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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 985/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 985/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
24.04.1967, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 27.02.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
3.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 10.06.2025, che di seguito si riproducono: Per_
“1) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
2) la casa familiare, sita in Venezia – Mestre, via Livenza, 7, sarà assegnata alla signora con tutti Pt_1 gli arredi;
N. 985/2025 V.G.
3) il sig. si trasferirà nell'appartamento in locazione sito a Mestre, via Spalti, 32/D, con un Parte_2 canone mensile di € 725,00 (doc. 11);
3) il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, in considerazione dei suoi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extra – scolastici della figlia e comunque almeno un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà
a scuola, nonché il giovedì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola;
salvo diverso accordo, il padre inoltre terrà con sé la figlia due settimane anche non continuative da concordare entro il 30 aprile di ogni anno durante le vacanze estive e una settimana durante quelle natalizie, alternando di anno in anno quella di Natale (24-31 dicembre) con quella di Capodanno (1/6 gennaio); i genitori suddivideranno in parti uguali le vacanze pasquali e di carnevale;
4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il sig. verserà entro il giorno 27 di Parte_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario € 367,00, somma annualmente rivalutabile su base ISTAT (I^ rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
5) l'assegno unico universale, pari oggi a € 60,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
6) l'autovettura Opel Corsa rimarrà nella disponibilità di entrambe le parti le quali suddivideranno in parti uguali tutte le spese ad essa relative (bollo, assicurazione, tagliandi, revisioni, etc);
7) le parti dichiarano sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Pt_1
e ;
[...] Parte_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia
(nata a [...] il [...]); Persona_2 rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta (dep. il 3/06/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare: N. 985/2025 V.G.
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a [...] Persona_2 il 17.09.2014) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 985/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
24.04.1967, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Papandrea e Marica Stigliano Messuti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 27.02.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
3.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 10.06.2025, che di seguito si riproducono: Per_
“1) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
2) la casa familiare, sita in Venezia – Mestre, via Livenza, 7, sarà assegnata alla signora con tutti Pt_1 gli arredi;
N. 985/2025 V.G.
3) il sig. si trasferirà nell'appartamento in locazione sito a Mestre, via Spalti, 32/D, con un Parte_2 canone mensile di € 725,00 (doc. 11);
3) il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, in considerazione dei suoi impegni lavorativi e di quelli scolastici ed extra – scolastici della figlia e comunque almeno un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà
a scuola, nonché il giovedì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola;
salvo diverso accordo, il padre inoltre terrà con sé la figlia due settimane anche non continuative da concordare entro il 30 aprile di ogni anno durante le vacanze estive e una settimana durante quelle natalizie, alternando di anno in anno quella di Natale (24-31 dicembre) con quella di Capodanno (1/6 gennaio); i genitori suddivideranno in parti uguali le vacanze pasquali e di carnevale;
4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il sig. verserà entro il giorno 27 di Parte_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario € 367,00, somma annualmente rivalutabile su base ISTAT (I^ rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al
Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
5) l'assegno unico universale, pari oggi a € 60,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1
6) l'autovettura Opel Corsa rimarrà nella disponibilità di entrambe le parti le quali suddivideranno in parti uguali tutte le spese ad essa relative (bollo, assicurazione, tagliandi, revisioni, etc);
7) le parti dichiarano sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Pt_1
e ;
[...] Parte_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia
(nata a [...] il [...]); Persona_2 rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta (dep. il 3/06/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare: N. 985/2025 V.G.
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento della figlia minore (nata a [...] Persona_2 il 17.09.2014) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero