Articolo 1 della Legge 23 luglio 1985, n. 372
Articolo 2
Versione
13 agosto 1985
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, gia' determinato in annue lire 30 milioni dall' articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616 , e' stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilita'.
NOTE

Nota agli articoli 1 e 2:
Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione e' il seguente:
"L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".
Entrata in vigore il 13 agosto 1985
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