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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 1469/2025
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MARRA DANIELE;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. CILIUTTI in sost. Controparte_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin Allegato al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 1469/2025
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11941/24 il Tribunale di Roma, nella contumacia della parte resistente, ha statuito come segue: “In accoglimento della domanda proposta dall'Avv. - accerta il diritto CP_1 dell'avv. al corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore della Controparte_1
e condanna la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo Parte_1 complessivo di € 9.900,00 a titolo di compensi ed € 1.075,80 per spese, spese generali iva e cpa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla data di introduzione del procedimento;
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
La ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO 11.7.2024, PUBBLICATA IL 12.7.2024 E Pt_2
NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare e dichiarare inesistente e/o nulla la notificazione del ricorso ex art. 281decies cpc compiuta con pec a firma dell'Avv. in data 1.2.2024, con Controparte_1 pronuncia di ogni conseguente e necessario provvedimento per la rinnovazione, ripetizione e la nuova celebrazione del giudizio di primo grado, a che presso l'adita Corte di Appello, rimettendo nei termini le parti;
- In via subordinata e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa
e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA DAL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO 11.7.2024, Pt_2
PUBBLICATA IL 12.7.2024 E NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nel non rilevare e disporre la necessità di onerare l'attore della rinotificazione del ricorso ex art. 281decies cpc compiuta con pec a firma dell'Avv. in data Controparte_1
1.2.2024, con pronuncia di ogni conseguente e necessario provvedimento per la rinnovazione, ripetizione e la nuova celebrazione del giudizio di primo grado, a che presso l'adita Corte di Appello, rimettendo nei termini le parti;
- In ogni caso e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA
DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO Pt_2
11.7.2024, PUBBLICATA IL 12.7.2024 E NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare, dichiarare e disporre la riduzione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure per le ragioni tutte in narrativa nonché accertare la non debenza delle somme richieste dall'Avv. con il Controparte_1 ricorso ex art. 281decies cpc notificato con pec a firmadell'Avv. in data 1.2.2024 Controparte_1 alla per la compensazione meglio narrata nel presente atto e viste le somme già Parte_1 versate come da carteggio in atti. - In via istruttoria, si chiede l'ammissione di CTU contabile avente ad oggetto le somme versate dalla all'Avv. Con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali “utili al decidere”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito L'Avv. che ha rassegnato le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 327 c.p.c. Respingere, comunque, l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La Corte ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello proposto dalla è inammissibile. Parte_1
La prima censura svolta dalla parte appellante, che ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - in quanto effettuata direttamente dal ricorrente Avv.
e non anche dal Difensore dallo stesso, designato nella persona dell'Avv. Attilio Controparte_1
Accettola - e che ha invocato, per l'effetto, la “nuova celebrazione del giudizio di primo grado”, non merita condivisione.
E' pacifico e documentato in atti che il ricorso - avente ad oggetto la richiesta dei compensi professionali per l'attività difensionale prestata dall'Avv. nei confronti della Controparte_1 resistente - è stato notificato in data 1° febbraio 2024 all'indirizzo PEC della su impulso Parte_1 dello stesso Avv. ed è stato regolarmente consegnato nella casella di destinazione. CP_1
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui l'originario ricorrente non era legittimato a compiere l'incombente con la propria PEC, dovendovi piuttosto provvedere l'Avv. Accettola, è smentito dalla circostanza che - secondo quanto può evincersi dall'epigrafe del ricorso - l'Avv. patrocinava a sua volta la causa, difendendosi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. CP_1
Tra l'altro, la ha regolarmente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, avendo affermato che “è stata convinta di aver ricevuto un atto inesistente in quanto erano assenti gli atti a firma dell'avvocato difensore Attilio Accettola come previsto ex art. 3bis L.
n.53/1994…. così optando per non costituirsi, attendendo la nuova e regolare notifica”.
Da quanto detto consegue che nel procedimento di primo grado il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e che la contumacia, correttamente dichiarata dal Tribunale, è stata la conseguenza della libera scelta della resistente di non costituirsi in giudizio.
Dal rigetto del primo motivo di gravame, consegue che le ulteriori censure afferenti al merito della vicenda possono essere esaminate a condizione che l'appello sia stato tempestivamente proposto.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 luglio 2024, mentre l'appello risulta notificato l'11 marzo 2025, allorché il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - comprensivo della sospensione feriale - era decorso, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia.
Nel pacifico mancato rispetto del prescritto termine di legge, l'appello proposto dalla Pt_1 deve essere dichiarato, quindi, inammissibile.
[...]
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) dichiara inammissibile l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso all'udienza del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 1469/2025
All'udienza collegiale del giorno 16/10/2025 ore 10:00
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente e Relatore
Dott.ssa Fiorella Gozzer Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti MARRA DANIELE;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; Avv. CILIUTTI in sost. Controparte_1
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio che costituisce parte integrante del presente verbale.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Maria Grazia Serafin Allegato al verbale di udienza del 16 ottobre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 1469/2025
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11941/24 il Tribunale di Roma, nella contumacia della parte resistente, ha statuito come segue: “In accoglimento della domanda proposta dall'Avv. - accerta il diritto CP_1 dell'avv. al corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore della Controparte_1
e condanna la società resistente al pagamento in suo favore dell'importo Parte_1 complessivo di € 9.900,00 a titolo di compensi ed € 1.075,80 per spese, spese generali iva e cpa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla data di introduzione del procedimento;
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 3.397,00 oltre spese generali, iva e cpa”.
La ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO 11.7.2024, PUBBLICATA IL 12.7.2024 E Pt_2
NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare e dichiarare inesistente e/o nulla la notificazione del ricorso ex art. 281decies cpc compiuta con pec a firma dell'Avv. in data 1.2.2024, con Controparte_1 pronuncia di ogni conseguente e necessario provvedimento per la rinnovazione, ripetizione e la nuova celebrazione del giudizio di primo grado, a che presso l'adita Corte di Appello, rimettendo nei termini le parti;
- In via subordinata e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa
e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA DAL
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO 11.7.2024, Pt_2
PUBBLICATA IL 12.7.2024 E NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare e dichiarare che il Giudice di prime cure ha errato nel non rilevare e disporre la necessità di onerare l'attore della rinotificazione del ricorso ex art. 281decies cpc compiuta con pec a firma dell'Avv. in data Controparte_1
1.2.2024, con pronuncia di ogni conseguente e necessario provvedimento per la rinnovazione, ripetizione e la nuova celebrazione del giudizio di primo grado, a che presso l'adita Corte di Appello, rimettendo nei termini le parti;
- In ogni caso e nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa e nel presente appello, in riforma totale o parziale della sentenza N. 11941/2024, RESA
DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. XI RG N. 2377/2024 DR.SSA IL GIORNO Pt_2
11.7.2024, PUBBLICATA IL 12.7.2024 E NOTIFICATA IL 17.2.2025, accertare, dichiarare e disporre la riduzione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure per le ragioni tutte in narrativa nonché accertare la non debenza delle somme richieste dall'Avv. con il Controparte_1 ricorso ex art. 281decies cpc notificato con pec a firmadell'Avv. in data 1.2.2024 Controparte_1 alla per la compensazione meglio narrata nel presente atto e viste le somme già Parte_1 versate come da carteggio in atti. - In via istruttoria, si chiede l'ammissione di CTU contabile avente ad oggetto le somme versate dalla all'Avv. Con vittoria di spese e Parte_1 Controparte_1 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali “utili al decidere”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito L'Avv. che ha rassegnato le Controparte_1 conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma Dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 327 c.p.c. Respingere, comunque, l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
La Corte ha rinviato la causa per discussione orale all'udienza indicata in epigrafe.
L'appello proposto dalla è inammissibile. Parte_1
La prima censura svolta dalla parte appellante, che ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza della notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. - in quanto effettuata direttamente dal ricorrente Avv.
e non anche dal Difensore dallo stesso, designato nella persona dell'Avv. Attilio Controparte_1
Accettola - e che ha invocato, per l'effetto, la “nuova celebrazione del giudizio di primo grado”, non merita condivisione.
E' pacifico e documentato in atti che il ricorso - avente ad oggetto la richiesta dei compensi professionali per l'attività difensionale prestata dall'Avv. nei confronti della Controparte_1 resistente - è stato notificato in data 1° febbraio 2024 all'indirizzo PEC della su impulso Parte_1 dello stesso Avv. ed è stato regolarmente consegnato nella casella di destinazione. CP_1
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui l'originario ricorrente non era legittimato a compiere l'incombente con la propria PEC, dovendovi piuttosto provvedere l'Avv. Accettola, è smentito dalla circostanza che - secondo quanto può evincersi dall'epigrafe del ricorso - l'Avv. patrocinava a sua volta la causa, difendendosi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.. CP_1
Tra l'altro, la ha regolarmente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, avendo affermato che “è stata convinta di aver ricevuto un atto inesistente in quanto erano assenti gli atti a firma dell'avvocato difensore Attilio Accettola come previsto ex art. 3bis L.
n.53/1994…. così optando per non costituirsi, attendendo la nuova e regolare notifica”.
Da quanto detto consegue che nel procedimento di primo grado il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e che la contumacia, correttamente dichiarata dal Tribunale, è stata la conseguenza della libera scelta della resistente di non costituirsi in giudizio.
Dal rigetto del primo motivo di gravame, consegue che le ulteriori censure afferenti al merito della vicenda possono essere esaminate a condizione che l'appello sia stato tempestivamente proposto.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 luglio 2024, mentre l'appello risulta notificato l'11 marzo 2025, allorché il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - comprensivo della sospensione feriale - era decorso, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia.
Nel pacifico mancato rispetto del prescritto termine di legge, l'appello proposto dalla Pt_1 deve essere dichiarato, quindi, inammissibile.
[...]
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima si è svolta con un solo rinvio e la seconda non è stata espletata affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede;
1) dichiara inammissibile l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso all'udienza del 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dr.ssa Maria Grazia Serafin