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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 1757 dell'anno 2017 vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lecce alla via Oberdan 34 presso lo studio legale degli avv. Mirca e Germana Spedicato dalle quali è rappresentato e difeso come da procura in atti;
– Attore in riassunzione –
E
, in persona del Ministro pro-tempore in carica, e il Controparte_1 [...]
, Controparte_2
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce dalla quale sono difesi ex lege;
– Convenuti in riassunzione – All'udienza del 9.12.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attore, premesso in particolare:
- che l'attore, anche in qualità di amministratore della società Ecoville Srl nell'anno 2006 proponeva un ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso il decreto n.
2809/2006 emesso dal Commissario Straordinario per il riconoscimento integrale dell'indennizzo elargito dal Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione ed usura ai sensi dell'art. 3 legge n. 44/1999;
- che con la sentenza n. 8092/2016 del 14.7.2016 il Tar adito dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
- che nelle more del giudizio amministrativo interveniva la cessazione della società Ecoville Srl con conseguente cancellazione dal registro delle Imprese;
- che sussisteva la sua legittimazione ad agire in qualità di ex socio della società estinta ai fini del riparto delle sopravvenienze attive;
chiedeva quindi, previo annullamento del decreto commissariale già impugnato, di accertare il diritto alla corresponsione integrale dell'indennizzo previsto dalla legge per le vittime di estorsione ed usura quantificato in euro 622.879,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite.
Si costituivano con apposita comparsa i convenuti chiedendo da parte loro di dichiarare l'estinzione del giudizio, il difetto di legittimazione attiva dell'attore, la prescrizione del credito azionato in giudizio e infine il rigetto nel merito della domanda ex adverso proposta, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti processuali, all'udienza del 9.12.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. ******
Le eccezioni pregiudiziali di estinzione del giudizio e di difetto di legittimazione attiva di sollevate dai convenuti sono fondate, non essendo stato Parte_1
ritualmente riassunto il giudizio nel termine previsto dall'art. 11 cpa e dall'art. 59 legge n. 69/2009 da parte dalla parte all'uopo legittimata.
La sentenza del giudice amministrativo veniva resa su ricorso di in Parte_1
qualità di rappresentante legale della società Ecoville S.r.l., laddove il presente giudizio in riassunzione è stato proposto da in qualità di ex socio della Parte_1
medesima società (già cessata e cancellata dal registro delle imprese).
Il presente giudizio non può quindi considerarsi la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato innanzi al TAR Lazio, data la diversità dell'attore rispetto al titolare del beneficio economico costituito dall'elargizione ex lege n. 44/99 e non essendo intervenuto un fenomeno successorio nella relativa pretesa creditoria.
Occorre infatti evidenziare che, in base al noto arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 6070/2013), seguito all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, viene a configurarsi un fenomeno successorio per le obbligazioni sociali non adempiute che si trasferiscono ai soci chiamati a risponderne nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione;
correlativamente tale effetto è ravvisabile per i diritti e beni, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, non compresi nel bilancio di liquidazione della società cancellata, ma non per le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio societario avrebbe implicato un accertamento ulteriore il cui mancato integrale espletamento da parte del liquidatore equivale a tacita rinuncia da parte del legale rappresentante della società.
L'azione proposta in giudizio è comunque infondata nel merito.
In base alla documentazione prodotta dall'istante a corredo della domanda di riconoscimento dell'elargizione la , applicando correttamente i Controparte_3
parametri legali di liquidazione anche del lucro cessante che devono tener conto anche del rischio variabile correlato all'andamento del relativo settore economico di riferimento e prescindendo da effetti derivanti da scelte volontarie dell'imprenditore, riteneva che il mancato guadagno dovesse essere computato con applicazione di un tasso di fruttuosità degli utili reinvestiti del 5% in base alle statistiche della C.C.I.A.A. di Lecce riferite all'ultimo decennio, con corretta esclusione degli esiti negativi conseguiti al mancato acquisto da parte della società di un palazzo in Lecce trattandosi di un atto di rinuncia ad un investimento futuro.
Quanto alle spese ritiene il Giudicante non sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi secondo parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione monocratica, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del Ministro pro-tempore in carica, e del
[...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE