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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4262/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4262/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Castiglione Olona (VA), in [...] Parte_1 C.F._1
27.02.1959 e (C.F. ), nata a [...], in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti il ON PP (VA), via Marmolada n. 1, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Marasciulo (C.F. ), del foro di Varese ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dello stesso in Varese, Via Puccini n. 15
Appellanti contro in persona del Sindaco pro tempore rappresentato Controparte_1 Controparte_2 assistito e difeso, per delega allegata alla comparsa di costituzione in forza di delibera n. 172 del 05.12.2023 (all. 1) dall'avv. Cesare Bulgheroni (c.f. di Varese, Via Grandi CodiceFiscale_4
10
Appellato
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, e convenivano innanzi al Giudice di pace di Busto Parte_1 Parte_2
Arsizio il per sentirne accertare la responsabilità extracontrattuale in Controparte_3 relazione al sinistro stradale del 9.1.2018, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 8990,39.
Gli attori adducevano che in quella data stava percorrendo via Mazzini in a Parte_2 CP_3 bordo della propria autovettura, quando all'improvviso urtava un cumulo di terra e sassi non segnalato e non visibile, ribaltandosi. Adducevano danni patrimoniali all'autovettura, quantificati in euro 8990,39.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che eccepiva l'infondatezza della domanda, CP_1 osservando che il cumulo di terra era ubicato su un'area di proprietà privata, ed insistendo per il rigetto della pretesa attorea.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale.
All'esito il Giudice di pace, con sentenza n. 270 del 2023 depositata in data 11.3.2023, respingeva integralmente la domanda attorea, argomentando come segue: - il sinistro è avvenuto su una strada sterrata prolungamento di via Bozzente, a sua volta prolungamento di via Mazzini;
- il cumulo di terra e sassi, sul quale l'auto è sbattuta per poi ribaltarsi, è ubicato su un terreno di proprietà privata, ed è adiacente alla strada sterrata, di proprietà comunale;
all'epoca del fatto, non vi erano segnali stradali in merito alla presenza dell'ostacolo in questione, né era segnalata la circostanza che la strada fosse senza uscita;
l'accesso a via Mazzini si esegue tramite una sbarra, collocata stabilmente con la funzione di consentire l'accesso al centro raccolta rifiuti ivi ubicato, che tuttavia risulta sempre aperta;
- non si ravvisano profili di colpa in capo all'Ente, né forme di insidia o trabocchetto, e per contro si rilevano elementi di colpevolezza in capo alla conducente che, per essersi ribaltata urtando contro un ostacolo fermo, doveva aver tenuto una velocità sostenuta, e aveva deciso di entrare in una strada non illuminata e priva di segnalazioni.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la citata sentenza avanti al Tribunale di Busto Arsizio, interponendo tre motivi di gravame.
Con il primo, lamentavano l'erronea valutazione del compendio probatorio, in relazione ai seguenti due punti della motivazione : quello in cui si afferma che il luogo del sinistro sarebbe una strada sterrata in prosecuzione di via Bozzente invece di via Bozzente;
quello in cui si afferma che il cumulo di terra poggiasse su un terreno di proprietà privata, dovendo invece lo stesso ubicarsi in area comunale.
Con il secondo, lamentavano l'erronea valutazione del compendio probatorio in relazione all'insidia, dovendo la stessa ritenersi sussistente e gravando la prova della sua insussistenza in ogni caso sull'Ente.
Con il terzo, lamentavano l'erroneità della decisione in relazione alla conclusione per la quale il cumulo di terra insista su proprietà privata, e non sarebbe dunque foriero di responsabilità in capo all'Ente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il , reiterando le eccezioni svolte in Controparte_1 primo grado e insistendo per la reiezione dell'appello. Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Decisione.
Reputa il Tribunale che l'appello sia fondato, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
La motivazione di tale conclusione richiede una disamina del compendio probatorio in atti, a partire dalla documentazione dimessa in atti dagli attori (odierni appellanti) nel primo grado di giudizio e nuovamente prodotta in questa sede.
Lo stato dei luoghi per cui è causa è ricostruibile dalle foto dimesse in atti da parte attrice nel primo grado di giudizio, dalle deposizioni testimoniali, e dalla relazione di cui al doc. 4 prodotto da parte convenuta nel primo grado di giudizio (segnatamente, pag. 14).
A quanto si evince dalle foto di cui ai doc. da 9 a 11 attorei, via Mazzini è una strada asfaltata a singola carreggiata, che presenta al suo ingresso una sbarra metallica, tenuta stabilmente aperta. A quanto hanno dichiarato i testi, l'ingresso di via Mazzini non presenta un cartello munito di segnale di strada chiusa.
La via conduce all'ingresso della piattaforma ecologica.
Pochi metri dopo l'ingresso, la via prosegue in una strada sterrata, che presenta una biforcazione.
Su uno dei due rami di tale biforcazione è presente il cumulo di terra e sassi oggetto del presente giudizio.
In tal senso rileva anche la foto di cui al doc. 9 attoreo, corrispondente a quella inserita a pag. 7 della relazione di parte di cui al doc. 2, illustra la fine della strada di via Mazzini, che superato l'accesso al centro raccolta differenziata termina in uno slargo sterrato, ove campeggia il cumulo di terra che ha cagionato il sinistro.
La ricostruzione dei luoghi appena delineata è stata confermata dai testi escussi nel primo grado di giudizio.
Rileva anzitutto al riguardo la testimonianza di autore della perizia di cui al citato doc. 2 Tes_1 attoreo, il quale nel confermare il contenuto della medesima ha altresì ribadito che lo stato dei luoghi visionato al momento del suo sopralluogo (in data 8.4.2019) corrispondeva alla foto inviategli dall'attore e prodotti in questa sede, raffiguranti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Sottolineava tuttavia che all'atto del suo sopralluogo aveva constato la presenza di un segnale di strada chiusa apposto all'ingresso di via Mazzini, che da estratti Google Map non risultava presente all'epoca del sinistro.
La teste responsabile dell'Ufficio tecnico del convenuto, ha confermato l'assenza Tes_2 CP_1 di tale segnaletica all'epoca del sinistro, dichiarando che il sinistro è avvenuto in via Bozzente, prolungamento di via Mazzini, e che detta via – dopo un tratto asfaltato che giunge fino all'altezza dell'ingresso del centro raccolta – culmina in un tratto sterrato, largo circa 2,5 m. Ha precisato che, laddove via Mazzini confluisce in via Bozzente, è presente una sbarra metallica di accesso al centro raccolta, che è tenuta aperta sempre. Ha altresì precisato che il cumulo di terra insiste su un terreno privato, producendo mappa catastale dei luoghi e foto estratte da Google map. Tali documenti, allegati al verbale di udienza, corrobora i rilievi che già si desumono dalle restanti prove: via Mazzini confluisce in via Bozzente all'altezza della sbarra metallica di accesso al centro rifiuti;
superato l'ingresso al centro rifiuti si accede a un terreno sterrato di proprietà privata, che costeggia la strada vicinale comunale. La teste ha peraltro rilevato l'insussistenza di illuminazione notturna in via
Bozzente.
Infine la teste passeggera della vettura al momento del sinistro, ha confermato la dinamica Tes_3 dell'incidente descritta dagli appellanti, rilevando altresì che non vi era segnaletica verticale attestante la strada chiusa.
Infine, avendo riguardo al libretto di circolazione dimesso in atti, va rilevato che entrambi gli appellanti risultano comproprietari della vettura danneggiata nel sinistro per cui è causa.
Richiamando il compendio probatorio testè descritto, va anzitutto rilevato che la deposizione di
– da ritenersi la fonte più attendibile sul punto, in virtù del ruolo ricoperto presso gli Uffici Tes_2 comunali, e in ragione della circostanza che ha prodotto documentazione coerente con le proprie affermazioni – induce alla conclusione che il cumulo di terra oggetto del presente giudizio insiste su un terreno di proprietà privata.
Più in generale, va però rilevato che, rispetto all'azione ex art. 2051 c.c., la prova di cui è onerato l'attore non investe la titolarità formale del bene foriero di danno, bensì la titolarità in capo al convenuto di un potere sostanziale di governo sul medesimo. Detta prova non è stata in alcun modo raggiunta, né la stessa può ritenersi implicata – come addotto dall'appellante – nella circostanza che trattasi di adiacenze e pertinenze di strade comunali. Infatti, se una strada comunale - evidentemente non aperta al traffico di passaggio, data la presenza di una sbarra all'ingresso – culmina in un terreno di proprietà privata, quest'ultimo non rappresenta una pertinenza della strada, attestando appunto la cessazione della titolarità demaniale.
Pertanto, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata in capo al Il primo e il terzo CP_1 motivo di ricorso, sinora esaminati congiuntamente, sono dunque insuscettibili di accoglimento.
Diversamente da quanto deciso dalla sentenza impugnata, deve invece riconoscersi una parziale responsabilità del ex art. 2043 c.c. Va infatti parzialmente accolto il secondo motivo di CP_1 appello.
Al riguardo va anzitutto premesso in punto di diritto che la prova della colpa del non si CP_1 esaurisce nella dimostrazione del c.d. trabocchetto, che – mero indice di presunzione della CP_ colpevolezza - comunque lascia inalterata in capo all' convenuto la prova dell'assenza di negligenza.
Va altresì rilevato che il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. è rilevabile d'ufficio dal
Giudice.
Nel caso di specie, il compendio probatorio in atti attesta che il sinistro in parola è stato dettato da un concorso di cause, che in pari misura hanno contribuito alla sua causazione: la responsabilità del e la negligenza ed imprudenza dell'autista del veicolo. CP_1
Quanto al Comune va osservato che – sebbene il terreno su cui insiste il cumulo sia di proprietà privata – cionondimeno ad esso si accede esclusivamente tramite via Bozzente, strada di pertinenza comunale. L'assenza di un segnale di strada ha indotto l'attrice ad accedere presso la via in questione, che esitava nel terreno di proprietà privata dove è avvenuto l'incidente. E' indubbio che – da un lato
– ove detto segnale vi fosse stato, verosimilmente l'attrice non avrebbe fatto accesso alla strada e non sarebbe incorsa nel sinistro, e che dall'altro detto segnale avrebbe dovuto essere apposto sulla strada in questione, come dimostrato dalla inequivoca circostanza che dopo il sinistro esso è stato apposto. La carenza di segnalazione, rispetto ad una strada che peraltro è priva di illuminazione notturna, indubbiamente ha contribuito in misura decisiva, seppur non esclusiva, alla causazione dell'incidente.
Sotto altro profilo, va osservato che l'autista poteva avvedersi della sbarra – sebbene questa fosse aperta – posta all'ingresso della strada, e così agevolmente comprendere che non si trattava di strada aperta al libero transito, bensì destinata a condurre ad una specifica meta.
Va peraltro osservato che , se il il veicolo dopo il ribaltamento è risultato inservibile, è indubbio che la macchina viaggiasse a una velocità sostenuta, contegno imprudente ove si consideri l'assenza di illuminazione, l'orario notturno, e la presenza di una sbarra all'ingresso.
Sussiste dunque un profilo di colpa della danneggiata, che ha determinato gli immediati antecedenti causali del sinistro, e che pertanto deve computarsi nella misura del 70 %. Il rilievo predominante della responsabilità dell'autista risiede nel fatto che, anche ove il fosse stato diligente, CP_1 cionondimeno il sinistro si sarebbe verificato con modalità scarsamente lesive ove l'attrice avesse guidato con maggiore prudenza.
Pertanto, la quota di responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2043 c.c., ammonta al 30 %. CP_1
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione del danno-conseguenza.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il tanto nel primo quanto nel secondo grado di CP_1 giudizio, non ha contestato precipuamente l'allegazione e quantificazione dei danni-conseguenza, la cui sussistenza e correlazione eziologica con il sinistro risulta dunque incontestata.
In relazione alla quantificazione, il valore ante-sinistro del mezzo, determinato dagli attori in euro euro 7500,00, non è contestato dalla convenuta, e risulta pertanto pacifico. Detta voce di danno va dunque riconosciuta.
Va poi riconosciuto il costo della denuncia di cessazione della circolazione, per euro 45,5, per le medesime ragioni già esposte con riguardo al valore del mezzo.
Non può essere risarcito il danno per il costo di nuova immatricolazione, così come quello relativo al tempo necessario al reperimento di nuovo veicolo, in quanto non correlati sotto il profilo eziologico all'evento per cui è causa.
Il danno risarcibile così accertato è pari in totale a euro 7.545,5. La somma, rivalutato dal 9.1.2018 ad oggi, è pari a euro 9.001,78.
Il dev'essere condannato a risarcire agli attori il 30 % di tale importo, pari a euro 2700,53, CP_1 oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono integralmente compensate, alla luce della significativa riduzione dell'importo risarcitorio accertato rispetto al quantum addotto dagli attori.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidati assumendo, quale valore della causa, quello desumibile dal quantum di pretesa risarcitoria ritenuto fondato all'esito del giudizio (c.d. decisum). Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria (non svolta, e dunque non liquidata) e decisoria (applicata negli importi minimi, dato il modello decisorio prescelto).
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa respinta, così decide: 1) Accoglie l'appello svolto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 270 /2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, e per
[...]
l'effetto , in riforma della citata sentenza, condanna il a pagare nei Controparte_1 confronti degli appellanti la somma di euro 2700,53, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) condanna il a rifondere nei confronti degli appellanti le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate come segue: euro 1276,00 per compenso;
15 % del compenso per rimb. forf. spese generali;
Cpa e Iva se e come dovute per legge;
euro 382,5 per rimborso spese vive.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
2 aprile 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4262/2023 promossa da:
(C.F. , nato a Castiglione Olona (VA), in [...] Parte_1 C.F._1
27.02.1959 e (C.F. ), nata a [...], in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti il ON PP (VA), via Marmolada n. 1, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Marasciulo (C.F. ), del foro di Varese ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio dello stesso in Varese, Via Puccini n. 15
Appellanti contro in persona del Sindaco pro tempore rappresentato Controparte_1 Controparte_2 assistito e difeso, per delega allegata alla comparsa di costituzione in forza di delibera n. 172 del 05.12.2023 (all. 1) dall'avv. Cesare Bulgheroni (c.f. di Varese, Via Grandi CodiceFiscale_4
10
Appellato
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, e convenivano innanzi al Giudice di pace di Busto Parte_1 Parte_2
Arsizio il per sentirne accertare la responsabilità extracontrattuale in Controparte_3 relazione al sinistro stradale del 9.1.2018, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 8990,39.
Gli attori adducevano che in quella data stava percorrendo via Mazzini in a Parte_2 CP_3 bordo della propria autovettura, quando all'improvviso urtava un cumulo di terra e sassi non segnalato e non visibile, ribaltandosi. Adducevano danni patrimoniali all'autovettura, quantificati in euro 8990,39.
Si costituiva in giudizio il convenuto, che eccepiva l'infondatezza della domanda, CP_1 osservando che il cumulo di terra era ubicato su un'area di proprietà privata, ed insistendo per il rigetto della pretesa attorea.
La causa veniva istruita mediante escussione testimoniale.
All'esito il Giudice di pace, con sentenza n. 270 del 2023 depositata in data 11.3.2023, respingeva integralmente la domanda attorea, argomentando come segue: - il sinistro è avvenuto su una strada sterrata prolungamento di via Bozzente, a sua volta prolungamento di via Mazzini;
- il cumulo di terra e sassi, sul quale l'auto è sbattuta per poi ribaltarsi, è ubicato su un terreno di proprietà privata, ed è adiacente alla strada sterrata, di proprietà comunale;
all'epoca del fatto, non vi erano segnali stradali in merito alla presenza dell'ostacolo in questione, né era segnalata la circostanza che la strada fosse senza uscita;
l'accesso a via Mazzini si esegue tramite una sbarra, collocata stabilmente con la funzione di consentire l'accesso al centro raccolta rifiuti ivi ubicato, che tuttavia risulta sempre aperta;
- non si ravvisano profili di colpa in capo all'Ente, né forme di insidia o trabocchetto, e per contro si rilevano elementi di colpevolezza in capo alla conducente che, per essersi ribaltata urtando contro un ostacolo fermo, doveva aver tenuto una velocità sostenuta, e aveva deciso di entrare in una strada non illuminata e priva di segnalazioni.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la citata sentenza avanti al Tribunale di Busto Arsizio, interponendo tre motivi di gravame.
Con il primo, lamentavano l'erronea valutazione del compendio probatorio, in relazione ai seguenti due punti della motivazione : quello in cui si afferma che il luogo del sinistro sarebbe una strada sterrata in prosecuzione di via Bozzente invece di via Bozzente;
quello in cui si afferma che il cumulo di terra poggiasse su un terreno di proprietà privata, dovendo invece lo stesso ubicarsi in area comunale.
Con il secondo, lamentavano l'erronea valutazione del compendio probatorio in relazione all'insidia, dovendo la stessa ritenersi sussistente e gravando la prova della sua insussistenza in ogni caso sull'Ente.
Con il terzo, lamentavano l'erroneità della decisione in relazione alla conclusione per la quale il cumulo di terra insista su proprietà privata, e non sarebbe dunque foriero di responsabilità in capo all'Ente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il , reiterando le eccezioni svolte in Controparte_1 primo grado e insistendo per la reiezione dell'appello. Il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Decisione.
Reputa il Tribunale che l'appello sia fondato, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
La motivazione di tale conclusione richiede una disamina del compendio probatorio in atti, a partire dalla documentazione dimessa in atti dagli attori (odierni appellanti) nel primo grado di giudizio e nuovamente prodotta in questa sede.
Lo stato dei luoghi per cui è causa è ricostruibile dalle foto dimesse in atti da parte attrice nel primo grado di giudizio, dalle deposizioni testimoniali, e dalla relazione di cui al doc. 4 prodotto da parte convenuta nel primo grado di giudizio (segnatamente, pag. 14).
A quanto si evince dalle foto di cui ai doc. da 9 a 11 attorei, via Mazzini è una strada asfaltata a singola carreggiata, che presenta al suo ingresso una sbarra metallica, tenuta stabilmente aperta. A quanto hanno dichiarato i testi, l'ingresso di via Mazzini non presenta un cartello munito di segnale di strada chiusa.
La via conduce all'ingresso della piattaforma ecologica.
Pochi metri dopo l'ingresso, la via prosegue in una strada sterrata, che presenta una biforcazione.
Su uno dei due rami di tale biforcazione è presente il cumulo di terra e sassi oggetto del presente giudizio.
In tal senso rileva anche la foto di cui al doc. 9 attoreo, corrispondente a quella inserita a pag. 7 della relazione di parte di cui al doc. 2, illustra la fine della strada di via Mazzini, che superato l'accesso al centro raccolta differenziata termina in uno slargo sterrato, ove campeggia il cumulo di terra che ha cagionato il sinistro.
La ricostruzione dei luoghi appena delineata è stata confermata dai testi escussi nel primo grado di giudizio.
Rileva anzitutto al riguardo la testimonianza di autore della perizia di cui al citato doc. 2 Tes_1 attoreo, il quale nel confermare il contenuto della medesima ha altresì ribadito che lo stato dei luoghi visionato al momento del suo sopralluogo (in data 8.4.2019) corrispondeva alla foto inviategli dall'attore e prodotti in questa sede, raffiguranti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Sottolineava tuttavia che all'atto del suo sopralluogo aveva constato la presenza di un segnale di strada chiusa apposto all'ingresso di via Mazzini, che da estratti Google Map non risultava presente all'epoca del sinistro.
La teste responsabile dell'Ufficio tecnico del convenuto, ha confermato l'assenza Tes_2 CP_1 di tale segnaletica all'epoca del sinistro, dichiarando che il sinistro è avvenuto in via Bozzente, prolungamento di via Mazzini, e che detta via – dopo un tratto asfaltato che giunge fino all'altezza dell'ingresso del centro raccolta – culmina in un tratto sterrato, largo circa 2,5 m. Ha precisato che, laddove via Mazzini confluisce in via Bozzente, è presente una sbarra metallica di accesso al centro raccolta, che è tenuta aperta sempre. Ha altresì precisato che il cumulo di terra insiste su un terreno privato, producendo mappa catastale dei luoghi e foto estratte da Google map. Tali documenti, allegati al verbale di udienza, corrobora i rilievi che già si desumono dalle restanti prove: via Mazzini confluisce in via Bozzente all'altezza della sbarra metallica di accesso al centro rifiuti;
superato l'ingresso al centro rifiuti si accede a un terreno sterrato di proprietà privata, che costeggia la strada vicinale comunale. La teste ha peraltro rilevato l'insussistenza di illuminazione notturna in via
Bozzente.
Infine la teste passeggera della vettura al momento del sinistro, ha confermato la dinamica Tes_3 dell'incidente descritta dagli appellanti, rilevando altresì che non vi era segnaletica verticale attestante la strada chiusa.
Infine, avendo riguardo al libretto di circolazione dimesso in atti, va rilevato che entrambi gli appellanti risultano comproprietari della vettura danneggiata nel sinistro per cui è causa.
Richiamando il compendio probatorio testè descritto, va anzitutto rilevato che la deposizione di
– da ritenersi la fonte più attendibile sul punto, in virtù del ruolo ricoperto presso gli Uffici Tes_2 comunali, e in ragione della circostanza che ha prodotto documentazione coerente con le proprie affermazioni – induce alla conclusione che il cumulo di terra oggetto del presente giudizio insiste su un terreno di proprietà privata.
Più in generale, va però rilevato che, rispetto all'azione ex art. 2051 c.c., la prova di cui è onerato l'attore non investe la titolarità formale del bene foriero di danno, bensì la titolarità in capo al convenuto di un potere sostanziale di governo sul medesimo. Detta prova non è stata in alcun modo raggiunta, né la stessa può ritenersi implicata – come addotto dall'appellante – nella circostanza che trattasi di adiacenze e pertinenze di strade comunali. Infatti, se una strada comunale - evidentemente non aperta al traffico di passaggio, data la presenza di una sbarra all'ingresso – culmina in un terreno di proprietà privata, quest'ultimo non rappresenta una pertinenza della strada, attestando appunto la cessazione della titolarità demaniale.
Pertanto, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata in capo al Il primo e il terzo CP_1 motivo di ricorso, sinora esaminati congiuntamente, sono dunque insuscettibili di accoglimento.
Diversamente da quanto deciso dalla sentenza impugnata, deve invece riconoscersi una parziale responsabilità del ex art. 2043 c.c. Va infatti parzialmente accolto il secondo motivo di CP_1 appello.
Al riguardo va anzitutto premesso in punto di diritto che la prova della colpa del non si CP_1 esaurisce nella dimostrazione del c.d. trabocchetto, che – mero indice di presunzione della CP_ colpevolezza - comunque lascia inalterata in capo all' convenuto la prova dell'assenza di negligenza.
Va altresì rilevato che il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. è rilevabile d'ufficio dal
Giudice.
Nel caso di specie, il compendio probatorio in atti attesta che il sinistro in parola è stato dettato da un concorso di cause, che in pari misura hanno contribuito alla sua causazione: la responsabilità del e la negligenza ed imprudenza dell'autista del veicolo. CP_1
Quanto al Comune va osservato che – sebbene il terreno su cui insiste il cumulo sia di proprietà privata – cionondimeno ad esso si accede esclusivamente tramite via Bozzente, strada di pertinenza comunale. L'assenza di un segnale di strada ha indotto l'attrice ad accedere presso la via in questione, che esitava nel terreno di proprietà privata dove è avvenuto l'incidente. E' indubbio che – da un lato
– ove detto segnale vi fosse stato, verosimilmente l'attrice non avrebbe fatto accesso alla strada e non sarebbe incorsa nel sinistro, e che dall'altro detto segnale avrebbe dovuto essere apposto sulla strada in questione, come dimostrato dalla inequivoca circostanza che dopo il sinistro esso è stato apposto. La carenza di segnalazione, rispetto ad una strada che peraltro è priva di illuminazione notturna, indubbiamente ha contribuito in misura decisiva, seppur non esclusiva, alla causazione dell'incidente.
Sotto altro profilo, va osservato che l'autista poteva avvedersi della sbarra – sebbene questa fosse aperta – posta all'ingresso della strada, e così agevolmente comprendere che non si trattava di strada aperta al libero transito, bensì destinata a condurre ad una specifica meta.
Va peraltro osservato che , se il il veicolo dopo il ribaltamento è risultato inservibile, è indubbio che la macchina viaggiasse a una velocità sostenuta, contegno imprudente ove si consideri l'assenza di illuminazione, l'orario notturno, e la presenza di una sbarra all'ingresso.
Sussiste dunque un profilo di colpa della danneggiata, che ha determinato gli immediati antecedenti causali del sinistro, e che pertanto deve computarsi nella misura del 70 %. Il rilievo predominante della responsabilità dell'autista risiede nel fatto che, anche ove il fosse stato diligente, CP_1 cionondimeno il sinistro si sarebbe verificato con modalità scarsamente lesive ove l'attrice avesse guidato con maggiore prudenza.
Pertanto, la quota di responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2043 c.c., ammonta al 30 %. CP_1
Può adesso procedersi all'accertamento e liquidazione del danno-conseguenza.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il tanto nel primo quanto nel secondo grado di CP_1 giudizio, non ha contestato precipuamente l'allegazione e quantificazione dei danni-conseguenza, la cui sussistenza e correlazione eziologica con il sinistro risulta dunque incontestata.
In relazione alla quantificazione, il valore ante-sinistro del mezzo, determinato dagli attori in euro euro 7500,00, non è contestato dalla convenuta, e risulta pertanto pacifico. Detta voce di danno va dunque riconosciuta.
Va poi riconosciuto il costo della denuncia di cessazione della circolazione, per euro 45,5, per le medesime ragioni già esposte con riguardo al valore del mezzo.
Non può essere risarcito il danno per il costo di nuova immatricolazione, così come quello relativo al tempo necessario al reperimento di nuovo veicolo, in quanto non correlati sotto il profilo eziologico all'evento per cui è causa.
Il danno risarcibile così accertato è pari in totale a euro 7.545,5. La somma, rivalutato dal 9.1.2018 ad oggi, è pari a euro 9.001,78.
Il dev'essere condannato a risarcire agli attori il 30 % di tale importo, pari a euro 2700,53, CP_1 oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite del primo grado di giudizio vengono integralmente compensate, alla luce della significativa riduzione dell'importo risarcitorio accertato rispetto al quantum addotto dagli attori.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidati assumendo, quale valore della causa, quello desumibile dal quantum di pretesa risarcitoria ritenuto fondato all'esito del giudizio (c.d. decisum). Le spese vengono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria (non svolta, e dunque non liquidata) e decisoria (applicata negli importi minimi, dato il modello decisorio prescelto).
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa respinta, così decide: 1) Accoglie l'appello svolto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 270 /2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, e per
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l'effetto , in riforma della citata sentenza, condanna il a pagare nei Controparte_1 confronti degli appellanti la somma di euro 2700,53, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) condanna il a rifondere nei confronti degli appellanti le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate come segue: euro 1276,00 per compenso;
15 % del compenso per rimb. forf. spese generali;
Cpa e Iva se e come dovute per legge;
euro 382,5 per rimborso spese vive.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio,
2 aprile 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina