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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado di cui al n.r.g. 1152/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosa Balladore (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
della stessa sito in Rovigo, via Verdi, 14
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Michele Brusaferro (C.F. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._4 digitale del difensore Email_1
CONVENUTO
e contro
(C.F. nato a [...] il E_ C.F._5
17.2.1936, residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6 residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._7
23.7.1962, residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_5 C.F._8
Trento, via Delle Fratte, 16,
1 CONVENUTI CONTUMACI
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA ), con sede in Controparte_6 P.IVA_1
Roma Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ziletti (C.F.
) elettivamente domiciliata in Brescia, Via Solferino n. 3 C.F._9
TERZA CHIAMATA
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e domanda siccome infondate in fatto ed in diritto e dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che il convenuto avesse a proporre: I – Accertarsi e dichiararsi che la disposizione testamentaria di – atto di testamento pubblico del 19.1.2009 è lesiva della E_ quota di legittima (4/54) riservata ex art. 537, II c., c.c. al figlio e, per Parte_1
l'effetto, disporre la reintegrazione della quota legittima di 4/54 medesima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie (a favore di e Controparte_1
) eccedenti la quota di cui la compianta poteva disporre. II – Controparte_3 E_
Accertarsi e determinarsi l'entità ed il valore dell'asse ereditario derivato a , Parte_1
, , , e E_ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in forza della successione legittima in morte di ed in forza della CP_5 RS successione testamentaria in morte di . III – Dato atto della consistenza e del E_ valore del compendio ereditario e delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente ed accertata altresì anche in relazione al numero dei condividenti ed alle caratteristiche degli immobili la non comoda divisibilità dei medesimi, disporsi lo scioglimento delle comunioni ereditarie de quo con ripartizione del ricavato che verrà realizzato dalla vendita del compendio immobiliare. IV – Per l'effetto determinarsi il valore in denaro della quota di diritto di 16/54 spettante a da liquidarsi all'esito della vendita del compendio. V – Per effetto Parte_1 dell'accoglimento della domanda di cui al sopraesteso punto I, condannarsi il comproprietario
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.095,97 quale quota di 4/54 dei canoni di locazione relativi ai contratti dallo stesso sottoscritti ed aventi ad oggetto i due immobili ad uso diverso dall'abitazione – negozi (e, precisamente, euro 4.860,32 relativamente al contratto di locazione concluso con Parte_3
ed euro 6.235,65 relativamente al contratto di locazione concluso con ),
[...] Parte_4 dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti di locazione (rispettivamente conclusi in data
9.11.2012 quello con ed in data 30.10.2012 quello con ) al Parte_3 Parte_4
2 corrente mese di marzo 2025, oltre alla quota parte dei canoni di locazione che matureranno dal mese di aprile 2025 e sino allo scioglimento della comunione, somme tutte da maggiorarsi degli intessi legali e della rivalutazione monetaria. VI – Condannarsi il convenuto _1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I° c., c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 96,
[...]
III° c., c.p.c., al risarcimento dei danni, da liqui-darsi in via equitativa, attesa la pretestuosità delle eccezioni e domande svolte. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria -Si chiede che venga disposta CTU diretta 1) a determinare l'entità ed il valore dell'asse ereditario descritto in atto di citazione derivato a , , Parte_1 E_ CP_3
, , e in forza delle successioni
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_5 in morte di e di e, quindi, a determinare il valore degli RS E_ immobili descritti in atto di citazione con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione coincidente, nel caso di specie, con il momento di proposizione della relativa domanda (Cass. n. 16767/2019) e 2) ad accertare la comoda o non comoda divisibilità del compendio e, nella prima ipotesi, ad elaborare un progetto divisionale dell'asse ereditario mediante la formazione di lotti omogenei. -Si chiede l'ammissione della prova della prova testimoniale dedotta sulle circostanze dal n. 1 al n. 9 della memoria 183 VI c. n. 2 c.p.c. datata
9.10.2023; - Si chiede il rigetto dell'istanza avversaria di ammissione di prova per interpello e testi per le ragioni tutte esposte nella memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. datata 31.10.2023 e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla riprova con i testi già indicati a prova diretta e si chiede altresì l'ammissione a prova testimoniale contraria sulle circostanze dedotte dal n. 9 a n. 16 della memoria 183, VI c., c.p.c. datata 31.10.2023, da intendersi qui ristrascritte, con i testi ivi indicati. - Ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dal convenuto ”. Controparte_1
Convenuto : “A) IN VIA PRINCIPALE Dichiarare l'improcedibilità delle Controparte_7 domande attoree, per essere state le stesse promosse in violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria. Con vittoria di competenze e spese di lite. B) IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare l'improcedibilità delle domande per nullità e/o invalidità della procedura di mediazione. Con vittoria di competenze e spese di lite. C) IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e per essere prescritto il diritto di
di chiedere la reintegrazione della quota legittima dell'eredità di Parte_1 E_
. Con vittoria di competenze e spese di lite. D) IN VIA PRINCIPALE
[...]
RICONVENZIONALE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota parte degli altri intestatari in capo a degli immobili così identificati: 1) immobile sito Controparte_1
3 in SE, via Umberto I, 7, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 2 P.T., cat.
C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77; 2) immobile sito in SE, via Umberto I, 10, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53, R.C. euro 985,40; 3) immobile sito in SE, via Umberto I, 8, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 54 sub 1 graffato con il mn 55 sub 1, P.T.1, cat. A/2, cl. 1, vani 10, R.C. euro 774,69; il tutto con le relative pertinente e cointeressenze su parti comuni eventuali, ordinando conseguentemente la registrazione e trascrizione dell'emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari/Ufficio del Territorio di Rovigo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo, e la volturazione al Catasto della quota parte degli immobili intestata agli altri intestatari a nome di e, per l'effetto, respingere le do- Controparte_1 mande svolte in giudizio da , con vittoria di competenze e spese di lite. Con Parte_1 vittoria di competenze e spese di lite. E) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accertare che , in proprio e quale erede Controparte_1 testamentario di , vanta nei confronti degli al-tri intestatari e dell'asse CP_4 ereditario da formare, per i motivi di cui agli atti del giudizio, un credito di € 224.700,00, o quel diverso credito, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, e, per l'effetto condannarli
a restituire a , per i titoli di cui sopra, la somma di € 224.700,00, o quella Controparte_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai sin-goli esborsi al saldo, ponendo tale somma in compensazione in sede di formazione dell'asse ereditario e comunque da tenere in debito conto all'atto di formare il valore dei singoli lotti. Con vittoria di competenze e spese di lite. F) IN VIA
SUBORDINATA Respingere qualsivoglia domanda in merito ai canoni di locazione e all'indennità di occupazione, dichiarando, denegatamente, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto sui canoni di locazione e sulla pretesa indennità di occupazione anteriormente al 27.5.2017 e riconoscendo a favore di le imposte e pagate Controparte_1 sui canoni di locazione percepiti e le spese per le utenze, da porsi in compensazione con quanto denegatamente dovesse essere chiamato a corrispondere. Con vittoria di competenze e spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti , , , e E_ Controparte_3 Controparte_4 CP_5 per testimoni sui seguenti capitoli: 1) Vero che ha pagato per intero la tassa E_ di successione di (docc.16a-16b che si rammostrano) 2) Vero che RS E_
fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte ha pagato le tasse di proprietà sugli immobili siti
[...] in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE, anche per la parte di (docc. 20 e Parte_1
4 27 che si rammostrano)? 3) Vero che fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte E_ ha pagato tutte le utenze degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE (docc.21a,
21b, 21c che si rammostrano)? 4) Vero che fin dal 5.10.1980 e fino alla sua E_ morte ha dato in locazione e percepito i canoni di locazione sugli immobili siti in via Umberto
I nn.7 e 10 di SE (doc.25 che si rammostra)? 5) Vero che fin dal E_
5.10.1980 e fino alla sua morte ha dato in locazione gli immobili siti in via Umberto I nn.7 e
10 di SE e pagato le relative tasse di registro (doc.23 che si rammostra)? 6) Vero che
fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte ha eseguito e pagato i lavori di E_ manutenzione e di ristrutturazione degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE
(docc.36 e 37 che si rammostrano)? 7) Vero che ha pagato le imposte ICI di E_ spettanza di dal 1980 sino alla sua morte? 8) Vero che Parte_1 E_
provvedeva personalmente al pagamento delle imposte e delle spese per conto di
[...]
, in-valida (doc.15 che si rammostra al teste) di cui ai precedenti capitoli 1, 2, E_
3, 5, 6, 7 (docc. 16a, 16b, 20, 27, 21a, 21b, 21c, 23, 37 che si rammostrano)? 9) Vero che
dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato le tasse di proprietà sugli immobili siti Controparte_1 in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE (docc.26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 che si rammostrano)?
10) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato tutte le utenze degli Controparte_1 immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di DO (docc. 21c, 21d, 21e che si rammostrano)? 11) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha dato in locazione Controparte_1
e percepito i canoni di locazione sugli immobili siti in via Umberto I nn.7 e 10 di SE?
12) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha dato in locazione gli immobili siti Controparte_1 in via Umberto I nn.7 e 10 di SE e pagato le relative tasse di registro (docc.24, 32, 33 che si rammostrano)? 13) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato per Controparte_1 intero le imposte sui canoni di locazione percepiti sugli immobili siti in via Umberto I nn.7 e
10 di SE per un importo complessivo di € 26.549,00, come da docc.32 e 34 che si rammostrano? 14) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha eseguito e pagato Controparte_1
i lavori di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili siti invia Umberto I nn.7 e 10 di
SE (docc. 36, 38, 39 che si rammostra)? 15) Vero che ha pagato le Controparte_1 imposte (inclusa l'ICI) di spettanza di dal 26.12.2011 ad oggi? 16) Vero che Parte_1
dal 5.10.1980 e dal 26.12.2011 ad oggi hanno pagato la E_ Controparte_1 complessiva somma di € 234.847,00 per le tasse (anche sui canoni di locazione), i lavori di manutenzione e ristrutturazione, le utenze degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di
SE come da docc. 16a, 20, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 39 che si rammostrano? 17) Vero che le ricevute attestanti il pagamento delle imposte
5 di spettanza di gli vennero consegnate e questi sottoscrisse la dichiarazione Parte_1 con cui affermava che e avevano pagato le imposte di E_ Controparte_1 sua spettanza (doc.26 che si rammostra? 18) Vero che gli impianti degli immobili di via
Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE, in sede di ristrutturazione nell'anno 2007 sono stati fatti passare per l'immobile di cui al civico 6 di proprietà di (docc.17, 18, 19 Controparte_1 che si rammostrano al teste)? 19) Vero che nel canone di locazione dell'immobile di via
Umberto I n.10 di SE è inclusa la spesa delle utenze forfettariamente calcolate in €
165,00 al mese fino al 30.6.2022 ed in € 265,00 al mese dal 1.7.2022 come da doc.9 che le si rammostra? 20) Vero che nel canone di locazione dell'immobile di via Umberto I n.7 di
SE è inclusa la spesa delle utenze forfettariamente calcolate fino al 30.6.2022 in € 95,00
e dal 1.7.2022 in € 159,00 al mese come da doc.10 che le si rammostra? 21) Vero che _1
ha pagato, anche rimborsando le relative somme a ,
[...] Controparte_3 [...]
e , le tasse di successione di , le sue spese CP_2 Controparte_4 E_ funerarie e le spese di pubblicazione del suo testamento come da doc.35 che si rammostra? 22)
Vero che occupa da prima della morte della nonna Controparte_1 E_
l'immobile di via Umberto I 8 di SE e ne paga sin dal 26.12.2011 per intero le spese di manutenzione, le utenze e le tasse di proprietà, occupandolo come unico proprietario? 23) Vero che fin dall'ottobre 2002 e fino alla sua morte, veniva accudita da E_ CP_3
e , non essendo in grado di attendere ad alcuna occupazione?
[...] Parte_5
(…)”.
I convenuti contumaci e la terza chiamata non hanno presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. agiva in riduzione nei confronti di , Parte_1 E_ CP_3
, e al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_5
reintegrazione nella quota di legittima lesa dal testamento pubblico del 19.01.2009, redatto avanti il Notaio di Rovigo e pubblicato in data 16.1.2012, con cui la defunta madre Per_2
così disponeva delle sue ultime volontà “…nomino unici eredi, lasciando loro E_ tutto il mio patrimonio, e ”, nonché per ottenere Controparte_1 Persona_3 la divisione del compendio ereditario, costituito da unità immobiliari ad uso civile abitazione e negozi site in SE (RO), via Umberto I, nn. 7, 8 e 10.
Deduceva:
- di essere comproprietario del compendio ereditario derivante dalla successione legittima in morte del padre , deceduto il 5.10.1980, assieme ai fratelli RS E_
e e alla madre
[...] CP_8 E_
6 - di essere legittimario pretermesso dalla successione testamentaria in morte della madre deceduta il 26.12.2011, la quale aveva istituito eredi universali la nuora E_
, moglie di e il nipote , figlio della coppia;
Controparte_3 E_ _1
- che legittimari dell'eredità in morte di sono i figli , E_ Parte_1 [...]
e, per rappresentazione ex art. 467 c.c. alla premorta i nipoti CP_2 Persona_4
e ; Parte_6 Pt_7
- che la quota loro riservata ex lege era pari a 4/54 dell'eredità della de cuius;
- che e e prestavano piena adesione ed E_ Parte_6 Pt_7 acquiescenza alle disposizioni testamentarie di E_
- che il relictum è costituito dal compendio immobiliare composto da un'unità ad uso civile abitazione (occupata da , dalla moglie e dal figlio E_ Controparte_3
) e negozi siti in SE (RO), via Umberto I, 7, 8 e 10 ed identificati al N.C.E.U _1 di Rovigo, come segue: Fg. 17, mapp. n. 55, sub 2, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77;
Fg. 17, mapp. n. 55, sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53, R.C. euro 985,40; Fg. 17, mapp. n. 54 sub 1 graffato con il mapp. n. 55 sub 1, P.T.1, cat. A/2, cl. 1, vani 10, R.C. euro 774,69;
- che attuali coeredi e comproprietari di tali beni sono: i) per la quota di 16/54, Parte_1 di cui 12/54 derivanti dalla successione legittima in morte di e 4/54 spettantegli RS dalla successione della madre ii) per la quota di 12/54 E_ E_ derivante dalla successione legittima in morte di;
iii) per la RS Controparte_3 quota di 7/54 derivante dalla successione testamentaria in morte di così ridotta E_
a seguito dell'azione di riduzione;
iv) per la quota di 11/54 derivante, per Controparte_1 la quota di 7/54, dalla successione testamentaria in morte di così ridotta a E_ seguito della presente azione di riduzione, e per la quota di 4/54 in forza di atto di compravendita in data 8.8.2008 a rogito Notaio di Rovigo, con il quale i coeredi Per_2
e cedevano a (oltre che a e Parte_6 Pt_7 Controparte_1 CP_5
) la quota di 12/54 derivata loro dalla successione della madre Controparte_4 Per_4
figlia dei de cuius e v) per la quota di
[...] RS E_ CP_5
4/54 derivante dal predetto atto di compravendita dell'8.8.2008; vi) per Controparte_4 la quota di 4/54 derivante dal predetto atto di compravendita dell'8.8.2008;
- di non aver goduto dei beni ereditari né direttamente, né indirettamente, non avendo percepito né l'indennità di occupazione dell'immobile ove risiedono , E_ _1
e , né la propria quota parte dei canoni di locazione degli immobili
[...] Controparte_3 locati a uso commerciale da a e Controparte_1 Persona_5 Parte_4
7 Chiedeva, pertanto, previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, di determinarsi l'entità ed il valore dell'asse ereditario derivato a , Parte_1
, , e E_ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in forza della successione legittima in morte di ed in forza della CP_5 RS successione testamentaria in morte di lo scioglimento e la divisione dei beni e E_ il risarcimento della quota parte dei canoni di locazione e dell'indennità di occupazione non incassati.
1.2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 dell'attore, eccependo: i) l'intervenuta usucapione dei beni suddetti per possesso continuato e ininterrotto unito a quello della nonna con cui ha sempre convissuto prima della E_ sua morte;
ii) l'abuso del processo per aver l'attore azionato analogo giudizio di cui al n.r.g.
1323/2019 avente ad oggetto la successione paterna;
iii) l'improcedibilità per mancata corretta attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, per non essere stata attivata nei confronti di e dei creditori iscritti (nel caso che ci occupa, CP_5 TE
) e per illegittimità della stessa, non essendo comparse le parti;
iv) la prescrizione
[...] dei diritti azionati dall'attore in quanto la successione di si è aperta il E_
26.12.2011, la registrazione del testamento è avvenuta il 16.1.2012 e la notifica della citazione
è avvenuta il 14.06.2022, oltre il termine decennale non interrotto dalla mediazione in quanto illegittima. Chiedeva il rigetto delle domande avversarie, l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni e in subordine, il risarcimento pro quota di tutte le spese sostenute per gli immobili per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.3. Gli altri convenuti citati venivano dichiarati contumaci.
1.4. Alla prima udienza di comparizione l'attore chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa ai sensi dell'art. 1113 c.c. il creditore iscritto, TE
, che si costituiva in giudizio al fine di far valere i crediti vantati nei confronti di
[...]
, chiedendo l'accertamento del proprio credito nei confronti di E_ quest'ultimo pari a euro 457.538,14 e l'assegnazione della quota degli immobili o della quota di denaro ad egli spettante ricavata dalla vendita.
A seguito di riassegnazione del procedimento ad altro giudice, veniva ammessa CTU grafologica al fine di verificare le scritture depositate dalle parti e disconosciute con ordinanza del 03.07.2024. Successivamente, riassegnata la causa al sottoscritto magistrato, con ordinanza del 25.02.2025 veniva sia revocata la CTU sia rigettata la prova orale richiesta e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni “considerato che “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di
8 invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare
l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. 35067/2022); considerato, oltre tutto, che la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa era stata presentata anche nel corso di altro procedimento, n.r.g. 1323/2019, ed essa era stata rigettata con sentenza n. 893/2023 del
18.10.2023; ritenuto superfluo, pertanto, disporre CTU grafologica per stabilire se il convenuto costituito abbia richiesto all'attore di partecipare alle spese per la ristrutturazione ovvero se l'attore abbia riconosciuto che il pagamento delle imposte sia stato effettuato dai convenuti (circostanza, peraltro, smentita dalla stessa produzione documentale dell'attore); tento conto che parimenti superfluo è l'accertamento della autenticità della sottoscrizione contenuta nel contratto di comodato da parte di : infatti, quand'anche essa si E_ rivelasse falsamente apposta, e il relativo contratto, dunque, nullo, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a provare l'inequivoca volontà della de cuius di possedere "uti dominus", escludendo semplicemente la circostanza che l'attore e la di lui madre abbiano concluso un contratto di comodato” (cfr. ordinanza 25.02.2025).
Infine, all'udienza del 12.03.2025 e precisavano le Parte_1 Controparte_1 conclusioni mentre non compariva;
venivano altresì Controparte_6 assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali, questi ridotti a quaranta giorni,
e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Preliminarmente, è necessario soffermarsi sulle eccezioni preliminari in rito sollevate dal convenuto il quale, per vero, non ha mai contestato la pretermissione Controparte_1 dell'attore dal testamento della nonna, né i presupposti dell'azione di riduzione.
2.1. L'eccezione di abusivo frazionamento del credito è infondata. Il giudizio di cui al n.r.g.
1323/2019 promosso dall'attore nei confronti del medesimo convenuto, concluso in primo grado con sentenza n. 893/2023 pubblicata il 18.10.2023 e qui depositata da parte attrice, aveva ad oggetto la condanna al pagamento della quota dei canoni di locazione degli immobili adibiti a negozi spettantegli in qualità di erede pro quota in morte del padre , mentre RS
9 la presente azione di riduzione è volta alla reintegrazione nella quota di legittima lesa dell'attore pretermesso dal testamento della defunta madre, di cui è erede legittimario.
2.2. Parimenti infondate sono le eccezioni attinenti all'illegittimità della mediazione, attivata dall'attore in data 22.01.2014. Sotto il primo profilo, quest'ultimo ha dato prova di aver notificato l'avvio del procedimento anche a (cfr. doc. 15 attore). Sotto il secondo CP_5 profilo, per quanto attiene alla mancata evocazione in quel procedimento del creditore iscritto, si rileva che quest'ultimo, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione ai sensi dell'art.1113
c.c. non è parte del giudizio di divisione, al quale devono partecipare solo i titolari del rapporto di comunione (cfr. Cass. civ. sez. 6 ordinanza n.6228 del 2.03.2023). Difatti, la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere "se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti" (Cass. n. 4703/1981; n.
4330/1986). È orientamento consolidato quello secondo cui “la mancata evocazione in giudizio dei creditori e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari
(Cass. n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tamquam non esset” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 02/03/2023, n. 6228). Da ultimo, emerge dagli atti (cfr. docc. 13, 14 attore) che il procedimento di mediazione non si è concluso per la mancata partecipazione di tutte le parti, mentre al primo incontro le odierne parti costituite erano presenti;
la condizione di procedibilità si considera assolta poiché la mancata partecipazione senza giustificato motivo di alcune delle parti (nel caso di specie,
[...]
e al procedimento di mediazione non produce quale effetto il CP_2 CP_5 mancato perfezionamento della condizione di procedibilità quanto piuttosto l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 28/2010. La validità della condizione di procedibilità ha come effetto quello dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto costituito.
3. Venendo al merito, è necessario dapprima soffermarsi sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione proposta da . Controparte_1
Tale domanda è infondata.
Per vero, come più volte ribadito, si fa presente che la stessa domanda era stata proposta nel giudizio n.r.g. 1323/2019 pendente dinnanzi l'intestato Tribunale che, con sentenza n. 893/2023
l'aveva rigettata per mancanza della prova del possesso uti dominus da parte di _1
10 posto in essere per oltre vent'anni unitamente alla sua dante causa _1 E_ con cui conviveva.
Sul punto si rammenta l'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza del Giudice istruttore del 25.02.2025, secondo il quale “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. 35067/2022).
si è limitato a dedurre i comportamenti, posti in essere da egli stesso e da Controparte_1
a cui avrebbe unito il possesso, idonei ai fini dell'acquisto a titolo originario E_ dei beni immobili, ossia: il pagamento delle tasse, delle utenze, la conclusione dei canoni di locazione dei due immobili a uso commerciale, l'incasso dei relativi canoni nonché il sostenimento dei costi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
tali comportamenti, anche se provati, di per sé soli, non sono sufficienti a provare in giudizio la reale occorrenza della fattispecie tale da aver il convenuto legittimamente e correttamente manifestato, in via esclusiva, l'attività potestativa sul bene, in assoluta discrasia giuridica e fattuale con qualsivoglia possesso altrui (Cass. civ. sez. I, 1 marzo 2010, n. 4863).
Infatti, in ambito successorio, è stato chiarito che per usucapire il bene ereditario il coerede, già possessore "animo proprio" nonché comproprietario, debba estendere la manifestazione del possesso verso la piena esclusività del medesimo, talché si realizza la piena ed incontrovertibile incompatibilità di suddetta attività potestativa con qualsivoglia forma di compossesso altrui
(cfr. Cass. civ. sez. II, 23 maggio 1995, n. 5640) e si palesi una piena voluntas di disporre del bene uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 2018, n. 10734), non risultando, ai fini, bastevole, la mera astensione dei residuali comunisti dall'utilizzo e godimento della cosa comune.
Da ultimo, nulla prova, ai fini del possesso idoneo all'usucapione, l'acquisto da parte di dell'unico immobile restante della palazzina di via Umberto I, che, in sede Controparte_1 di ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare, ha asservito agli altri immobili per il passaggio degli impianti.
11 Nelle ipotesi come quella oggetto di causa, quindi, elemento dirimente e di fondamentale importanza è la sussistenza di atti idonei alla dimostrazione della manifestazione del diritto, in assoluto contrasto con qualsivoglia altra dimostrazione di possesso o di compossesso. Al contrario, le deduzioni del convenuto si pongono in contrasto con le prove fornite dall'attore di aver sempre pagato le tasse di proprietà degli immobili ereditari, a partire dal 1993 (doc. 17 attore), nonché di aver presentato, unitamente agli atri coeredi di , tra cui la RS stessa comunicazione datata 22.11.1982 con cui si chiedeva all'Ufficio del E_
Registro “di definire i valori di cui alla denuncia di successione in morte di ” RS
(cfr. doc. 15 attore).
4. Rigettata la domanda di usucapione, che se accolta avrebbe paralizzato le domande attoree, si passa adesso ad accertare l'apertura della successione ab intestato in morte di RS
e ad analizzare i requisiti dell'azione di riduzione relativa alle disposizioni testamentarie di
E_
4.1. Sotto il primo profilo, non è contestato che è deceduto a Monselice (PD) RS il 05.10.1980 senza testamento, pertanto la sua eredità si è devoluta ex lege alla moglie E_
(deceduta il 26.12.2011) ed ai tre figli , e
[...] Parte_1 E_
(quest'ultima deceduta il 30.5.1986 ed alla quale sono succeduti i figli Persona_4
e . Oggetto dell'eredità sono gli stessi beni immobili oggetto della Pt_6 _10 controversia.
4.2. Con riferimento alla successione in morte di si ricorda che nel caso di E_ esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva
(Cassazione civile sez. II, 28/05/2024, n.14881). Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Cassazione, pertanto, l'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione.
È fin troppo noto che, in tema di azione di riduzione per lesione di legittima, la decisione in ordine all'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia testamentaria, del limite
12 dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.), postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: anzi tutto, occorre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
ad essa, poi, devono essere sottratti i debiti ereditari ed all'importo così ottenuto vanno, infine, riuniti i beni di cui l'ereditando ha disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) (cfr., sul punto, Cass. n. 2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Altrettanto nota è la regola in base alla quale il relictum deve comprendere tutti i beni ed i diritti suscettibili di valutazione economica che il defunto lascia alla sua morte, da calcolarsi in base al valore che essi assumono al tempo dell'aperta successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 c.c. alle norme sulla collazione per imputazione.
Ciò posto, nel caso che ci occupa è documentalmente provato, oltre che non contestato dal convenuto costituito, che col testamento pubblico del 19.1.2009, avanti il Notaio di Per_2
Rovigo e pubblicato in data 16.1.2012, istitutiva quali unici eredi universali E_
(nipote) e (nuora) (cfr. doc. 3 attore) e che Controparte_1 Controparte_3 E_
, e prestavano acquiescenza a tali disposizioni, il primo
[...] Parte_6 _10 al momento della pubblicazione del testamento, gli altri con atto del 25.07.2014 (rep. 3466, racc. 2835) davanti al Notaio in Rovigo, dott. (cfr. doc. 4 attore). Persona_6
La totale pretermissione del figlio , e la conseguente lesione della sua quota Parte_1 di legittima in violazione dell'art. 537, comma 2, c.c., configurano, dunque, un fatto incontroverso;
residua, piuttosto, la necessità di comprendere la misura di tale (accertata) lesione e le modalità della richiesta riduzione.
13 Per determinare la quota ad egli spettante, considerata l'acquiescenza degli altri legittimari pretermessi, si ricorda che, secondo l'orientamento ormai predominante, “ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. civ., Sez. Unite, 12/06/2006, n. 13524; Trib. Parma,
26.7.2023).
Su tale valore vanno, quindi, calcolate la quota disponibile, pari ad 1/3, e la cd. quota di riserva, pari, ex art. 537 c.c., ai 2/3 del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali tra i tre eredi legittimari, al fine di determinare la quota spettante a , data l'acquiescenza Parte_1 degli altri.
Atteso, dunque, che nessun dubbio può sussistere circa l'intervenuta lesione del diritto dell'attore alla quota riservatagli ex lege per effetto della sua totale pretermissione conseguita all'istituzione testamentaria dei convenuti e quale eredi Controparte_3 Controparte_1 universali della defunta e ricordato che l'utile esperimento dell'azione di E_ riduzione produce – a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale – una comunione ereditaria, di cui sono parti l'attore in riduzione e i convenuti/beneficiati della disposizione ridotta, comunione che ha per oggetto gli immobili oggetto della disposizione ridotta, ne consegue che la quota di legittima spettante a va determinata, ai sensi dell'art. Parte_1
537 c.c. a seguito di rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di apposita CTU alla quale sarà demandato altresì il calcolo della quota dei canoni di locazione spettanti all'attore pretermesso e il progetto divisionale a seguito della individuazione delle quote, e a tal fine si provvede come da separata ordinanza.
6. È invece da rigettare la domanda dell'attore di condanna al pagamento dei convenuti
, e dell'indennità di occupazione E_ Controparte_1 Controparte_3 per l'uso esclusivo che i convenuti hanno fatto dell'immobile: infatti, come già espresso nell'ordinanza del 25.02.2025, il godimento dell'immobile da parte dei coeredi comproprietari non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (cfr. Cass. n. 2423/2015, secondo la quale “l' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
14 ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
7. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva, che conclude l'intero giudizio di merito, posto che soltanto in relazione all'esito finale della lite ovvero quando essa viene decisa nella sua interezza si procede alla valutazione unitaria e globale della soccombenza (cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 19 ottobre 2020, n. 22650).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1152/2022, così provvede:
- dichiara aperta la successione ab intestato in morte di , deceduto a Monselice RS
(PD) il 05.10.1980, dalla data del decesso;
- accerta in capo a (deceduta il 26.12.2011) , E_ Parte_1 E_
e (deceduta il 30.5.1986 ed alla quale sono succeduti i figli
[...] Persona_4 Pt_6
e la qualità di eredi di , per la quota di 1/3 in capo a _10 RS E_
2/3 in capo ai figli, in parti uguali tra loro;
[...]
- in accoglimento della domanda di riduzione avanzata da nei confronti di Parte_1
e : Controparte_1 Controparte_3
- dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte (in data 19.01.2009) da E_
(nata a [...] il [...] e deceduta a Rovigo il 26.12.2011) in favore di
[...] _1
e per il valore eccedente la quota disponibile dal testatore;
[...] Controparte_3
- dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore pari alla quota di 2/9 del patrimonio di al tempo dell'apertura della successione;
E_
- rigetta le eccezioni preliminari formulate da;
Controparte_1
- rigetta la domanda di usucapione avanzata dal;
Controparte_1
- rigetta la domanda dell'attore di condanna di , e E_ Controparte_3
al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile adibito ad Controparte_1 abitazione facente parte del compendio ereditario;
- dispone circa l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Rovigo in data
03.09.2025
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott.ssa Benedetta Barbera Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado di cui al n.r.g. 1152/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mariarosa Balladore (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
della stessa sito in Rovigo, via Verdi, 14
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Michele Brusaferro (C.F. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._4 digitale del difensore Email_1
CONVENUTO
e contro
(C.F. nato a [...] il E_ C.F._5
17.2.1936, residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6 residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_4 C.F._7
23.7.1962, residente in [...],
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_5 C.F._8
Trento, via Delle Fratte, 16,
1 CONVENUTI CONTUMACI
e con la chiamata in causa di
(C.F. e P. IVA ), con sede in Controparte_6 P.IVA_1
Roma Via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ziletti (C.F.
) elettivamente domiciliata in Brescia, Via Solferino n. 3 C.F._9
TERZA CHIAMATA
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e domanda siccome infondate in fatto ed in diritto e dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che il convenuto avesse a proporre: I – Accertarsi e dichiararsi che la disposizione testamentaria di – atto di testamento pubblico del 19.1.2009 è lesiva della E_ quota di legittima (4/54) riservata ex art. 537, II c., c.c. al figlio e, per Parte_1
l'effetto, disporre la reintegrazione della quota legittima di 4/54 medesima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie (a favore di e Controparte_1
) eccedenti la quota di cui la compianta poteva disporre. II – Controparte_3 E_
Accertarsi e determinarsi l'entità ed il valore dell'asse ereditario derivato a , Parte_1
, , , e E_ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in forza della successione legittima in morte di ed in forza della CP_5 RS successione testamentaria in morte di . III – Dato atto della consistenza e del E_ valore del compendio ereditario e delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente ed accertata altresì anche in relazione al numero dei condividenti ed alle caratteristiche degli immobili la non comoda divisibilità dei medesimi, disporsi lo scioglimento delle comunioni ereditarie de quo con ripartizione del ricavato che verrà realizzato dalla vendita del compendio immobiliare. IV – Per l'effetto determinarsi il valore in denaro della quota di diritto di 16/54 spettante a da liquidarsi all'esito della vendita del compendio. V – Per effetto Parte_1 dell'accoglimento della domanda di cui al sopraesteso punto I, condannarsi il comproprietario
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
11.095,97 quale quota di 4/54 dei canoni di locazione relativi ai contratti dallo stesso sottoscritti ed aventi ad oggetto i due immobili ad uso diverso dall'abitazione – negozi (e, precisamente, euro 4.860,32 relativamente al contratto di locazione concluso con Parte_3
ed euro 6.235,65 relativamente al contratto di locazione concluso con ),
[...] Parte_4 dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti di locazione (rispettivamente conclusi in data
9.11.2012 quello con ed in data 30.10.2012 quello con ) al Parte_3 Parte_4
2 corrente mese di marzo 2025, oltre alla quota parte dei canoni di locazione che matureranno dal mese di aprile 2025 e sino allo scioglimento della comunione, somme tutte da maggiorarsi degli intessi legali e della rivalutazione monetaria. VI – Condannarsi il convenuto _1
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I° c., c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 96,
[...]
III° c., c.p.c., al risarcimento dei danni, da liqui-darsi in via equitativa, attesa la pretestuosità delle eccezioni e domande svolte. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria -Si chiede che venga disposta CTU diretta 1) a determinare l'entità ed il valore dell'asse ereditario descritto in atto di citazione derivato a , , Parte_1 E_ CP_3
, , e in forza delle successioni
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_5 in morte di e di e, quindi, a determinare il valore degli RS E_ immobili descritti in atto di citazione con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione coincidente, nel caso di specie, con il momento di proposizione della relativa domanda (Cass. n. 16767/2019) e 2) ad accertare la comoda o non comoda divisibilità del compendio e, nella prima ipotesi, ad elaborare un progetto divisionale dell'asse ereditario mediante la formazione di lotti omogenei. -Si chiede l'ammissione della prova della prova testimoniale dedotta sulle circostanze dal n. 1 al n. 9 della memoria 183 VI c. n. 2 c.p.c. datata
9.10.2023; - Si chiede il rigetto dell'istanza avversaria di ammissione di prova per interpello e testi per le ragioni tutte esposte nella memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. datata 31.10.2023 e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi alla riprova con i testi già indicati a prova diretta e si chiede altresì l'ammissione a prova testimoniale contraria sulle circostanze dedotte dal n. 9 a n. 16 della memoria 183, VI c., c.p.c. datata 31.10.2023, da intendersi qui ristrascritte, con i testi ivi indicati. - Ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dal convenuto ”. Controparte_1
Convenuto : “A) IN VIA PRINCIPALE Dichiarare l'improcedibilità delle Controparte_7 domande attoree, per essere state le stesse promosse in violazione del divieto di frazionamento della tutela giudiziaria. Con vittoria di competenze e spese di lite. B) IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare l'improcedibilità delle domande per nullità e/o invalidità della procedura di mediazione. Con vittoria di competenze e spese di lite. C) IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e per essere prescritto il diritto di
di chiedere la reintegrazione della quota legittima dell'eredità di Parte_1 E_
. Con vittoria di competenze e spese di lite. D) IN VIA PRINCIPALE
[...]
RICONVENZIONALE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della quota parte degli altri intestatari in capo a degli immobili così identificati: 1) immobile sito Controparte_1
3 in SE, via Umberto I, 7, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 2 P.T., cat.
C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77; 2) immobile sito in SE, via Umberto I, 10, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 55 sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53, R.C. euro 985,40; 3) immobile sito in SE, via Umberto I, 8, identificato al N.C.E.U di Rovigo al F 17 mn 54 sub 1 graffato con il mn 55 sub 1, P.T.1, cat. A/2, cl. 1, vani 10, R.C. euro 774,69; il tutto con le relative pertinente e cointeressenze su parti comuni eventuali, ordinando conseguentemente la registrazione e trascrizione dell'emananda sentenza alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari/Ufficio del Territorio di Rovigo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo, e la volturazione al Catasto della quota parte degli immobili intestata agli altri intestatari a nome di e, per l'effetto, respingere le do- Controparte_1 mande svolte in giudizio da , con vittoria di competenze e spese di lite. Con Parte_1 vittoria di competenze e spese di lite. E) IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accertare che , in proprio e quale erede Controparte_1 testamentario di , vanta nei confronti degli al-tri intestatari e dell'asse CP_4 ereditario da formare, per i motivi di cui agli atti del giudizio, un credito di € 224.700,00, o quel diverso credito, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo, e, per l'effetto condannarli
a restituire a , per i titoli di cui sopra, la somma di € 224.700,00, o quella Controparte_1 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre agli interessi legali dai sin-goli esborsi al saldo, ponendo tale somma in compensazione in sede di formazione dell'asse ereditario e comunque da tenere in debito conto all'atto di formare il valore dei singoli lotti. Con vittoria di competenze e spese di lite. F) IN VIA
SUBORDINATA Respingere qualsivoglia domanda in merito ai canoni di locazione e all'indennità di occupazione, dichiarando, denegatamente, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto sui canoni di locazione e sulla pretesa indennità di occupazione anteriormente al 27.5.2017 e riconoscendo a favore di le imposte e pagate Controparte_1 sui canoni di locazione percepiti e le spese per le utenze, da porsi in compensazione con quanto denegatamente dovesse essere chiamato a corrispondere. Con vittoria di competenze e spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti , , , e E_ Controparte_3 Controparte_4 CP_5 per testimoni sui seguenti capitoli: 1) Vero che ha pagato per intero la tassa E_ di successione di (docc.16a-16b che si rammostrano) 2) Vero che RS E_
fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte ha pagato le tasse di proprietà sugli immobili siti
[...] in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE, anche per la parte di (docc. 20 e Parte_1
4 27 che si rammostrano)? 3) Vero che fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte E_ ha pagato tutte le utenze degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE (docc.21a,
21b, 21c che si rammostrano)? 4) Vero che fin dal 5.10.1980 e fino alla sua E_ morte ha dato in locazione e percepito i canoni di locazione sugli immobili siti in via Umberto
I nn.7 e 10 di SE (doc.25 che si rammostra)? 5) Vero che fin dal E_
5.10.1980 e fino alla sua morte ha dato in locazione gli immobili siti in via Umberto I nn.7 e
10 di SE e pagato le relative tasse di registro (doc.23 che si rammostra)? 6) Vero che
fin dal 5.10.1980 e fino alla sua morte ha eseguito e pagato i lavori di E_ manutenzione e di ristrutturazione degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE
(docc.36 e 37 che si rammostrano)? 7) Vero che ha pagato le imposte ICI di E_ spettanza di dal 1980 sino alla sua morte? 8) Vero che Parte_1 E_
provvedeva personalmente al pagamento delle imposte e delle spese per conto di
[...]
, in-valida (doc.15 che si rammostra al teste) di cui ai precedenti capitoli 1, 2, E_
3, 5, 6, 7 (docc. 16a, 16b, 20, 27, 21a, 21b, 21c, 23, 37 che si rammostrano)? 9) Vero che
dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato le tasse di proprietà sugli immobili siti Controparte_1 in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE (docc.26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 che si rammostrano)?
10) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato tutte le utenze degli Controparte_1 immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di DO (docc. 21c, 21d, 21e che si rammostrano)? 11) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha dato in locazione Controparte_1
e percepito i canoni di locazione sugli immobili siti in via Umberto I nn.7 e 10 di SE?
12) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha dato in locazione gli immobili siti Controparte_1 in via Umberto I nn.7 e 10 di SE e pagato le relative tasse di registro (docc.24, 32, 33 che si rammostrano)? 13) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha pagato per Controparte_1 intero le imposte sui canoni di locazione percepiti sugli immobili siti in via Umberto I nn.7 e
10 di SE per un importo complessivo di € 26.549,00, come da docc.32 e 34 che si rammostrano? 14) Vero che dal 26.12.2011 ad oggi ha eseguito e pagato Controparte_1
i lavori di manutenzione e di ristrutturazione degli immobili siti invia Umberto I nn.7 e 10 di
SE (docc. 36, 38, 39 che si rammostra)? 15) Vero che ha pagato le Controparte_1 imposte (inclusa l'ICI) di spettanza di dal 26.12.2011 ad oggi? 16) Vero che Parte_1
dal 5.10.1980 e dal 26.12.2011 ad oggi hanno pagato la E_ Controparte_1 complessiva somma di € 234.847,00 per le tasse (anche sui canoni di locazione), i lavori di manutenzione e ristrutturazione, le utenze degli immobili siti in via Umberto I nn.7, 8 e 10 di
SE come da docc. 16a, 20, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
37, 38, 39 che si rammostrano? 17) Vero che le ricevute attestanti il pagamento delle imposte
5 di spettanza di gli vennero consegnate e questi sottoscrisse la dichiarazione Parte_1 con cui affermava che e avevano pagato le imposte di E_ Controparte_1 sua spettanza (doc.26 che si rammostra? 18) Vero che gli impianti degli immobili di via
Umberto I nn.7, 8 e 10 di SE, in sede di ristrutturazione nell'anno 2007 sono stati fatti passare per l'immobile di cui al civico 6 di proprietà di (docc.17, 18, 19 Controparte_1 che si rammostrano al teste)? 19) Vero che nel canone di locazione dell'immobile di via
Umberto I n.10 di SE è inclusa la spesa delle utenze forfettariamente calcolate in €
165,00 al mese fino al 30.6.2022 ed in € 265,00 al mese dal 1.7.2022 come da doc.9 che le si rammostra? 20) Vero che nel canone di locazione dell'immobile di via Umberto I n.7 di
SE è inclusa la spesa delle utenze forfettariamente calcolate fino al 30.6.2022 in € 95,00
e dal 1.7.2022 in € 159,00 al mese come da doc.10 che le si rammostra? 21) Vero che _1
ha pagato, anche rimborsando le relative somme a ,
[...] Controparte_3 [...]
e , le tasse di successione di , le sue spese CP_2 Controparte_4 E_ funerarie e le spese di pubblicazione del suo testamento come da doc.35 che si rammostra? 22)
Vero che occupa da prima della morte della nonna Controparte_1 E_
l'immobile di via Umberto I 8 di SE e ne paga sin dal 26.12.2011 per intero le spese di manutenzione, le utenze e le tasse di proprietà, occupandolo come unico proprietario? 23) Vero che fin dall'ottobre 2002 e fino alla sua morte, veniva accudita da E_ CP_3
e , non essendo in grado di attendere ad alcuna occupazione?
[...] Parte_5
(…)”.
I convenuti contumaci e la terza chiamata non hanno presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. agiva in riduzione nei confronti di , Parte_1 E_ CP_3
, e al fine di ottenere la
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_5
reintegrazione nella quota di legittima lesa dal testamento pubblico del 19.01.2009, redatto avanti il Notaio di Rovigo e pubblicato in data 16.1.2012, con cui la defunta madre Per_2
così disponeva delle sue ultime volontà “…nomino unici eredi, lasciando loro E_ tutto il mio patrimonio, e ”, nonché per ottenere Controparte_1 Persona_3 la divisione del compendio ereditario, costituito da unità immobiliari ad uso civile abitazione e negozi site in SE (RO), via Umberto I, nn. 7, 8 e 10.
Deduceva:
- di essere comproprietario del compendio ereditario derivante dalla successione legittima in morte del padre , deceduto il 5.10.1980, assieme ai fratelli RS E_
e e alla madre
[...] CP_8 E_
6 - di essere legittimario pretermesso dalla successione testamentaria in morte della madre deceduta il 26.12.2011, la quale aveva istituito eredi universali la nuora E_
, moglie di e il nipote , figlio della coppia;
Controparte_3 E_ _1
- che legittimari dell'eredità in morte di sono i figli , E_ Parte_1 [...]
e, per rappresentazione ex art. 467 c.c. alla premorta i nipoti CP_2 Persona_4
e ; Parte_6 Pt_7
- che la quota loro riservata ex lege era pari a 4/54 dell'eredità della de cuius;
- che e e prestavano piena adesione ed E_ Parte_6 Pt_7 acquiescenza alle disposizioni testamentarie di E_
- che il relictum è costituito dal compendio immobiliare composto da un'unità ad uso civile abitazione (occupata da , dalla moglie e dal figlio E_ Controparte_3
) e negozi siti in SE (RO), via Umberto I, 7, 8 e 10 ed identificati al N.C.E.U _1 di Rovigo, come segue: Fg. 17, mapp. n. 55, sub 2, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 30, R.C. euro 557,77;
Fg. 17, mapp. n. 55, sub 3, P.T., cat. C/1, cl. 4, mq 53, R.C. euro 985,40; Fg. 17, mapp. n. 54 sub 1 graffato con il mapp. n. 55 sub 1, P.T.1, cat. A/2, cl. 1, vani 10, R.C. euro 774,69;
- che attuali coeredi e comproprietari di tali beni sono: i) per la quota di 16/54, Parte_1 di cui 12/54 derivanti dalla successione legittima in morte di e 4/54 spettantegli RS dalla successione della madre ii) per la quota di 12/54 E_ E_ derivante dalla successione legittima in morte di;
iii) per la RS Controparte_3 quota di 7/54 derivante dalla successione testamentaria in morte di così ridotta E_
a seguito dell'azione di riduzione;
iv) per la quota di 11/54 derivante, per Controparte_1 la quota di 7/54, dalla successione testamentaria in morte di così ridotta a E_ seguito della presente azione di riduzione, e per la quota di 4/54 in forza di atto di compravendita in data 8.8.2008 a rogito Notaio di Rovigo, con il quale i coeredi Per_2
e cedevano a (oltre che a e Parte_6 Pt_7 Controparte_1 CP_5
) la quota di 12/54 derivata loro dalla successione della madre Controparte_4 Per_4
figlia dei de cuius e v) per la quota di
[...] RS E_ CP_5
4/54 derivante dal predetto atto di compravendita dell'8.8.2008; vi) per Controparte_4 la quota di 4/54 derivante dal predetto atto di compravendita dell'8.8.2008;
- di non aver goduto dei beni ereditari né direttamente, né indirettamente, non avendo percepito né l'indennità di occupazione dell'immobile ove risiedono , E_ _1
e , né la propria quota parte dei canoni di locazione degli immobili
[...] Controparte_3 locati a uso commerciale da a e Controparte_1 Persona_5 Parte_4
7 Chiedeva, pertanto, previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di legittima, di determinarsi l'entità ed il valore dell'asse ereditario derivato a , Parte_1
, , e E_ Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
in forza della successione legittima in morte di ed in forza della CP_5 RS successione testamentaria in morte di lo scioglimento e la divisione dei beni e E_ il risarcimento della quota parte dei canoni di locazione e dell'indennità di occupazione non incassati.
1.2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 dell'attore, eccependo: i) l'intervenuta usucapione dei beni suddetti per possesso continuato e ininterrotto unito a quello della nonna con cui ha sempre convissuto prima della E_ sua morte;
ii) l'abuso del processo per aver l'attore azionato analogo giudizio di cui al n.r.g.
1323/2019 avente ad oggetto la successione paterna;
iii) l'improcedibilità per mancata corretta attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, per non essere stata attivata nei confronti di e dei creditori iscritti (nel caso che ci occupa, CP_5 TE
) e per illegittimità della stessa, non essendo comparse le parti;
iv) la prescrizione
[...] dei diritti azionati dall'attore in quanto la successione di si è aperta il E_
26.12.2011, la registrazione del testamento è avvenuta il 16.1.2012 e la notifica della citazione
è avvenuta il 14.06.2022, oltre il termine decennale non interrotto dalla mediazione in quanto illegittima. Chiedeva il rigetto delle domande avversarie, l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni e in subordine, il risarcimento pro quota di tutte le spese sostenute per gli immobili per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.3. Gli altri convenuti citati venivano dichiarati contumaci.
1.4. Alla prima udienza di comparizione l'attore chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa ai sensi dell'art. 1113 c.c. il creditore iscritto, TE
, che si costituiva in giudizio al fine di far valere i crediti vantati nei confronti di
[...]
, chiedendo l'accertamento del proprio credito nei confronti di E_ quest'ultimo pari a euro 457.538,14 e l'assegnazione della quota degli immobili o della quota di denaro ad egli spettante ricavata dalla vendita.
A seguito di riassegnazione del procedimento ad altro giudice, veniva ammessa CTU grafologica al fine di verificare le scritture depositate dalle parti e disconosciute con ordinanza del 03.07.2024. Successivamente, riassegnata la causa al sottoscritto magistrato, con ordinanza del 25.02.2025 veniva sia revocata la CTU sia rigettata la prova orale richiesta e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni “considerato che “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di
8 invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare
l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. 35067/2022); considerato, oltre tutto, che la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa era stata presentata anche nel corso di altro procedimento, n.r.g. 1323/2019, ed essa era stata rigettata con sentenza n. 893/2023 del
18.10.2023; ritenuto superfluo, pertanto, disporre CTU grafologica per stabilire se il convenuto costituito abbia richiesto all'attore di partecipare alle spese per la ristrutturazione ovvero se l'attore abbia riconosciuto che il pagamento delle imposte sia stato effettuato dai convenuti (circostanza, peraltro, smentita dalla stessa produzione documentale dell'attore); tento conto che parimenti superfluo è l'accertamento della autenticità della sottoscrizione contenuta nel contratto di comodato da parte di : infatti, quand'anche essa si E_ rivelasse falsamente apposta, e il relativo contratto, dunque, nullo, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a provare l'inequivoca volontà della de cuius di possedere "uti dominus", escludendo semplicemente la circostanza che l'attore e la di lui madre abbiano concluso un contratto di comodato” (cfr. ordinanza 25.02.2025).
Infine, all'udienza del 12.03.2025 e precisavano le Parte_1 Controparte_1 conclusioni mentre non compariva;
venivano altresì Controparte_6 assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali, questi ridotti a quaranta giorni,
e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Preliminarmente, è necessario soffermarsi sulle eccezioni preliminari in rito sollevate dal convenuto il quale, per vero, non ha mai contestato la pretermissione Controparte_1 dell'attore dal testamento della nonna, né i presupposti dell'azione di riduzione.
2.1. L'eccezione di abusivo frazionamento del credito è infondata. Il giudizio di cui al n.r.g.
1323/2019 promosso dall'attore nei confronti del medesimo convenuto, concluso in primo grado con sentenza n. 893/2023 pubblicata il 18.10.2023 e qui depositata da parte attrice, aveva ad oggetto la condanna al pagamento della quota dei canoni di locazione degli immobili adibiti a negozi spettantegli in qualità di erede pro quota in morte del padre , mentre RS
9 la presente azione di riduzione è volta alla reintegrazione nella quota di legittima lesa dell'attore pretermesso dal testamento della defunta madre, di cui è erede legittimario.
2.2. Parimenti infondate sono le eccezioni attinenti all'illegittimità della mediazione, attivata dall'attore in data 22.01.2014. Sotto il primo profilo, quest'ultimo ha dato prova di aver notificato l'avvio del procedimento anche a (cfr. doc. 15 attore). Sotto il secondo CP_5 profilo, per quanto attiene alla mancata evocazione in quel procedimento del creditore iscritto, si rileva che quest'ultimo, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione ai sensi dell'art.1113
c.c. non è parte del giudizio di divisione, al quale devono partecipare solo i titolari del rapporto di comunione (cfr. Cass. civ. sez. 6 ordinanza n.6228 del 2.03.2023). Difatti, la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere "se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti" (Cass. n. 4703/1981; n.
4330/1986). È orientamento consolidato quello secondo cui “la mancata evocazione in giudizio dei creditori e aventi causa non invalida la sentenza anche nei confronti dei comproprietari
(Cass. n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tamquam non esset” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 02/03/2023, n. 6228). Da ultimo, emerge dagli atti (cfr. docc. 13, 14 attore) che il procedimento di mediazione non si è concluso per la mancata partecipazione di tutte le parti, mentre al primo incontro le odierne parti costituite erano presenti;
la condizione di procedibilità si considera assolta poiché la mancata partecipazione senza giustificato motivo di alcune delle parti (nel caso di specie,
[...]
e al procedimento di mediazione non produce quale effetto il CP_2 CP_5 mancato perfezionamento della condizione di procedibilità quanto piuttosto l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 28/2010. La validità della condizione di procedibilità ha come effetto quello dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto costituito.
3. Venendo al merito, è necessario dapprima soffermarsi sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione proposta da . Controparte_1
Tale domanda è infondata.
Per vero, come più volte ribadito, si fa presente che la stessa domanda era stata proposta nel giudizio n.r.g. 1323/2019 pendente dinnanzi l'intestato Tribunale che, con sentenza n. 893/2023
l'aveva rigettata per mancanza della prova del possesso uti dominus da parte di _1
10 posto in essere per oltre vent'anni unitamente alla sua dante causa _1 E_ con cui conviveva.
Sul punto si rammenta l'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'ordinanza del Giudice istruttore del 25.02.2025, secondo il quale “In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. 35067/2022).
si è limitato a dedurre i comportamenti, posti in essere da egli stesso e da Controparte_1
a cui avrebbe unito il possesso, idonei ai fini dell'acquisto a titolo originario E_ dei beni immobili, ossia: il pagamento delle tasse, delle utenze, la conclusione dei canoni di locazione dei due immobili a uso commerciale, l'incasso dei relativi canoni nonché il sostenimento dei costi dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
tali comportamenti, anche se provati, di per sé soli, non sono sufficienti a provare in giudizio la reale occorrenza della fattispecie tale da aver il convenuto legittimamente e correttamente manifestato, in via esclusiva, l'attività potestativa sul bene, in assoluta discrasia giuridica e fattuale con qualsivoglia possesso altrui (Cass. civ. sez. I, 1 marzo 2010, n. 4863).
Infatti, in ambito successorio, è stato chiarito che per usucapire il bene ereditario il coerede, già possessore "animo proprio" nonché comproprietario, debba estendere la manifestazione del possesso verso la piena esclusività del medesimo, talché si realizza la piena ed incontrovertibile incompatibilità di suddetta attività potestativa con qualsivoglia forma di compossesso altrui
(cfr. Cass. civ. sez. II, 23 maggio 1995, n. 5640) e si palesi una piena voluntas di disporre del bene uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. civ. sez. II, 4 maggio 2018, n. 10734), non risultando, ai fini, bastevole, la mera astensione dei residuali comunisti dall'utilizzo e godimento della cosa comune.
Da ultimo, nulla prova, ai fini del possesso idoneo all'usucapione, l'acquisto da parte di dell'unico immobile restante della palazzina di via Umberto I, che, in sede Controparte_1 di ristrutturazione dell'intero complesso immobiliare, ha asservito agli altri immobili per il passaggio degli impianti.
11 Nelle ipotesi come quella oggetto di causa, quindi, elemento dirimente e di fondamentale importanza è la sussistenza di atti idonei alla dimostrazione della manifestazione del diritto, in assoluto contrasto con qualsivoglia altra dimostrazione di possesso o di compossesso. Al contrario, le deduzioni del convenuto si pongono in contrasto con le prove fornite dall'attore di aver sempre pagato le tasse di proprietà degli immobili ereditari, a partire dal 1993 (doc. 17 attore), nonché di aver presentato, unitamente agli atri coeredi di , tra cui la RS stessa comunicazione datata 22.11.1982 con cui si chiedeva all'Ufficio del E_
Registro “di definire i valori di cui alla denuncia di successione in morte di ” RS
(cfr. doc. 15 attore).
4. Rigettata la domanda di usucapione, che se accolta avrebbe paralizzato le domande attoree, si passa adesso ad accertare l'apertura della successione ab intestato in morte di RS
e ad analizzare i requisiti dell'azione di riduzione relativa alle disposizioni testamentarie di
E_
4.1. Sotto il primo profilo, non è contestato che è deceduto a Monselice (PD) RS il 05.10.1980 senza testamento, pertanto la sua eredità si è devoluta ex lege alla moglie E_
(deceduta il 26.12.2011) ed ai tre figli , e
[...] Parte_1 E_
(quest'ultima deceduta il 30.5.1986 ed alla quale sono succeduti i figli Persona_4
e . Oggetto dell'eredità sono gli stessi beni immobili oggetto della Pt_6 _10 controversia.
4.2. Con riferimento alla successione in morte di si ricorda che nel caso di E_ esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva
(Cassazione civile sez. II, 28/05/2024, n.14881). Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Cassazione, pertanto, l'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione.
È fin troppo noto che, in tema di azione di riduzione per lesione di legittima, la decisione in ordine all'intervenuto superamento, da parte dell'autonomia testamentaria, del limite
12 dell'intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.), postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: anzi tutto, occorre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte;
ad essa, poi, devono essere sottratti i debiti ereditari ed all'importo così ottenuto vanno, infine, riuniti i beni di cui l'ereditando ha disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) (cfr., sul punto, Cass. n. 2919.2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto
a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Altrettanto nota è la regola in base alla quale il relictum deve comprendere tutti i beni ed i diritti suscettibili di valutazione economica che il defunto lascia alla sua morte, da calcolarsi in base al valore che essi assumono al tempo dell'aperta successione, giusto il rinvio operato dall'art. 556 c.c. alle norme sulla collazione per imputazione.
Ciò posto, nel caso che ci occupa è documentalmente provato, oltre che non contestato dal convenuto costituito, che col testamento pubblico del 19.1.2009, avanti il Notaio di Per_2
Rovigo e pubblicato in data 16.1.2012, istitutiva quali unici eredi universali E_
(nipote) e (nuora) (cfr. doc. 3 attore) e che Controparte_1 Controparte_3 E_
, e prestavano acquiescenza a tali disposizioni, il primo
[...] Parte_6 _10 al momento della pubblicazione del testamento, gli altri con atto del 25.07.2014 (rep. 3466, racc. 2835) davanti al Notaio in Rovigo, dott. (cfr. doc. 4 attore). Persona_6
La totale pretermissione del figlio , e la conseguente lesione della sua quota Parte_1 di legittima in violazione dell'art. 537, comma 2, c.c., configurano, dunque, un fatto incontroverso;
residua, piuttosto, la necessità di comprendere la misura di tale (accertata) lesione e le modalità della richiesta riduzione.
13 Per determinare la quota ad egli spettante, considerata l'acquiescenza degli altri legittimari pretermessi, si ricorda che, secondo l'orientamento ormai predominante, “ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari” (Cass. civ., Sez. Unite, 12/06/2006, n. 13524; Trib. Parma,
26.7.2023).
Su tale valore vanno, quindi, calcolate la quota disponibile, pari ad 1/3, e la cd. quota di riserva, pari, ex art. 537 c.c., ai 2/3 del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali tra i tre eredi legittimari, al fine di determinare la quota spettante a , data l'acquiescenza Parte_1 degli altri.
Atteso, dunque, che nessun dubbio può sussistere circa l'intervenuta lesione del diritto dell'attore alla quota riservatagli ex lege per effetto della sua totale pretermissione conseguita all'istituzione testamentaria dei convenuti e quale eredi Controparte_3 Controparte_1 universali della defunta e ricordato che l'utile esperimento dell'azione di E_ riduzione produce – a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale – una comunione ereditaria, di cui sono parti l'attore in riduzione e i convenuti/beneficiati della disposizione ridotta, comunione che ha per oggetto gli immobili oggetto della disposizione ridotta, ne consegue che la quota di legittima spettante a va determinata, ai sensi dell'art. Parte_1
537 c.c. a seguito di rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di apposita CTU alla quale sarà demandato altresì il calcolo della quota dei canoni di locazione spettanti all'attore pretermesso e il progetto divisionale a seguito della individuazione delle quote, e a tal fine si provvede come da separata ordinanza.
6. È invece da rigettare la domanda dell'attore di condanna al pagamento dei convenuti
, e dell'indennità di occupazione E_ Controparte_1 Controparte_3 per l'uso esclusivo che i convenuti hanno fatto dell'immobile: infatti, come già espresso nell'ordinanza del 25.02.2025, il godimento dell'immobile da parte dei coeredi comproprietari non comporta di per sé, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (cfr. Cass. n. 2423/2015, secondo la quale “l' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
14 ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
7. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva, che conclude l'intero giudizio di merito, posto che soltanto in relazione all'esito finale della lite ovvero quando essa viene decisa nella sua interezza si procede alla valutazione unitaria e globale della soccombenza (cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 19 ottobre 2020, n. 22650).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1152/2022, così provvede:
- dichiara aperta la successione ab intestato in morte di , deceduto a Monselice RS
(PD) il 05.10.1980, dalla data del decesso;
- accerta in capo a (deceduta il 26.12.2011) , E_ Parte_1 E_
e (deceduta il 30.5.1986 ed alla quale sono succeduti i figli
[...] Persona_4 Pt_6
e la qualità di eredi di , per la quota di 1/3 in capo a _10 RS E_
2/3 in capo ai figli, in parti uguali tra loro;
[...]
- in accoglimento della domanda di riduzione avanzata da nei confronti di Parte_1
e : Controparte_1 Controparte_3
- dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte (in data 19.01.2009) da E_
(nata a [...] il [...] e deceduta a Rovigo il 26.12.2011) in favore di
[...] _1
e per il valore eccedente la quota disponibile dal testatore;
[...] Controparte_3
- dispone la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore pari alla quota di 2/9 del patrimonio di al tempo dell'apertura della successione;
E_
- rigetta le eccezioni preliminari formulate da;
Controparte_1
- rigetta la domanda di usucapione avanzata dal;
Controparte_1
- rigetta la domanda dell'attore di condanna di , e E_ Controparte_3
al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile adibito ad Controparte_1 abitazione facente parte del compendio ereditario;
- dispone circa l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Rovigo in data
03.09.2025
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
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