Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1089
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per errata pronuncia in merito al cumulo giuridico delle sanzioni irrogate per insufficiente versamento

    La Corte ha ritenuto applicabile il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relative ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, consentendo di irrogare un'unica sanzione. Ha inoltre affermato che, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo, è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1089
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1089
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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