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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/09/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
835/25 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 835/25 promossa da:
nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Bongo Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...]-Pangasinan - Filippine il 26/04/1986, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Bongo Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 18/01/2007 in Roma (RM), precisando che dall'unione è nato un figlio: nato in Terni (TR) il [...] ad [...] maggiorenne Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) La già casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
2)Avuto riguardo al fatto che il figlio è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, il signor , entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla Controparte_1 signora € 200,00 (euro duecento), a titolo di concorso con la madre nel Controparte_2 mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato.
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
3.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” sottoscritto anche dal Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede -ivi comprese le utenze- di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose (computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi gli esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi dei pernotti), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto (tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma). Sono invece spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica della scuola pubblica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
3.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 3.3) Il genitore metterà a disposizione dell'altro genitore, che anticipa la spesa, la provvista necessaria ad effettuare il relativo pagamento in tempo utile a sostenere l'esborso, e comunque dieci giorni prima ove già documentata.
3.4) Resta bene inteso da essi genitori che è esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.
3.5) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
4) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
5) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
6) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Spese legali per il procedimento di divorzio a carico della signora ”. Controparte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/01/2007 in Roma (RM) tra
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
CP_1 Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Pt_1
(TR) (atto n. 79, parte II, Serie C, Uff.1 anno 2023); spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 835/25 promossa da:
nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Bongo Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...]-Pangasinan - Filippine il 26/04/1986, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Bongo Tiziana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 18/01/2007 in Roma (RM), precisando che dall'unione è nato un figlio: nato in Terni (TR) il [...] ad [...] maggiorenne Persona_1
e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) La già casa coniugale è stata rilasciata da entrambi i coniugi.
2)Avuto riguardo al fatto che il figlio è maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, il signor , entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla Controparte_1 signora € 200,00 (euro duecento), a titolo di concorso con la madre nel Controparte_2 mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato.
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
3.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” sottoscritto anche dal Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede -ivi comprese le utenze- di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose (computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi gli esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi dei pernotti), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto (tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma). Sono invece spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica della scuola pubblica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
3.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 3.3) Il genitore metterà a disposizione dell'altro genitore, che anticipa la spesa, la provvista necessaria ad effettuare il relativo pagamento in tempo utile a sostenere l'esborso, e comunque dieci giorni prima ove già documentata.
3.4) Resta bene inteso da essi genitori che è esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.
3.5) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
4) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
5) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
6) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Spese legali per il procedimento di divorzio a carico della signora ”. Controparte_2
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/01/2007 in Roma (RM) tra
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
CP_1 Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Pt_1
(TR) (atto n. 79, parte II, Serie C, Uff.1 anno 2023); spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti