Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. r.g. 12817/2024 promosso da: con l'avv. Lucia Perugini Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Cristina Trocker Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 24.04.2025 e confermate con note scritte di trattazione in vista dell'udienza cartolare del 30.04.2025: le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) I figli saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa che la stessa è in procinto di acquistare in IB, Via Pancole n. 1 rinunciando all'assegnazione della casa familiare salvo l'inadempimento alle condizioni pagina 1 di 8
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
per le questioni di ordinaria amministrazione invece la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché avranno i figli presso di loro.
3) La casa familiare sita in Tavarnelle Val di Pesa, Via Rovai, n.9, è attualmente in regime di comproprietà tra le parti con annesso mutuo cointestato. Su accordo delle parti il Sig.
acquisterà la quota di comproprietà della Signora Euro per l'importo di CP_1 Pt_1
€. 115.000,00. Tale somma è necessaria al Sig. per estinguere il precedente CP_1
rapporto di mutuo (somma complessiva di Euro 30.000,00) e corrispondere in favore della
Signora i restanti Euro 85.000,00 di cui 10.000,00 già corrisposti contestualmente Pt_1
alla sottoscrizione del presente accordo. Di tale somma il Sig. ha provveduto CP_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo alla corresponsione di un anticipo di Euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso dal suo istituto bancario in favore della Signora riprodotto in copia fotostatica allegato alle presenti Parte_1
conclusioni che è stato depositato presso lo studio dell'Avvocatessa Perugini con consegna di apposita ricevuta.
In occasione del rogito notarile dinanzi al professionista che verrà individuato dall'acquirente, il Sig. corrisponderà alla Signora sempre a mezzo di CP_1 Pt_1
assegno circolare/bonifico immediato predisposto dalla banca in favore della Signora
la restante somma complessiva e tombale di Euro 75.000,00 entro e non oltre il 20 Pt_1
giugno 2025 alla sottoscrizione del relativo rogito notarile.
4) In merito al mutuo cointestato attualmente gravante sulla casa familiare (Banca: Monte dei Paschi di Siena;
Filiale: Tavarnelle Val di Pesa;
numero mutuo: 741639257/52) il Sig.
ha già preso accordi con il suo istituto bancario per estinguere tale rapporto CP_1
escludendo la Signora da qualsiasi ulteriore responsabilità e/o ulteriore onere Pt_1
sottoscrivendo un nuovo contratto di mutuo per la somma complessiva di Euro 115.000,00.
Tale somma è necessaria al Sig. per estinguere il precedente rapporto di mutuo CP_1
(somma complessiva di Euro 30.000,00) e corrispondere in favore della Signora i Pt_1
pagina 2 di 8 restanti Euro 85.000,00 di cui 10.000,00 già corrisposti contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Resta inteso che l'accensione nel nuovo rapporto di mutuo è vincolata al perfezionamento del presente accordo che verrà trasmesso in copia agli istituti bancari erogatori dei mutui alle parti e che l'acquisto della quota di comproprietà dal parte del Sig. è CP_1
vincolata all'emissione della menzionata somma così come la rinuncia alla casa familiare da parte della è subordinata all'erogazione del mutuo dell'istituto bancario della Pt_1 stessa per l'acquisto dell'abitazione sita in IB .
5) Le parti si impegnano fin da oggi a concludere tutte le summenzionate pratiche burocratico-notarili entro il 20 giugno 2025.
Allo stesso modo la Signora si impegna a lasciare la casa familiare entro e non Pt_1
oltre 2 mesi dal saldo prezzo della quota di comproprietà casa familiare da parte del Sig.
portando con sé esclusivamente i suoi oggetti personali e i soli beni mobili CP_1
presenti in casa così come concordati tra le parti e per la precisione: lavatrice Hotpoint
AQ93F 29 IT(9kg, A+++, 1200 giri), aspirapolvere YS Cinetic Big Ball Animalpro 2, tablet e pc entrambi marca HP, macchinetta del caffè De Lattissima Controparte_2
Touch Animation, e microonde. Tutti i restanti beni rimarranno presso la casa familiare ad esclusiva disponibilità del Sig. con espressa rinuncia della Signora di CP_1 Pt_1
rivendicarne a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento la proprietà o un conguaglio in denaro.
In merito alla frequentazione dei figli
6) Il padre frequenterà i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 17:30 dove la madre li porterà a casa del padre fino alla domenica pomeriggio alle ore 18:00 quando il padre li accompagnerà presso casa della madre.
Nelle settimane in cui il Sig. starà con i figli nel weekend trascorrerà con loro CP_1
anche la giornata dal mercoledì dalle 17:30 fino alla mattina successiva quando li accompagnerà a scuola.
Nelle settimane in cui il Sig. non ha il week-end, lo stesso starà con i figli dal CP_1
martedì alle 17:30 al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e dal giovedì alle 17:30 fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola pagina 3 di 8 In caso di malattia e quindi impossibilità di andare a scuola, i bambini staranno con chi di spettanza con il rientro a casa dalla madre per le 14.30
7) Tale ripartizione rimarrà tale anche nel periodo estivo e/o quando non vi è scuola con la differenza che il padre nelle mattine di sua competenza riaccompagnerà i figli presso il centro estivo deciso consensualmente tra le parti dove saranno poi ripresi dalla madre e, nei giorni in cui non vi è il centro estivo, presso casa della madre alle ore 17.30 o presso le attività sportive se vi sono dove poi la madre li riprenderà.
8) Qualsiasi cambiamento del calendario dovuto ad imprevisti o necessità dei genitori dovrà essere comunicato almeno con tre giorni di anticipo per dare modo all'altro genitore di potersi organizzare.
9) Quanto alla ripartizione delle festività natalizie le parti sono d'accordo in rispetto delle tradizioni di entrambe le loro famiglie che i figli staranno con il padre il 24 dicembre con pernotto ad anni alterni fino alle 10:30 della mattina successiva e con la madre il 25, con pernotto ad anni alterni dalla sera del 24 dicembre, ed il 26 dicembre di ogni anno.
I giorni di capodanno e del 1 gennaio saranno ripartiti tra i genitori ad anni alterni dalle
17:00 del 31 dicembre alle 16 del 1 gennaio. Per il 2025/2026 tali giornate verranno trascorse con la Signora Per i restanti giorni verrà osservato il calendario Pt_1
ordinario.
Allo stesso modo il giorno dell'Epifania verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Trascorrendo il capodanno con la madre, per il 2026 i figli trascorreranno l'Epifania con il padre.
10) Per il periodo pasquale i figli trascorreranno la giornata di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro. Tale ripartizione seguirà il criterio dell'alternanza.
Si da atto che per il corrente anno i figli hanno trascorso la domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
11) In merito ad alcune altre festività rilevanti per la famiglia si segnala che i genitori sono d'accordo che dall'anno prossimo la giornata del 25 aprile di ogni anno verrà trascorsa dai figli con il padre, mentre le giornate del 28 aprile e del 1 maggio con la madre. Per il corrente anno le parti si sono accordate che il 25 aprile ed il 28 aprile verrà trascorso con la madre, mentre il 1 maggio e il 2 giugno con il padre.
pagina 4 di 8 12) Quanto alle vacanze estive i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi e tali date dovranno essere concordate entro il 31 aprile di ogni anno.
Sarà altresì a disposizione di ciascun genitore un'ulteriore settimana “bonus” durante l'anno da trascorrere con i figli. Tale periodo dovrà essere concordato entro 30 giorni prima della sua attuazione e fatti salvi impegni scolastici non rinviabili dei figli.
13) In occasione del compleanno di ciascun genitore, indipendentemente dal calendario ordinario, sia il padre che la madre potranno trascorrere la giornata con i figli.
14) Nei giorni del compleanno di ciascun figlio i ragazzi festeggeranno con il genitore presso il quale sono collocati secondo il calendario ordinario.
15) In punto di mantenimento il Sig. corrisponderà la somma di € 600,00 Controparte_1
mensili a titolo di mantenimento ordinario per i figli, somma nella determinazione del quale sono già state considerate le rate dei rispettivi mutui, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
(IBAN:[...]), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda alle
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017. Ove le spese straordinarie concordate da sostenere siano di importo superiore ai €.100,00 le stesse dovranno essere anticipate al 50% da ciascun genitore 3 giorni prima rispetto a quando la spesa deve essere sostenuta. Ciascun genitore, dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni, provvederà all'acquisto del vestiario necessario nella rispettiva abitazione salvo specifici capi di abbigliamento stagionali come costumi da bagno, attrezzature particolari (es. tuta da sci) che i genitori si scambieranno all'occorrenza.
16) Quanto all'assegno unico ciascuna delle parti percepirà la sua quota del 50% riconosciutagli per legge.
La Signora si impegna fin da ora a provvedere alla formale richiesta all'INPS di Pt_1
versamento diretto della sua quota del 50% e allo stesso modo il Sig. con la CP_1
sottoscrizione delle presenti conclusioni congiunte, presta il suo consenso in tal senso e comunque si obbliga a prestarlo su semplice richiesta e nelle modalità chieste dalla
Pt_1
pagina 5 di 8 Dal mese in cui la Signora percepirà la sua quota di assegno unico verrà Pt_1
riconsegnata al Sig. la carta di credito familiare n. *******2043 a lui intestata CP_1
ma attualmente nella disponibilità della Signora ed il Sig. corrisponderà Pt_1 CP_1
€.600,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli.
17) Le parti dichiarano espressamente di intendere dar corso alle pattuizioni del presente accordo sin dalla sottoscrizione del medesimo con la precisazione che:
- in punto di accordi economici:
a) la ripartizione delle spese relative bollette della casa familiare continueranno ad essere sostenute dal Sig. fino al giorno del rilascio dell'immobile da parte della CP_1
Signora Pt_1
b) le spese straordinarie necessarie per i figli verranno integramente sostenute dalla
Signora fino all'effettivo rilascio della casa familiare da parte della stessa;
Pt_1
c) il Sig. corrisponderà alla Signora quanto pattuito a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario per i figli dal primo mese in cui la Signora beneficerà del Pt_1
versamento diretto del 50% della sua quota di assegno unico da parte dell'INPS e previa riconsegna della carta familiare come sopra indicata.
- in punto di frequentazione: il calendario concordato prenderà avvio dall'effettivo trasferimento della Signora a IB ad eccezione dell'organizzazione relativa Pt_1
alla figlia che fino alla fine del corrente anno scolastico sarà accompagnata a Per_1
scuola sempre dalla madre.
18) I genitori consentono a che ai figli , , e sia rilasciato, o Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
rinnovato, il passaporto, o la carta di identità valida per l'espatrio, senza necessità di ulteriore conferma agli Organi Amministrativi, competenti per il rilascio;
19) Disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
20) I legali delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.
Tutto ciò premesso, le parti, come rappresentati e difesi, CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Firenze di accogliersi le summenzionate conclusioni congiunte e dichiarano di rinunciare espressamente alle integrazioni istruttorie relative alla reciproca situazione economica e a comparire personalmente e di optare per la sostituzione dell'udienza con il deposito delle presenti note scritte”.
pagina 6 di 8 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Firenze la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'affidamento dei figli minorenni , nata a [...] il Persona_5
25.02.2014, , nata a [...] il [...], , nato Persona_6 Persona_7
a IB il 16.05.2018, , nata a [...] il [...], nati Persona_8
dalla relazione more uxorio dalla stessa intrattenuta con . Controparte_1
2. si è costituito ritualmente mediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente sia per quanto riguarda la frequentazione dei figli con i genitori, sia per quanto riguarda le questioni economiche, ritenendole infondate in fatto ed in diritto.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, differita al 19.03.2025, il giudizio è proseguito in via istruttoria con la richiesta di deposito dei documenti concernenti la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente e del resistente.
4. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla individuazione di condizioni condivise in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e in data 24.04.2025 hanno depositato conclusioni congiunte.
5. All'udienza cartolare del 30.04.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale il
Collegio ritiene che le conclusioni congiunte depositate dalle parti il 24.04.2025 siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli.
7. Visto l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che le spese del procedimento debbano essere compensate tra le parti.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti il 24.04.2025 e da queste richiamate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025 depositate il
28.04.2025 e dispone in conformità ad esse, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8