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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6774 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Alberto Canale Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3275 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1085 del 2023, emessa all'esito del giudizio recante RG n. 2943/2019, pubblicata e depositata in data 14 aprile 2023
TRA
, nata il [...] a [...] Parte_1
ed ivi residente a[...], c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliata, ai fini della seguente procedura, presso lo Studio Legale Basile in
Castellammare di Stabia (NA), alla Via Petrarca n. 65, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Basile, codice fiscale , in forza di procura C.F._2
alle liti, ex art. 83 c.p.c., in calce al presente atto di impugnazione. Lo scrivente
Avv. Nicola Basile indica nel presente primo scritto difensivo il seguente indirizzo pec: presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1
comunicazioni di cancelleria;
APPELLANTE
E
(c.f. , già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del lr.p.t., con sede in Milano alla Via Rizzoli n. 4 ed. A, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Maria (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
1 domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 154, pec:
come da comparsa di costituzione e risposta Email_2
depositata in fase di primo grado;
PP
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...]di Controparte_3 C.F._4
Stabia (NA) alla Via G. Cosenza n. 180/I p.2 (80053).
PP (contumace)
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante, l'Avv. Nicola Basile insiste per sentir così provvedere: “a)
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, riformare integralmente la sentenza n. 1085/23, depositata in data 14/04/2023, mai notificata, per i motivi esposti e, per l'effetto, c) dichiarare la piena validità dell'atto di citazione, d) dichiarare unico responsabile del sinistro occorso il 31/07/2016 la Sig.ra
, proprietaria dell'autoveicolo Renault NI tg. DX 607 LX;
e) Controparte_3
condannare le parti convenute, in solido e per quanto di ragione, al risarcimento integrale in favore dell'appellante dell'intero ammontare del danno patito in occasione del sinistro de quo, così come richiesto in primo grado, nella misura di € 59.763,13, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo, o nella diversa misura che l'adita Corte riterrà opportuno valutare;
f) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
g) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.
2 IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate e/o non valutare in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”.
Per l'appellata l'Avv. Vincenzo Maria insiste per sentir Controparte_1
così provvedere: “-in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata priva di ogni prova e/o requisito a sostegno;
-per tutti i su esposti motivi dichiarare l'appello infondato in fatto e diritto confermando in toto la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in persona della dott.ssa Gabriella Ferrara e, per l'effetto, rigettando il proposto gravame, condannare l'appellante alla refusione in favore dell'appellata compagnia delle spese di lite del presente grado di giudizio;
-prendere gli opportuni provvedimenti, così come richiesto già in primo grado sia in comparsa di costituzione che in comparsa conclusionale, valutando l'opportunità di trasmettere degli atti alla di Procura della Repubblica.”.
Svolgimento del fatto
Giudizio di primo grado
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1085 del 2023, rigettava integralmente la domanda di risarcimento del danno – quantificato in euro
59.763,13 – proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , da essa subito in conseguenza del sinistro stradale Controparte_3
verificatosi in data 31.07.2016 alle ore 19.30 circa, in Vico Equense;
sinistro consistente, in particolare, nell'essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, dal motoveicolo PI EO (tg. ED 12828), di proprietà e condotto da , a sua volta tamponato dall'autoveicolo CP_4
Renault NI (tg. DX 607 LX) di proprietà di e condotto da Controparte_3
. Parte_2
3 Il giudice di primo grado rigettava la domanda – in ragione della ratio decidendi censurata in sede d'appello – genericità dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea che non avrebbero potuto, di conseguenza, essere integrati in via suppletiva né dal contenuto della deposizione del teste escusso, il Sig.
[...]
, né dalle conclusioni della CTU istruita in giudizio. CP_5
In disparte la genericità della prospettazione attorea, il giudice di primo grado, ad ulteriore conferma della decisione presa, segnalava altresì dubbi in ordine alla veridicità stessa del fatto così come prospettato da parte attrice valorizzando: 1) l'inattendibilità del teste escusso che “dalle ricerche effettuate dalla compagnia assicuratrice ricorre, a vario titolo, in ben dieci sinistri negli ultimi cinque anni”; 2) l'anomalo mancato intervento delle Forze dell'Ordine e dell'ambulanza in occasione di un sinistro stradale;
3) la presenza agli atti di due modelli CAI, entrambi sottoscritti dal medesimo , ma riferiti a Parte_2
due autoveicoli differenti di cui era conducente non proprietario.
Giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Parte_1
propone in questa sede appello affidando l'impugnazione a quattro
[...]
motivi di gravame.
Con il primo motivo è prospettata violazione ed errata applicazione degli artt.
163 e 164, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente considerato generica la ricostruzione del fatto storico effettuata nell'atto di citazione nonostante, da un lato, l'attore avesse fornito l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, la dinamica dell'incidente stradale e l'entità delle lesioni e, dall'altro lato, essa fosse avvalorata dal contenuto della deposizione testimoniale acquisita e dalle conclusioni della CTU istruita in primo grado.
4 Con il secondo motivo l'appellante denuncia violazione degli artt. 115 e 116,
c.p.c., per essere il giudice di primo grado incorso nel vizio di motivazione nella parte in cui avrebbe erroneamente disatteso le risultanze istruttorie – deposizione testimoniale del Sig. e conclusioni dell'elaborato Controparte_5
peritale (in quest'ultimo caso, senza per altro alcuna motivazione) – che confermerebbero la veridicità dell'evento storico dedotto in giudizio, nonché la sua riconducibilità causale alla condotta del Sig. (conducente Parte_2
dell'autoveicolo Renault NI tg DX 607 LX).
Con il terzo motivo è impugnato il punto di sentenza in cui la deposizione del teste è ritenuta inutilizzabile per mancanza di attendibilità per avere lo stesso partecipato, a vario titolo, in “ben dieci sinistri negli ultimi cinque anni”: secondo la ricostruzione di parte appellante “[..] la semplice allegazione in atti di documentazione attestante il coinvolgimento del testimone in altri sinistri, tra
l'altro depositata tardivamente solo in fase conclusionale dalla convenuta assicurazione, non può ritenersi prova idonea a determinare il rigetto della domanda se non accompagnata da elementi utili a confutare i fatti descritti nell'atto introduttivo, validamente provati dalla parte attrice.”.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver messo in dubbio il verificarsi del sinistro dedotto in giudizio, considerando a tal fine rilevante la produzione in atti di due modelli CAI sottoscritti dal medesimo conducente – Sig. – ma riportanti Parte_2
due numeri di targa differenti.
In conclusione, l'appellante insiste per la “riforma della sentenza impugnata previa valutazione delle prove orali/documentali e dei comportamenti processuali delle parti” quali: a) la contumacia della parte convenuta;
b) l'atto di
5 citazione;
c) la prova testimoniale;
d) la relazione di CTU;
e) l'omessa prova contraria;
f) la documentazione versata in atti.
Per l'integrale conferma della sentenza di primo grado, si costituisce in giudizio insistendo per l'infondatezza, in fatto e in diritto, del Controparte_1
gravame.
, regolarmente citata in giudizio a seguito della rinnovazione Controparte_3
della notificazione dell'atto di citazione, rimaneva anche in questa sede contumace.
Motivi della decisione
§ 1.
I quattro motivi in cui è articolato l'appello – da trattare congiuntamente perché strettamente connessi – sono fondati.
§ 1.1.
La ratio decidendi su cui si fonda il rigetto della domanda in primo grado si sostanzia nella genericità dell'atto di citazione e, in particolare, dell'esposizione dei fatti costitutivi posti dall'attrice a fondamento della propria domanda;
premessa da cui, poi, il Tribunale ha fatto derivare la inutilizzabilità ai fini della decisione del materiale istruttorio acquisito in giudizio.
Ad avviso di questa Corte, l'appellante correttamente censura il ragionamento giuridico svolto dal Tribunale in considerazione del fatto che la Sig.ra ha ricostruito all'interno dell'atto di citazione introduttivo del Parte_1
giudizio di primo grado la dinamica del sinistro in maniera sufficientemente chiara tale da consentire al giudice di potersi pronunciare nel merito della domanda;
in altri termini, a porsi non è un problema di difetto di specificità dei fatti costitutivi prospettati nell'atto introduttivo quanto piuttosto un problema di raggiungimento della prova di quegli stessi fatti.
6 L'attrice – odierna appellante – prospettava di aver riportato lesioni personali a seguito di un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta “il giorno 31 luglio
2016 alle ore 19.30 circa, in Vico Equense (NA), Corso Filangieri”: in particolare, precisava che, mentre attraversava le strisce pedonali, veniva investita “dal motoveicolo tipo PI EO tg. ED 12828, in proprietà e condotto dal Sig.
, che, a causa del tamponamento subito dall'autoveicolo tipo CP_4
Renault NI tg. DX 607 LX in proprietà alla Sig.ra e Controparte_3
nell'occasione condotto dal Sig. , veniva sospinto in avanti, Parte_2
investendo la Sig.ra e provocandone la caduta al suolo sul fianco Parte_1
sinistro”.
La danneggiata ha dunque sufficientemente individuato la causa delle lesioni, sussistente in un tamponamento a catena ricondotto in ultima analisi alla
“esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo tipo Renault NI tg. DX 607 LX”, collocando lo stesso anche in preciso contesto spazio- temporale;
ha precisamente individuato i numeri di targa dei veicoli coinvolti e l'identità dei rispettivi conducenti;
ha sufficientemente argomentato in ordine al tipo e all'entità dei danni conseguenza riportati dalla “caduta al suolo sul fianco sinistro” sia facendo riferimento, attraverso un rinvio per relationem, al contenuto del verbale di P.O. n. 2016-15345 e alla “documentazione in atti, confermate dalle successive certificazioni da parte di medici specialisti e dalle quali sono derivati postumi di natura invalidante, come è dato evincersi dalla documentazione medica e dalle evidenze fotografiche versate in atti”, che depositando in atti una relazione peritale di parte.
Sufficientemente prospettata la dinamica del sinistro nei termini sopra descritti, gli ulteriori aspetti valorizzati dal giudice di primo grado per argomentare nel senso della genericità dell'atto di citazione – quali, “la direzione di marcia del
7 veicolo investitore, la direzione dell'attraversamento intrapreso dall'attrice, le modalità del tamponamento tra l'autoveicolo e il motoveicolo, con quale parte quest'ultimo colpiva quale parte del corpo dell'attrice, [..] se l'investimento è avvenuto nella fase iniziale o in quella finale dell'attraversamento o al centro dello stesso” – avrebbero potuto trovare integrazione nella attività istruttoria espletata;
integrazione, s'intende, non nel senso di sostituzione ad una mancata allegazione di parte bensì nel senso di fornire ulteriore specificazione di quei fatti contestualmente alla naturale funzione di assolvimento della prova in relazione agli stessi.
Infatti, in disparte la mancata precisazione sull'indicazione del senso di marcia degli autoveicoli – che, in ogni caso, si ritiene implicitamente raggiunta (nel senso della univoca direzione) nel momento in cui parte attrice prospetta un tamponamento a catena –, l'indicazione circa la precisa dinamica del tamponamento ha trovato specificazione nella deposizione del teste CP_5
che, nell'udienza del 20.10.2020, così affermava: “[…] ho visto alle
[...]
spalle del motoveicolo EO IA e nella stessa direzione di marcia sopraggiungere una vettura tipo Renault NI di colore scuro e condotta da un uomo di mezza età che non accortosi di quanto davanti accadeva tamponava con la propria parte anteriore la parte posteriore del motociclo IA EO.
Per effetto dell'urto ricevuto il motociclo EO veniva sospinto in avanti e con tale manovra il motociclo inevitabilmente urtava con la propria parte anteriore la parte laterale destra del corpo della signora. Preciso che la donna che attraversava la strada, dopo l'urto cadeva al suolo e urtava con il braccio sinistro. […]”.
§ 1.2.
8 Ciò posto in ordine alla assenza di genericità dei fatti posti dall'attrice a fondamento della propria domanda, questo Collegio ritiene che a porsi sia piuttosto un problema di prova del fatto dedotto dalla parte attrice;
prova che, nel caso di specie, può dirsi raggiunta.
Occorre preliminarmente precisare che nel caso di specie, concernente un sinistro stradale coinvolgente un pedone, opera la presunzione di responsabilità
a carico del conducente del veicolo di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. (ex multis, Cass. n. 2433 del 2024).
Ebbene, tale presunzione di responsabilità non può dirsi superata né da difese di senso contrario svolte dalle parti avverse – essendo la proprietaria del veicolo rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio ed essendosi la sua assicurazione limitata a difendersi, nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, nel senso della genericità della ricostruzione in fatto del sinistro – , ma anzi confermata dalle risultanze probatorie acquisite agli atti, cioè: a) la deposizione del teste;
b) la CTU a cura del Dott. Controparte_5 [...]
; c) e, infine, il modello CAI in cui il conducente del veicolo, Per_1 Parte_2
, si assumeva l'integrale responsabilità del sinistro.
[...]
§ 1.3.
Per quanto concerne la prova testimoniale acquisita agli atti – sopra riportata in parte –, essa ha integralmente confermato la ricostruzione del fatto elaborata dalla danneggiante con particolare riferimento al danno evento (lesioni riportate) e alla sua riconducibilità causale alla esclusiva responsabilità del proprietario del veicolo.
Né l'utilizzabilità di queste dichiarazioni può dirsi inficiata dal coinvolgimento del teste, in un arco temporale che va dal 01.01.2001 al 19.10.2020, in dieci sinistri stradali in cui veniva coinvolto a vario titolo;
circostanza provata dalla
9 assicurazione convenuta mediante produzione IVASS della lista dei sinistri ricondotta a quel preciso nominativo.
Infatti, come ha opportunamente precisato l'odierno appellante, il mero coinvolgimento di un soggetto in sinistri stradali non può dirsi circostanza di per sé sufficiente per inficiarne l'attendibilità e, dunque, la conseguente utilizzabilità delle relative dichiarazioni, in assenza di una prova maggiormente circostanziata sul punto.
Il giudice di primo grado rilevava questo profilo ad abundantiam, trovando il proprio rigetto esclusivo fondamento nella genericità dell'atto di citazione;
tuttavia, nel momento in cui tale premessa può dirsi in questa sede superata, riemerge con forza la questione circa l'attendibilità del teste che, per i motivi sopra specificati, deve essere confermata.
Le affermazioni della assicurazione convenuta circa l'inattendibilità del teste escusso in primo grado costituiscono un tassello di un mosaico più grande che, ad avviso della convenuta, concorrerebbe a smentire la veridicità storica del sinistro prospettato nel presente giudizio: il coinvolgimento in numerosi sinistri di , il coinvolgimento in inchieste per falsi sinistri stradali Persona_2
dell'Avv. Basile nonché del CTU , nonché l'anomalia della vicenda Persona_1
relativa ai due modelli CAI prodotti in giudizio.
Questa Corte è tuttavia chiamata a decidere non in base a mere affermazioni ingeneranti un sospetto sulla veridicità storica del sinistro e sulla credibilità delle persone coinvolte – doglianze che potranno trovare sfogo, nel caso, in diversa sede –, bensì in base ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio e alle prove effettivamente assunte nel giudizio.
§ 1.4.
10 Accanto alla testimonianza di cui sopra, concorrono a dare prova del fatto anche le risultanze della CTU istruita in primo grado che ha valutato l'astratta compatibilità tra la dinamica del sinistro in cui è rimasta coinvolta la Sig.ra il 31.07.2016 e le lesioni riportate, così come specificate dalla Parte_1
documentazione medica a lui esibita.
Per altro, la CTU elaborata dal Dott. nella sua versione definitiva ha Persona_1
preso altresì posizione sulle osservazioni effettuate dal Dott. in Persona_3
qualità di CTP di e concernenti, in particolare, i dubbi relativi alla CP_1
sussistenza del nesso di causalità materiale in assenza di qualsiasi riferimento, all'interno del referto del P.S. di Salerno ad un incidente stradale ovvero alla responsabilità di terzi (circostanza che trova conferma negli atti).
Tuttavia, sul punto il CTU rispondeva specificamente nel senso che: “[..] seppur
è vero che nel referto di P.S. viene dichiarata causa accidentale, nella anamnesi della cartella clinica del ricovero viene dichiarato investita da motociclo. Infatti, la parte attrice non è stata investita dall'auto che ha provocato l'incidente stradale, ma è stata urtata dal motociclo sospinto in avanti dallo stesso autoveicolo quindi senza la volontà del conducente del motociclo. Infatti, nella anamnesi patologica prossima datata 31/07/2016 si legge quanto segue:
“Caduta accidentale per strada spinta da motorino. Si procura una frattura del capitello radiale a sinistra scomposta da trattare chirurgicamente.” (pagg. 6-7
CTU).
Dunque, le perplessità concernenti il contenuto del referto del P.S. possono dirsi superate, stante il contraddittorio sul punto tra le parti, attraverso il riferimento all'anamnesi patologica effettuata il giorno 31.07.2016 alla Sig.ra in Parte_1
cui emerge il chiaro riferimento alla dinamica del sinistro stradale;
ulteriore
11 elemento che, in questa sede, contribuisce a confermare la prospettazione di parte attrice.
§ 1.5.
La conclusione sin qui raggiunta, circa la sussistenza della prova del fatto dannoso, infine, non può dirsi inficiata attraverso il riferimento alla produzione in atti di due modelli CAI;
ulteriore elemento che il primo giudice ha valorizzato, ad abundantiam, per poi affermare la sussistenza di “seri dubbi sull'effettivo accadimento del sinistro per cui è causa con le modalità descritte in citazione”.
Anche questa Corte manifesta dubbi sulla sussistenza sul punto di un errore materiale, non potendo ritenersi tale – come anche affermato dal primo giudice
– un errore che abbia ad oggetto sia il numero di targa che l'identificazione del proprietario del veicolo;
ciò nonostante, indipendentemente dalla natura dell'errore medesimo – che riguarderebbe nel caso di specie, piuttosto, il rapporto tra proprietario del veicolo/conducente e conducente del motoveicolo
–, esso non potrebbe ridondare a svantaggio della parte danneggiata che, facendo affidamento sul primo modello CAI (recante per altro la firma del solo
Sig. ), aveva inizialmente introdotto la domanda giudiziale nei Parte_2
confronti della Sig.ra . Parte_3
Pertanto, ferma l'irrilevanza probatoria del “primo” modello CAI, questa Corte non può non tenere conto – nell'esame delle risultanze istruttorie acquisite agli atti e rilevanti per il presente giudizio – che i fatti costitutivi posti dall'attrice a fondamento della propria pretesa trovano ulteriore conferma sia nel “secondo” modello CAI (in cui il Sig. dichiarava di essere alla guida della Parte_2
autovettura di proprietà di ) che nella dichiarazione rivolta ad Controparte_3
(oggi ; atti in cui il Sig. Controparte_2 CP_1 Pt_2
12 si assumeva pacificamente l'esclusiva responsabilità del sinistro Parte_2
verificatosi.
§ 2.
Venendo ad esaminare il quantum, merita evidenziare che, secondo l'espletata
CTU, alle cui conclusioni questa Corte ritiene di potere aderire, i danni riportati in conseguenza del sinistro dall'odierna appellante consistenti in “esiti di lussazione del gomito sinistro complicata da frattura non sintetizzabile del capitello radiale a sinistra e distacco osseo del condilo ulnare con deficit funzionale sia nella prono supinazione limitata circa ¼, sia nella flessa estensione. Cicatrice laparotomica di circa 15 cm con danno estetico” hanno determinato un danno biologico pari al 10% di punti di invalidità, cui aggiungere
I.T.T. (inabilità temporanea totale al 100 %) di 15 (quindici) giorni, I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 30 (trenta) giorni di inabilità totale al 75%, I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 30 (trenta) giorni ad un valore medio del 50 %, I.T.P.
(inabilità temporanea parziale) di 30 (trenta) giorni ad un valore medio del 25 %.
Tanto premesso, questo Collegio utilizzerà come strumento di ausilio nella determinazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. le Tabelle di Milano aggiornate al 2024.
Tenendo conto di tutte le circostanze della vicenda concreta quali la natura delle lesioni, la durata dell'inabilità, l'età della danneggiata (57 anni al momento del verificarsi dell'illecito) e le sue condizioni, il risarcimento del danno biologico da lesione del diritto alla salute di cui è titolare la Sig.ra
[...]
ammonta ad: Parte_1
- euro 6.900,00 a titolo di danno biologico temporaneo;
- euro 18.809,00 a titolo di danno biologico permanente.
13 Occorre precisare come la determinazione del danno biologico permanente, quantificata in euro 18.809,00 per un soggetto di 57 anni con un'invalidità del
10%, è comprensivo della sola voce del danno biologico dinamico-relazionale, non anche della voce relativa alla sofferenza soggettiva interiore prevista dalla medesima Tabella e quantificata in euro 4.891.
Sul punto, infatti, questa Corte intende dare continuità a quella giurisprudenza di legittimità – ormai consolidatasi sul punto – secondo cui “[i]n tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (ex multis, Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 9279 del 2025).
Nel caso di specie, l'odierna appellante non ha specificamente fornito la prova della sussistenza di un danno morale soggettivo meritevole di risarcimento: infatti, mentre nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quest'ultima insisteva per il risarcimento delle “lesioni personali subite in conseguenza dell'evento dannoso de quo”, nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n.
1, c.p.c., si limitava semplicemente a dedurre – senza darne prova – della sussistenza di una “sofferenza acuta ristretta al campo interiore per il nefasto evento (danno morale)”.
Né alcun ulteriore importo può essere in questa sede riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno dinamico-relazionale essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle
14 ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (ex multis, Cass. sez. III, n. 2788 del
2019).
Pertanto, non è meritevole di condivisione l'affermazione del CTU nella parte in cui prevede che al danno biologico quantificato nella misura del 10% di punti di invalidità, vada aggiunta “una valutazione del 30% per il danno morale e relazionale”: tale previsione, corrispondente precisamente alla personalizzazione del danno biologico, non è supportata dalla sussistenza dei presupposti (come sopra specificati) per il suo riconoscimento.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 18.809,00
Danno non patrimoniale risarcibile (comprensivo del danno dinamico relazionale + danno morale soggettivo): € 23.700,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 15 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Per quanto attiene al risarcimento del danno patrimoniale, invece, nessun importo va riconosciuto a titolo di rimborso per spese mediche asseritamente sostenute da parte appellante e quantificate nel giudizio di primo grado in euro
533,63, non essendo tali spese documentate né dalla parte danneggiata né dallo stesso CTU.
Infine, occorre specificare come la voce di danno relativa alla incidenza sulla capacità lavorativa specifica, sebbene riconosciuta dalla CTU nell'alveo del risarcimento del danno patrimoniale, non può essere in questa sede oggetto di un autonomo risarcimento stante l'assenza di una specifica domanda in tal senso.
§ 2.1.
A questo punto, per riportare il valore monetario di € 25.709,00 all'attualità, detto importo deve essere dapprima devalutato al momento dell'illecito e cioè, nel caso di specie, al 31.07.2016 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2022, n.
26440) e su tale somma, rivalutata di anno in anno, vanno calcolati gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 07/06/2023, n.
16012; n. 4242/2023; n. 1712/1995).
Importo da Devalutare: € 25.709,00
Dal mese di: Novembre 2025
Al mese di: Luglio 2016
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Novembre 2025: 121,3
16 Indice Luglio 2016: 100
Raccordo Indici: 1
Indice di Devalutazione: 0,824
Totale Devalutazione: € 4.514,44
Importo Devalutato: € 21.194,56
Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 21.194,50
Data Iniziale: 31/07/2016
Data Finale: 30/11/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Luglio 2016
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Coefficiente di Rivalutazione: 1,213
Totale Rivalutazione: € 4.514,43
Capitale Rivalutato: € 25.708,93
Totale Colonna Giorni: 3409
Totale Interessi: € 2.973,41
Rivalutazione + Interessi: € 7.487,84
Capitale Rivalutato + Interessi: € 28.682,34
A tale somma, quantificata in € 28.682,34, vanno, infine, aggiunti gli interessi legali a decorrere dal 1° dicembre 2025 al soddisfo.
§ 3.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorrerà procedere alla rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio
17 secondo i principi generali in materia. Le spese, in particolare, seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, c.p.c., con la conseguente integrale sottoposizione, in via solidale, a carico degli appellati.
Tenuto conto del valore della causa che, secondo il criterio del decisum, rientra in un range di valore da euro 26.001 ad euro 52.000, ed applicando le Tabelle
2022 attualmente vigenti:
a) per il giudizio di primo grado, le spese processuali ammontano ad euro
7.616,00 a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
b) per il giudizio d'appello, le spese processuali ammontano ad euro 9.991,00
a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, cui aggiungere euro 777,00 a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per il pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1085 del 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, nella causa iscritta a RG n. 2943 del
2019, così provvede:
• in accoglimento dell'appello, accerta la sussistenza del diritto di al risarcimento del danno biologico, Parte_1
temporaneo e permanente, patito per effetto del sinistro stradale per cui è causa;
• per l'effetto, condanna in solido e a Controparte_3 Controparte_1
rifondere, in favore di , la somma pari ad € Parte_1
28.682,34, a titolo di danno biologico permanente e temporaneo eziologicamente derivante dal sinistro (somma già devalutata al momento dell'illecito cui sono stati aggiunti gli interessi compensativi applicati sulla
18 somma rivalutata di anno in anno), cui vanno, infine, aggiunti gli interessi legali a decorrere dal 1° dicembre 2025 al soddisfo;
• per quanto attiene alle spese processuali, condanna in solido CP_3
e a rifondere, in favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
– e per essa in favore dell'Avv. Nicola Basile che ne ha fatto
[...]
richiesta di attribuzione, in qualità di procuratore anticipatario – la somma pari ad euro 7.616,00 a titolo di compensi per il primo grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché l'ulteriore somma pari euro 9.991,00 a titolo di compensi per il presente grado, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, cui aggiungere euro 777,00 a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per il pagamento del contributo unificato versato per l'introduzione del giudizio d'appello.
Così deciso, Napoli, 18 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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