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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 42835 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente in epigrafe - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la prestazioni di cui all'art 1 legge 18780 e l'art 3 comma 3 legge 104/92 di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente i requisiti medico-legale per ottenere le prestazioni di cui è causa,- ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento dei requisiti richiesti per poter ottenere le prestazioni di cui sopra fin dalla domanda amministrativa. Si è costituito anche l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
All'udienza odierna , la causa veniva discussa e decisa come da sentenza, dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetta la ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame:
Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente si concretano, in una critica fondata su un diverso modo di considerare e valutare le condizioni cliniche della opponente , . Al riguardo infatti si legge a pag 3 del ricorso “ …… . dalla documentazione sanitaria depositata in atti si può rilevare un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU se non addirittura minimizzati…. Di contro, il CTU ha esaminato con una motivazione dettagliata e puntuale tutte le patologie riscontrate in capo alla ricorrente giungendo a ritenere che “ .. pur trattandosi di un quadro clinico di una certa rilevanza sulla base della documentazione sanitaria presentata e sulla base di quanto emerso nel corso della visita peritale si può affermare che allo stato attuale non ricorrano le condizioni sufficienti per il riconoscimento dell'indennità di accompagno…. Ha quindi tenuto conto nella sua valutazione finale di tutta la documentazione medica convalidata a seguito dell'accertamento peritale. .In conclusioni , le valutazione ex adverso proposte dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed in generiche critiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito d'ufficio, non rilevandosi, le necessarie contestazioni e deduzioni, riferite alla consulenza tecnica del giudizio de quo, che possono evidenziare un'erroneità delle relative risultanze e giustificare una sua rinnovazione. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate
Visto l'art 152 disp att cpc nulla per le spese
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Roma, 18 marzo 2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 42835 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
CP_1
Con l'avv .GIORDANO CRISTIANA
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e regolarmente notificato la ricorrente in epigrafe - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la prestazioni di cui all'art 1 legge 18780 e l'art 3 comma 3 legge 104/92 di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) e di aver contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente i requisiti medico-legale per ottenere le prestazioni di cui è causa,- ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento dei requisiti richiesti per poter ottenere le prestazioni di cui sopra fin dalla domanda amministrativa. Si è costituito anche l' ed ha eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
All'udienza odierna , la causa veniva discussa e decisa come da sentenza, dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetta la ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame:
Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente si concretano, in una critica fondata su un diverso modo di considerare e valutare le condizioni cliniche della opponente , . Al riguardo infatti si legge a pag 3 del ricorso “ …… . dalla documentazione sanitaria depositata in atti si può rilevare un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU se non addirittura minimizzati…. Di contro, il CTU ha esaminato con una motivazione dettagliata e puntuale tutte le patologie riscontrate in capo alla ricorrente giungendo a ritenere che “ .. pur trattandosi di un quadro clinico di una certa rilevanza sulla base della documentazione sanitaria presentata e sulla base di quanto emerso nel corso della visita peritale si può affermare che allo stato attuale non ricorrano le condizioni sufficienti per il riconoscimento dell'indennità di accompagno…. Ha quindi tenuto conto nella sua valutazione finale di tutta la documentazione medica convalidata a seguito dell'accertamento peritale. .In conclusioni , le valutazione ex adverso proposte dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico ed in generiche critiche, non incidenti sulla correttezza dell'iter logico-medico seguito dal perito d'ufficio, non rilevandosi, le necessarie contestazioni e deduzioni, riferite alla consulenza tecnica del giudizio de quo, che possono evidenziare un'erroneità delle relative risultanze e giustificare una sua rinnovazione. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate
Visto l'art 152 disp att cpc nulla per le spese
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese
Roma, 18 marzo 2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra