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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2024
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1707/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1
Galleria del Corso, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Raffaela Sabatini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 6/11/2023);
ricorrente e C.F. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
oggetto: divorzio conclusioni: la parte costituita all'udienza del 17/06/2025 rassegnava le conclusioni come da verbale in pari data;
il PM rassegnava le conclusioni in data 23/06/2025 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/10/2024, parte ricorrente, richiamate le condizioni di cui alla separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale nell'anno 2022 (che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale) e che dall'unione coniugale era nata in data [...], ha chiesto Per_1 pronunciarsi il divorzio, con conferma dell'assegno di mantenimento e della disciplina delle spese straordinarie, come previste in sede di separazione. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente rappresentava che dalla separazione i coniugi non avevano intrattenuto alcun rapporto, così come la figlia con il padre, senza fissa dimora, ragion per cui gli incontri avvenivano raramente presso la nonna paterna. pagina 1 di 3 Deduceva che il padre non si interessava delle esigenze di vita della figlia, né corrispondeva il contributo al mantenimento previsto, risultando anagraficamente irreperibile e senza lavoro, ragion per cui la ricorrente provvedeva ad ogni necessità di che aveva intrapreso il Per_1 percorso universitario. Allegava le sue immutate condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, posto che la stessa continuava a percepire per l'attività lavorativa svolta un reddito annuo di euro 9.900,00 mensili ed era onerata di finanziamenti per fronteggiare i debiti contratti dal marito, mentre il marito verosimilmente svolgeva attività lavorativa in proprio, “sconosciuto al fisco”. Con decreto del 23/10/2024, il giudice delegato fissava udienza al 14/01/2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione dei termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. All'udienza del 14/01/2025, il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, disponeva il rinnovo della notifica e fissava in prosecuzione l'udienza del 20/05/2025, con rinnovata assegnazione dei termini di legge e, a tale udienza, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia della parte resistente, rinviava per la decisione all'udienza del 17/06/2025, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali a fronte della rinuncia della parte costituita. All'udienza del 17/06/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura in sede, che Parte_2 venivano rassegnate in data 23/6/2025, che esprimeva parere favorevole. Va senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche. Si osserva, al riguardo, che la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 21/07/2022, e da allora si è protratta senza interruzione, come riferito dalla ricorrente, di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale. Con riferimento ai profili economici della controversia, devono trovare integrale conferma i provvedimenti temporanei e urgenti adottati, in assenza di sopravvenienze nel corso del giudizio e in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente. Al riguardo, si osserva in diritto che la procreazione costituisce un fatto giuridico cui si collega la responsabilità del genitore. In particolare, il dovere di mantenimento va interpretato secondo un'accezione ampia ed onnicomprensiva che deve tenere in considerazione ogni esigenza di vita del figlio ossia quelle scolastiche, sanitarie, d'istruzione, sportive e residenziali (fra le tante, Cass., n. 21273/2013). Ne consegue che, anche nelle condizioni di maggiore difficoltà, non si può essere esonerati da un obbligo di contribuzione minimo, potendo, appunto, le disagiate condizioni economiche essere valorizzate esclusivamente ai fini del quantum e non anche dell'an del mantenimento. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato la compatibilità dello stato di disoccupazione con un contributo di esiguo ammontare in vista della capacità lavorativa del genitore e della conseguente possibilità di reperire un'occupazione, anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013, in motivazione). Inoltre, nella predetta operazione di quantificazione del contributo dovuto assumono rilievo non solo le sostanze di ciascun genitore ma anche le rispettive accertate potenzialità reddituali, che devono essere adeguatamente valorizzate (Cass., n. 6197/2005; Cass., n. 3974/2002).
pagina 2 di 3 Come già rilevato in sede di separazione, non risulta comprovata alcuna limitazione della capacità lavorativa del resistente, il quale sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ha espletato in passato attività lavorativa. Si ritiene, pertanto, di confermare la misura del contributo come fissata in sede di separazione e confermata dai provvedimenti provvisori e urgenti. La necessità della presente decisione al fine di definire la questione sullo status, messa in relazione con il contegno di sostanziale mancata opposizione del resistente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Arrone, in data 14/02/2004, tra
, nato a [...], il [...], e , nata in Controparte_1 Parte_1
Romania (Galati), il 13/05/1975;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 1, parte I, anno 2004); Co resistente corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 15/07/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1707/2024 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1
Galleria del Corso, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Raffaela Sabatini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 6/11/2023);
ricorrente e C.F. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
oggetto: divorzio conclusioni: la parte costituita all'udienza del 17/06/2025 rassegnava le conclusioni come da verbale in pari data;
il PM rassegnava le conclusioni in data 23/06/2025 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/10/2024, parte ricorrente, richiamate le condizioni di cui alla separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale nell'anno 2022 (che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, nonché la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla ripartizione in pari quota delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale) e che dall'unione coniugale era nata in data [...], ha chiesto Per_1 pronunciarsi il divorzio, con conferma dell'assegno di mantenimento e della disciplina delle spese straordinarie, come previste in sede di separazione. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente rappresentava che dalla separazione i coniugi non avevano intrattenuto alcun rapporto, così come la figlia con il padre, senza fissa dimora, ragion per cui gli incontri avvenivano raramente presso la nonna paterna. pagina 1 di 3 Deduceva che il padre non si interessava delle esigenze di vita della figlia, né corrispondeva il contributo al mantenimento previsto, risultando anagraficamente irreperibile e senza lavoro, ragion per cui la ricorrente provvedeva ad ogni necessità di che aveva intrapreso il Per_1 percorso universitario. Allegava le sue immutate condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, posto che la stessa continuava a percepire per l'attività lavorativa svolta un reddito annuo di euro 9.900,00 mensili ed era onerata di finanziamenti per fronteggiare i debiti contratti dal marito, mentre il marito verosimilmente svolgeva attività lavorativa in proprio, “sconosciuto al fisco”. Con decreto del 23/10/2024, il giudice delegato fissava udienza al 14/01/2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione dei termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. All'udienza del 14/01/2025, il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, disponeva il rinnovo della notifica e fissava in prosecuzione l'udienza del 20/05/2025, con rinnovata assegnazione dei termini di legge e, a tale udienza, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia della parte resistente, rinviava per la decisione all'udienza del 17/06/2025, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali a fronte della rinuncia della parte costituita. All'udienza del 17/06/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura in sede, che Parte_2 venivano rassegnate in data 23/6/2025, che esprimeva parere favorevole. Va senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche. Si osserva, al riguardo, che la separazione giudiziale dei coniugi è stata pronunciata in data 21/07/2022, e da allora si è protratta senza interruzione, come riferito dalla ricorrente, di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale. Con riferimento ai profili economici della controversia, devono trovare integrale conferma i provvedimenti temporanei e urgenti adottati, in assenza di sopravvenienze nel corso del giudizio e in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente. Al riguardo, si osserva in diritto che la procreazione costituisce un fatto giuridico cui si collega la responsabilità del genitore. In particolare, il dovere di mantenimento va interpretato secondo un'accezione ampia ed onnicomprensiva che deve tenere in considerazione ogni esigenza di vita del figlio ossia quelle scolastiche, sanitarie, d'istruzione, sportive e residenziali (fra le tante, Cass., n. 21273/2013). Ne consegue che, anche nelle condizioni di maggiore difficoltà, non si può essere esonerati da un obbligo di contribuzione minimo, potendo, appunto, le disagiate condizioni economiche essere valorizzate esclusivamente ai fini del quantum e non anche dell'an del mantenimento. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato la compatibilità dello stato di disoccupazione con un contributo di esiguo ammontare in vista della capacità lavorativa del genitore e della conseguente possibilità di reperire un'occupazione, anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013, in motivazione). Inoltre, nella predetta operazione di quantificazione del contributo dovuto assumono rilievo non solo le sostanze di ciascun genitore ma anche le rispettive accertate potenzialità reddituali, che devono essere adeguatamente valorizzate (Cass., n. 6197/2005; Cass., n. 3974/2002).
pagina 2 di 3 Come già rilevato in sede di separazione, non risulta comprovata alcuna limitazione della capacità lavorativa del resistente, il quale sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ha espletato in passato attività lavorativa. Si ritiene, pertanto, di confermare la misura del contributo come fissata in sede di separazione e confermata dai provvedimenti provvisori e urgenti. La necessità della presente decisione al fine di definire la questione sullo status, messa in relazione con il contegno di sostanziale mancata opposizione del resistente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Arrone, in data 14/02/2004, tra
, nato a [...], il [...], e , nata in Controparte_1 Parte_1
Romania (Galati), il 13/05/1975;
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 1, parte I, anno 2004); Co resistente corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in data 15/07/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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