ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO DEL TERZO.
La ricorrente ha chiesto emettersi ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Va, al riguardo, ricordato come l'art. 473-bis.37. c.p.c. contiene la disciplina dell'invito diretto da parte dell'avente diritto al terzo. Trattasi di procedimento stragiudiziale che prevede tre passaggi: - la costituzione in mora dell'obbligato; - il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla ricezione della messa in mora;
- ove persista l'inadempimento, la notifica diretta al terzo, con comunicazione anche all'obbligato, del provvedimento che ha disposto l'assegno e che ne contiene la misura, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute.
Attesa la presenza di apposita disciplina, inammissibile è pertanto il ricorso all'Autorità Giudiziaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
7. ASSEGNO UNICO.
Non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente tesa ad ottenere il versamento diretto a sé dell'assegno unico, al riguardo essendo, invero, pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso, entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione, di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. 903/77, come a più riprese chiarito anche dall' (in tal senso si vedano, tra CP_2
Part gli altri, 2.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
8. SPESE.
L'esito complessivo delle risultanze decisorie giustifica la compensazione integrale delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
25.8.2004 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
9 3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento ed assegnazione della casa coniugale;
5) dispone che la frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
6) a conferma delle condizioni della separazione, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, previa idonea documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) dichiara inammissibile la domanda relativa all'ordine di pagamento diretto del terzo;
9) non luogo a provvedere sull'assegno unico;
10) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 97/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorena Corasaniti;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luca Mauro;
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'11.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.1.2024, premesso che: Parte_1
- il 25.8.2004 in Crotone aveva contratto matrimonio con (atto trascritto nei Registri CP_1
Civili del predetto Comune al n. 170, parte 2, serie A);
- dalla loro unione era nati i figli (il 30.6.2012) e (il 17.3.2018); Per_1 Per_2
- con decreto n. 138/2020 del 26.11.2020, il Tribunale di Crotone aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, disponendo: l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
l'obbligo del di corrispondere alla € 450,00 mensili a CP_1 Pt_1
1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre 50% spese straordinarie;
una certa regolamentazione delle visite;
- a causa degli omessi versamenti dell'assegno di mantenimento, ella aveva promosso dinanzi all'intestato Tribunale atto di precetto per il recupero delle spettanze ed ottenuto l'ordine di pagamento diretto a carico del terzo datore di lavoro del CP_1
- il non versava la quota spettantegli delle spese straordinarie e non rispettava in maniera CP_1
puntuale il calendario delle visite;
- le condizioni economiche dei coniugi erano sperequate in favore del in quanto costui era CP_1
dipendente pubblico presso la Regione Calabria, mentre ella lavorava saltuariamente in nero;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento
(rectius, la cessazione degli effetti civili) del loro matrimonio e che: i figli fossero affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso di sé; fosse disposta una certa regolamentazione delle visite;
fosse assegnata la casa coniugale a lei;
fosse posto a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere in suo favore € 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile e € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre 50% delle spese straordinarie;
fosse emesso ordine di pagamento diretto delle predette somme a carico del datore di lavoro del coniuge;
fosse disposto il versamento in suo favore del 100% dell'assegno unico. Vinte le spese, in distrazione.
Si costituiva in giudizio , il quale, pur aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, CP_1
chiedeva: il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile ed al versamento del 100% dell'assegno unico;
la riduzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento della prole a €
300,00 mensili;
la conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento congiunto dei figli ed alle spese straordinarie;
una certa regolamentazione delle visite.
Esponeva che:
- al momento dell'unione matrimoniale, la ricorrente svolgeva con regolarità il lavoro di barista, impiego che cessava poco dopo l'inizio della vita coniugale per esclusiva volontà della stessa;
- la propria condizione economica non gli consentiva di corrispondere una somma superiore a €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per i figli, stanti gli esborsi mensili per i finanziamenti nelle more contratti, per le spese mediche per la propria salute e per le necessità quotidiane di vita.
All'esito dell'udienza del 22.5.2024, lo scrivente, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, con ordinanza del 23.5.2024 confermava le condizioni della separazione e, ritenuta la causa matura per essere decisa, la rinviava per la decisione, onerando le parti di depositare la documentazione attestante la propria condizione economico-patrimoniale.
2 La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e, all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, con ordinanza del 20.12.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.22. c.p.c.. Il PM interveniva regolarmente.
2. STATO.
La domanda di scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
Vanno ora esaminate le questioni accessorie.
3. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, CASA CONIUGALE E VISITE.
In ordine al regime di affidamento va osservato che, in base a quanto disposto dalla legge n. 54/2006,
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dagli stessi, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità
o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva.
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa dei due minori presso la madre, con consequenziale conferma dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, ove la stessa già vive con la prole ed avendo tale domanda della ricorrente trovato l'espressa adesione del resistente.
Si rammenta, poi, che con l'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità,
3 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso. L'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale potrà verificarsi per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affidamento condiviso comporta una serie di diritti e doveri in capo ai genitori tra i quali, soprattutto, quello di collaborare fra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del figlio, garantendo al minore un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. Affinché ciò si concretizzi, si rende necessario che i genitori comunichino fra di loro in maniera proficua scambiandosi qualsiasi informazione relativa al minore.
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli con il padre, stante il preminente interesse dei minori a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, il Collegio ritiene di fare proprio il calendario delle visite proposto dalle parti e concordemente fissato nei piani genitoriali versati in atti e costituenti parte integrante del ricorso introduttivo (v. doc. 12) e della memoria di costituzione (doc. 22) (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
Fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi e prole).
4. MANTENIMENTO.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Sul punto, la ricorrente ha chiesto la conferma del contributo a complessivi € 450,00 mensili;
il resistente ha chiesto, invece, la riduzione a € 300,00 mensili.
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nel caso di specie, circa l'attuale disponibilità economica e patrimoniale del resistente come emergente dagli atti di causa, egli ha percepito nel 2020 un reddito complessivo di circa € 20.000,00, nel 2022 un reddito complessivo di circa € 18.000,00 e nel 2023 di circa € 22.000,00 (cfr. c.u. 2021,
4 2023 e 2024 - doc. 23), è proprietario e comproprietario di alcune unità immobiliari (doc. 26) e non sostiene costi abitativi, risiedendo presso l'abitazione materna.
Quanto alla situazione economica della ricorrente, si osserva che ella ha percepito un reddito di circa
€ 340,00 nel 2020, un reddito di circa € 1.600,00 nel 2021 e un reddito esente di € 4.9000,00
(certificazione Agenzia delle Entrate – doc. dep. 2.10.2024) ed è proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, di cui peraltro è assegnataria.
Quanto, poi, alla situazione di difficoltà economica, dedotta dal resistente, sulla scorta della stipula di contratti di finanziamento con enti di credito e delle intervenute rateizzazioni di debito, documentate in atti, deve ricordarsi che nella determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n.
10380 del 2012).
Nel caso di specie, tale circostanza è emersa con esclusivo riferimento al finanziamento contratto per le spese mediche odontoiatriche della figlia (importo totale finanziato di € 3.117,44, per il Per_1 quale è previsto il pagamento di una rata mensile di € 145,66 sino al febbraio 2026).
Per quanto concerne gli altri prestiti contratti, le ragioni giustificative non sono riconducibili ad esigenze inderogabili connesse al mantenimento dei figli o del proprio nucleo familiare attuale (si veda quanto affermato da Cass. n. 19107/2015, secondo cui nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive;
non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre). Il principio da valorizzare al riguardo è, pertanto, quello della c.d. auto-responsabilità economica.
A ciò si aggiunga il presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane connesso alla crescita (rispetto al 2020, epoca della separazione) dei minori ( classe 2012 e , classe Per_1 Per_2
2018), in applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4.6.2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 3.8.2007, n. 17055).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene congruo confermare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 450,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla ricorrente entro il giorno
5 cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa.
5. ASSEGNO DIVORZILE.
Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
6 personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
5.1. In applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla Pt_1
corresponsione di un assegno divorzile in suo favore.
Innanzitutto, deve osservarsi che, non essendo state adeguatamente dedotte né dimostrate scelte rinunciatarie operate in costanza di matrimonio, non può venire in rilievo la funzione compensativo- perequativa dell'invocato contributo, residuando esclusivamente la funzione assistenziale del medesimo.
In particolare, il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I, 9.8.2021 n. 22499) mentre, nella pari misura componente compensativo/perequativa, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. Sez.
I, 30 .11. 2021, n. 37571).
Nel caso di specie, non può ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati"
(ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella ha 48 anni, è in buona salute, è munita di capacità lavorativa ed anzi è pacifico il suo inserimento nel mondo del lavoro, pregresso ed attuale, avendo ella stessa ammesso di aver maturato un'esperienza professionale e di lavorare tuttora, seppur
“in nero” (cfr. ricorso introduttivo) ed è, inoltre, proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale, di cui è anche assegnataria (arg. sul punto Cass. ord. n. 8764/2023).
A tanto si aggiunga l'avvenuta allegazione della percezione, da parte della ricorrente, del reddito di inclusione (cfr. estratto conto postale dep. il 2.10.2024), circostanza questa inizialmente taciuta ed emersa in corso di causa, successivamente all'ordine del Tribunale di integrazione documentale sulla situazione economica delle parti (cfr. sopra citata ord. del 23.5.2024).
7 Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la resistente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un contratto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i
8 figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
6. ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO DEL TERZO.
La ricorrente ha chiesto emettersi ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Va, al riguardo, ricordato come l'art. 473-bis.37. c.p.c. contiene la disciplina dell'invito diretto da parte dell'avente diritto al terzo. Trattasi di procedimento stragiudiziale che prevede tre passaggi: - la costituzione in mora dell'obbligato; - il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla ricezione della messa in mora;
- ove persista l'inadempimento, la notifica diretta al terzo, con comunicazione anche all'obbligato, del provvedimento che ha disposto l'assegno e che ne contiene la misura, con l'invito a versargli direttamente le somme dovute.
Attesa la presenza di apposita disciplina, inammissibile è pertanto il ricorso all'Autorità Giudiziaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
7. ASSEGNO UNICO.
Non luogo a provvedere sulla domanda della ricorrente tesa ad ottenere il versamento diretto a sé dell'assegno unico, al riguardo essendo, invero, pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso, entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione, di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. 903/77, come a più riprese chiarito anche dall' (in tal senso si vedano, tra CP_2
Part gli altri, 2.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
8. SPESE.
L'esito complessivo delle risultanze decisorie giustifica la compensazione integrale delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
25.8.2004 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
9 3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocamento ed assegnazione della casa coniugale;
5) dispone che la frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità indicate in motivazione;
6) a conferma delle condizioni della separazione, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici
ISTAT e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, previa idonea documentazione giustificativa;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) dichiara inammissibile la domanda relativa all'ordine di pagamento diretto del terzo;
9) non luogo a provvedere sull'assegno unico;
10) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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