Ordinanza cautelare 15 marzo 2021
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2021, proposto da
AR TO NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cannata e Laura Speronello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ED Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Antonella Barison, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca della borsa di studio a.a. 2014/2015 – richiesta restituzione importo non spettante a seguito di accertamento della Guardia di Finanza di Torino (rif. Det. N. 611 del 30.10.2020), redatto da EDISU Piemonte, Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte recapitato all'esponente in data 26.11.2020 a mezzo di raccomandata;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, consequenziali, preordinati e comunque connessi agli atti impugnati nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ED Piemonte, nonché del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 26 settembre 2014, il ricorrente instava per la concessione di una borsa di studio universitaria EDISU Piemonte per l’anno accademico 2014/2015, dichiarando di essere in possesso, per quel che quivi massimamente viene in rilievo, dei prescritti requisiti economici, con dichiarazione ISEE pari ad € 2.128,57; il beneficio veniva elargito con determinazione n. 600 del 15.12.2014.
Con determina dirigenziale n. 143/2018 in data 27/02/2018, EDISU Piemonte avviava il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni; a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, di poi (accertamento del 9 ottobre 2018) emergeva un valore ISEE superiore a quello dichiarato dal ricorrente, e al mimimum contemplato per poter usufruire della borsa di studio, per un valore di € 148.246,31.
Con provvedimento n. 611 del 30/10/2020, al fine, EDISU Piemonte procedeva alla revoca della borsa di studio erogata al ricorrente (oltre che ad altri 17 studenti).
Avverso tale ultimo atto insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge. Violazione e falsa dell’art. 2948 del codice civile, stante la prescrizione della pretesa azionata dalla Amministrazione, essendo decorsi, al momento della notificazione del gravato provvedimento, “ oltre 5 anni dal 10/10/2014, riconducibile alla scadenza della prima rata della tassa universitaria, e dal 17/4/2015, scadenza relativa alla seconda rata ”, dal momento cioè in cui il “ diritto poteva essere fatto valere (rispetto all’anno accademico 2014/2015) ”.
Si costituivano gli intimati Ministeri, rimarcando il difetto di legittimazione passiva e chiedendo la estromissione dal giudizio.
Si costituiva ED Piemonte, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato, non essendosi verificata veruna forma di prescrizione.
In altre parole -in disparte le considerazioni pure esposte da ED circa la applicabilità in subiecta materia della prescrizione decennale- anche accedendo alla tesi della parte ricorrente, circa la natura quinquennale di essa prescrizione, emerge la evanescenza della doglianza che pretenderebbe sorreggere il gravame, tenuto conto che:
- la elargizione del beneficio che ne occupa è avvenuto - dietro presentazione di una “autodichiarazione” del ricorrente, attestante la sussistenza dei prescritti requisiti - per così dire sub condicione , id est in guisa risolutivamente condizionata alla certazione della attendibilità di essa dichiarazione;
- nel corso del 2018 (in data 9 ottobre 2028) -in ogni caso, ben prima del decorso della prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente- a seguito di specifiche indagini poste in essere dal corpo della Guardia di Finanza, è stata disvelata la grossolana inattendibilità della dichiarazione posta a fondamento della concessione del beneficio per cui è causa, con un valore Isee effettivo pari a € 148.246,31 e non già a € 2.128,57, siccome dapprincipio dichiarato;
- è stata giustappunto la azione istruttoria posta in essere dalla Amministrazione a consentire la ricostruzione delle effettive circostanze fattuali condizionanti la assegnazione della borsa di studio, ciò che ex ante e in nuce era stato impedito dallo stesso contegno del ricorrente (quali che ne siano state le ragioni ovvero le “cause”);
- è dalla “scoperta” di tale fatto, indi, che la pretesa della Amministrazione poteva essere azionata;
- è da quel momento, quindi, che solo è divenuta percepibile per ED la insussistenza del presupposto di fatto indefettibilmente condizionante la erogazione della provvidenza de qua agitur ;
- è in quel momento, indi (accertamento della GdF del 9 ottobre 2018) che è da rinvenire il dies a quo dello spatium temporis prescrizionale per l’esperimento della domanda restitutoria da parte della Amministrazione.
Ne discende, irrefragabile, la insussistenza della prescrizione della pretesa quivi censurata, anche tenendo in cale il termine quinquennale piuttosto che quello decennale, a nulla potendo rilevare le invocate date di scadenza delle tasse universitarie, ché, siccome sopra esposto, actio nondum non nata, non praescribitur .
Va, infine, rilevato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti –pure eccepita dalla Avvocatura dello Stato- con la consequenziale loro estromissione dal giudizio.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
GL SA Di PO, Presidente
CO AM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | GL SA Di PO |
IL SEGRETARIO