Articolo 9 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 dicembre 1977
Art. 9.
Con effetto dal 1 gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle societa' e degli enti soggetti all'imposta stessa.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1977
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