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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1703/2019 RGAC vertente
TRA
nato il [...] a [...], res.te in Fuscaldo (CS) Parte_1
alla Via M. Vaccari n.39/A, C.F. , elett.te dom.to in Amantea alla CodiceFiscale_1
P.za Cappuccini n.1A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
SS (tel. e fax 0982/41254; P.E.C. – C.F. Email_1 C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione di primo
[...]
grado,
APPELLANTE
E
L'Avv. CO EA, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Via
Tenente R. Jannuzzi n. 3, che sta in giudizio in proprio e si domicilia presso il proprio Studio
professionale sito in Fuscaldo (CS), in Via Tenente R. Jannuzzi 3,
APPELLATO
1 Con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti,:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
dell'efficacia esecutiva della succitata sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) Nel merito, dichiarare non dovuta alcuna pretesa per crediti professionali siccome avanzata
dall'appellato e riconosciuta dal Giudice di primo grado, con la condanna dell'appellato medesimo al
pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio..>>.
Per l'appellato: << “ In via preliminare, che l'Ill.ma ed Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare
la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata avanzata da controparte, in quanto
risultano totalmente difettanti, nel caso de quo, tanto i requisiti del fumus boni juris che del periculum
in mora, necessari affinchè si possa emettere un provvedimento del tipo richiesto;
Nel merito, che l'Ill.ma ed Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, rigettare l'appello
proposto in quanto inammissibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto, con disposizione di ogni
ulteriore conseguenza ex lege prevista.
Con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'appello proposto,
emergente dal corpo delle motivazioni dell'atto che ci occupa.
Con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di giudizio”.:>>.
IL FATTO
Per come ricostruito dalla sentenza di primo grado “ Con atto di citazione, depositato il
3.03.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2014, Parte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 12.12.2014 e notificato in data 14.01.2015, con cui gli è stato
intimato il pagamento, in favore dell'avv. CO EA, della somma di € 30.768,52, quale
compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi legali dalla scadenza delle
singole obbligazioni sino all'effettivo soddisfo e le spese e competenze della procedura monitoria,
liquidate nel complessivo importo di € 1.186,00, oltre accessori come per legge.
L'opponente, nel contestare la fondatezza del diritto di credito vantato dalla controparte, ha rilevato
l'assenza di un adeguato riscontro probatorio dell'attività professionale ad esso sottesa. Ha, infatti,
rappresentato l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base, esclusivamente, di dieci
2 parcelle munite del visto di congruità apposto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola;
documentazione, tuttavia, avente valore di prova privilegiata e carattere vincolante solo ai fini
dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel successivo giudizio di opposizione, in cui è onere
del creditore opposto dimostrare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite e la congruità
della tariffa applicata all'attività espletata. Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'illegittimità del
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, per l'effetto, la sua revoca e dichiarazione di inefficacia,
con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario per
dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata in data 5.02.1016, si è costituito in giudizio l'avv. CO EA, il
quale, nel rilevare la piena legittimità e fondatezza del credito ingiunto, ha rappresentato di aver
seguito, nel corso degli ultimi anni, diverse pratiche per conto e nell'interesse dell'opponente; attività
professionale svolta pur a fronte del mancato pagamento del relativo compenso (oggetto del decreto
ingiuntivo per cui è causa). Quindi, nel contestare quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha rilevato
l'infondatezza dell'opposizione (anche rappresentando che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
appartenenza ha, comunque, apposto il visto di congruità delle parcelle solo all'esito di un attento
vaglio della documentazione prodotta, comprovante le prestazioni professionali svolte) e, comunque,
ha eccepito l'inammissibilità della stessa opposizione, in quanto proposta con atto di citazione (e non
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 150/2011), in ogni caso,
depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'inammissibilità e/o invalidità dell'opposizione e, per l'effetto,
la conferma e la dichiarazione di esecutività del decreto monitorio n. 390/2014; nonché, in subordine,
ha richiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto, nel merito,
dell'opposizione, in quanto infondata;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite.
Disattesa, con ordinanza del 27.11.2016, l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opponente,
nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria (stante la mancata ammissione
della prova testimoniale articolata da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c.). All'udienza del 20.12.2018, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo
nell'accoglimento di quanto dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e precedenti verbali. La
3 causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito degli atti conclusionali..”.
Con sentenza n. 260/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Paola così
provvedeva: “ Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in
primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 259/2015, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da CO EA;
2. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 390/2014 emesso, in data 12.12.2014, dal Tribunale di Paola e condanna
al pagamento, in favore dell'avv. CO EA, dell'importo complessivo di Parte_1
€ 4.369,36, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello deducendo, Parte_1
sebbene in modo generico, contestando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui, rigettate le richieste istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva dedotta dall'odierno appellante avanzata nella terza memoria ex art.183, co.6, c.p.c. atteso che “solo nella terza memoria ex art.183 c.p.c. lo stesso
abbia potuto affermare che, con riferimento alle n°9 pratiche dettagliatamente elencate nella Pt_1
parcella munita di visto di congruità del Consiglio dell'Ordine, esse fossero state tutte regolarmente
remunerate mediante corresponsione in contanti dell'onorario di volta in volta concordato col
professionista per ogni singola pratica”.
Si costituiva l'Avv. CO EA contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 10.06.2025 svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe,
e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Ritiene questa Corte infondato l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre evidenziare che, contrariamene a quanto affermato da parte appellante nelle note difensive depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
10 giugno 2025, alcuna richiesta di ammissione di mezzi prova è stata formulata nell'atto di appello, non potendosi ritenere tale il generico riferimento a tutte le richieste formulate in primo grado.
Per quanto concerne le doglianze sollevate in ordine alla revoca dell'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie emanata dal Giudice di primo grado, ritiene questa Corte la decisione del giudice di prime cure sul punto corretta.
Ed invero, le attività professionali svolte dall'Avv. EA erano state tutte dettagliatamente specificate già nella raccomandata di messa in mora notificata al oltre che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dunque, non Pt_1
v'è chi non veda che la prova testi richiesta da controparte assumeva necessariamente i contorni di una prova diretta che astrattamente avrebbe potuto essere richiesta, nel giudizio di primo grado, esclusivamente entro il II termine di cui all'art. 183 c.p.c..
Inoltre, la stessa è stata formulata genericamente, atteso che l'odierna parte appellante ha omesso di indicare specificare relativamente a ciascuna vertenza stragiudiziale il compenso pattuito anche al fine di dimostrare la sua eventuale difformità rispetto a quello risultante dalla documentazione depositata agli atti di causa dall'opposto odierno appellato.
Del pari infondate sono le deduzioni di parte appellante relative all'errata pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione da questi formulata in primo grado.
Ed invero, l'eccezione di prescrizione ex art. art. 2956 c.c. risulta sollevata dall'opponente-
odierno appellante nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..
Ritiene questa Corte che correttamente il giudice di prime cure ha dato applicazione alla disciplina vigente in materia di prescrizione presunta, ritenendo che l'opponente avrebbe dovuto formulare l'eccezione di prescrizione nell'atto introduttivo del giudizio, e al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui dell'anzidetta prescrizione presuntiva non può
avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore rispetto a quella domandata (cfr., in questi termini, Cass. civ. sez. II del
5 28.11.2001 n. 15132, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 15.05.2012
n. 7527, Cass. civ. sez. II del 7.04.2005 n. 7277 e Cass. civ. dell'1.02.1995 n. 1160).
Ne consegue che, anche laddove si volesse dare adito alle asserzioni difensive prospettate dall'appellante, secondo cui avrebbe appreso dell'epoca di riferimento delle prestazioni sottese al credito ingiunto solo con il deposito ad opera della controparte della relativa documentazione, avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in ogni caso,
l'anzidetta eccezione non sarebbe meritevole di accoglimento atteso che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
L'odierno appellante già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato avvio al procedimento di primo grado ha citato copiosa giurisprudenza tendente a contestare il quantum delle avverse pretese;
poi nella memoria istruttoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., ha contestato la fondatezza delle avverse pretese creditorie adducendo non solo di aver già provveduto al pagamento in contanti dei compensi, asseritamente, di volta in volta, pattuiti con l'opposto, ma anche l'esosità dei crediti oggetto di ingiunzione, tenuto conto della natura ed entità delle relative prestazioni professionali, deducendo, quindi, di aver provveduto al pagamento dei crediti per cui è causa in misura inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, sin dalla raccomandata di messa in mora inviata al a cui erano state Pt_1
allegate tutte le parcelle vistate dal competente Consiglio dell'Ordine di Paola, era possibile per chiunque poter risalire ad ogni singola pratica ed all'anno di riferimento della stessa,
ancor di più per il diretto interessato che quegli incarichi aveva conferito al legale.
Alla stregua di quanto sopra esposto, ritiene questa Corte infondato l'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
6 Quanto alla richiesta formulata da parte appellata di condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dell'appello, lo stesso è
infondato.
Ed invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di provare sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto dedotti o comunque desumibili dagli atti di causa.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Orbene, a parere di questa Corte, alla luce dei soprarichiamati principi, in considerazione del contenuto dell' atto di appello, non può reputarsi parte appellante
7 consapevole dell'infondatezza dell'impugnazione o, comunque, priva della diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 260/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Paola,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello,
2) condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.923,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3)condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1703/2019 RGAC vertente
TRA
nato il [...] a [...], res.te in Fuscaldo (CS) Parte_1
alla Via M. Vaccari n.39/A, C.F. , elett.te dom.to in Amantea alla CodiceFiscale_1
P.za Cappuccini n.1A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
SS (tel. e fax 0982/41254; P.E.C. – C.F. Email_1 C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione di primo
[...]
grado,
APPELLANTE
E
L'Avv. CO EA, nato a [...] il [...], residente in [...] alla Via
Tenente R. Jannuzzi n. 3, che sta in giudizio in proprio e si domicilia presso il proprio Studio
professionale sito in Fuscaldo (CS), in Via Tenente R. Jannuzzi 3,
APPELLATO
1 Con provvedimento del 11.07.2025 emesso all'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti,:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
dell'efficacia esecutiva della succitata sentenza impugnata per tutti i motivi indicati in narrativa;
2) Nel merito, dichiarare non dovuta alcuna pretesa per crediti professionali siccome avanzata
dall'appellato e riconosciuta dal Giudice di primo grado, con la condanna dell'appellato medesimo al
pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio..>>.
Per l'appellato: << “ In via preliminare, che l'Ill.ma ed Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare
la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata avanzata da controparte, in quanto
risultano totalmente difettanti, nel caso de quo, tanto i requisiti del fumus boni juris che del periculum
in mora, necessari affinchè si possa emettere un provvedimento del tipo richiesto;
Nel merito, che l'Ill.ma ed Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, rigettare l'appello
proposto in quanto inammissibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto, con disposizione di ogni
ulteriore conseguenza ex lege prevista.
Con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'appello proposto,
emergente dal corpo delle motivazioni dell'atto che ci occupa.
Con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di giudizio”.:>>.
IL FATTO
Per come ricostruito dalla sentenza di primo grado “ Con atto di citazione, depositato il
3.03.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 390/2014, Parte_1
emesso dal Tribunale di Paola il 12.12.2014 e notificato in data 14.01.2015, con cui gli è stato
intimato il pagamento, in favore dell'avv. CO EA, della somma di € 30.768,52, quale
compenso per l'attività professionale svolta in suo favore, oltre interessi legali dalla scadenza delle
singole obbligazioni sino all'effettivo soddisfo e le spese e competenze della procedura monitoria,
liquidate nel complessivo importo di € 1.186,00, oltre accessori come per legge.
L'opponente, nel contestare la fondatezza del diritto di credito vantato dalla controparte, ha rilevato
l'assenza di un adeguato riscontro probatorio dell'attività professionale ad esso sottesa. Ha, infatti,
rappresentato l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base, esclusivamente, di dieci
2 parcelle munite del visto di congruità apposto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola;
documentazione, tuttavia, avente valore di prova privilegiata e carattere vincolante solo ai fini
dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel successivo giudizio di opposizione, in cui è onere
del creditore opposto dimostrare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite e la congruità
della tariffa applicata all'attività espletata. Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'illegittimità del
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, per l'effetto, la sua revoca e dichiarazione di inefficacia,
con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario per
dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata in data 5.02.1016, si è costituito in giudizio l'avv. CO EA, il
quale, nel rilevare la piena legittimità e fondatezza del credito ingiunto, ha rappresentato di aver
seguito, nel corso degli ultimi anni, diverse pratiche per conto e nell'interesse dell'opponente; attività
professionale svolta pur a fronte del mancato pagamento del relativo compenso (oggetto del decreto
ingiuntivo per cui è causa). Quindi, nel contestare quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha rilevato
l'infondatezza dell'opposizione (anche rappresentando che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
appartenenza ha, comunque, apposto il visto di congruità delle parcelle solo all'esito di un attento
vaglio della documentazione prodotta, comprovante le prestazioni professionali svolte) e, comunque,
ha eccepito l'inammissibilità della stessa opposizione, in quanto proposta con atto di citazione (e non
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 150/2011), in ogni caso,
depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto ex lege dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, ha richiesto la declaratoria dell'inammissibilità e/o invalidità dell'opposizione e, per l'effetto,
la conferma e la dichiarazione di esecutività del decreto monitorio n. 390/2014; nonché, in subordine,
ha richiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto, nel merito,
dell'opposizione, in quanto infondata;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite.
Disattesa, con ordinanza del 27.11.2016, l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opponente,
nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria (stante la mancata ammissione
della prova testimoniale articolata da parte opponente nella memoria istruttoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c.). All'udienza del 20.12.2018, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo
nell'accoglimento di quanto dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e precedenti verbali. La
3 causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito degli atti conclusionali..”.
Con sentenza n. 260/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Paola così
provvedeva: “ Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in
primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 259/2015, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da CO EA;
2. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 390/2014 emesso, in data 12.12.2014, dal Tribunale di Paola e condanna
al pagamento, in favore dell'avv. CO EA, dell'importo complessivo di Parte_1
€ 4.369,36, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello deducendo, Parte_1
sebbene in modo generico, contestando la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui, rigettate le richieste istruttorie, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva dedotta dall'odierno appellante avanzata nella terza memoria ex art.183, co.6, c.p.c. atteso che “solo nella terza memoria ex art.183 c.p.c. lo stesso
abbia potuto affermare che, con riferimento alle n°9 pratiche dettagliatamente elencate nella Pt_1
parcella munita di visto di congruità del Consiglio dell'Ordine, esse fossero state tutte regolarmente
remunerate mediante corresponsione in contanti dell'onorario di volta in volta concordato col
professionista per ogni singola pratica”.
Si costituiva l'Avv. CO EA contestando nel merito l'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 10.06.2025 svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe,
e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Ritiene questa Corte infondato l'appello per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente occorre evidenziare che, contrariamene a quanto affermato da parte appellante nelle note difensive depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
10 giugno 2025, alcuna richiesta di ammissione di mezzi prova è stata formulata nell'atto di appello, non potendosi ritenere tale il generico riferimento a tutte le richieste formulate in primo grado.
Per quanto concerne le doglianze sollevate in ordine alla revoca dell'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie emanata dal Giudice di primo grado, ritiene questa Corte la decisione del giudice di prime cure sul punto corretta.
Ed invero, le attività professionali svolte dall'Avv. EA erano state tutte dettagliatamente specificate già nella raccomandata di messa in mora notificata al oltre che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dunque, non Pt_1
v'è chi non veda che la prova testi richiesta da controparte assumeva necessariamente i contorni di una prova diretta che astrattamente avrebbe potuto essere richiesta, nel giudizio di primo grado, esclusivamente entro il II termine di cui all'art. 183 c.p.c..
Inoltre, la stessa è stata formulata genericamente, atteso che l'odierna parte appellante ha omesso di indicare specificare relativamente a ciascuna vertenza stragiudiziale il compenso pattuito anche al fine di dimostrare la sua eventuale difformità rispetto a quello risultante dalla documentazione depositata agli atti di causa dall'opposto odierno appellato.
Del pari infondate sono le deduzioni di parte appellante relative all'errata pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione da questi formulata in primo grado.
Ed invero, l'eccezione di prescrizione ex art. art. 2956 c.c. risulta sollevata dall'opponente-
odierno appellante nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..
Ritiene questa Corte che correttamente il giudice di prime cure ha dato applicazione alla disciplina vigente in materia di prescrizione presunta, ritenendo che l'opponente avrebbe dovuto formulare l'eccezione di prescrizione nell'atto introduttivo del giudizio, e al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui dell'anzidetta prescrizione presuntiva non può
avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore rispetto a quella domandata (cfr., in questi termini, Cass. civ. sez. II del
5 28.11.2001 n. 15132, nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 15.05.2012
n. 7527, Cass. civ. sez. II del 7.04.2005 n. 7277 e Cass. civ. dell'1.02.1995 n. 1160).
Ne consegue che, anche laddove si volesse dare adito alle asserzioni difensive prospettate dall'appellante, secondo cui avrebbe appreso dell'epoca di riferimento delle prestazioni sottese al credito ingiunto solo con il deposito ad opera della controparte della relativa documentazione, avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in ogni caso,
l'anzidetta eccezione non sarebbe meritevole di accoglimento atteso che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come accade per la prescrizione ordinaria), ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
L'odierno appellante già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che ha dato avvio al procedimento di primo grado ha citato copiosa giurisprudenza tendente a contestare il quantum delle avverse pretese;
poi nella memoria istruttoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., ha contestato la fondatezza delle avverse pretese creditorie adducendo non solo di aver già provveduto al pagamento in contanti dei compensi, asseritamente, di volta in volta, pattuiti con l'opposto, ma anche l'esosità dei crediti oggetto di ingiunzione, tenuto conto della natura ed entità delle relative prestazioni professionali, deducendo, quindi, di aver provveduto al pagamento dei crediti per cui è causa in misura inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, sin dalla raccomandata di messa in mora inviata al a cui erano state Pt_1
allegate tutte le parcelle vistate dal competente Consiglio dell'Ordine di Paola, era possibile per chiunque poter risalire ad ogni singola pratica ed all'anno di riferimento della stessa,
ancor di più per il diretto interessato che quegli incarichi aveva conferito al legale.
Alla stregua di quanto sopra esposto, ritiene questa Corte infondato l'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
6 Quanto alla richiesta formulata da parte appellata di condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dell'appello, lo stesso è
infondato.
Ed invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di provare sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto dedotti o comunque desumibili dagli atti di causa.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Orbene, a parere di questa Corte, alla luce dei soprarichiamati principi, in considerazione del contenuto dell' atto di appello, non può reputarsi parte appellante
7 consapevole dell'infondatezza dell'impugnazione o, comunque, priva della diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 260/2019, pubblicata in data 04.04.2019, il Tribunale di Paola,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello,
2) condanna al pagamento in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.923,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3)condanna l'appellante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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