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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3656 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 26.09.2025, vertente tra
( ), nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato in Firenze via San Jacopino n. 24, presso lo studio dell'avv. Daniele Raveggi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- attore e
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in San Giuliano Terme via Provinciale Calcesana n. 62
( ), nato ad [...] il [...], residente a [...]
-convenuti contumaci
Oggetto: Risoluzione contratto per inadempimento e restituzione delle somme versate.
Conclusioni (della sola parte attrice): come da note scritte depositate il 24.3.2025.
*************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 13.11.2023 e notificato ex art. 143 c.p.c. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la e , quale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante legale di tale società, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, accertati e/o dichiari il giusto recesso dell'attore e/o la risoluzione per inadempimento agli accordi intercorsi tra le parti e, per l'effetto, condanni la convenuta alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 25.000,00, oltre al pagamento di euro 2.000,00 per le prestazioni occasionali effettuate dall'attore. Visto l'articolo 2395 c.c., dichiarare e/o accertare la responsabilità personale del signor e lo condanni in solido al pagamento della somma di euro 25.000,00 Controparte_2 versata dal signor per l'aumento di capitale e la sua partecipazione alla società. Oltre Pt_1 vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
La e il non si costituivano pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto Controparte_1 CP_2 introduttivo, talchè ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.12.2024; dopodichè, in esito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi in forma cartolare previa assegnazione a parte attrice dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 26.9.2025.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla richiesta di risoluzione dell'accordo asseritamente intercorso, tra le parti, circa la partecipazione di nella e di conseguente restituzione Parte_1 Controparte_1 di quanto versato, dall'attore, in esecuzione di suddetto accordo.
L'attore, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto che:
- egli nel mese di aprile 2020 aveva partecipato ad un “crowdfunding” per la creazione di una società nell'ambito della ristorazione sostenibile organizzato dalla Controparte_1
- nel mese di marzo 2022 aveva incontrato , amministratore della Controparte_2 CP_1
e quest'ultimo gli aveva proposto di partecipare alla società e al successivo piano industriale,
[...] divenendo socio mediante un aumento di capitale per euro 25.000,00, oltre a collaborare al marketing, promettendo il pagamento di € 2.000,00;
- egli aveva accettato la proposta ed effettuato, poi, il pagamento di euro 25.000,00 sul conto della come indicato dal;
Controparte_1 CP_2
- al mese di settembre 2022 aveva eseguito le operazioni per il marketing maturando il diritto a ricevere la somma di € 2.000,00, ma, nonostante le sollecitazioni, il non aveva dato corso CP_2 all'aumento di capitale e all'inserimento del nella compagine sociale;
Pt_1
- a seguito di una serie di solleciti, il , in data 27 gennaio 2023, gli aveva inviato una email CP_2 asserendo di non aver potuto eseguire l'aumento di capitale alla data promessa perché stava concludendo un piano industriale, incollando a detta email l'asserita comunicazione che avrebbe inviato a un notaio, senza tuttavia precisare chi fosse quest'ultimo;
- non avendo ricevuto alcun riscontro egli, tramite il proprio legale, aveva inviato una missiva all'indirizzo pec della per risolvere l'accordo, con richiesta di restituzione della Controparte_1
somma di euro 25.000,00 e di pagamento della somma di euro 2.000,00 per le prestazioni occasionali effettuate;
- in data 17 marzo 2023 il gli aveva scritto riferendogli che aveva ricevuto la suindicata CP_2 missiva e di stare tranquillo perché avrebbe risolto la situazione, senza tuttavia dare seguito all'intenzione palesata.
Da qui le domande avanzate, dal medesimo, nei termini risultanti dalle sopra testualmente Pt_1 riportate conclusioni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la domanda rivolta a sentir dichiarare giusto il recesso dell'attore medesimo dall'accordo negoziale indicato nell'atto introduttivo e/o la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte debba essere disattesa.
Questo poiché non è stata fornita, dall'attore che ne aveva l'onere, prova adeguata dell'avvenuta conclusione, tra il e la del suddetto accordo, conclusione la quale costituisce Pt_1 Controparte_1 il presupposto dell'accoglibilità della domanda in esame.
Chè, infatti, è pur vero che dalla corrispondenza via email intercorsa tra il e il legale Pt_1 rappresentante della società convenuta , allegata dall'odierno istante sub docc. Controparte_2
1 e 6, e dai bonifici parimenti prodotti da quest'ultimo (docc. 2, 3, 4 e 5) emerge che tra le parti sono intercorsi contatti finalizzati -tra l'altro- al subentro del nella in qualità di Pt_1 Controparte_1 socio, in virtù dell'effettuando aumento del capitale di quest'ultima, subentro in vista del quale sono state corrisposte, dall'attore alla somme di denaro. Controparte_1
E' altrettanto vero, peraltro, che il contenuto della succitata documentazione non consente, di per sé solo, di ritenere perfezionato il contratto anzidetto, essendo idoneo a dimostrare unicamente l'esistenza, tra le parti, di trattative dirette alla conclusione dello stesso, sui cui esatti termini non risulta, comprovatamente, essere stata raggiunta, tra i soggetti interessati, un'intesa definitiva.
Rimangono a questo punto da esaminare le altre domande avanzate dall'attore.
Iniziando da quella -parimenti indirizzata nei confronti della società convenuta- di restituzione delle somme corrisposte a quest'ultima in relazione alla descritta operazione societaria, ritiene lo scrivente di dover esercitare il potere-dovere di corretta interpretazione e riqualificazione giuridica della domanda in questione.
Deve ribadirsi, in proposito, come il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non sia condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma debba accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di statuire d'ufficio su una domanda diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 17787/2024).
Orbene, alla luce delle circostanze dedotte, la domanda di parte attrice deve essere ricondotta alla fattispecie di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
E, invero, va osservato, al riguardo, come la disciplina dell'indebito sia fatta oggetto di richiamo da parte di due norme: l'art. 1422 c.c., in tema di nullità del contratto, e l'art. 1463 c.c., in tema di risoluzione per impossibilità sopravvenuta: con la prima disposizione il legislatore ha inteso chiarire che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non pregiudica il consolidamento dell'attribuzione patrimoniale programmata dal contratto, la quale può essere posta in discussione attraverso l'azione di ripetizione fin quando essa è esperibile siccome non prescritta;
con la seconda lo stesso legislatore ha fatto precisa menzione degli effetti restitutori insorgenti dalla risoluzione, per come regolati dalle "norme sulla ripetizione dell'indebito".
È stato osservato, in dottrina, che la disciplina dei più moderni istituti contrattuali, quali la nullità, l'annullabilità, le diverse forme di risoluzione, si è innestata sull'utilizzo delle varie e più tradizionali forme di condictio, di derivazione romanistica, come mezzi generali di recupero di una prestazione ingiustificatamente ricevuta o ritenuta e che ciò è tuttavia avvenuto in assenza di una elaborazione concettuale e normativa delle rispettive conseguenze restitutorie: onde, in presenza di specifici rimedi di impugnativa contrattuale, non si è fatto luogo "alla creazione di un corpo di regole idoneo a rispecchiare l'autonomia delle restituzioni in questione rispetto agli altri pagamenti non dovuti, né a un ripensamento dell'istituto della ripetizione dell'indebito".
Tanto spiega la disarmonia del dato normativo nel richiamo alla ripetizione dell'indebito, limitato senza una palese ragione alle due ipotesi dette. Il tenore letterale delle prescrizioni sugli effetti delle diverse forme di caducazione del contratto, cioè, non fornisce un affidante ancoraggio all'interprete, manifestando piuttosto un certo difetto di coordinamento nella trama del tessuto normativo. Non pare in particolare decisivo che l'art. 1458 c.c., nel regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, ometta di richiamare, a differenza dell'art. 1463 c.c., dettato per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la disciplina sulla ripetizione dell'indebito. Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico, immaginare che le due forme di risoluzione siano diversamente governate quanto agli obblighi restitutori: tanto più che l'art. 1458 c.c. non prende specificamente in esame tali obblighi, pur implicitamente configurandoli allorquando prevede che la risoluzione ha, per regola, effetto retroattivo tra le parti, effetto da cui discende il venir meno del titolo dell'attribuzione patrimoniale e, quindi, il delinearsi del "pagamento non dovuto" di cui all'art. 2033 c.c..
La generale applicazione della disciplina dettata dalla norma è coerente con la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715; Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334).
In particolare, secondo quanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile, per analogia, anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi, Cass. 1 agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).
E, in effetti, nel caso in esame detta causa debendi è venuta meno, poiché a seguito le succitate trattative intercorse tra le parti, nell'ambito delle quali parte attrice ha effettuato il pagamento delle somme di cui oggi chiede la restituzione, non sono sfociate, alla luce di quanto emerge dagli atti, nella conclusione di alcun contratto in virtù del quale la causa di detto spostamento patrimoniale, originariamente giustificato, possa ritenersi consolidata.
Tanto premesso, è da rilevare che l'attore, assolvendo all'onere probatorio che gli faceva carico, ha documentato (cfr. i docc. 2, 3, 4 e 5 sopra richiamati) dei pagamenti effettuati -tramite bonifico- in favore della società convenuta, ammontanti a complessivi € 25.000,00; laddove la Controparte_1 rimasta contumace durante tutto l'arco del giudizio, non ha, di contro, fornito la prova dell'avvenuta conclusione, con il di un accordo che consenta di ritenere giustificata la corresponsione Pt_1 dell'importo anzidetto. Ne discende la condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della suindicata somma di € 25.000,00, da maggiorarsi degli interessi di legge dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui la stessa si compone fino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta attorea avente ad oggetto la somma di € 2.000,00, reclamata a titolo di corrispettivo per la prestazione di marketing che il sostiene di aver eseguito a Pt_1 favore della ciò in quanto l'attore non ha compiutamente dimostrato di avere Controparte_1 effettivamente svolto l'attività in questione.
Non merita, parimenti, di essere accolta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di
[...]
e fondata sul disposto dell'art. 2395 c.c.. CP_2
Infatti l'azione individuale di responsabilità esercitata ai sensi della norma testè citata esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore, posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno direttamente incidente sul patrimonio del socio o del terzo (Cass. n. 9206/2020).
La responsabilità ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 c.c., e, in quanto tale, postula l'esistenza di fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e anche la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare fondatamente ingresso all'azione di responsabilità (Cass. 15222/2019).
L'onere della prova, in proposito, grava su chi assuma di aver subito il danno "direttamente" conseguente alle condotte illecite degli amministratori.
Esso va assolto puntualmente, senza accorgimenti argomentativi di pura logica formale.
Ora, nel caso che ne occupa la domanda non è sufficientemente riscontrata sotto il profilo probatorio, essendosi l'attore limitato a richiamare nel complesso, a sostegno dei propri assunti, di aver interloquito con l'amministratore della società e la di lui scorrettezza nel non aver ottemperato a quanto pattuito.
L'argomentare della parte attrice si rivela, pertanto, aspecifico a fronte del connotato della responsabilità disciplinata dall'art. 2395 c.c., difettando allegazioni sufficientemente puntuali da consentire di ritenere adeguatamente dimostrata la responsabilità del convenuto nei termini sopra delineati.
Le spese di lite seguono la nettamente prevalente soccombenza, nell'economia del giudizio, della società convenuta nei rapporti tra l'attore e quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni giuridiche nonché dell'attività in concreto espletata) di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con esclusione della fase istruttoria.
Nulla deve, invece, essere disposto, in punto di spese, nei rapporti tra l'attore e il convenuto
[...]
, stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
La presente pronuncia deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, le domande di parte attrice e, per l'effetto, AN la in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre interessi di legge dalle rispettive date
[...] di esborso dei singoli importi di cui la stessa si compone fino al saldo effettivo;
-RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di;
Controparte_2
-AN la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere all'attore le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
-DICHIARA non esser luogo a provvedere, sulle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e il convenuto;
Controparte_2
-DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3656 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 26.09.2025, vertente tra
( ), nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato in Firenze via San Jacopino n. 24, presso lo studio dell'avv. Daniele Raveggi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- attore e
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in San Giuliano Terme via Provinciale Calcesana n. 62
( ), nato ad [...] il [...], residente a [...]
-convenuti contumaci
Oggetto: Risoluzione contratto per inadempimento e restituzione delle somme versate.
Conclusioni (della sola parte attrice): come da note scritte depositate il 24.3.2025.
*************************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione datato 13.11.2023 e notificato ex art. 143 c.p.c. conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la e , quale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante legale di tale società, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, accertati e/o dichiari il giusto recesso dell'attore e/o la risoluzione per inadempimento agli accordi intercorsi tra le parti e, per l'effetto, condanni la convenuta alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 25.000,00, oltre al pagamento di euro 2.000,00 per le prestazioni occasionali effettuate dall'attore. Visto l'articolo 2395 c.c., dichiarare e/o accertare la responsabilità personale del signor e lo condanni in solido al pagamento della somma di euro 25.000,00 Controparte_2 versata dal signor per l'aumento di capitale e la sua partecipazione alla società. Oltre Pt_1 vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
La e il non si costituivano pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto Controparte_1 CP_2 introduttivo, talchè ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 18.12.2024; dopodichè, in esito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi in forma cartolare previa assegnazione a parte attrice dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 26.9.2025.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla richiesta di risoluzione dell'accordo asseritamente intercorso, tra le parti, circa la partecipazione di nella e di conseguente restituzione Parte_1 Controparte_1 di quanto versato, dall'attore, in esecuzione di suddetto accordo.
L'attore, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto che:
- egli nel mese di aprile 2020 aveva partecipato ad un “crowdfunding” per la creazione di una società nell'ambito della ristorazione sostenibile organizzato dalla Controparte_1
- nel mese di marzo 2022 aveva incontrato , amministratore della Controparte_2 CP_1
e quest'ultimo gli aveva proposto di partecipare alla società e al successivo piano industriale,
[...] divenendo socio mediante un aumento di capitale per euro 25.000,00, oltre a collaborare al marketing, promettendo il pagamento di € 2.000,00;
- egli aveva accettato la proposta ed effettuato, poi, il pagamento di euro 25.000,00 sul conto della come indicato dal;
Controparte_1 CP_2
- al mese di settembre 2022 aveva eseguito le operazioni per il marketing maturando il diritto a ricevere la somma di € 2.000,00, ma, nonostante le sollecitazioni, il non aveva dato corso CP_2 all'aumento di capitale e all'inserimento del nella compagine sociale;
Pt_1
- a seguito di una serie di solleciti, il , in data 27 gennaio 2023, gli aveva inviato una email CP_2 asserendo di non aver potuto eseguire l'aumento di capitale alla data promessa perché stava concludendo un piano industriale, incollando a detta email l'asserita comunicazione che avrebbe inviato a un notaio, senza tuttavia precisare chi fosse quest'ultimo;
- non avendo ricevuto alcun riscontro egli, tramite il proprio legale, aveva inviato una missiva all'indirizzo pec della per risolvere l'accordo, con richiesta di restituzione della Controparte_1
somma di euro 25.000,00 e di pagamento della somma di euro 2.000,00 per le prestazioni occasionali effettuate;
- in data 17 marzo 2023 il gli aveva scritto riferendogli che aveva ricevuto la suindicata CP_2 missiva e di stare tranquillo perché avrebbe risolto la situazione, senza tuttavia dare seguito all'intenzione palesata.
Da qui le domande avanzate, dal medesimo, nei termini risultanti dalle sopra testualmente Pt_1 riportate conclusioni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la domanda rivolta a sentir dichiarare giusto il recesso dell'attore medesimo dall'accordo negoziale indicato nell'atto introduttivo e/o la risoluzione dello stesso per inadempimento della controparte debba essere disattesa.
Questo poiché non è stata fornita, dall'attore che ne aveva l'onere, prova adeguata dell'avvenuta conclusione, tra il e la del suddetto accordo, conclusione la quale costituisce Pt_1 Controparte_1 il presupposto dell'accoglibilità della domanda in esame.
Chè, infatti, è pur vero che dalla corrispondenza via email intercorsa tra il e il legale Pt_1 rappresentante della società convenuta , allegata dall'odierno istante sub docc. Controparte_2
1 e 6, e dai bonifici parimenti prodotti da quest'ultimo (docc. 2, 3, 4 e 5) emerge che tra le parti sono intercorsi contatti finalizzati -tra l'altro- al subentro del nella in qualità di Pt_1 Controparte_1 socio, in virtù dell'effettuando aumento del capitale di quest'ultima, subentro in vista del quale sono state corrisposte, dall'attore alla somme di denaro. Controparte_1
E' altrettanto vero, peraltro, che il contenuto della succitata documentazione non consente, di per sé solo, di ritenere perfezionato il contratto anzidetto, essendo idoneo a dimostrare unicamente l'esistenza, tra le parti, di trattative dirette alla conclusione dello stesso, sui cui esatti termini non risulta, comprovatamente, essere stata raggiunta, tra i soggetti interessati, un'intesa definitiva.
Rimangono a questo punto da esaminare le altre domande avanzate dall'attore.
Iniziando da quella -parimenti indirizzata nei confronti della società convenuta- di restituzione delle somme corrisposte a quest'ultima in relazione alla descritta operazione societaria, ritiene lo scrivente di dover esercitare il potere-dovere di corretta interpretazione e riqualificazione giuridica della domanda in questione.
Deve ribadirsi, in proposito, come il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non sia condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma debba accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di statuire d'ufficio su una domanda diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 17787/2024).
Orbene, alla luce delle circostanze dedotte, la domanda di parte attrice deve essere ricondotta alla fattispecie di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
E, invero, va osservato, al riguardo, come la disciplina dell'indebito sia fatta oggetto di richiamo da parte di due norme: l'art. 1422 c.c., in tema di nullità del contratto, e l'art. 1463 c.c., in tema di risoluzione per impossibilità sopravvenuta: con la prima disposizione il legislatore ha inteso chiarire che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non pregiudica il consolidamento dell'attribuzione patrimoniale programmata dal contratto, la quale può essere posta in discussione attraverso l'azione di ripetizione fin quando essa è esperibile siccome non prescritta;
con la seconda lo stesso legislatore ha fatto precisa menzione degli effetti restitutori insorgenti dalla risoluzione, per come regolati dalle "norme sulla ripetizione dell'indebito".
È stato osservato, in dottrina, che la disciplina dei più moderni istituti contrattuali, quali la nullità, l'annullabilità, le diverse forme di risoluzione, si è innestata sull'utilizzo delle varie e più tradizionali forme di condictio, di derivazione romanistica, come mezzi generali di recupero di una prestazione ingiustificatamente ricevuta o ritenuta e che ciò è tuttavia avvenuto in assenza di una elaborazione concettuale e normativa delle rispettive conseguenze restitutorie: onde, in presenza di specifici rimedi di impugnativa contrattuale, non si è fatto luogo "alla creazione di un corpo di regole idoneo a rispecchiare l'autonomia delle restituzioni in questione rispetto agli altri pagamenti non dovuti, né a un ripensamento dell'istituto della ripetizione dell'indebito".
Tanto spiega la disarmonia del dato normativo nel richiamo alla ripetizione dell'indebito, limitato senza una palese ragione alle due ipotesi dette. Il tenore letterale delle prescrizioni sugli effetti delle diverse forme di caducazione del contratto, cioè, non fornisce un affidante ancoraggio all'interprete, manifestando piuttosto un certo difetto di coordinamento nella trama del tessuto normativo. Non pare in particolare decisivo che l'art. 1458 c.c., nel regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, ometta di richiamare, a differenza dell'art. 1463 c.c., dettato per la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, la disciplina sulla ripetizione dell'indebito. Del resto, non avrebbe senso, sul piano logico, immaginare che le due forme di risoluzione siano diversamente governate quanto agli obblighi restitutori: tanto più che l'art. 1458 c.c. non prende specificamente in esame tali obblighi, pur implicitamente configurandoli allorquando prevede che la risoluzione ha, per regola, effetto retroattivo tra le parti, effetto da cui discende il venir meno del titolo dell'attribuzione patrimoniale e, quindi, il delinearsi del "pagamento non dovuto" di cui all'art. 2033 c.c..
La generale applicazione della disciplina dettata dalla norma è coerente con la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. 15 gennaio 2018, n. 715; Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334).
In particolare, secondo quanto è stato precisato dalle Sezioni Unite, l'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile, per analogia, anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (Cass. Sez. U. 9 marzo 2009, n. 5624, nella cui motivazione sono richiamati, quali precedenti conformi, Cass. 1 agosto 2001, n. 10498; Cass. 4 febbraio 2000, n. 1252; Cass. 13 aprile 1995, n. 4268).
E, in effetti, nel caso in esame detta causa debendi è venuta meno, poiché a seguito le succitate trattative intercorse tra le parti, nell'ambito delle quali parte attrice ha effettuato il pagamento delle somme di cui oggi chiede la restituzione, non sono sfociate, alla luce di quanto emerge dagli atti, nella conclusione di alcun contratto in virtù del quale la causa di detto spostamento patrimoniale, originariamente giustificato, possa ritenersi consolidata.
Tanto premesso, è da rilevare che l'attore, assolvendo all'onere probatorio che gli faceva carico, ha documentato (cfr. i docc. 2, 3, 4 e 5 sopra richiamati) dei pagamenti effettuati -tramite bonifico- in favore della società convenuta, ammontanti a complessivi € 25.000,00; laddove la Controparte_1 rimasta contumace durante tutto l'arco del giudizio, non ha, di contro, fornito la prova dell'avvenuta conclusione, con il di un accordo che consenta di ritenere giustificata la corresponsione Pt_1 dell'importo anzidetto. Ne discende la condanna della società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della suindicata somma di € 25.000,00, da maggiorarsi degli interessi di legge dalle rispettive date di esborso dei singoli importi di cui la stessa si compone fino al saldo effettivo.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta attorea avente ad oggetto la somma di € 2.000,00, reclamata a titolo di corrispettivo per la prestazione di marketing che il sostiene di aver eseguito a Pt_1 favore della ciò in quanto l'attore non ha compiutamente dimostrato di avere Controparte_1 effettivamente svolto l'attività in questione.
Non merita, parimenti, di essere accolta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di
[...]
e fondata sul disposto dell'art. 2395 c.c.. CP_2
Infatti l'azione individuale di responsabilità esercitata ai sensi della norma testè citata esige che il comportamento doloso o colposo dell'amministratore, posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori delle correlate incombenze, abbia determinato un danno direttamente incidente sul patrimonio del socio o del terzo (Cass. n. 9206/2020).
La responsabilità ha natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 c.c., e, in quanto tale, postula l'esistenza di fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e anche la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare fondatamente ingresso all'azione di responsabilità (Cass. 15222/2019).
L'onere della prova, in proposito, grava su chi assuma di aver subito il danno "direttamente" conseguente alle condotte illecite degli amministratori.
Esso va assolto puntualmente, senza accorgimenti argomentativi di pura logica formale.
Ora, nel caso che ne occupa la domanda non è sufficientemente riscontrata sotto il profilo probatorio, essendosi l'attore limitato a richiamare nel complesso, a sostegno dei propri assunti, di aver interloquito con l'amministratore della società e la di lui scorrettezza nel non aver ottemperato a quanto pattuito.
L'argomentare della parte attrice si rivela, pertanto, aspecifico a fronte del connotato della responsabilità disciplinata dall'art. 2395 c.c., difettando allegazioni sufficientemente puntuali da consentire di ritenere adeguatamente dimostrata la responsabilità del convenuto nei termini sopra delineati.
Le spese di lite seguono la nettamente prevalente soccombenza, nell'economia del giudizio, della società convenuta nei rapporti tra l'attore e quest'ultima e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni giuridiche nonché dell'attività in concreto espletata) di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con esclusione della fase istruttoria.
Nulla deve, invece, essere disposto, in punto di spese, nei rapporti tra l'attore e il convenuto
[...]
, stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
La presente pronuncia deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, le domande di parte attrice e, per l'effetto, AN la in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre interessi di legge dalle rispettive date
[...] di esborso dei singoli importi di cui la stessa si compone fino al saldo effettivo;
-RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti di;
Controparte_2
-AN la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere all'attore le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
-DICHIARA non esser luogo a provvedere, sulle spese di lite, nei rapporti tra l'attore e il convenuto;
Controparte_2
-DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza