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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 545/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Aiudi (pec:
ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio in Fano (PU), Viale Kennedy n. 10;
APPELLANTE contro
- e per essa, quale procuratrice mandataria, Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Renato Brualdi (pec: , Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Pesaro (PU), via
Castelfidardo n. 3;
APPELLATA pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 845/2021 emessa dal Tribunale di
Pesaro, a definizione del giudizio iscritto al n. 736/2021 R.G., pubblicata il
25.11.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: in riforma della sentenza n.
845/2021 del 25.11.2021 in pari data dep. Trib. Pesaro, non notificata.
a) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione dell'ente procedente per le ragioni tutte sopra illustrate.
b) ritenere e dichiarare che i contratti di mutuo condizionato intercorsi fra
Banca delle Marche e non hanno efficacia esecutiva ex art. 474 cpc CP_3 nei confronti della opponente società
c) in subordine, nella denegata ipotesi che possa ritenersi una parziale efficacia dei medesimi nei confronti della opponente, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la mancata analitica indicazione dello sviluppo del rapporto di finanziamento.
d) in ulteriore subordine, determinare l'importo a debito della appellante sulla base delle osservazioni di cui sopra circa il perfezionamento dei contratti di mutuo e dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
e) dichiarare per conseguenza la correlata inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto
f) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Istanza istruttoria: disporsi Ctu contabile per accertare il saldo del rapporto facente capo alla ditta appellante partendo dall'ammontare dei mutui perfezionatisi in capo alla medesima e tenendo conto dei pagamenti successivamente intervenuti.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, ivi compresa l'istanza di sospensione del titolo, dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché
l'istanza di ammissione di CTU,
pagina 2 di 12 - in via principale, accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di precetto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata respingendo l'opposizione avversaria con vittoria di spese;
- in via meramente subordinata e salvo il ricorso per cassazione dichiarare il precetto di valido per le somme che risulteranno di giustizia, con CP_1 vittoria o in subordine compensazione delle spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 845/2021, il Tribunale di Pesaro respingeva l'opposizione proposta dalla società contro la Parte_1 Controparte_4 condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
L'importo precettato, pari ad €.922.743,22, si fondava su plurimi contratti di mutuo stipulati dalla società unipersonale - rispetto alla quale la Controparte_3 società era cessionaria di un ramo di azienda - con Parte_1 [...]
CP_5
A seguito dell'inadempimento della mutuataria, l'Istituto di credito le aveva notificato atto di precetto per i seguenti titoli esecutivi:
I) contratto condizionato di mutuo fondiario del 20.12.2010, per atto a rogito
Dott. Notaio in Fano, Rep. 76138, Racc. 17004, Persona_1 registrato in Fano in data 30.12.2010 al n. 9085, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
II) relativo atto definitivo e quietanza di mutuo frazionamento di mutuo e ipoteca del 5.08.2014, per atto a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Fano, Rep. 78981, Racc. 19102, registrato in Fano in data 7.08.2014 al n.
4600, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
III) contratto condizionato di mutuo fondiario del 24.02.2012, per atto a rogito
Dott. Notaio in Fano, Rep. 77174, Racc. 17784, Persona_1 registrato in Fano in data 27.02.2012 al n. 1144, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
IV) relativo atto definitivo e quietanza di mutuo frazionamento di mutuo e ipoteca del 5.08.2014, per atto a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Fano, Rep. 78982, Racc. 19103, registrato in Fano in data 7.08.2014 al n.
pagina 3 di 12 4601, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020.
Il Tribunale di merito, disattendendo la domanda attorea, riconosceva l'idoneità dei predetti contratti a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e accertava l'assenza di profili di nullità.
Inoltre, il Giudice di prime cure - previa declaratoria della legittimazione attiva e della titolarità del diritto in capo alla - escludeva Controparte_4
l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di mutuo contestati. P Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Parte_1 chiedendo che sia dichiarata la nullità dei contratti di mutuo sopra richiamati, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
La costituitasi a mezzo della propria procuratrice Controparte_4 [...]
ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso Controparte_2 interposto, con conferma della sentenza appellata.
In data 11.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la società appellante eccepisce che le erogazioni relative ai due contratti preliminari di mutuo per atto a rogito Dott. del 20.10.2010 Rep. 76138, Racc. 17004 e del Persona_1
24.2.2012 Rep. 77174, Racc. 17784 sarebbero avvenute - in gran parte - a mani della società che ne avrebbe rilasciato regolare quietanza. Controparte_3
In particolare, l'appellante sostiene che i contratti di mutuo si sarebbero perfezionati in capo alla società cedente e che la società cessionaria sarebbe titolare soltanto della differenza di €.514.000,00 - di cui €.497.000,00 per il primo contratto del 20.12.2010 ed €.17.000,00 per il secondo del 24.2.2012 - con la conseguenza che i titoli allegati all'atto di precetto potrebbero valere quale titolo esecutivo nei confronti della società soltanto per Parte_1
l'ammontare dalla stessa percepito, previa detrazione dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 12 Com'è noto, ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., costituiscono titoli esecutivi gli atti ricevuti da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Tali titoli esecutivi, infatti, devono avere le caratteristiche imprescindibili di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di cui si intende ottenere tutela esecutiva.
Pacifico è il significato di liquidità, che consiste nella quantificazione in misura determinata - o agevolmente determinabile mediante un mero calcolo aritmetico - dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di una somma di denaro, in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo.
Di conseguenza, per integrare il requisito della liquidità è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico, sulla base di elementi certi e positivi (già) contenuti nel titolo fatto valere.
Il titolo esecutivo deve essere, poi, connotato dalla certezza del diritto alla cui tutela è funzionale: siffatta certezza consiste nella precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione (per consegna e rilascio) e della prestazione di fare o non fare (nell'esecuzione ex artt. 612 e ss. c.p.c.).
Tale requisito rappresenta l'esatto corrispondente della liquidità nel titolo esecutivo volto alla tutela di un diritto di credito al pagamento di somma di denaro, che deve emergere - tanto nel suo contenuto, quanto nei suoi limiti - dal relativo o atto negoziale.
Il credito, infine, deve essere esigibile - cioè non sottoposto a termine o condizione - e, comunque, non devono sussistere impedimenti all'esercizio del diritto.
In tema di crediti pecuniari, non osta la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso giudizialmente opponibile e, quindi, idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, nonché del principio costituzionale del giusto processo.
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, i contratti presupposti presentano tutti i requisiti prescritti.
Ed invero, i mutui fondiari a rogito Dott. del 20.10.2010 Persona_1
Rep. 76138, Racc. 17004 e del 24.2.2012 Rep. 77174, Racc. 17784 sono stati stipulati nella forma del contratto condizionato e ad essi hanno fatto seguito - sempre a mezzo di atto pubblico munito di formula esecutiva - i rispettivi atti definitivi e di quietanza.
La stessa opponente, del resto, ha dato atto che a tali contratti - stipulati nella forma dell'atto pubblico e muniti di formula esecutiva - è effettivamente seguita l'erogazione per intero delle somme mutuate.
Il titolo esecutivo, pertanto, è costituito dalla somma degli atti pubblici di mutuo condizionato e dei rispettivi atti pubblici definitivi di mutuo e quietanza, tutti notificati in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, redatto in calce agli stessi.
Nella fattispecie, gli atti pubblici attestano l'avvenuta erogazione delle somme mutuate da parte dell'Istituto di credito in favore del mutuatario, circostanza confermata dalle quietanze sopra richiamate.
Sono, altresì, infondati gli ulteriori assunti dell'appellante che, in primis, nega di essere debitrice delle somme portate dai contratti di mutuo condizionato in quanto stipulati da altra società - la - e, in ogni caso, sostiene di Controparte_3 non essere tenuta a restituire una parte della somma precettata in considerazione del fatto che alcune erogazioni sarebbero avvenute in favore (o, per così dire, a mani) della predetta Controparte_3
Infatti, la società opponente, odierna appellante è sorta Parte_1 mediante conferimento del ramo di azienda della società unipersonale CP_3 costituito dal cantiere edile di Cartoceto, loc. Lucrezia, finanziato proprio
[...] con le operazioni di mutuo in questione, con conseguente accollo del pagamento dei mutui predetti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che i rogiti notarili notificati possiedono tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto contengono: la conferma dell'erogazione delle somme;
la promessa di restituirle secondo le condizioni contrattuali;
il pagina 6 di 12 riconoscimento del debito - da parte della società - quale Parte_1 mutuataria, nonché accollante.
Siffatte circostanze risultano pertanto idonee e sufficienti, da un punto di vista formale, a qualificare i contratti in questione come titoli esecutivi, aventi piena efficacia contro la società odierna appellante. Parte_1
Del resto, quanto riportato in detti contratti risponde perfettamente anche alla posizione sostanziale della debitrice.
La società infatti, aveva pieno titolo per rilasciare la quietanza Parte_1 in relazione all'intera somma erogata, dal momento che la stessa è nata come cessionaria di un ramo di azienda della società unipersonale e, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2558 comma 1 c.c., è subentrata in tutti i rapporti giuridici della società cedente, ivi compresi i contratti di mutuo de quibus.
Le somme erogate dall' , inoltre, sono state interamente utilizzate CP_6 direttamente dalla società opponente, cui la aveva Controparte_3 precedentemente ceduto il ramo di azienda e che si è, comunque, espressamente accollata il pagamento del mutuo, come si evince agevolmente dalle quietanze, nelle quali è richiamato il contratto di cessione del ramo di azienda del 6.08.2013 ed il contestuale accollo del mutuo da parte dell'attrice, odierna appellante.
Di conseguenza, la società è tenuta a rispondere di tutte le Parte_1 obbligazioni a suo tempo assunte dalla cedente ivi comprese Controparte_3 quelle derivanti dai contratti di mutuo azionati con l'atto di precetto.
Va, del pari, disattesa, l'ulteriore eccezione, relativa al difetto di legittimazione attiva di per assenza di prova di adeguamento alle modifiche Controparte_1 dell'art. 1, l. 130/1999, introdotte con legge 178/2020.
Nel merito, l'appellante non contesta che il credito azionato col precetto rientri tra quelli ceduti a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del D.L. 180/2015, né che rientri tra quelli formalmente inclusi nella successiva cessione a CP_1
contestando l'efficacia di tale ultima cessione limitatamente all'ipotesi di
[...] mancato adeguamento al nuovo art. 1, lettera b), legge 130/1999 disciplinante le cessioni di crediti in blocco, come modificato dalla legge 178/2020.
pagina 7 di 12 In proposito, osserva il Collegio che la cessione del credito a è Controparte_1 avvenuta in data 15.06.2017, nel rispetto delle norme all'epoca vigenti, con la conseguenza che la stessa risulta pienamente valida ed efficace, a prescindere da quanto previsto nella legge richiamata dall'appellante (178/2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2020, tre anni dopo la cessione de qua.
Al riguardo, si rileva che la legge in discorso non prevede per le società veicolo di cartolarizzazione alcuna materiale attività di adeguamento, con la conseguente esclusione di possibili effetti sulla validità delle cessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
Costituisce fatto notorio che in data 15.10.2013, la Banca delle Marche S.p.a. è stata posta - dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - in Amministrazione straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lvo 1.9.1993 n. 385 e che, successivamente, la Banca d'Italia ha nominato i Commissari Straordinari della
Banca con provvedimento del 22.10.2013 (pubblicato in G.U. n. 292 del
13.12.2013; successivamente, la Banca d'Italia, con provvedimento del
21.11.2015, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del
22.11.2015, ha disposto la sottoposizione di Banca delle Marche S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo
16.11.2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di
Amministrazione Straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei
Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza.
Con D.L. 22.11.2015 n. 183 (pubblicato in G.U. n. 273 del 23.11.2015) è stato costituito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 16.11.2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00:00 del medesimo 23.11.2015, l'Ente “ponte”, denominato “Nuova
Banca delle Marche” CP_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.Lvo 16.11.2015 n.
180, dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22.11.2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015, prot. n. 1241108/15, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 54 del 5.03.2016, sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di pagina 8 di 12 regresso in essere alla data della cessione alla neocostituita “
[...]
, già facenti capo alla Banca delle Marche S.p.a. Controparte_7
Con successivo atto di disposizione di Banca d'Italia Prot. n. 0098829/16 del
26.01.2016, pubblicato in G.U., serie generale, n. 64 del 17.03.2016, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della Banca delle
Marche al 30.9.2015, detenuti dalla in forza Controparte_7 del citato provvedimento del 22.11.2015 sono stati trasferiti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.Lvo n. 180/2015, a REV GESTIONE CREDITI S.p.A., società veicolo costituita ai sensi del D.Lvo n. 180/2015 avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di crediti anomali e di eventuali rapporti connessi ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46
D.Lvo cit.; con successivo provvedimento del 30.12.2016 (n. 1553670/16), pubblicato in G.U., serie generale n. 46 del 24.02.2017, la Banca d'Italia ha disposto, con efficacia dalle ore 00:01 dell'1.1.2017, la cessione a REV Gestioni
Crediti:
I) dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di
Banca delle Marche S.p.A. al 30.9.2015 (già di titolarità della controllata
; Controparte_8
II) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di
Banca delle Marche S.p.A. al 30.9.2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
III) degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22.11.2015 e riferiti a Banca delle
Marche S.p.A. e CP_8 CP_9
nella cessione a REV Gestione Crediti S.p.A. è incluso anche il credito
[...] verso la società come da estratto notarile dell'elenco dei crediti Parte_1 ceduti.
In data 15.6.2017, infine, è stata posta in essere un'ulteriore operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale REV Gestione Crediti S.p.A. ha ceduto in blocco alla società i crediti pecuniari individuabili ai sensi Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, come da avviso di pagina 9 di 12 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 73 del 22.06.2017; in detta cessione (da REV GESTIONE CREDITI
S.p.A. a è incluso il credito verso la società appellante, come Controparte_1 da estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti, prodotto dall'appellata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la piena regolarità ed efficacia della cessione, risulta comprovata la titolarità - in capo a CP_1
- dei crediti azionati con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
[...]
Da ultimo, la società appellante prospetta una lesione del proprio diritto di difesa deducendo che la mancata illustrazione dello svolgimento del rapporto nell'ambito dell'atto di precetto le avrebbe impedito di conoscerne le effettive vicende.
Ed invero, nell'ambito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la società procedente si sarebbe limitata a produrre la dichiarazione di saldo, asseverata da un dirigente dell'Ubi Banca che aveva incorporato la Controparte_7
[...]
Anche siffatta doglianza è infondata.
Ed invero, l'obbligo di restituzione delle somme erogate - maggiorate degli interessi contrattuali - è stato provato dalla creditrice procedente, mentre la società opponente (odierna appellante) non ha in alcun modo dedotto (né, tanto meno, provato) l'adempimento - ancorché solo parziale - delle proprie obbligazioni.
Del resto, non è stata in alcun modo contestata l'esattezza delle somme intimate con l'atto di precetto.
La società opponente-odierna appellante era perfettamente a conoscenza dello svolgimento del rapporto - quanto meno in virtù dell'espresso richiamo al contratto di cessione del ramo di azienda del 6.8.2013 contenuto nelle quietanze, nelle quali è altresì menzionato il contestuale accollo del mutuo da parte della società - con la conseguenza che quanto riportato Parte_1 nell'atto di precetto era sufficiente a formulare eventuali contestazioni in merito alle somme richieste.
pagina 10 di 12 Nel caso di specie, risulta per tabulas che nel precetto de quo la società creditrice ha dettagliatamente indicato - per ogni quota di mutuo - quali e quante fossero le rate insolute, il loro ammontare complessivo, nonché
l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, così consentendo alla debitrice di formulare eventuali contestazioni.
Inoltre, nel corso del giudizio di prime cure, la medesima creditrice ha fornito ulteriori dettagli e documenti concernenti lo svolgimento del rapporto, del tutto superflui ai fini della validità dell'atto di precetto, ma utili per meglio comprendere la correttezza delle somme di cui è stato intimato il pagamento.
Infine, risulta per tabulas che il sig. è legale rappresentante sia CP_10 della società cedente (società unipersonale che della società Controparte_3
P cessionaria e che quest'ultima è soggetta a direzione, Parte_1 coordinamento e controllo dell'unico socio: la società unipersonale CP_3
[...]
La società è, pertanto, tenuta a rimborsare gli importi sopra Parte_1 indicati, a titolo di capitale erogato, oltre alle rate di interessi sugli stessi maturate - e rimaste insolute - oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo.
In definitiva, il credito di nei confronti Controparte_2 della società ammonta a complessivi €.922.743,22 - come Parte_1 dedotto con l'atto di precetto - oltre interessi maturati e maturandi a decorrere dalle singole scadenze al saldo, da calcolarsi sul capitale residuo e sulle rate in mora, al tasso contrattuale di mora, nei limiti di legge, nel rispetto della normativa di settore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori minimi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
pagina 11 di 12 Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 845/2021, emessa in data 25.11.2021 Parte_1 dal Tribunale di Pesaro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.9.256,00 per compensi,
€.1.752,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
- (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Aiudi (pec:
ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio in Fano (PU), Viale Kennedy n. 10;
APPELLANTE contro
- e per essa, quale procuratrice mandataria, Controparte_1 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Renato Brualdi (pec: , Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Pesaro (PU), via
Castelfidardo n. 3;
APPELLATA pagina 1 di 12 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 845/2021 emessa dal Tribunale di
Pesaro, a definizione del giudizio iscritto al n. 736/2021 R.G., pubblicata il
25.11.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: in riforma della sentenza n.
845/2021 del 25.11.2021 in pari data dep. Trib. Pesaro, non notificata.
a) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione dell'ente procedente per le ragioni tutte sopra illustrate.
b) ritenere e dichiarare che i contratti di mutuo condizionato intercorsi fra
Banca delle Marche e non hanno efficacia esecutiva ex art. 474 cpc CP_3 nei confronti della opponente società
c) in subordine, nella denegata ipotesi che possa ritenersi una parziale efficacia dei medesimi nei confronti della opponente, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per la mancata analitica indicazione dello sviluppo del rapporto di finanziamento.
d) in ulteriore subordine, determinare l'importo a debito della appellante sulla base delle osservazioni di cui sopra circa il perfezionamento dei contratti di mutuo e dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
e) dichiarare per conseguenza la correlata inefficacia e/o nullità dell'atto di precetto
f) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Istanza istruttoria: disporsi Ctu contabile per accertare il saldo del rapporto facente capo alla ditta appellante partendo dall'ammontare dei mutui perfezionatisi in capo alla medesima e tenendo conto dei pagamenti successivamente intervenuti.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, ivi compresa l'istanza di sospensione del titolo, dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché
l'istanza di ammissione di CTU,
pagina 2 di 12 - in via principale, accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di precetto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata respingendo l'opposizione avversaria con vittoria di spese;
- in via meramente subordinata e salvo il ricorso per cassazione dichiarare il precetto di valido per le somme che risulteranno di giustizia, con CP_1 vittoria o in subordine compensazione delle spese”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 845/2021, il Tribunale di Pesaro respingeva l'opposizione proposta dalla società contro la Parte_1 Controparte_4 condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
L'importo precettato, pari ad €.922.743,22, si fondava su plurimi contratti di mutuo stipulati dalla società unipersonale - rispetto alla quale la Controparte_3 società era cessionaria di un ramo di azienda - con Parte_1 [...]
CP_5
A seguito dell'inadempimento della mutuataria, l'Istituto di credito le aveva notificato atto di precetto per i seguenti titoli esecutivi:
I) contratto condizionato di mutuo fondiario del 20.12.2010, per atto a rogito
Dott. Notaio in Fano, Rep. 76138, Racc. 17004, Persona_1 registrato in Fano in data 30.12.2010 al n. 9085, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
II) relativo atto definitivo e quietanza di mutuo frazionamento di mutuo e ipoteca del 5.08.2014, per atto a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Fano, Rep. 78981, Racc. 19102, registrato in Fano in data 7.08.2014 al n.
4600, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
III) contratto condizionato di mutuo fondiario del 24.02.2012, per atto a rogito
Dott. Notaio in Fano, Rep. 77174, Racc. 17784, Persona_1 registrato in Fano in data 27.02.2012 al n. 1144, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020;
IV) relativo atto definitivo e quietanza di mutuo frazionamento di mutuo e ipoteca del 5.08.2014, per atto a rogito Dott. Notaio in Persona_1
Fano, Rep. 78982, Racc. 19103, registrato in Fano in data 7.08.2014 al n.
pagina 3 di 12 4601, serie 1 T, munito di formula esecutiva apposta il 4.12.2020.
Il Tribunale di merito, disattendendo la domanda attorea, riconosceva l'idoneità dei predetti contratti a costituire titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. e accertava l'assenza di profili di nullità.
Inoltre, il Giudice di prime cure - previa declaratoria della legittimazione attiva e della titolarità del diritto in capo alla - escludeva Controparte_4
l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di mutuo contestati. P Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Parte_1 chiedendo che sia dichiarata la nullità dei contratti di mutuo sopra richiamati, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
La costituitasi a mezzo della propria procuratrice Controparte_4 [...]
ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso Controparte_2 interposto, con conferma della sentenza appellata.
In data 11.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la società appellante eccepisce che le erogazioni relative ai due contratti preliminari di mutuo per atto a rogito Dott. del 20.10.2010 Rep. 76138, Racc. 17004 e del Persona_1
24.2.2012 Rep. 77174, Racc. 17784 sarebbero avvenute - in gran parte - a mani della società che ne avrebbe rilasciato regolare quietanza. Controparte_3
In particolare, l'appellante sostiene che i contratti di mutuo si sarebbero perfezionati in capo alla società cedente e che la società cessionaria sarebbe titolare soltanto della differenza di €.514.000,00 - di cui €.497.000,00 per il primo contratto del 20.12.2010 ed €.17.000,00 per il secondo del 24.2.2012 - con la conseguenza che i titoli allegati all'atto di precetto potrebbero valere quale titolo esecutivo nei confronti della società soltanto per Parte_1
l'ammontare dalla stessa percepito, previa detrazione dei pagamenti nel frattempo intervenuti.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 12 Com'è noto, ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., costituiscono titoli esecutivi gli atti ricevuti da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Tali titoli esecutivi, infatti, devono avere le caratteristiche imprescindibili di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di cui si intende ottenere tutela esecutiva.
Pacifico è il significato di liquidità, che consiste nella quantificazione in misura determinata - o agevolmente determinabile mediante un mero calcolo aritmetico - dell'oggetto della prestazione di un credito al pagamento di una somma di denaro, in base agli elementi che risultano dallo stesso titolo.
Di conseguenza, per integrare il requisito della liquidità è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico, sulla base di elementi certi e positivi (già) contenuti nel titolo fatto valere.
Il titolo esecutivo deve essere, poi, connotato dalla certezza del diritto alla cui tutela è funzionale: siffatta certezza consiste nella precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione (per consegna e rilascio) e della prestazione di fare o non fare (nell'esecuzione ex artt. 612 e ss. c.p.c.).
Tale requisito rappresenta l'esatto corrispondente della liquidità nel titolo esecutivo volto alla tutela di un diritto di credito al pagamento di somma di denaro, che deve emergere - tanto nel suo contenuto, quanto nei suoi limiti - dal relativo o atto negoziale.
Il credito, infine, deve essere esigibile - cioè non sottoposto a termine o condizione - e, comunque, non devono sussistere impedimenti all'esercizio del diritto.
In tema di crediti pecuniari, non osta la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso giudizialmente opponibile e, quindi, idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, nonché del principio costituzionale del giusto processo.
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, i contratti presupposti presentano tutti i requisiti prescritti.
Ed invero, i mutui fondiari a rogito Dott. del 20.10.2010 Persona_1
Rep. 76138, Racc. 17004 e del 24.2.2012 Rep. 77174, Racc. 17784 sono stati stipulati nella forma del contratto condizionato e ad essi hanno fatto seguito - sempre a mezzo di atto pubblico munito di formula esecutiva - i rispettivi atti definitivi e di quietanza.
La stessa opponente, del resto, ha dato atto che a tali contratti - stipulati nella forma dell'atto pubblico e muniti di formula esecutiva - è effettivamente seguita l'erogazione per intero delle somme mutuate.
Il titolo esecutivo, pertanto, è costituito dalla somma degli atti pubblici di mutuo condizionato e dei rispettivi atti pubblici definitivi di mutuo e quietanza, tutti notificati in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, redatto in calce agli stessi.
Nella fattispecie, gli atti pubblici attestano l'avvenuta erogazione delle somme mutuate da parte dell'Istituto di credito in favore del mutuatario, circostanza confermata dalle quietanze sopra richiamate.
Sono, altresì, infondati gli ulteriori assunti dell'appellante che, in primis, nega di essere debitrice delle somme portate dai contratti di mutuo condizionato in quanto stipulati da altra società - la - e, in ogni caso, sostiene di Controparte_3 non essere tenuta a restituire una parte della somma precettata in considerazione del fatto che alcune erogazioni sarebbero avvenute in favore (o, per così dire, a mani) della predetta Controparte_3
Infatti, la società opponente, odierna appellante è sorta Parte_1 mediante conferimento del ramo di azienda della società unipersonale CP_3 costituito dal cantiere edile di Cartoceto, loc. Lucrezia, finanziato proprio
[...] con le operazioni di mutuo in questione, con conseguente accollo del pagamento dei mutui predetti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che i rogiti notarili notificati possiedono tutti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità di cui all'art. 474 c.p.c., in quanto contengono: la conferma dell'erogazione delle somme;
la promessa di restituirle secondo le condizioni contrattuali;
il pagina 6 di 12 riconoscimento del debito - da parte della società - quale Parte_1 mutuataria, nonché accollante.
Siffatte circostanze risultano pertanto idonee e sufficienti, da un punto di vista formale, a qualificare i contratti in questione come titoli esecutivi, aventi piena efficacia contro la società odierna appellante. Parte_1
Del resto, quanto riportato in detti contratti risponde perfettamente anche alla posizione sostanziale della debitrice.
La società infatti, aveva pieno titolo per rilasciare la quietanza Parte_1 in relazione all'intera somma erogata, dal momento che la stessa è nata come cessionaria di un ramo di azienda della società unipersonale e, ai Controparte_3 sensi dell'art. 2558 comma 1 c.c., è subentrata in tutti i rapporti giuridici della società cedente, ivi compresi i contratti di mutuo de quibus.
Le somme erogate dall' , inoltre, sono state interamente utilizzate CP_6 direttamente dalla società opponente, cui la aveva Controparte_3 precedentemente ceduto il ramo di azienda e che si è, comunque, espressamente accollata il pagamento del mutuo, come si evince agevolmente dalle quietanze, nelle quali è richiamato il contratto di cessione del ramo di azienda del 6.08.2013 ed il contestuale accollo del mutuo da parte dell'attrice, odierna appellante.
Di conseguenza, la società è tenuta a rispondere di tutte le Parte_1 obbligazioni a suo tempo assunte dalla cedente ivi comprese Controparte_3 quelle derivanti dai contratti di mutuo azionati con l'atto di precetto.
Va, del pari, disattesa, l'ulteriore eccezione, relativa al difetto di legittimazione attiva di per assenza di prova di adeguamento alle modifiche Controparte_1 dell'art. 1, l. 130/1999, introdotte con legge 178/2020.
Nel merito, l'appellante non contesta che il credito azionato col precetto rientri tra quelli ceduti a REV Gestione Crediti S.p.A., ai sensi del D.L. 180/2015, né che rientri tra quelli formalmente inclusi nella successiva cessione a CP_1
contestando l'efficacia di tale ultima cessione limitatamente all'ipotesi di
[...] mancato adeguamento al nuovo art. 1, lettera b), legge 130/1999 disciplinante le cessioni di crediti in blocco, come modificato dalla legge 178/2020.
pagina 7 di 12 In proposito, osserva il Collegio che la cessione del credito a è Controparte_1 avvenuta in data 15.06.2017, nel rispetto delle norme all'epoca vigenti, con la conseguenza che la stessa risulta pienamente valida ed efficace, a prescindere da quanto previsto nella legge richiamata dall'appellante (178/2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2020, tre anni dopo la cessione de qua.
Al riguardo, si rileva che la legge in discorso non prevede per le società veicolo di cartolarizzazione alcuna materiale attività di adeguamento, con la conseguente esclusione di possibili effetti sulla validità delle cessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
Costituisce fatto notorio che in data 15.10.2013, la Banca delle Marche S.p.a. è stata posta - dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - in Amministrazione straordinaria ex art. 70 e ss. del D.Lvo 1.9.1993 n. 385 e che, successivamente, la Banca d'Italia ha nominato i Commissari Straordinari della
Banca con provvedimento del 22.10.2013 (pubblicato in G.U. n. 292 del
13.12.2013; successivamente, la Banca d'Italia, con provvedimento del
21.11.2015, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del
22.11.2015, ha disposto la sottoposizione di Banca delle Marche S.p.a. in
Amministrazione Straordinaria a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo
16.11.2015 n. 180, con conseguente chiusura della procedura di
Amministrazione Straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei
Commissari Straordinari e del Comitato di Sorveglianza.
Con D.L. 22.11.2015 n. 183 (pubblicato in G.U. n. 273 del 23.11.2015) è stato costituito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 16.11.2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00:00 del medesimo 23.11.2015, l'Ente “ponte”, denominato “Nuova
Banca delle Marche” CP_2
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 47 del D.Lvo 16.11.2015 n.
180, dell'art. 1, comma 2, del D.L. 22.11.2015 n. 183 e del provvedimento della Banca d'Italia del 22.11.2015, prot. n. 1241108/15, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 54 del 5.03.2016, sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di pagina 8 di 12 regresso in essere alla data della cessione alla neocostituita “
[...]
, già facenti capo alla Banca delle Marche S.p.a. Controparte_7
Con successivo atto di disposizione di Banca d'Italia Prot. n. 0098829/16 del
26.01.2016, pubblicato in G.U., serie generale, n. 64 del 17.03.2016, i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della Banca delle
Marche al 30.9.2015, detenuti dalla in forza Controparte_7 del citato provvedimento del 22.11.2015 sono stati trasferiti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.Lvo n. 180/2015, a REV GESTIONE CREDITI S.p.A., società veicolo costituita ai sensi del D.Lvo n. 180/2015 avente ad oggetto l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di crediti anomali e di eventuali rapporti connessi ad essa ceduti, ai sensi dell'art. 46
D.Lvo cit.; con successivo provvedimento del 30.12.2016 (n. 1553670/16), pubblicato in G.U., serie generale n. 46 del 24.02.2017, la Banca d'Italia ha disposto, con efficacia dalle ore 00:01 dell'1.1.2017, la cessione a REV Gestioni
Crediti:
I) dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di
Banca delle Marche S.p.A. al 30.9.2015 (già di titolarità della controllata
; Controparte_8
II) dei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di
Banca delle Marche S.p.A. al 30.9.2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
III) degli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22.11.2015 e riferiti a Banca delle
Marche S.p.A. e CP_8 CP_9
nella cessione a REV Gestione Crediti S.p.A. è incluso anche il credito
[...] verso la società come da estratto notarile dell'elenco dei crediti Parte_1 ceduti.
In data 15.6.2017, infine, è stata posta in essere un'ulteriore operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale REV Gestione Crediti S.p.A. ha ceduto in blocco alla società i crediti pecuniari individuabili ai sensi Controparte_1 degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB, come da avviso di pagina 9 di 12 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, n. 73 del 22.06.2017; in detta cessione (da REV GESTIONE CREDITI
S.p.A. a è incluso il credito verso la società appellante, come Controparte_1 da estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti, prodotto dall'appellata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la piena regolarità ed efficacia della cessione, risulta comprovata la titolarità - in capo a CP_1
- dei crediti azionati con l'atto di precetto oggetto di opposizione.
[...]
Da ultimo, la società appellante prospetta una lesione del proprio diritto di difesa deducendo che la mancata illustrazione dello svolgimento del rapporto nell'ambito dell'atto di precetto le avrebbe impedito di conoscerne le effettive vicende.
Ed invero, nell'ambito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., la società procedente si sarebbe limitata a produrre la dichiarazione di saldo, asseverata da un dirigente dell'Ubi Banca che aveva incorporato la Controparte_7
[...]
Anche siffatta doglianza è infondata.
Ed invero, l'obbligo di restituzione delle somme erogate - maggiorate degli interessi contrattuali - è stato provato dalla creditrice procedente, mentre la società opponente (odierna appellante) non ha in alcun modo dedotto (né, tanto meno, provato) l'adempimento - ancorché solo parziale - delle proprie obbligazioni.
Del resto, non è stata in alcun modo contestata l'esattezza delle somme intimate con l'atto di precetto.
La società opponente-odierna appellante era perfettamente a conoscenza dello svolgimento del rapporto - quanto meno in virtù dell'espresso richiamo al contratto di cessione del ramo di azienda del 6.8.2013 contenuto nelle quietanze, nelle quali è altresì menzionato il contestuale accollo del mutuo da parte della società - con la conseguenza che quanto riportato Parte_1 nell'atto di precetto era sufficiente a formulare eventuali contestazioni in merito alle somme richieste.
pagina 10 di 12 Nel caso di specie, risulta per tabulas che nel precetto de quo la società creditrice ha dettagliatamente indicato - per ogni quota di mutuo - quali e quante fossero le rate insolute, il loro ammontare complessivo, nonché
l'ammontare del capitale residuo da rimborsare, così consentendo alla debitrice di formulare eventuali contestazioni.
Inoltre, nel corso del giudizio di prime cure, la medesima creditrice ha fornito ulteriori dettagli e documenti concernenti lo svolgimento del rapporto, del tutto superflui ai fini della validità dell'atto di precetto, ma utili per meglio comprendere la correttezza delle somme di cui è stato intimato il pagamento.
Infine, risulta per tabulas che il sig. è legale rappresentante sia CP_10 della società cedente (società unipersonale che della società Controparte_3
P cessionaria e che quest'ultima è soggetta a direzione, Parte_1 coordinamento e controllo dell'unico socio: la società unipersonale CP_3
[...]
La società è, pertanto, tenuta a rimborsare gli importi sopra Parte_1 indicati, a titolo di capitale erogato, oltre alle rate di interessi sugli stessi maturate - e rimaste insolute - oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo.
In definitiva, il credito di nei confronti Controparte_2 della società ammonta a complessivi €.922.743,22 - come Parte_1 dedotto con l'atto di precetto - oltre interessi maturati e maturandi a decorrere dalle singole scadenze al saldo, da calcolarsi sul capitale residuo e sulle rate in mora, al tasso contrattuale di mora, nei limiti di legge, nel rispetto della normativa di settore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori minimi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
pagina 11 di 12 Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 845/2021, emessa in data 25.11.2021 Parte_1 dal Tribunale di Pesaro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.9.256,00 per compensi,
€.1.752,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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