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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1089/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT UG AR, Presidente
CI CE, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3939/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 815/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5079 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Roma Capitale quale soggetto accertatore della maggiore imposta IMU 2017 a carico della Resistente_1 Srl, con sede a Roma in Indirizzo_1, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 815/16/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in data 12/01/2024, depositata il 18/01/2024, con cui è stata accolta la domanda, successivamente modificata a seguito dell'accoglimento del riesame e del conseguente annullamento parziale per effetto del successivo versamento della differenza di imposta e degli interessi riportati nell'avviso di accertamento n. 5079, con residuo interesse all'annullamento degli importi irrogati a titolo di sanzione per insufficiente versamento nell'avviso originario, pari ad Euro 1.169,16 per applicazione del beneficio del cumulo giuridico.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO AL CUMULO GIURIDICO
DELLE SANZIONI IRROGATE / INSUFFICIENTE VERSAMENTO, atteso che si escluderebbe, nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico, poiché è sempre necessario che le violazioni relative a più periodi di imposta, assumibili nel concetto di "stessa indole", siano di carattere formale, come stabilito dal comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97; la Suprema Corte con le sentenze nn.
1540/2017 e 27068/2017 avrebbe riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.
472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; ne consegue che qualora si verifichi l'omissione o il ritardo dei versamenti ICI/IMU, la sanzione va applicata per ogni annualità di imposta, secondo il principio del cumulo materiale.
Nonostante la regolarità della notifica via pec dell'atto di appello alla parte evocata in giudizio, la stessa non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a fondamento della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alle doglianze prospettate nell'attuale grado.
Per ciò che riguarda la vexata quaestio si rileva da parte del giudice di primo grado che, avendo la
Resistente_1 Srl provveduto, in data 22/07/2022, al versamento della differenza di imposta e degli interessi riportati nell'avviso di accertamento n. 5079, l'amministrazione avrebbe nelle more provveduto ad un annullamento parziale dell'avviso di accertamento dell'IMU 2015, lasciando a carico della medesima Società gli importi irrogati a titolo di sanzione per insufficiente versamento nell'avviso originario, pari ad Euro 1.169,16.
Così operando Roma Capitale avrebbe omesso di applicare, e quindi di riconoscere l'invocato istituto del cumulo giuridico delle sanzioni secondo la norma di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997.
Dato per riportato il contenuto del predetto articolo, nella sentenza in esame si sottolinea che nella fattispecie la società ricorrente si sarebbe opposta all'avviso di accertamento lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per irrogazione della sanzione al 30% della maggiore imposta in luogo della sanzione unica per più anni calcolata come disposto dalla norma citata per il principio della continuazione.
Al fine di ritenere fondata la pretesa della parte istante il collegio di primo grado ha ritenuto applicabile al caso concreto i principi affermati dalla Corte evocata e condivisi dalla Cassazione (n. 11432 del 2022), secondo cui, “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Per come risultava dagli atti ed in particolare dall'introduzione del giudizio per effetto del ricorso di primo grado, il contribuente ha agito per l'annullamento dell'Avviso di accertamento IMU — anno 2017 — n.
5079 — notificato il 25/05/2022; tale provvedimento costituisce la conseguenza logico giuridica del primo accertamento per l'IMU 2015 notificato in data 14.9.2020, adottato per la determinazione dell'imposta non assolta correttamente per insufficiente il pagamento.
Per tale avviso, però, la società ha provveduto a presentare istanza di autotutela, in data 25/02/2021, con richiesta di ricalcolo della somma dovuta in relazione alla minore superficie tassabile e con conseguente richiesta di riduzione della sanzione irrogata pari al 30% dell'imposta non versata.
La suddetta istanza è stata accolta dall'Ente e, sulla base della relazione tecnica in essa riportata, è stato definito in modo puntuale l'elenco degli immobili di proprietà, il cui valore catastale è andato a costituire la base per il calcolo del tributo per gli anni in questione.
Il presupposto fattuale e giuridico posto a fondamento della maggiore imposizione accertata deriverebbe anche dall'istanza di autotutela, presentata in data 25.2.2021, per il riconoscimento della minore superficie tassabile che ha influito su tutti e tre gli accertamenti adottati da Roma Capitale.
In questa situazione procedimentale, a detta del contribuente, l'ente impositore avrebbe omesso di applicare il disposto dell'invocato art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza 18 gennaio 2024, n. 745.
Il caso in esame da parte del giudice di legittimità è del tutto sovrapponibile: nel caso di specie si era in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune contestato alla contribuente, con tre avvisi di accertamento, il mancato pagamento, per il periodo 2012- 2013—2014, dell'IMU.
Sul tema assorbente la Cassazione si è espressa in termini chiari ed inequivocabili e quindi tali da confermare la correttezza della decisione oggetto del giudizio di appello all'esame del collegio.
In ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio, affermato da questa Corte con riferimento all'ICI, ma applicabile anche all'IMU, secondo cui «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022); per come risulta dagli atti
(sentenza, ricorso e controricorso) la contribuente nell'impugnare la sentenza di primo grado aveva denunciato l'illegittimità delle sanzioni applicate, tra l'altro, per la mancata applicazione del cumulo ex art
12 d.lgs. n. 472 del 1997; in particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato;
per effetto di tale disposizione discende che in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione, in quanto sarebbe illogico ritenere che il giudice sia chiamato all'opera di quantificazione della sanzione nei termini di cui all'art. 12 cit. nel caso di giudizio non riunito afferente ad una violazione suscettibile di riunione e non lo sia nel caso di unico giudizio, risultando in tale ultima ipotesi di più immediata soluzione circa l'individuazione dell'unica sanzione a cui deve essere sottoposto il contribuente.
Ne consegue che in applicazione del citato dettato normativo e dei correlati precedenti giurisprudenziali la misura della sanzione applicata al terzo atto di accertamento IMU emesso da Roma Capitale va cancellata ed, in aggiunta a quanto stabilito dal giudice di primo grado, la stessa sanzione, applicabile in base al cumulo giuridico, doveva essere pari ad € 2.338,00 (importo derivante dal semplice raddoppio della sanzione base rideterminata a seguito dell'annullamento parziale del primo accertamento per effetto della richiamata istanza di autotutela) per tutti gli accertamenti emessi dell'Ente impositore.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello di Roma Capitale va respinto con richiamo alla predetta integrazione della sentenza gravata, secondo i principi espressi dagli arresti giurisprudenziali già precisati.
Non si dispone alcunché in merito alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte evocata.
P.Q.M.
l'appello di Roma Capitale va respinto.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CE CI UG AR NT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
NT UG AR, Presidente
CI CE, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3939/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 815/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5079 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Roma Capitale quale soggetto accertatore della maggiore imposta IMU 2017 a carico della Resistente_1 Srl, con sede a Roma in Indirizzo_1, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 815/16/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in data 12/01/2024, depositata il 18/01/2024, con cui è stata accolta la domanda, successivamente modificata a seguito dell'accoglimento del riesame e del conseguente annullamento parziale per effetto del successivo versamento della differenza di imposta e degli interessi riportati nell'avviso di accertamento n. 5079, con residuo interesse all'annullamento degli importi irrogati a titolo di sanzione per insufficiente versamento nell'avviso originario, pari ad Euro 1.169,16 per applicazione del beneficio del cumulo giuridico.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO AL CUMULO GIURIDICO
DELLE SANZIONI IRROGATE / INSUFFICIENTE VERSAMENTO, atteso che si escluderebbe, nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico, poiché è sempre necessario che le violazioni relative a più periodi di imposta, assumibili nel concetto di "stessa indole", siano di carattere formale, come stabilito dal comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97; la Suprema Corte con le sentenze nn.
1540/2017 e 27068/2017 avrebbe riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.
472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; ne consegue che qualora si verifichi l'omissione o il ritardo dei versamenti ICI/IMU, la sanzione va applicata per ogni annualità di imposta, secondo il principio del cumulo materiale.
Nonostante la regolarità della notifica via pec dell'atto di appello alla parte evocata in giudizio, la stessa non risulta essersi costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a fondamento della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alle doglianze prospettate nell'attuale grado.
Per ciò che riguarda la vexata quaestio si rileva da parte del giudice di primo grado che, avendo la
Resistente_1 Srl provveduto, in data 22/07/2022, al versamento della differenza di imposta e degli interessi riportati nell'avviso di accertamento n. 5079, l'amministrazione avrebbe nelle more provveduto ad un annullamento parziale dell'avviso di accertamento dell'IMU 2015, lasciando a carico della medesima Società gli importi irrogati a titolo di sanzione per insufficiente versamento nell'avviso originario, pari ad Euro 1.169,16.
Così operando Roma Capitale avrebbe omesso di applicare, e quindi di riconoscere l'invocato istituto del cumulo giuridico delle sanzioni secondo la norma di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997.
Dato per riportato il contenuto del predetto articolo, nella sentenza in esame si sottolinea che nella fattispecie la società ricorrente si sarebbe opposta all'avviso di accertamento lamentando la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 per irrogazione della sanzione al 30% della maggiore imposta in luogo della sanzione unica per più anni calcolata come disposto dalla norma citata per il principio della continuazione.
Al fine di ritenere fondata la pretesa della parte istante il collegio di primo grado ha ritenuto applicabile al caso concreto i principi affermati dalla Corte evocata e condivisi dalla Cassazione (n. 11432 del 2022), secondo cui, “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Per come risultava dagli atti ed in particolare dall'introduzione del giudizio per effetto del ricorso di primo grado, il contribuente ha agito per l'annullamento dell'Avviso di accertamento IMU — anno 2017 — n.
5079 — notificato il 25/05/2022; tale provvedimento costituisce la conseguenza logico giuridica del primo accertamento per l'IMU 2015 notificato in data 14.9.2020, adottato per la determinazione dell'imposta non assolta correttamente per insufficiente il pagamento.
Per tale avviso, però, la società ha provveduto a presentare istanza di autotutela, in data 25/02/2021, con richiesta di ricalcolo della somma dovuta in relazione alla minore superficie tassabile e con conseguente richiesta di riduzione della sanzione irrogata pari al 30% dell'imposta non versata.
La suddetta istanza è stata accolta dall'Ente e, sulla base della relazione tecnica in essa riportata, è stato definito in modo puntuale l'elenco degli immobili di proprietà, il cui valore catastale è andato a costituire la base per il calcolo del tributo per gli anni in questione.
Il presupposto fattuale e giuridico posto a fondamento della maggiore imposizione accertata deriverebbe anche dall'istanza di autotutela, presentata in data 25.2.2021, per il riconoscimento della minore superficie tassabile che ha influito su tutti e tre gli accertamenti adottati da Roma Capitale.
In questa situazione procedimentale, a detta del contribuente, l'ente impositore avrebbe omesso di applicare il disposto dell'invocato art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Sul punto di recente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Ordinanza 18 gennaio 2024, n. 745.
Il caso in esame da parte del giudice di legittimità è del tutto sovrapponibile: nel caso di specie si era in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, avendo il Comune contestato alla contribuente, con tre avvisi di accertamento, il mancato pagamento, per il periodo 2012- 2013—2014, dell'IMU.
Sul tema assorbente la Cassazione si è espressa in termini chiari ed inequivocabili e quindi tali da confermare la correttezza della decisione oggetto del giudizio di appello all'esame del collegio.
In ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio, affermato da questa Corte con riferimento all'ICI, ma applicabile anche all'IMU, secondo cui «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022); per come risulta dagli atti
(sentenza, ricorso e controricorso) la contribuente nell'impugnare la sentenza di primo grado aveva denunciato l'illegittimità delle sanzioni applicate, tra l'altro, per la mancata applicazione del cumulo ex art
12 d.lgs. n. 472 del 1997; in particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato;
per effetto di tale disposizione discende che in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione, in quanto sarebbe illogico ritenere che il giudice sia chiamato all'opera di quantificazione della sanzione nei termini di cui all'art. 12 cit. nel caso di giudizio non riunito afferente ad una violazione suscettibile di riunione e non lo sia nel caso di unico giudizio, risultando in tale ultima ipotesi di più immediata soluzione circa l'individuazione dell'unica sanzione a cui deve essere sottoposto il contribuente.
Ne consegue che in applicazione del citato dettato normativo e dei correlati precedenti giurisprudenziali la misura della sanzione applicata al terzo atto di accertamento IMU emesso da Roma Capitale va cancellata ed, in aggiunta a quanto stabilito dal giudice di primo grado, la stessa sanzione, applicabile in base al cumulo giuridico, doveva essere pari ad € 2.338,00 (importo derivante dal semplice raddoppio della sanzione base rideterminata a seguito dell'annullamento parziale del primo accertamento per effetto della richiamata istanza di autotutela) per tutti gli accertamenti emessi dell'Ente impositore.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello di Roma Capitale va respinto con richiamo alla predetta integrazione della sentenza gravata, secondo i principi espressi dagli arresti giurisprudenziali già precisati.
Non si dispone alcunché in merito alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte evocata.
P.Q.M.
l'appello di Roma Capitale va respinto.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
CE CI UG AR NT