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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1826/2024 RG posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.4.2025, promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con patrocinio dell'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Stefano Potenza e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Beato Junipero Serra nr. 19
APPELLANTE contro
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., con patrocinio dell'avvocato Claudia Blandamura e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Tunisia n. 50
APPELLATA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere il presente appello e - previa riforma della sentenza n. 4599 del 2024 dell'On.le Tribunale di Milano Sezione XIII Civile, in atti sub. doc. B - revocare quanto statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza in parola e cosi disporre:
pagina 1 di 6 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) emesso dall'On.le Tribunale di Milano, in atti sub. doc. 1, con ogni conseguente statuizione;
2) in ogni caso condannare parte avversa alla rifusione delle spese, competenze, diritti, onorari, accessori, comprensivi di IVA e CAP, del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così decidere
-Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi dedotti in atti di parte Controparte_1
-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi dedotti sub paragrafo E) della comparsa di costituzione e risposta in atti di parte Controparte_1
;
[...]
-Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti di parte Controparte_1
-Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4599/2024 pubblicata in data 29.4.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo n. 9605/2020 ottenuto Parte_1
nei suoi confronti da a Controparte_1
titolo di canoni di noleggio, trasporto ed installazione di apparecchiature video (due monitor professionali Samsung 85”, 2 Mediaplayer, 2 Ledwall 350 X 200 cm con completo di centralina e struttura autoportante) per il periodo 17 febbraio 2020 – 18 febbraio 2020 in occasione della sfilata presso l'Hotel Magna Pars di Milano, condannando l'opponente alla rifusione, in favore Pt_1
dell'opposta, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, d'ora innanzi per brevità Parte_1 solo ) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo di accertare e Pt_1 dichiarare l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
9605/2020 emesso dal Tribunale di Milano con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è costituita (d'ora Controparte_1 innanzi per brevità solo “ ”) contestando in toto l'appello avversario ritenuto nullo Controparte_1
per violazione degli artt. 342 e 163 cpc, inammissibile e comunque infondato nel merito chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 All'udienza del 22.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che l'eccepita nullità della citazione in appello per mancata indicazione dell'avvertimento relativo “all'obbligatorietà della difesa tecnica con il richiamo ai casi di cui all'art.
86 cpc o alle leggi speciali” e all'avviso“per cui, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” di cui all'art. 163 n. 7 cpc, deve ritenersi sanata retroattivamente con la costituzione della convenuta appellata che, dopo aver contestato il predetto vizio della vocatio in ius, ha poi svolto compiutamente le proprie difese, con ciò attestando che l'atto, seppur viziato, ha comunque raggiunto il suo scopo senza arrecare alcun concreto pregiudizio al corretto e pieno esercizio del diritto di difesa.
Passando al merito, con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto provata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da basandosi unicamente sulla fattura azionata monitoriamente e su documentazione Controparte_1
equivoca e contestata, senza considerare:
• la mancata allegazione, da parte dell'ingiungente, di una prova scritta del dedotto contratto di noleggio;
• l'assenza di prova circa la consegna delle forniture oggetto d'ingiunzione;
• l'insussistenza di qualsiasi accordo o pattuizione orale che possa aver determinato la conclusione di un rapporto obbligatorio tra le parti;
• il disconoscimento operato da di tutta la documentazione fiscale depositata dalla Pt_1
in fase monitoria. Controparte_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono fondati.
Premesso che la fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per la sola emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti, nell'eventuale giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto in qualità di attore in senso sostanziale.
Individuato quindi in capo a l'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione Controparte_1
della fattura azionata in via monitoria, va evidenziato in primo luogo come detto rapporto non prevede oneri di forma, né ad substantiam né ad probationem, perciò è legittima la sua stipulazione verbale ed è ammissibile la prova per presunzione della sua instaurazione.
pagina 3 di 6 Dalla fattura allegata da a fondamento delle proprie pretese possono ricavarsi Controparte_1
indizi che, messi a confronto con le stesse deduzioni dell'opponente in primo grado e con le ulteriori produzioni documentali, risultano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che conducono ad una presunzione idonea a ritenere eseguite le prestazioni dedotte nel contratto.
La fattura azionata risulta infatti riferita al noleggio, trasporto ed installazione di apparecchiature video
(due monitor professionali Samsung 85”, 2 Mediaplayer, 2 Ledwall 350 X 200 cm con completo di centralina e struttura autoportante) per il periodo 17 febbraio 2020 – 18 febbraio 2020 in occasione della sfilata presso l'Hotel Magna Pars di Milano: evento pacificamente svoltosi come Pt_1 confermato dai “post” estratti dai profili social di – non disconosciuti – (cfr. doc. 5 e 7 Pt_1
fascicolo primo grado appellata) e dall'ampia documentazione fotografica versata in atti dall'ingiungente che attesta l'effettiva consegna dell'attrezzatura e la sua installazione da parte di personale di (cfr. doc. da 2 a 4 e doc. 6 fascicolo primo grado appellata). Controparte_1
Del resto dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra i legali rappresentanti delle società odierne contendenti risulta contestata non già la fornitura della prestazione resa da ma Controparte_1
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, in buona sostanza dell'effettivo contraente (cfr. doc.
4 fascicolo primo grado appellante).
Ed infatti ha fondato la propria opposizione sulla negazione di aver concluso alcun Pt_1
contratto di noleggio con la controparte.
A fronte di ciò , in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, si è soffermata Controparte_1
sulla pacifica fruizione da parte di del materiale noleggiato e sul regolare svolgimento Pt_1
dell'evento dedotto in fattura, introducendo la figura di tale che, secondo la Testimone_1 rappresentazione dell'opposta, avrebbe assunto “il ruolo di trait de union tra le parti contrattuali” (cfr.
p. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
All'udienza di comparizione tenutasi il 4.3.2021, ha contestato che il sig. fosse un Pt_1 Tes_1
proprio incaricato o un proprio dipendente, evidenziando come lo stesso fosse stato l'unico ad aver personalmente “contrattualizzato” con l'opposta, assumendosi il relativo onere di provvedere al pagamento di quanto preteso da . Controparte_1
A sostegno di tale tesi ha prodotto: Pt_1
1) la fattura 16/2020 (oggetto di ingiunzione), in un primo momento intestata proprio al predetto
; Tes_1
2) il DDT sottoscritto dal medesimo;
pagina 4 di 6 3) l'assegno da quest'ultimo consegnato a recante la data di esecuzione della Controparte_1
prestazione e l'importo di cui alla fattura, nonché
4) il sopra richiamato scambio di messaggi whatsapp nei quali il legale rappresentante della
, , segnalava alla legale rappresentante della Controparte_1 Testimone_2 Pt_1
il mancato pagamento della prestazione da parte del e le chiedeva di Controparte_2 Tes_1 intervenire anticipando il pagamento della fornitura dal momento che “alla fine noi il servizio
l'abbiamo fornito a voi” (cfr. doc. da 1 a 4 fascicolo primo grado appellante).
A tale rilievo non ha efficacemente replicato, concentrandosi ancora una volta Controparte_1
sulla fruizione, da parte di dei servizi offerti dall'ingiungente ma omettendo di provare - e, Pt_1
a ben vedere anche di offrirsi di provare – l'effettivo titolare, dal lato passivo, del rapporto e, in particolare, l'assunzione, da parte dell'odierna appellante, dell'obbligazione di provvedere al pagamento della prestazione resa dall'appellata.
Non può dirsi quindi dimostrata la dedotta sussistenza di una obbligazione in capo alla Pt_1
ovvero di un rapporto di solidarietà tra e nei confronti di Testimone_1 Pt_1 [...]
, non potendo in tal senso ritenersi sufficiente la scelta di quest'ultima di non contabilizzare CP_1
la fattura in un primo momento emessa nei confronti del preferendo reindirizzare la richiesta Tes_1
di adempimento esclusivamente nei confronti di Pt_1
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra deduzione ed argomentazione, l'appello va accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) reso in data
10.6.2020 dal Tribunale di Milano.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., deve essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di Pt_1
giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M.
n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, al valore minimo delle fasi compiute.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4599/2024 pubblicata in data 29.4.2024, così
[...]
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca decreto ingiuntivo n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) reso in data 10.6.2020 dal Tribunale di Milano;
pagina 5 di 6 2. condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 145,50 per spese ed €. 2.540,00 per compensi di cui €. 460,00 per la fase di studio della controversia, €.
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di trattazione ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del presente grado del giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 382,50 per spese ed €. 2.906,00 di cui €. 567,00 per la fase di studio della controversia, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1826/2024 RG posta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 15.4.2025, promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con patrocinio dell'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Stefano Potenza e con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Beato Junipero Serra nr. 19
APPELLANTE contro
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., con patrocinio dell'avvocato Claudia Blandamura e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Tunisia n. 50
APPELLATA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliere il presente appello e - previa riforma della sentenza n. 4599 del 2024 dell'On.le Tribunale di Milano Sezione XIII Civile, in atti sub. doc. B - revocare quanto statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza in parola e cosi disporre:
pagina 1 di 6 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) emesso dall'On.le Tribunale di Milano, in atti sub. doc. 1, con ogni conseguente statuizione;
2) in ogni caso condannare parte avversa alla rifusione delle spese, competenze, diritti, onorari, accessori, comprensivi di IVA e CAP, del doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così decidere
-Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi dedotti in atti di parte Controparte_1
-Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi dedotti sub paragrafo E) della comparsa di costituzione e risposta in atti di parte Controparte_1
;
[...]
-Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti di parte Controparte_1
-Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4599/2024 pubblicata in data 29.4.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo n. 9605/2020 ottenuto Parte_1
nei suoi confronti da a Controparte_1
titolo di canoni di noleggio, trasporto ed installazione di apparecchiature video (due monitor professionali Samsung 85”, 2 Mediaplayer, 2 Ledwall 350 X 200 cm con completo di centralina e struttura autoportante) per il periodo 17 febbraio 2020 – 18 febbraio 2020 in occasione della sfilata presso l'Hotel Magna Pars di Milano, condannando l'opponente alla rifusione, in favore Pt_1
dell'opposta, delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, d'ora innanzi per brevità Parte_1 solo ) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo di accertare e Pt_1 dichiarare l'illegittimità dell'avversa pretesa creditoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
9605/2020 emesso dal Tribunale di Milano con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è costituita (d'ora Controparte_1 innanzi per brevità solo “ ”) contestando in toto l'appello avversario ritenuto nullo Controparte_1
per violazione degli artt. 342 e 163 cpc, inammissibile e comunque infondato nel merito chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 All'udienza del 22.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che l'eccepita nullità della citazione in appello per mancata indicazione dell'avvertimento relativo “all'obbligatorietà della difesa tecnica con il richiamo ai casi di cui all'art.
86 cpc o alle leggi speciali” e all'avviso“per cui, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” di cui all'art. 163 n. 7 cpc, deve ritenersi sanata retroattivamente con la costituzione della convenuta appellata che, dopo aver contestato il predetto vizio della vocatio in ius, ha poi svolto compiutamente le proprie difese, con ciò attestando che l'atto, seppur viziato, ha comunque raggiunto il suo scopo senza arrecare alcun concreto pregiudizio al corretto e pieno esercizio del diritto di difesa.
Passando al merito, con il primo, secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto provata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da basandosi unicamente sulla fattura azionata monitoriamente e su documentazione Controparte_1
equivoca e contestata, senza considerare:
• la mancata allegazione, da parte dell'ingiungente, di una prova scritta del dedotto contratto di noleggio;
• l'assenza di prova circa la consegna delle forniture oggetto d'ingiunzione;
• l'insussistenza di qualsiasi accordo o pattuizione orale che possa aver determinato la conclusione di un rapporto obbligatorio tra le parti;
• il disconoscimento operato da di tutta la documentazione fiscale depositata dalla Pt_1
in fase monitoria. Controparte_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, sono fondati.
Premesso che la fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per la sola emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti, nell'eventuale giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto in qualità di attore in senso sostanziale.
Individuato quindi in capo a l'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione Controparte_1
della fattura azionata in via monitoria, va evidenziato in primo luogo come detto rapporto non prevede oneri di forma, né ad substantiam né ad probationem, perciò è legittima la sua stipulazione verbale ed è ammissibile la prova per presunzione della sua instaurazione.
pagina 3 di 6 Dalla fattura allegata da a fondamento delle proprie pretese possono ricavarsi Controparte_1
indizi che, messi a confronto con le stesse deduzioni dell'opponente in primo grado e con le ulteriori produzioni documentali, risultano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che conducono ad una presunzione idonea a ritenere eseguite le prestazioni dedotte nel contratto.
La fattura azionata risulta infatti riferita al noleggio, trasporto ed installazione di apparecchiature video
(due monitor professionali Samsung 85”, 2 Mediaplayer, 2 Ledwall 350 X 200 cm con completo di centralina e struttura autoportante) per il periodo 17 febbraio 2020 – 18 febbraio 2020 in occasione della sfilata presso l'Hotel Magna Pars di Milano: evento pacificamente svoltosi come Pt_1 confermato dai “post” estratti dai profili social di – non disconosciuti – (cfr. doc. 5 e 7 Pt_1
fascicolo primo grado appellata) e dall'ampia documentazione fotografica versata in atti dall'ingiungente che attesta l'effettiva consegna dell'attrezzatura e la sua installazione da parte di personale di (cfr. doc. da 2 a 4 e doc. 6 fascicolo primo grado appellata). Controparte_1
Del resto dallo scambio di messaggi whatsapp intercorsi tra i legali rappresentanti delle società odierne contendenti risulta contestata non già la fornitura della prestazione resa da ma Controparte_1
l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, in buona sostanza dell'effettivo contraente (cfr. doc.
4 fascicolo primo grado appellante).
Ed infatti ha fondato la propria opposizione sulla negazione di aver concluso alcun Pt_1
contratto di noleggio con la controparte.
A fronte di ciò , in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, si è soffermata Controparte_1
sulla pacifica fruizione da parte di del materiale noleggiato e sul regolare svolgimento Pt_1
dell'evento dedotto in fattura, introducendo la figura di tale che, secondo la Testimone_1 rappresentazione dell'opposta, avrebbe assunto “il ruolo di trait de union tra le parti contrattuali” (cfr.
p. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
All'udienza di comparizione tenutasi il 4.3.2021, ha contestato che il sig. fosse un Pt_1 Tes_1
proprio incaricato o un proprio dipendente, evidenziando come lo stesso fosse stato l'unico ad aver personalmente “contrattualizzato” con l'opposta, assumendosi il relativo onere di provvedere al pagamento di quanto preteso da . Controparte_1
A sostegno di tale tesi ha prodotto: Pt_1
1) la fattura 16/2020 (oggetto di ingiunzione), in un primo momento intestata proprio al predetto
; Tes_1
2) il DDT sottoscritto dal medesimo;
pagina 4 di 6 3) l'assegno da quest'ultimo consegnato a recante la data di esecuzione della Controparte_1
prestazione e l'importo di cui alla fattura, nonché
4) il sopra richiamato scambio di messaggi whatsapp nei quali il legale rappresentante della
, , segnalava alla legale rappresentante della Controparte_1 Testimone_2 Pt_1
il mancato pagamento della prestazione da parte del e le chiedeva di Controparte_2 Tes_1 intervenire anticipando il pagamento della fornitura dal momento che “alla fine noi il servizio
l'abbiamo fornito a voi” (cfr. doc. da 1 a 4 fascicolo primo grado appellante).
A tale rilievo non ha efficacemente replicato, concentrandosi ancora una volta Controparte_1
sulla fruizione, da parte di dei servizi offerti dall'ingiungente ma omettendo di provare - e, Pt_1
a ben vedere anche di offrirsi di provare – l'effettivo titolare, dal lato passivo, del rapporto e, in particolare, l'assunzione, da parte dell'odierna appellante, dell'obbligazione di provvedere al pagamento della prestazione resa dall'appellata.
Non può dirsi quindi dimostrata la dedotta sussistenza di una obbligazione in capo alla Pt_1
ovvero di un rapporto di solidarietà tra e nei confronti di Testimone_1 Pt_1 [...]
, non potendo in tal senso ritenersi sufficiente la scelta di quest'ultima di non contabilizzare CP_1
la fattura in un primo momento emessa nei confronti del preferendo reindirizzare la richiesta Tes_1
di adempimento esclusivamente nei confronti di Pt_1
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra deduzione ed argomentazione, l'appello va accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) reso in data
10.6.2020 dal Tribunale di Milano.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., deve essere Controparte_1
condannata al pagamento, in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di Pt_1
giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M.
n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, al valore minimo delle fasi compiute.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4599/2024 pubblicata in data 29.4.2024, così
[...]
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca decreto ingiuntivo n. 9605/2020 (RG n. 17954/2020) reso in data 10.6.2020 dal Tribunale di Milano;
pagina 5 di 6 2. condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del primo grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 145,50 per spese ed €. 2.540,00 per compensi di cui €. 460,00 per la fase di studio della controversia, €.
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase di trattazione ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del presente grado del giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 382,50 per spese ed €. 2.906,00 di cui €. 567,00 per la fase di studio della controversia, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
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