Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 631/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 7/5/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, compare per la parte ricorrente, in collegamento da remoto l'Avv. DELLI
CARRI in sostituzione dell'Avv. NASO DOMENICO.
L'Avv. DELLI CARRI chiede che la causa sia decisa, riportandosi al ricorso ed alle note difensive.
Il Giudice rileva che nelle note difensive depositate il 3.12.2025 non è fornito il chiarimento richiesto.
L'Avv. DELLI CARRI insiste comunque affinchè la causa sia decisa;
dichiara che non presenzierà alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 631/2024, avente per oggetto “assistente amministrativo con incarico di DGSA - posizioni economiche”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO NASO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 4/5/2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di essere dipendente dell'amministrazione Controparte_1
convenuta, in qualità di assistente amministrativo presso l'IC di Costa Masnaga, ma avendo svolto nell'anno scolastico 2019/2020 l'incarico di mansioni superiori nel profilo di DGSA.
La ricorrente -chiarito di essere beneficiaria dell'indennità di posizione economica prevista ex articolo 62 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007- lamenta che, a fronte dell'espletamento delle suddette mansioni superiori, il non le abbia erogato l'indennità di funzioni CP_1
superiori, nè l'emolumento accessorio della posizione economica, previsto dalla contrattazione collettiva di settore.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) nei periodi indicati in ricorso;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.2007 per intero, come riconosciuto ai D.S.G.A. E PER L'EFFETTO -CONDANNARE il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte_1 somma di € 7.448,97, o nella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia, di cui € 5.648,97 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed € 1.800,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Il , non si è costituito in giudizio, sicchè Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Occorre premettere che l'art. 1 legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ai commi 44 e 45 (entrati in vigore il 1.1.2013) così dispone :
“44. A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato”.
Alla stregua di questa normativa, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (SG) viene riconosciuto un trattamento in misura pari alla differenza tra quello previsto per quest'ultimo al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato.
3 La Corte Costituzionale con sentenza n. 108/2018 aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei predetti commi, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Quanto al periodo successivo, è stata sollevata nuovamente questione di legittimità costituzionale davanti al Giudice delle leggi, censurando il meccanismo di determinazione del compenso spettante per lo svolgimento delle mansioni di SG, che comporta una progressiva riduzione equivalente all'aumento del trattamento economico correlato all'anzianità maturata dall'incaricato, fino all'azzeramento nel momento in cui raggiunge o supera lo stipendio tabellare iniziale previsto per la qualifica superiore.
Alla base della rimessione della questione alla Corte Costituzionale vi era anche il rilievo che la normativa denunciata violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto, da un lato, determinerebbe un'ingiustificata discriminazione, a parità di mansioni, all'interno della medesima categoria, beneficiando maggiormente coloro che hanno una minore anzianità di servizio rispetto ai colleghi, e, dall'altro, riserverebbe agli assistenti amministrativi un trattamento deteriore rispetto, in particolare, ai docenti chiamati a svolgere le superiori mansioni di dirigente scolastico, i quali, viceversa, non patirebbero la riduzione del relativo compenso in proporzione inversa alla progressione economica correlata all'anzianità nella qualifica di provenienza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2021, ha ritenuto infondata la predetta questione di illegittimità costituzionale, così argomentando: “Occorre anzitutto rammentare come il legislatore goda di ampia discrezionalità, sia nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2020), che nella differenziazione del trattamento economico (ex plurimis, sentenza n. 330 del 1999), salvo il limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della disciplina.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui
4 all'art. 36, primo comma, Cost., applicabile anche al pubblico impiego (sentenze n. 17 del
2014, n. 101 del 1995, n. 488 e n. 236 del 1992).
La normativa censurata rispetta tale principio, dal momento che l'art. 1, comma 45, della L.
n. 228 del 2012 assicura all'assistente amministrativo di conseguire il trattamento economico previsto per il SG al livello iniziale della progressione economica.
Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 108 del 2016), l'attuale meccanismo, in quanto ancorato al differenziale tra il trattamento complessivo percepito dall'assistente amministrativo che ha ricevuto l'incarico e quello tabellarmente previsto come iniziale per il
SG, comporta, dopo i 21 anni di anzianità, l'azzeramento del compenso per le mansioni superiori.
Ciò, tuttavia, non contrasta con gli artt. 3 e 36, primo comma, Cost.
Anzitutto, "la garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione non esclude la legittimità di una prestazione volontariamente resa senza la previsione di un compenso" (sentenza n. 22 del
1996 e, nello stesso senso, ordinanza n. 94 del 2002) e tale è da considerare l'incarico di SG svolto da un assistente amministrativo che abbia raggiunto o superato il citato livello di anzianità, posto che esso trova fondamento volontaristico sia nella manifestazione di disponibilità all'assegnazione delle mansioni superiori che nel successivo contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione.
In secondo luogo, questa Corte "si è ripetutamente pronunciata sul punto della necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, ai fini del giudizio sulla sufficienza e la proporzionalità della stessa al lavoro prestato" (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2016). In applicazione di detto principio, il legislatore, dopo aver correlato all'anzianità di servizio come assistente amministrativo una progressione economica (Tabella A di cui al CCNL del
Comparto scuola stipulato il 4 agosto del 2011, che ha rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1 settembre 2010), di essa tiene conto nel momento in cui si confronta con il conferimento di un incarico implicante mansioni superiori e con la necessità di garantire la proporzionalità della retribuzione globalmente considerata.
Il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera - la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso
5 degli anni di lavoro. Non è quindi manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, Pt_2
fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo "sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997).
Le considerazioni svolte, oltre a escludere la manifesta irragionevolezza del meccanismo previsto dalla normativa censurata, giustificano la diversità di trattamento da essa riservata all'assistente amministrativo dotato di minor anzianità - e quindi destinato a beneficiare concretamente di un incremento retributivo in correlazione all'adibizione alle mansioni superiori di SG (come tutti i ricorrenti nel giudizio a quo) - rispetto a quello che ne ha maturata una superiore a 21 anni, proprio perché diversamente si atteggia la valutazione complessiva della retribuzione da essi altrimenti goduta”.
3. La questione è stata di recente decisa dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza n.
15198 del 30.5.2024 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità di mansioni superiori, occorre sottrarre dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica l'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, includendo nel sottraendo, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita. La Corte di Cassazione ha invece censurato l'operato dell'amministrazione scolastica laddove, al momento della liquidazione dello stipendio mensile spettante al personale ATA incaricato delle mansioni superiori di
SG, omette di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa sia assorbita dalla indennità di mansioni superiori.
6 Conviene richiamare integralmente, anche ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della citata sentenza della Corte di Cassazione:
“L'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ai commi 44 e 45 disciplina il trattamento economico spettante al personale incaricato di svolgere negli istituti scolastici le mansioni superiori di direttore dei servizi generali amministrativi (DGSA) e, dopo aver previsto, al comma 44, le modalità di conferimento dell'incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alle disposizioni dettate dalla legge n. 549/1995 (A decorrere dall'anno scolastico 2012 2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi), al successivo comma 45 aggiunge che " La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato". Si tratta di una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, perché deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo (artt. 2 e 45 del richiamato decreto), principio che ispira anche il sesto comma dell'art. 52 del decreto, nella parte in cui, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, legittima la contrattazione medesima a regolare gli effetti che derivano, sul piano economico, dall'esercizio di mansioni superiori. Avvalendosi di detta delega i CCNL per il personale del comparto della scuola, a partire da quello sottoscritto il 25 agosto 1995 per il quadriennio normativo 1994/1997, avevano disciplinato l'indennità di funzioni superiori, da attribuire, tra gli altri, all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o il responsabile amministrativo e ne avevano quantificato l'ammontare in misura "pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento". La norma sopravvenuta, invece, se, da un lato, lascia immutato il minuendo, costituito dal trattamento previsto in favore del DGSA al livello iniziale della progressione economica, dall'altro modifica, rispetto alla previsione contrattuale, il sottraendo, perché valorizza, ai fini della quantificazione del differenziale, l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Ciò comporta che, calandosi in un sistema che valorizza l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo, previsto secondo fasce progressive di anzianità, l'indennità differenziale da corrispondere in caso di esercizio di mansioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente assegnato allo svolgimento di compiti propri della qualifica superiore e può azzerarsi del tutto nel caso in cui sia chiamato ad effettuare la sostituzione un assistente che abbia già superato i 21 anni di anzianità di servizio (cfr. anche Corte Cost. n. 108/2016).
7 2.1. La disposizione in commento, dichiarata incostituzionale dalla pronuncia sopra citata "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore", ha per il resto superato il vaglio di costituzionalità ed il Giudice delle leggi, dopo aver osservato che "il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza - e, quindi, già in parte remunera
- la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro", ha ritenuto non in contrasto con l'art. 36 Cost. né "manifestamente irragionevole che, nel caso di conferimento dell'incarico di SG, l'ordinamento preveda una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per il dipendente più anziano, dotato, sì, di maggiori esperienze, ma per esse già remunerato. A diversamente opinare, peraltro, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all'assistente amministrativo con un'anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il SG a livello iniziale, sebbene quest'ultimo "sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato" (sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997)." (Corte Cost. n. 71/2021).
2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.
2.3. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo avere correttamente interpretato le disposizioni normative e contrattuali che vengono in rilievo ed indicato nei medesimi termini sopra specificati le modalità di calcolo, ha accertato, in punto di fatto ed esaminando le buste paga prodotte, che l'amministrazione per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, pur avendo quantificato esattamente il differenziale, aveva poi errato al momento della liquidazione dello stipendio mensile, perché aveva omesso di corrispondere la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento, ritenendo, erroneamente, che la stessa fosse assorbita dalla indennità di mansioni superiori (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Che detta conclusione sia erronea lo si desume agevolmente dal rilievo che la posizione economica entra a far parte del sottraendo e, quindi, il differenziale fra i trattamenti
8 retributivi non può essere comprensivo della stessa, che va, di conseguenza, liquidata in quanto parte integrante della retribuzione spettante, in relazione alla qualifica di inquadramento, al dipendente assegnato a mansioni superiori. La Corte territoriale, quindi, non ha operato alcuna duplicazione e, al contrario, è l'amministrazione che prospetta una duplicazione, questa volta in danno del dipendente, da un lato inserendo la progressione economica nel sottraendo (con conseguente riduzione di pari importo dell'indennità di funzioni superiori) e dall'altro omettendone la corresponsione in aggiunta allo stipendio tabellare ed all'indennità, con l'effetto finale di un totale azzeramento della stessa”.
4. Tanto premesso in linea generale, occorre considerare che nel ricorso in esame non è nemmeno allegato se nel caso di specie vi sia una differenza positiva tra il trattamento previsto per il DGSA al livello iniziale della progressione economica e l'intero trattamento goduto dalla ricorrente, nel senso di stipendio tabellare proporzionato all'anzianità di servizio ed alla posizione economica eventualmente acquisita. La difesa attorea infatti ha dedotto soltanto la retribuzione “dovuta” e quella “ricevuta”, peraltro producendo soltanto il cedolino del mese di giugno 2022 che non è pertinente all'oggetto della domanda. Pertanto all'udienza del 9.10.2024
è stato chiesto alla difesa attorea di “chiarire (e documentare) se vi sia una differenza positiva tra il trattamento previsto in favore del SG al livello iniziale della progressione economica e l'intero trattamento goduto dalla ricorrente quando è stata assegnata a svolgere le funzioni di
SG (includendo nel sottraendo, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, anche la posizione economica acquisita).Tale chiarimento non è stato fornito nelle note depositate il 3.12.2024 con le quali la parte ricorrente si è limitata a ribadire quanto già dedotto in ricorso.
In definitiva la ricorrente non ha provato di avere diritto ad una differenza per indennità relativa alle mansioni superiori svolte e non ha nemmeno provato di avere diritto all'indennità di posizione economica, per la cui erogazione la contrattazione collettiva prevede specifici presupposti, sui quali la difesa attorea nulla ha dedotto, così come non ha dimostrato il suo effettivo riconoscimento.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in ragione della contumacia dell'amministrazione convenuta.
9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti del , nella
[...] Controparte_1
contumacia di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigetta le domande della ricorrente;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecco, 7 maggio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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