Art. 7.
Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa e' a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 6 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitale e interessi e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.
Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa e' a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 6 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitale e interessi e l'assunzione della garanzia sara' effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.