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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 17/09/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 169/2023 R.G.
promoSA
da
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MASSARI GIANCARLO giusta delega in atti
- appellante -
contro
GIA' c.f. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAPPA STEFANO giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Altri contratti atipici
1 Causa rimeSA in decisione al Collegio in esito all'udienza del
16/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Il procuratore di parte appellante conclude come in atto di citazione in appello d.d.18.10.2023 e, pertanto, chiede che l´Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
voglia
accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.721/2023,
rep.n.1498/2023 d.d.21.09.2023, pubblicata il 22.09.2023, del
NA di Bolzano nell'ambito del giudizio N.R.G.
n.994/2020, notificata il 22.09.2023,
nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità
dell'appellata in ordine alla causazione del Controparte_2
sinistro occorso in data 04.03.2015 al prof. Parte_1
condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 438.192,45 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria subordinata si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
2 e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva
del procuratore di parte appellante:
- respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
721/2023;
- in ogni caso respingersi le domande risarcitorie svolte dall'attore nei confronti della scrivente perché infondate in fatto e in diritto non avendo alcuna Controparte_1
responsabilità per l'evento per cui è causa e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice/appellante, previa esatta determinazione del danno dalla steSA subito anche con rinnovo della CTU medico- legale per la parte relativa al preteso danno psichico o comunque con rideterminazione dello stesso differentemente da quanto proposto dal CTU, accertato il grave concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna di e limitarla alla quota Controparte_1
corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità; Spese
e compenso professionale rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto dinanzi al NA di Parte_1
Bolzano la ( ora per Controparte_2 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza di un infortunio sciistico occorsogli mentre stava sciando sulla pista Ciampinoi in prossimità dell'incrocio n. 4 e
3 n.6, gestita dalla società convenuta.
Esponeva l'attore di aver impattato contro un pilastro di acciaio che sostiene le reti al margine della pista, privo di copertura,
posto a soli 23 cm dalla rete, riportando gravissime lesioni fisiche, come illustrato nella perizia medico legale della dott.SA
e rimanendo impigliato nella rete collaSAta e seguito CP_3
dell'impatto rischiando il soffocamento a causa della neve che lo
ha ricoperto.
In diritto l'attore richiamava la legislazione nazionale in materia di sicurezza nella pratica dello sci , legge n. 363/2003 e quella provinciale, ordinamento delle aree sciabili attrezzate, di cui alla
LP 14/2010 e relativo regolamento di esecuzione dato con DPP
n.3/2012 per affermare in capo alla convenuta società, quale gestore dell'area sciistica sulla quale era avvenuto l'incidente de quo, un generale obbligo di meSA in sicurezza della pista e di protezione degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste anche mediante l´utilizzo di adeguate protezioni degli stessi attraverso il posizionamento di reti di contenimento (come previsto dall'
art.13 co.2 lett. a) della L.P. n.14/2010 ) e segnalazioni della situazione di pericolo (art. 3 della legge n. 363/2003) oltre al dovere di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse.( art.7 della citata legge). Evidenziava, inoltre,
l'obbligo per il gestore della pista di protezione degli utenti da pericoli atipici, (artt. 9, co. 3 e 12 c. 2 lett c) della L.P.
n.14/2010)
4 Sosteneva l'attore che la convenuta società Controparte_2
era contravvenuta alle prescrizioni di legge, in quanto ,pur riconoscendo la pericolosità del tratto della pista in cui era caduto l'attore, aveva posizionato una rete di delimitazione di tipo A che avrebbe dovuto avere funzione contenitiva e di assorbimento, sorretta da un palo di acciaio di forma quadrata a spigoli vivi e privo di protezione, contro il quale l'attore era andato ad urtare procurandosi gravi lesioni.
L'attore si riportava a quanto evidenziato nella relazione redatta dal proprio consulente ing. che aveva concluso Persona_1
per un montaggio della rete non a norma di legge né a regola d'arte.
Quanto alle conseguenze invalidanti riportate nell'incidente da nel sinistro, lo stesso si richiamava alla Parte_1
relazione medico - legale della dott.SA Persona_2
quantificando i danni patrimoniali e non, in complessivi €
438.192,45.-.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
(già e negava, contestando le avversarie Controparte_2
deduzioni, qualsiasi responsabilità per il sinistro occorso all'attore, rilevando la mancanza di prova degli elementi fondanti la domanda attorea, in primis del fatto fonte del danno e del nesso di causa tra questo e la condotta dalla società convenuta. In particolare rilevava che la dinamica riferita dall'attore in atto di citazione non corrispondeva a
5 quanto dallo stesso narrato alla propria psichiatra, dott.SA
né a quanto accertato dai Carabinieri intervenuti Per_3
successivamente all'incidente, per prestare soccorso che nel loro rapporto non avevano indicato la presenza di testimoni sul luogo dell'incidente, contrariamente a quanto affermato dall'attore. Mancando qualsiasi accertamento sulla dinamica del sinistro, non potevano neppure ritenersi dimostrate le caratteristiche della rete, atteso anche che il consulente di parte attrice l'aveva visionata a distanza di 4 anni dall'accaduto ed in stagione diversa e tenuto conto che i presidi di protezione sulle piste vengono smontati e rimontati ogni stagione.
La convenuta rilevava, ad ogni modo, che un urto così violento contro il sostegno della rete, come narrato dall'attore, non poteva che attribuirsi alla condotta dello stesso che evidentemente era sceso sulla pista sciando a velocità esagerata ed non adeguata alle condizioni della pista in quel momento affollata, perdendo aderenza su una lastra di ghiaccio che in ogni caso non costituisce pericolo atipico.
La convenuta negava, quindi, ogni correlazione tra il danno fatto valere dall'attore e la dinamica dell'incidente come dallo stesso riferita. Con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, la convenuta ne contestava le componenti del danno morale e la sua pretesa duplicazione non risultando dimostrato un danno non patrimoniale maggiore rispetto a quello previsto dalle tabelle di MI che già tengono conto
6 della componente soggettiva del danno. Anche con riferimento ai danni patrimoniali la convenuta confutava le relative voci e la loro congruità.
concludeva quindi per il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, in via subordinata, in caso di accoglimento ,
anche parziale, delle stesse, chiedeva venisse accertato il grave concorso di colpa di ex art.1227 c.c. con Parte_1
conseguente riduzione del risarcimento, previa eventuale detrazione degli importi percepiti per effetto dell'operatività di altre polizze assicurative.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale.
Con sentenza nr.721/2023 dd. 22/09/2023 il NA di
Bolzano ha respinto le domande avanzate da Parte_1
nei confronti di non avendo egli assolto al Controparte_1
proprio onere probatorio in ordine alla dinamica del sinistro,
risultando in esito alle prove testimoniali assunte e in base al rapporto stilato dai Carabinieri e relative fotografie del luogo del preteso impatto contro il palo di sostegno della rete,
innumerevoli elementi dai quali trarre la conclusione che i fatti
non si siano svolti come indicato da parte attrice.
Tale decisione è stata impugnata da che fa Parte_1
valere a motivi di gravame:
I. Errata qualificazione della fattispecie e conseguente errata
applicazione del regime di responsabilità (extracontrattuale in
7 luogo di quella contrattuale) e dell'onere della prova;
omeSA
motivazione in merito;
omeSA ed errata valutazione delle
risultanze istruttorie
II. Errata applicazione dell'art. 2043 c.c., anche in relazione
all'art. 2697 c.c., nell'escludere la sussistenza del nesso causale,
ed illogicità della motivazione;
omeSA ed errata valutazione
delle
risultanze istruttorie
III. Errata condanna alla rifusione delle spese di lite
Si è costituita in questo grado del giudizio Controparte_1
contestando i motivi di gravame avversari sui quali ha
[...]
preso compiuta posizione ritenendo corretta la motivazione del primo giudice secondo il quale l'attore non avrebbe provato il fatto costitutivo della propria domanda. Ha dunque chiesto la reiezione dell'appello.
In esito all'udienza del 31/01/2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Cons. Istr.
ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
fiSAndo udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione nel giorno 16/07/2025; le parti hanno depositato note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. , il Cons. Istr. ha riservato la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La qui impugnata sentenza ha respinto le richieste di risarcimento del danno avanzate dall'attore UA Pt_1
8 ritenendo non assolto da parte dell'attore l'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della propria domanda, in particolare, alla dinamica dell'incidente.
Secondo il Primo Giudice gli esiti delle prove testimoniali, anche alla luce di quanto riportato nel rapporto di incidente sciistico redatto dai Carabinieri, contrastano con i fatti come riferiti dall'attore.
1.1 Con il primo mezzo l'appellante si duole della errata qualificazione della fattispecie da parte del Primo Giudice
ricondotta alla responsabilità per fatto illecito, mentre i fatti dedotti dall'attore configurerebbero un'ipotesi di responsabilità
contrattuale per inadempimento al contratto di skipass, con la conseguente diversa disciplina dell'onere probatorio. Deduce
l'appellante vizio di motivazione in ordine al profilo della natura della responsabilità, che pur avendo formato oggetto di contestazione tra le parti, non sarebbe stata affrontata nell'impugnata sentenza. Sotto altro profilo le risultanze dell'espletata istruttoria, attraverso l'assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale oltre che sulla dinamica del sinistro, avrebbero, secondo l'appellante,
attestato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso causale tra i danni riportati dall'attore ed il posizionamento di una rete non regolamentare di delimitazione della pista, tale da costituire vero e proprio ostacolo atipico.
L'appellante chiede, in sostanza, la corretta qualifica del fatto
9 come ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da inadempimento degli obblighi gravanti in capo al gestore dell'aera sciistica in virtù del contratto di ski pass.
1.2 Il secondo mezzo denuncia Errata applicazione dell'art.
2043 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., nell'escludere la
sussistenza del nesso causale, ed illogicità della motivazione;
omeSA ed errata valutazione delle risultanze istruttorie. Con tale doglianza l'appellante espone le ragioni, sempre sotto il profilo della valutazione probatoria, della erroneità delle argomentazioni svolte dal Primo Giudice per escludere il nesso causale, anche in ipotesi di qualificazione della responsabilità
extracontrattuale della convenuta.
1.3 I motivi possono essere trattati congiuntamente poggiando le censure, in sostanza, sui medesimi argomenti volti ad evidenziare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla sussistenza del nesso causale.
In effetti, sia che si voglia ricondurre la responsabilità del gestore di area sciistica a natura contrattuale derivante dalla conclusione del contratto atipico di skipass, sia che si voglia configurare una sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in base al principio del neminem laedere, ovvero ex art.2051 c.c. in quanto custode, incombe sul danneggiato la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità, alla stregua del consueto criterio della normalità statistica, mentre grava sul gestore la prova liberatoria che sarà relativa all'impossibilità
10 oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art.1218 c.c,. ovvero la prova del fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale.
Infatti, in tema di risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento,
fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Anche ove si volesse inquadrare la fattispecie nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è sempre onerato della dimostrazione della effettiva dinamica del fatto,
intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In sostanza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Occorre allora verificare se nella fattispecie, sulla scorta delle risultanze istruttorie, poSA affermarsi che l'attore abbia fornito la prova degli elementi costitutivi della sua domanda ossia del nesso causale tra la condotta inadempiente del gestore della pista e l'evento di danno.
11 1.4 Nella prima memoria ex art.183 c. 6 c.p.c. l'attore ha precisato che il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti della società è di tipo contrattuale, trovando Controparte_1
la sua origine nel contratto c. d. di skipass. Si tratta di precisazione ammissibile che non attiene ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già
oggetto di giudizio tra le parti e non si colloca al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta.
Per altro, va esclusa la novità della domanda quando la parte si limita ad invocare un fondamento normativo diverso, non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, meSA in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Ad ogni modo, il Giudice di Appello, in presenza di specifico motivo di appello, e dunque, investito del relativo gravame può
procedere a diversa qualificazione giuridica dei fatti, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado.
1.5 Venendo dunque alla dedotta responsabilità per inadempimento del contratto di ski pass che la giurisprudenza ha definito come contratto atipico concluso tra il gestore dell'area sciabile e l'utente che a fronte della dazione di un corrispettivo acquista il diritto di godere dei servizi di risalita e di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci, può
citarsi la massima Cass n. 2563/2007: “Il contratto di ski pass
12 che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un
complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed
illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito -
presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in
cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo
di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con
derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza
della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a
rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una
cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che
governano la responsabilità contrattuale per inadempimento,
sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente
dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito
riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”
Ne consegue che il gestore degli impianti risponde ai sensi dell'art.1218 c.c., oltre che dei sinistri che dovessero verificarsi durante la fase di risalita altresì, di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo, tra cui, l'adozione di misure di protezione e, in generale, la manutenzione delle piste.
2 In ordine alla dinamica del sinistro l'attore Parte_1
allega in atto di citazione di essere impattato, in seguito ad una caduta in pista, contro un pilastro d'acciaio di sostegno della rete che limitava la pista, privo di protezione, posto a soli 23 cm
13 dalla rete.
Il Primo Giudice dubita della ricostruzione della dinamica del sinistro allegata dall'attore rinvenendo nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice elementi di contrasto con quanto risulta dal rapporto dell'incidente redatto dai Carabinieri e dalla testimonianza del Carabiniere e quindi ragioni di Per_4
inattendibilità dei testi attorei, avvalorate dallo stato dei luoghi come raffigurato nelle fotografie allegate al rapporto die
Carabinieri, che rappresenterebbero il preteso punto di impatto dell'attore contro il palo di sostegno della rete, in cui il manto nevoso, presentandosi del tutto intonso, fornirebbe elemento incompatibile con le manovre di salvataggio narrate dai testi.
2.1 Andando per ordine, nel rapporto di incidente sciistico redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, si legge “andava lo sciatore ad urtare contro le reti di tipo A e la
stanga di acciaio che sostiene la predetta rete.” Nella parte descrittiva “a crocette”, è indicata pista roSA, pianeggiante,
condizioni della neve “umida”, tempo sereno, visibilità buona,
traffico intenso;
sotto la voce “causa dell'incidente” è barrata la casella “scontro con ostacolo fisso.”
2.2 Il Carabiniere escusso all'udienza del Persona_5
21/02/2022, ha ricordato di essere intervenuto in qualità di soccorritore per prestare soccorso all'infortunato che era sdraiato a bordo pista, intorno a lui c'erano altre persone – 3 o
4- , qualificatesi come amici;
l'intervento di soccorso è stato
14 richiesto dalla segnalazione di un operaio degli impianti;
tra la chiamata dell'operaio e l'intervento il teste stima siano paSAti
neanche 5 minuti.
Il teste ha confermato le fotografie allegate al rapporto di incidente, scattate dagli stessi Carabinieri, che rappresentano la rete di delimitazione della pista in questione ed il punto in cui è stato trovato Parte_1
2.3 Il teste , Carabiniere giunto sul luogo del Testimone_1
sinistro in un secondo momento, chiamato dal collega Per_5
intervenuto per primo, ha dichiarato di aver visto l'infortunato
sdraiato per terra a pancia in giù a bordo pista sull'incrocio tra la
pista 4 e 6 in adiacenza alle reti. A richiesta di cosa fosse accaduto, il collega gli ha riferito di aver appreso che
l'infortunato era andato contro le reti e poi era rimbalzato in
pista.
2.4 nella sua testimonianza ha dichiarato che Testimone_2
il 04/03/2015 stava sciando insieme agli amici CP_4
, , e
[...] Persona_6 Controparte_5 Parte_1
sulla pista di non aver visto cadere in CP_1 Pt_1
quanto era partita da ultima del gruppo, dietro a e Pt_1
ma di avere raggiunto sul luogo in cui si Per_6 Per_6
trovava l'attore dopo la sua caduta. Precisamente la teste ha riferito:
Io personalmente non ho visto la dinamica dell'incidente. Infatti,
prima è partito poi e poi sono partita io per Pt_1 Per_6
15 ultima. Io mi sono accorta che è caduto perché ho sentito Pt_1
lo strillo di io li ho raggiunti. Come ha fatto a cadere Per_6
non lo so. Quando sono arrivata ho visto immerso nella Pt_1
neve tra le rete e la neve (la teste indica con una freccia il luogo
dove ha visto nella foto n. 2 all. 3 attore). Confermo che Pt_1
la situazione era quella della foto n. 2 di cui all'all. 3 che mi si
rammostra, ho fatto io la foto. Posso dire che era Pt_1
incastrato tra la rete e la neve e questo posso dirlo perché è stato
molto difficile tirarlo fuori. La rete impediva che Pt_1
scivolasse nel burrone. Per “molto difficile” intendo questo: siamo
andati sotto/ a valle della rete, e abbiamo cercato di spingerlo in
su verso la pista, ma non ci riuscivamo perché lui urlava. Pt_1
era tutto sotto la neve (testa compresa). Quando abbiamo visto
che non riuscivamo da soli, ha chiamato i soccorsi. Per_6
Nel frattempo, è arrivata altra gente, tra cui una persona di
lingua straniera forse ruSA, che si è fermata e ci ha aiutato a
tirare fuori dalla buca. ADR: penso che da quando Pt_1
l'abbiamo visto a quando siamo riusciti a tirarlo fuori saranno
paSAti ca. 15/20 minuti perché è stato proprio difficile tirarlo
fuori. ADR: preciso che io e siamo stati sempre Per_6
accanto a ADR: io sono scesa immediatamente dopo Pt_1
ADR: urlava per il dolore e diceva “non mi Per_6 Pt_1
toccate”; non sapeva bene dove aveva male. Penso di ricordare
che fosse parallelo alla rete, rotolato nella rete. Noi Pt_1
provavamo a tirarlo fuori spingendolo dall'anca e lui diceva “mi
16 fate male, mi fate male” e quindi non sapevamo come tirarlo su.
Questo signore che ci ha aiutati siccome era forzuto è riuscito a
sollevarlo e a tirarlo su. Il signore spingeva da sotto e Per_6
tirava da sopra.
La teste ha contrassegnato su copia della fotografia, doc.1 di parte attrice, con una freccia il punto in cui ha trovato l'attore
Pt_1
2.5 Le dichiarazioni di collimano con quelle di Testimone_2
che il giorno dell'incidente sciava Testimone_3
insieme all'attore ed altri amici, tra i quali la teste Pt_1
ed ha visto la caduta dell'attore. Il teste ha dichiarato: Tes_2
Io sciavo praticamente dietro a e ad un certo punto ho Pt_1
potuto vedere che lo stesso, dopo aver impostato la prima curva,
avendo perso aderenza alla pista, è andato a impattare contro la
rete di protezione, e in particolare contro la stecca di metallo ivi
posta, a margine del bordo pista. Confermo quanto descritto nel
cap. 4 (vero che l´attore, prof. a seguito Parte_1
dell´impatto rimaneva incastrato nella rete e coperto dalla neve).
Sono subito sciato verso il mio amico infortunato, e l'ho raggiunto
dopo forse un minuto dalla caduta. Ho cercato di tirarlo fuori
dalla rete, togliendomi gli sci, ma non ci sono riuscito. Gli ho
chiesto come stesse, e lui mi aveva risposto, ma non avevo
capito, se si fosse fatto male o meno. Sono riuscito ad
organizzare aiuto, nel senso che un altro signore che stava per
scendere la pista mi ha dato una mano nel liberare il signor
17 dalla rete. Per fare questo, il signore si è dovuto recare Pt_1
oltre il bordo della pista, alzare la rete di protezione, e in questo
modo siamo riusciti a riportare il signor sulla pista. Ero Pt_1
ancora presente quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri
che hanno poi scattato le foto. è stato portato in Pt_1
Ospedale.
2.6 Dalle dichiarazioni testimoniali su riportate risulta che cadendo autonomamente in pista è andato ad Parte_1
urtare contro la stanga di metallo di sostegno della rete di protezione sita al margine della pista. Entrambi i testi e Tes_4
hanno riferito che è rimasto Per_6 Parte_1
incastrato tra la rete e la neve al margine della pista e che essi avevano tentato di liberare l'infortunato dalla rete, senza riuscirci;
solo l'intervento di un altro sciatore ha consentito di riportare l'attore sulla pista.
2.7 Il primo Giudice ha avanzato dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da non Testimone_3
risultando dal rapporto dei Carabinieri la presenza di testimoni sul luogo dell'incidente ed avendo il Carabiniere Per_4
dichiarato di essere stato informato dal collega di aver appreso
che l'infortunato era andato contro le reti e poi era stato
rimbalzato in pista.
In realtà, come sopra esposto, il teste Persona_5
Carabiniere intervenuto per primo sul posto, ha confermato che c'erano altre persone intorno all'infortunato che si sono
18 qualificate come amici, pur non ricordando quante fossero,
forse 3 o 4. Il fatto che nella concitazione del momento i
Carabinieri abbiano omesso di richiedere il nome degli eventuali testimoni non può ripercuotersi sull'attendibilità dei testi, la cui presenza è comunque stata confermata, seppur senza individuazione, dagli stessi Carabinieri.
Ed ancora, la circostanza riferita dal Carabiniere , di Per_4
essere stato informato dal collega di aver appreso che Per_5
l'infortunato era andato contro le reti e poi era stato rimbalzato in
pista non è idonea ad inficiare la credibilità alle dichiarazioni coincidenti e prive di contraddizioni rese dai due testimoni,
trattandosi evidentemente di un'informazione frettolosa de relato di cui non si conosce la fonte, del tutto generica, data nell'immediatezza dell'attività di soccorso.
Va, per altro rilevato che i Carabinieri sono intervenuti quando l'attore era già stato liberato dalla rete e si trovava sdraiato a terra a pancia in giù (prono) a bordo pista (testi e Per_5
) e quindi nulla hanno potuto riferire per scienza Per_4
diretta sulla dinamica dell'incidente.
2.8 Ulteriore incongruenza nella narrazione attorea viene ravvisata dal Primo Giudice, nel fatto che avrebbe Pt_1
allegato in atto di citazione di essere impattato con un pilastro d'acciaio privo di qualsiasi copertura, mentre alla sua consulente, dott.SA egli avrebbe riferito di aver urtato Per_7
contro uno dei pali di sostegno della rete che non era
19 regolamentare come rilevato dai carabinieri in quanto di sezione
rettangolare con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di
gomma piuma”. In realtà, leggendo la frase “ Con mio dolore
urtavo contro uno dei pali di sostegno della rete che non era
regolamentare come rilevato dai Carabinieri, in quanto di sezione
rettangolare con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di
gomma piuma e soprattutto era a contatto diretto con la rete di
protezione.”, nella sua interezza senza estrapolare atomisticamente dal suo contesto le singole parole che la compongono, appare evidente che l'avverbio di negazione “non”
si riferisce chiaramente sia a “cilindrico” che a “ricoperto di gomma piuma”. Il dichiarante, invero, nel descrivere il palo contro cui è urtato, lo definisce non regolamentare in quanto
con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di gomma
piuma e soprattutto era a contatto diretto con la rete di
protezione.
Anche sotto tale aspetto non può condividersi il giudizio di incongruenza assunto dal Primo Giudice.
2.9 Quanto al manto nevoso in prossimità del palo di sostegno della rete rappresentato nelle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri che secondo il Primo Giudice sarebbe intonso e quindi in condizioni incompatibili con le manovre effettuate per estrarre l'attore dalla rete, appare difficile apprezzare la bontà
dell'osservazione ai fini di una valutazione di inattendibilità
della versione fornita dai testi, che ha trovato, in parte,
20 conferma nel rapporto dei Carabinieri e nelle fotografie allegate raffiguranti, secondo la indicazione data, il particolare con zona
dove si trovava l'infortunato e (1e 3) vista zona d'impatto in cui si vede un palo a forma quadrangolare a spigoli vivi non protetto.
3. Da quanto sin qui esposto, può ritenersi dimostrato che l'attore autonomamente caduto in pista, è Parte_1
andato a sbattere contro il palo di sostegno della rete raffigurato nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri che rappresentano il luogo dell'impatto rispettivamente il luogo in cui è stato rinvenuto l'infortunato.
3.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro da parte del dott.
al quale è stato conferito, in particolare, l'incarico di CP_6
precisare, se la rete di sicurezza installata dalla convenuta nel
tratto ove si è verificato l´incidente, così come identificato nel
rapporto di incidente sciistico n.663 d.d.04.03.2015 e così come
emerso dalle prove orali assunte, era correttamente montata ed
installata al fine di non costituire eSA steSA e/o la stanga di
acciaio che la sosteneva, un pericolo per gli utenti delle piste.
Il ctu dott. ha ricostruito la dinamica dell'incidente sulla CP_6
scorta delle allegazioni dell'attore e delle emergenze di Pt_1
causa , giungendo a ritenere:
Sulla base delle misurazioni, descrizioni, ricostruzioni e
considerazioni fin qui svolte, con i dovuti riferimenti anche ai
21 contenuti della consulenza medico-legale della OT.SA
, si deve concludere, al di là di ogni ragionevole Per_8
dubbio, che i traumi fisici riportati dal signor sono stati Pt_1
causati dall'urto contro uno dei supporti metallici a sezione
quadrangolare che sostengono la rete fiSA di contenimento posta
a valle del breve collegamento che all'epoca dell'incidente
congiungeva la pista ,,4,' alla pista "6" del Tale CP_1
dispositivo di sicurezza, impropriamente riconducibile alla
tipologia delle reti A, presentava un franco orizzontale libero fra
rete e supporti inferiore ai 20 centimetri, del tutto insufficienti per
assorbire efficacemente, in modo elastico e dunque non
traumatico, l'energia cinetica di qualunque sciatore che vi
impattasse.”
Quanto alla rete allestita dal gestore della pista a valle del bypass di collegamento delle piste 4 e 6 all'epoca dei fatti insistente per il paSAggio alla pista 6, secondo il consulente dott. …appare subito evidente come la rete posizionata a CP_6
valle del by-pass del non fosse propriamente CP_1
riconducibile alla tipologia A, mancando soprattutto
l'indispensabile franco orizzontale libero ("gioco"), qui azzerato o
ridotto a pochi centimetri (foto n.6 e 7), per non dire dell'assenza
delle carrucole, sostituite da moschettoni che non consentono il
corretto scorrimento dei cavi metallici (foto n.8) e dello mancata
imbottitura elastica dei poli metallici di sostegno, a sezione
quadrangolare, posizionati praticamente o ridosso dello rete.
22 Le carenze appena descritte costituiscono certamente una
situazione di pericolo atipico, insidioso e non percepibile
dall'utente. Non solo: in caso di caduta, vedendo la rete sulla
propria traiettoria di caduta, lo sciatore è portato ad affidarsi alla
sua presumibile capacità di assorbimento non traumatico del
possibile urto. E', questo, un caso da manuale del c.d. "falso
affidamento".
3.2 La compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con un tale impatto è stata riconosciuta anche dalla consulenza medico-legale espletata dalla dott.SA che ha accertato Per_8
che a seguito di caduta su una pista sciistica – l'attore Pt_1
ha riportato, una frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sx, una contusione alla spalla dx e contusioni con abrasioni al capo;
secondo la CTU il quadro delle lesioni
riportate consente di confermare il dato circostanziale che fa
risalire il momento causale all'incidente in questione e di valutare
tale antecedente traumatico idoneo alla produzione di tali lesioni.
Quali postumi dell'evento traumatico si osservano gli esiti
anatomici e funzionali della frattura dell'omero consolidata in
varo, un importante quadro algico-disfunzionale e un danno
estetico da cicatrice post-chirurgica; sul versante psichico è stato
accertato un “disturbo psichico correlato ad eventi traumatici e
streSAnti, senza specificazione”, come codificato dal DSM5.
3.3 Per completezza, rispondendo alle contestazioni dell'appellata, va evidenziato che la ctu dinamica del dott.
23 reca la data del 07/05/2022 ed è stata depositata il CP_6
09/05/2022, dunque dopo l'audizione dei testi avvenuta all'udienza dl 12/04/2021 ( testi e Tes_5 Per_6
, all'udienza del 21/02/2022 ( ) e CP_4 Per_5 Per_4
all'udienza del 20/04/2022 (teste . Del resto, le Tes_2
conclusioni cui è pervenuto il ctu dott. prescindono e CP_6
comunque non sono in contrasto con le testimonianze assunte che, come detto, hanno confermato la ricostruzione della dinamica fornita dall'attore.
4. Ritenuto per quanto sin qui argomentato dimostrato che in seguito ad una caduta autonoma in pista, è Parte_1
impattato contro il palo della rete posta a bordo pista;
il nesso causale tra tale urto e le lesioni riportate è dunque altrettanto provato.
L'attore deduce la responsabilità contrattuale ex art. 1281 c.c.
della società adducendo l'inadempimento Controparte_1
per così dire qualificato della steSA, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno, consistito nell'aver posto a margine della pista una rete con palo di sostegno non regolamentare.
Incombe quindi al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno ( cfr.
Cass.n.12760/2024),.
In virtù del contratto di skipass il gestore dell'area sciabile, si è
24 sopra detto, risponde contrattualmente, ai sensi dell'art. 1218
c.c. ( anche) degli infortuni occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di manutenzione in sicurezza della pista in virtù del contratto medesimo.
4.1 L'obbligo di manutenzione in sicurezza è normativamente disciplinato a libello nazionale dalla legge 24.12.2003, n. 363,
che detta “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e per la Provincia
Autonoma di Bolzano dalla Legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14 “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” e relativo regolamento dato con Il DPP Decreto del Presidente
della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3.
La legge 363/2003 dopo avere, nell'art. 1, definito la finalità e l'ambito di applicazione della legge, descrive nell'art. 2 quali
“aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste,
impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni;
la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino ....“,
All'art. 3 è previsto l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative
in condizioni di sicurezza, provvedendo alla meSA in sicurezza
delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno
25 l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste
mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e
segnalazioni della situazione di pericolo.
Ed ancora, ai sensi dell'art.7 c.2 primo periodo, …Qualora le
condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del
fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi,
ovvero la pista deve essere chiusa.
Sussiste dunque, in capo ai gestori delle aree sciabili, l'obbligo generalizzato di protezione dell'utenza che va ad integrarsi con specifici obblighi, quale, per quanto qui di interesse, la rimozione di ostacoli atipici.
Legge provinciale n. 14 che ha regolamentato il settore per la
Provincia Autonoma di Bolzano, dispone, per quanto più
specificamente di interesse, all'art.7, c. 2 che le piste devono
essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un
pericolo durante l'apertura al transito degli utenti. Qualora gli
ostacoli atipici non poSAno essere rimossi, essi devono essere
opportunamente segnalati e protetti.
Ai sensi del successivo art.9 c.3 L'area adiacente ai bordi delle
piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del
gestore dell'area sciabile attrezzata , mentre l'art.12 prevede per il gestore dell'area sciabile attrezzata l'obbligo di preparazione e manutenzione delle piste, in particolare per quanto qui rileva, al comma 2 lett.b) eliminare gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi,
26 Il Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14 dato con Il DPP Decreto del Presidente della
Provincia 12 gennaio 2012, n. 3 all'art.15 dà la definizione di pericoli atipici:
Pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili
anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il
tracciato sciistico, quali: a) ostacoli, sia naturali che artificiali,
all'interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchiature
dell'impianto d'innevamento tecnico, sostegni di impianti di
risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni. Sono considerati
pericoli atipici anche gli ostacoli artificiali a bordo pista e fino ad
una distanza di 5 metri dalla palinatura o dal limite alberato
indicante il bordo pista esterno;
b) alberi presenti all'interno della
pista oppure alberi isolati, se situati a bordo pista, in un'area
aperta, priva di vegetazione;
c) curve particolarmente strette in
prossimità di precipizi, crepacci, sbarramenti improvvisi, scarpate
di valle con la presenza di evidenti insidie quali massi, ceppaie,
ecc.; d) mezzi battipista o motoslitte in movimento o fermi sulla
pista durante l'orario di apertura al pubblico;
e) produzione di
neve tecnica durante l'orario di apertura della pista, se non
opportunamente segnalata;
pista ghiacciata o lunghi tratti di
pista ghiacciati: diversamente dalla neve gelata, la neve assume
la colorazione e la trasparenza del ghiaccio, tanto da non
consentire il paSAggio né con gli sci, né con i veicoli cingolati da
neve.
27 4.2 Ciò premesso occorre verificare se la convenuta appellata,
gestore della pista, nella sua veste di controparte contrattuale di sia rimasta inadempiente all'obbligo di Parte_1
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi ovvero abbia fornito la prova liberatoria della “impossibilità oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218
c.c.).
Si è sopra detto che in base alle risultanze istruttorie risulta che l'attore cadendo è andato ad impattare Parte_1
contro il palo di metallo che sorregge la rete di protezione posta da bordo pista.
Ai sensi della normativa nazionale e provinciale citata tale sostegno di metallo quadrangolare e privo di protezione, come raffigurato nelle fotografie scattate nell'immediatezza del soccorso dai Carabinieri, costituisce un pericolo atipico, in quanto ostacolo inaspettato o difficilmente evitabile anche per
uno sciatore responsabile, che il gestore della pista ha l'obbligo di neutralizzare attraverso idonea protezione in virtù del generale obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti
lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi oltre che dell'obbligo contrattuale della manutenzione in sicurezza della pista cui l'utente ha accesso dietro il pagamento del corrispettivo per lo ski pass.
Nella fattispecie è la steSA rete posta a protezione della
28 fuoriuscita dello sciatore dalla pista a costituire pericolo atipico,
proprio per la sua struttura non regolamentare, come spiegato dal ctu dott. e pertanto costituisce di per sé insidia. CP_6
Non avendo la società appellata adempiuto al proprio obbligo contrattuale è chiamata a rispondere dei danni subiti dall'appellante quale gestore dell'area sciabile, a meno che non fornisca la prova liberatoria di una condotta imprudente o inadatta dello sciatore idonea ad incidere sul nesso causale.
4.3 Una tale dimostrazione non è stata fornita, limitandosi l'appellata a rilevare che l'incidente è stato causato per fatto proprio dell'infortunato.
Per andare esente da responsabilità la convenuta appellata avrebbe dovuto provare di avere messo l'utente della pista nella condizione di percorrerla in piena sicurezza, sì da poter ricondurre il fatto di danno al caso fortuito o ad un comportamento del tutto imprudente ed imprevedibile dello stesso danneggiato tale da essere considerato unica causa del danno verificatosi.
Dalle risultanze istruttore una tale dimostrazione non emerge,
come non risulta dimostrato un comportamento dello sciatore tale da costituire concausa dell'evento. Non si profila, dunque,
neppure un concorso del danneggiato.
5 L'accertamento della responsabilità dell'appellata società per l'incidente comporta che la steSA debba risarcire il danno al danneggiato appellante, nei termini che seguono.
29 La consulente tecnica medico-legale dott.SA ha Per_8
ritenuto, come già sopra esposto, che il quadro delle lesioni riportate consente di confermare il dato circostanziale che fa risalire il momento causale all'incidente in questione e di valutare tale antecedente traumatico idoneo alla produzione di tali lesioni;
ha accertato che a seguito di caduta su una pista sciistica ha riportato, una frattura Parte_1
pluriframmentaria della testa dell'omero sx, una contusione alla spalla dx e contusioni con abrasioni al capo. Quali postumi dell'evento traumatico si osservano, così la dott.SA , Per_8
gli esiti anatomici e funzionali della frattura dell'omero
consolidata in varo, un importante quadro algico-disfunzionale e
un danno estetico da cicatrice post-chirurgica; sul versante
psichico è stato accertato un “disturbo psichico correlato ad
eventi traumatici e streSAnti, senza specificazione”, come
codificato dal DSM5.
Residua un danno biologico, inteso come menomazione
dell'integrità psico-fisica del soggetto, valutabile nella misura del
35% (trentacinque per cento). Gli stessi postumi incidono anche
sulla capacità lavorativa specifica di odontoiatra del periziando
riducendola nella misura di 1/3. Non sussistono invece
ripercussioni sull'attività di docente universitario. Le spese di
cura e certificazione, esposte dall'allegato n. 19 all'allegato n. 28,
sono congrue e riferibili all'evento de quo. L'importo globale
risulta essere di € 4.734. Non si ritiene neceSArio prevedere
30 spese future di cura.
Il periodo di temporanea inabilità deriva da quanto riportato in anamnesi e descritto nella documentazione clinica ed è stato quantificato in , totale per 19 (diciannove) giorni, parziale al
75% per giorni 30 (trenta), al 50% per giorni 60 (seSAnta) ed al
25% per ulteriori giorni 60 (seSAnta). Rileva la ctu che, Dato il
quadro clinico rilevato in sede di accertamento medico legale è
del tutto plausibile che il prof. non riesca più a praticare Pt_1
l'attività sportiva dello sci, anche a livello amatoriale. Per quanto
attiene le spese di cura e certificazione si ritengono congrue e
riferibili all'evento le spese documentate dall'allegato n. 19
all'allegato n. 28 per un importo globale di € 4.734,00.
5.1 Per quanto attiene al danno psichico la psichiatra,
ausiliaria della consulente d'ufficio, dott. ha Persona_9
concluso, in esito all'indagine clinica, esame psichico e test psicodiagnostici (valutazione psicodiagnostica condotta dal
OT. psicologo clinico esperto in Persona_10
psicodiagnostica forense) e sulla base della documentazione clinica in atti e precisamente, delle relazione della psichiatra dott.SA dd. 31/10/2016, 19/03/2028 e Persona_11
15/06/2020, nonché del certificato del dott. dd. Per_12
02/08/2016 e della relazione medico legale della dott.SA CP_3
dd. 25/05/2018 , Alla luce dei dati raccolti, …. che, in seguito ed
a causa dell'evento traumatico patito dal PE in data
04.03.2015 egli ha presentato un quadro ansioso depressivo, con
31 significativi aspetti di matrice post-traumatica e con elementi
depressivi di natura reattiva alle limitazioni funzionali riportate
sul piano fisico e al diminuito senso complessivo di autoefficacia
personale. Tali sintomi, manifestatisi a partire dal 2016, hanno
costituito un “Disturbo correlato a eventi traumatici e streSAnti,
senza specificazione”, così come codificato dal DSM 5. Per quanto
riguarda il nesso di causa, non risultano altri eventi traumatici o
streSAnti che poSAno aver avuto un significativo ruolo
nell'eziopatogenesi del disturbo presentato dal PE;
esso,
infatti, non solo è insorto successivamente all'incidente patito
sugli sci nel 2015, ma soprattutto è ad esso legato, nei vissuti e
nel significato, senza che la struttura di personalità di base
poSA aver avuto un ruolo di concausa sufficiente a determinarlo
in presenza di una mera occasione. Il disturbo rilevato nel
PE costituisce un danno biologico di natura psichica
permanente, che pur essendosi modificato nel tempo sul piano
sintomatologico, non sembra aver presentato un periodo iniziale
di maggior gravità complessiva, ma aver semmai mostrato un
andamento peggiorativo, cronicizzandosi.
Che il disturbo psichiatrico sia correlato all'incidente de quo risulta altresì dal Certificato a firma del Dr. psichiatra Per_12
del Dipartimento di Salute Mentale di Roma, in data 02-08-
2016, (considerato anche dalla dott.SA da cui si Per_9
ricava: “Si certifica di avere in cura il Sig. da Parte_1
più di sei mesi. Il pz. è seguito in psicoterapia per un disturbo
32 post-traumatico Consulenza Tecnica d'Ufficio Calvani UA
Causa Civile N.R.G. 994/2020 NA di Bolzano da stress,
successivo ad evento traumatico occorso per una caduta su di
una pista di ski”
Le contestazioni mosse da parte appellata alla consulenza psichiatrica in esito alla quale è stato accertato un danno biologico da disturbo psichico post traumatico hanno trovato pronta quanto esaustiva risposta della psichiatra, ausiliaria della consulente d'ufficio, dott. che alle Persona_9
osservazioni del consulente di parte convenuta/appellata ha così replicato:
PaSAndo quindi a rispondere alle osservazioni di questi due
CCTTPP, vorremmo sinteticamente fare presente che abbiamo
tenuto conto dei vari “life events” che hanno caratterizzato la vita
del PE, anche successivamente al marzo 2015,
escludendo dalla considerazione del danno biologico di natura
psichica quegli aspetti afferenti alla psicopatologia non
evidentemente correlabili all'evento psicotraumatico in esame.
PaSAndo quindi a rispondere alle osservazioni di questi due
CCTTPP, vorremmo sinteticamente fare presente che abbiamo
tenuto conto dei vari “life events” che hanno caratterizzato la vita
del PE, anche successivamente al marzo 2015,
escludendo dalla considerazione del danno biologico di natura
psichica quegli aspetti afferenti alla psicopatologia non
evidentemente correlabili all'evento psicotraumatico in esame.
33 Per quanto riguarda infine l'osservazione per cui non avremmo
“puntualmente confrontato (e quindi pesato) la
genericità/discontinuità delle terapie prescritte per come emerso
dalla documentazione e dallo stesso colloquio di CTU”, alla luce
di quanto appena illustrato, possiamo rispondere che, non solo
questo metodo è stato attuato anche relativamente al percorso di
cura del PE, ma in relazione ad esso è stata svolta una
particolare indagine con la psichiatra curante del Dr. Pt_1
collega degna di assoluta credibilità e fiducia, che ha descritto
come la presa in carico sia stata continuativa così come la
prescrizione della terapia psicofarmacologica (consistente in
Anafranil, a cui è poi stato aggiunto Lyrica) che, semmai, non è
stata diligentemente assunta dal PE per una forma di
resistenza ad eSA, nonostante, ed andando ad aggravare,
l'andamento peggiorativo e tendente alla cronicizzazione del
quadro clinico rilevato. L'apparente “buco documentale”
corrisponde a quanto atteso per un setting di cura privato.
Soprattutto, non risulta sostenibile, alla luce dei dati documentali
e clinici, disponibili che il PE in seguito ed a causa
dell'incidente avuto sugli sci nel marzo del 2015, non abbia
presentato alcun disturbo mentale, così come si legge a
conclusione delle osservazioni di questi CCTTPP quando scrivono:
“si ritiene che non presenti manifestazioni di Parte_1
ordine psicopatologico come causalmente riferibili alla caduta del
4.3.2015 ”.
34 Alle osservazioni del Consulenti di parte attrice/appellante la dott.SA ha risposto che “in sostanza, fino all'inizio Per_9
della presa in carico da parte della Dr.SA non Persona_11
risulta un quadro tale da poter diagnosticare con sufficiente
probabilità la presenza di un Disturbo da stress post-traumatico.
Inoltre, in tale intervallo di tempo, non risultano franchi sintomi di
evitamento; il PE ha ad esempio attivamente cercato di
riprendere l'attività sciistica pur avendoci poi rinunciato
riscontrando di provare disagio in tale contesto. Nell'attualità pur
permanendo dei 37 significativi aspetti post traumatici tali da
poter sostenere la diagnosi di Disturbo correlato ad eventi
traumatici e streSAnti, questi non risultano tuttavia tali da poter
diagnosticare un PTDS.”
6 Può dunque procedersi alla quantificazione del danno riportato dall'attore/appellante Parte_1
Con riferimento al danno alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria che deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici poSAno essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal NA
di MI essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio
35 nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art.3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle
Sezioni Unite, trova dunque soddisfazione nella scelta condivisa da questa Corte di adottare le Tabelle del NA di MI
(aggiornate all'anno 2024), avvallata, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12408/11, 14402/11) ed applicabile al caso in esame.
6.1 Va evidenziato come i parametri tabellari elaborati presso il
NA di MI successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, secondo criteri standardizzabili, tenendo conto degli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, e di sofferenza soggettiva.
Nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico
36 e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in base alle tabelle di MI è quindi compresa la componente del danno morale standardizzato.
Quanto alla prova della sussistenza del danno morale,
attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire unica fonte di convincimento del giudice, il quale potrà fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza,
per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod prelumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, standard. Proprio tale ragionamento presuntivo è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute (Cass. n.25164/2020).
6.2 Ai fini della sussistenza del danno morale nel caso concreto va tenuto presente il percorso della malattia che ha comportato per l'attore – appellante l'insorgere di una condizione di afflizione fisica e psicologica , di una sofferenza soggettiva di natura interiore del tutto in linea con il grado di percentuale di invalidità permanente. Tale voce di danno è già ricompresa,
come detto, nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella di MI qui applicata.
Nela fattispecie, la malattia ha avuto come risulta da ctu, un percorso lungo, caratterizzato da “intervento chirurgico di
riduzione cruenta della frattura, innesti ossei da allograft e
37 osteosintesi con fili ad alta resistenza e placca Philos in titanio e
viti a stabilità angolare” il 6 marzo 2015 , dimesso il 09 marzo
2015 con applicazione di tutore di posizione da tenere per 5
settimane e prognosi di giorni 90 e nuovamente ricoverato per il monitoraggio e terapia del dolore post-operatorio; in data
17marzo 2015 si è provveduto all'asportazione punti di sutura;
dimesso il 21.03.2015 con prescrizione di mantenere il tutore fino al successivo controllo;
sono seguiti cicli di idrochinesiterapia riabilitativa e recupero funzionale;
è seguito un breve ricovero dal 24.08 al 26.08.2016 presso l'Ospedale di
Latisana per “Intolleranza ai mezzi di sintesi”.
L'inabilità temporanea è durata complessivamente 169 giorni.
Le descritte circostanze relative al decorso della malattia consentono di ritenere giustificato il riconoscimento del danno morale, quale dolore e sofferenza interiore patita dall'appellante per le lesioni riportate e del lungo iter terapeutico conseguente.
6.3 Non può, per converso, riconoscersi alcun incremento per sofferenza soggettiva, né dedotta né provata.
Nel caso concreto non viene allegato né tanto meno dimostrato che abbia patito conseguenze che hanno reso Persona_13
il pregiudizio maggiore rispetto ai casi consimili, non risultando che i postumi abbiano raggiunto un pregiudizio di straordinaria afflittività tale da giustificare una personalizzazione del danno biologico. Ed invero, la personalizzazione del danno biologico è
ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio
38 tabellare di valutazione del danno biologico – destinato alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe – non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale e può essere riconosciuto solo qualora emergano specificatamente specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame,
legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale… di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. 2788/2019; Cass. 9865/2020).
L'attore/appellante non ha allegato nessuna specifica situazione che giustifichi l'applicazione del criterio della personalizzazione del danno biologico.
Va, invero, sottolineato che i postumi psichici sono già
considerati nella percentuale di danno biologico riconosciuta.
Non appare quindi giustificata la relativa pretesa di personalizzazione avanzata dall'appellante.
6.4 Neppure può riconoscersi un danno da lucro ceSAnte, pur avendo la consulenza medica valutato in considerazione della tipologia di lesione (che coinvolge l'arto superiore sinistro pur in soggetto destrimane) e la tipologia di lavoro del periziando
(odontoiatra) una riduzione della capacità lavorativa specifica di odontoiatra nella misura di 1/3, perché difetta del tutto la prova di una riduzione reddituale, da calcolarsi in base alla differenza fra reddito pregresso e riduzione del reddito
39 successiva all'evento di danno. L'appellante, invero, non ha dimesso alcuna documentazione dalla quale risulti il reddito pregresso, conseguito prima dell'incidente e quello successivo all'incidente.
e financo la base di reddito sulla quale effettuare il calcolo di tale danno.
7 Per quanto sin qui esposto, in considerazione della gravità
delle lesioni riportate, dell'età del danneggiato, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno sopra indicati in base alle tabelle di MI 2024, il danno non patrimoniale viene determinato come segue:
€192.784,00.- a titolo di invalidità permanente ( punto base danno non patrimoniale € 8.409,32.-), € 2.185,00.- a titolo di invalidità temporanea totale, € 2.587,50.- titolo di invalidità
parziale al 75%, € 3.450,00.- a titolo di invalidità parziale al
50%, € 1.725,00.- a titolo di invalidità parziale al 25% ( €
115.00 punto base ITT) e quindi complessivamente €9.947,50.-
a titolo di danno biologico temporaneo.
Il danno biologico è stato, come già anticipato, calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico NA MI del
2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate ( maggio 2024). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
40 (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Per principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. civ.,
sez. III, 20.06.1996, n. 5680) la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (04.03.2015), ma da quella in cui è
terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità
temporanea è stata determinata in totali giorni 169, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione del danno permanente è quella del 20/08/2015.
L'importo di €192.784,00.- riconosciuto a titolo di invalidità
permanente va dunque svalutato alla data del 20/08/2015 e l'importo di €9.947,50.- spettante a titolo di danno biologico temporaneo alla data del 04/03/2015.
7.1 Possono riconoscersi all'attrice - appellante € 2.234,00.- per spese mediche valutate pertinenti e congrue dal consulente medico, maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data media dell'esborso, tra marzo 2015 e gennaio 2017 e quindi febbraio 2016, che ammontano ad € 3.029,72.-
41 Spettano inoltre le spese per la consulenza tecnica di parte della dott.SA quale danno emergente, € 2.500,00.- CP_3
maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data della fattura n.131/2018 dd. 27/11/2018 (doc. 28), pari ad €
3.287,06.-
Non possono riconoscersi in difetto di prova dell'esborso e prima ancora della fattura, le spese per la consulenza di parte ing. Per_1
7.2 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio) che va fiSAta al 10 settembre 2025 (giorno della decisione).
La rivalutazione sugli importi così determinati va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d.
costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel
42 riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi".
Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, ritenendo sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), ma sull'importo capitale via via rivalutato con periodicità annuale (Cass.
20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). Il
calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
7.3 Spettano quindi a : Parte_1
€ 214.209,17.- per danno biologico da IP (€ 158.669,69.- ,
importo liquidato alla data del 20/08/2015 , rivalutato alla data del 10/09/2025 e maggiorato degli interessi in base ai
43 criteri sopra esposti)
€ 11.072,09.- per danno biologico da ITT (€ 8.160,38.-
importo, liquidato alla data del 20/08/2015, rivalutato alla data del 04/03/2015 e maggiorato degli interessi in base ai criteri sopra esposti)
€ 3.034,22.- per spese mediche ( importo € 2.234,00.-
rivalutato e maggiorato degli interessi in base ai criteri sopra esposti)
€ 3.291,96.- per consulenza tecnica di parte della dott.SA
( importo € 2.500,00.- rivalutato e maggiorato degli CP_3
interessi in base ai criteri sopra esposti)
e dunque complessivamente l'importo di € 231.607,44
Sugli importi così riconosciuti spettano altresì gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
8 Per quanto concerne le spese di lite, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza il giudice d'appello è tenuto a procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali stante il principio di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese di lite.
L'esito del giudizio vede dunque soccombente la società
appellata che è tenuta a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante.
44 Le spese processuali vanno liquidate in base ai criteri dettati dal DM 147/2022, in base al decisum per lo scaglione da €
52.000 a € 260.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.721/2023 pronunciata dal NA di
Bolzano in data 22/09/2023, in riforma della steSA,
accerta la responsabilità dell'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla causazione del sinistro occorso in data 04.03.2015 a Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di dell'importo complessivo di € 231.607,44.- Parte_1
oltre interessi di mora in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a rifondere a le spese del primo grado di Parte_1
giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 14.103,00.-
di cui € 2.552,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, € 5.670,00.- per la fase istruttoria e di trattazione,
45 € 4.253,00.- per la fase decisoria, oltre per spese generali ( 15%
su compensi), IVA e Cap come per legge, oltre le spese per le due consulenze d'ufficio;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a rifondere a le spese del presente grado Parte_1
del giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 16.165.-
di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911,00.- per la fase introduttiva, € 4.326,00.- per la fase di trattazione ed €
5.103,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% su compensi); oltre € 1.821,00.- per contributo unificato ed €
27,00 per spese vive;
IVA e Cap sulle poste previste per legge;
Bolzano, così deciso il 10 settembre 2025
La Presidente estensore OT. Isabella Martin
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 169/2023 R.G.
promoSA
da
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MASSARI GIANCARLO giusta delega in atti
- appellante -
contro
GIA' c.f. Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CAPPA STEFANO giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: Altri contratti atipici
1 Causa rimeSA in decisione al Collegio in esito all'udienza del
16/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Il procuratore di parte appellante conclude come in atto di citazione in appello d.d.18.10.2023 e, pertanto, chiede che l´Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis,
voglia
accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.721/2023,
rep.n.1498/2023 d.d.21.09.2023, pubblicata il 22.09.2023, del
NA di Bolzano nell'ambito del giudizio N.R.G.
n.994/2020, notificata il 22.09.2023,
nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità
dell'appellata in ordine alla causazione del Controparte_2
sinistro occorso in data 04.03.2015 al prof. Parte_1
condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 438.192,45 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria subordinata si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
2 e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva
del procuratore di parte appellante:
- respingersi l'appello e per l'effetto confermarsi la sentenza nr.
721/2023;
- in ogni caso respingersi le domande risarcitorie svolte dall'attore nei confronti della scrivente perché infondate in fatto e in diritto non avendo alcuna Controparte_1
responsabilità per l'evento per cui è causa e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice/appellante, previa esatta determinazione del danno dalla steSA subito anche con rinnovo della CTU medico- legale per la parte relativa al preteso danno psichico o comunque con rideterminazione dello stesso differentemente da quanto proposto dal CTU, accertato il grave concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del danneggiato, ridurre proporzionalmente la condanna di e limitarla alla quota Controparte_1
corrispondente al suo eventuale grado di responsabilità; Spese
e compenso professionale rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto dinanzi al NA di Parte_1
Bolzano la ( ora per Controparte_2 Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza di un infortunio sciistico occorsogli mentre stava sciando sulla pista Ciampinoi in prossimità dell'incrocio n. 4 e
3 n.6, gestita dalla società convenuta.
Esponeva l'attore di aver impattato contro un pilastro di acciaio che sostiene le reti al margine della pista, privo di copertura,
posto a soli 23 cm dalla rete, riportando gravissime lesioni fisiche, come illustrato nella perizia medico legale della dott.SA
e rimanendo impigliato nella rete collaSAta e seguito CP_3
dell'impatto rischiando il soffocamento a causa della neve che lo
ha ricoperto.
In diritto l'attore richiamava la legislazione nazionale in materia di sicurezza nella pratica dello sci , legge n. 363/2003 e quella provinciale, ordinamento delle aree sciabili attrezzate, di cui alla
LP 14/2010 e relativo regolamento di esecuzione dato con DPP
n.3/2012 per affermare in capo alla convenuta società, quale gestore dell'area sciistica sulla quale era avvenuto l'incidente de quo, un generale obbligo di meSA in sicurezza della pista e di protezione degli utenti da ostacoli presenti lungo le piste anche mediante l´utilizzo di adeguate protezioni degli stessi attraverso il posizionamento di reti di contenimento (come previsto dall'
art.13 co.2 lett. a) della L.P. n.14/2010 ) e segnalazioni della situazione di pericolo (art. 3 della legge n. 363/2003) oltre al dovere di provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse.( art.7 della citata legge). Evidenziava, inoltre,
l'obbligo per il gestore della pista di protezione degli utenti da pericoli atipici, (artt. 9, co. 3 e 12 c. 2 lett c) della L.P.
n.14/2010)
4 Sosteneva l'attore che la convenuta società Controparte_2
era contravvenuta alle prescrizioni di legge, in quanto ,pur riconoscendo la pericolosità del tratto della pista in cui era caduto l'attore, aveva posizionato una rete di delimitazione di tipo A che avrebbe dovuto avere funzione contenitiva e di assorbimento, sorretta da un palo di acciaio di forma quadrata a spigoli vivi e privo di protezione, contro il quale l'attore era andato ad urtare procurandosi gravi lesioni.
L'attore si riportava a quanto evidenziato nella relazione redatta dal proprio consulente ing. che aveva concluso Persona_1
per un montaggio della rete non a norma di legge né a regola d'arte.
Quanto alle conseguenze invalidanti riportate nell'incidente da nel sinistro, lo stesso si richiamava alla Parte_1
relazione medico - legale della dott.SA Persona_2
quantificando i danni patrimoniali e non, in complessivi €
438.192,45.-.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
(già e negava, contestando le avversarie Controparte_2
deduzioni, qualsiasi responsabilità per il sinistro occorso all'attore, rilevando la mancanza di prova degli elementi fondanti la domanda attorea, in primis del fatto fonte del danno e del nesso di causa tra questo e la condotta dalla società convenuta. In particolare rilevava che la dinamica riferita dall'attore in atto di citazione non corrispondeva a
5 quanto dallo stesso narrato alla propria psichiatra, dott.SA
né a quanto accertato dai Carabinieri intervenuti Per_3
successivamente all'incidente, per prestare soccorso che nel loro rapporto non avevano indicato la presenza di testimoni sul luogo dell'incidente, contrariamente a quanto affermato dall'attore. Mancando qualsiasi accertamento sulla dinamica del sinistro, non potevano neppure ritenersi dimostrate le caratteristiche della rete, atteso anche che il consulente di parte attrice l'aveva visionata a distanza di 4 anni dall'accaduto ed in stagione diversa e tenuto conto che i presidi di protezione sulle piste vengono smontati e rimontati ogni stagione.
La convenuta rilevava, ad ogni modo, che un urto così violento contro il sostegno della rete, come narrato dall'attore, non poteva che attribuirsi alla condotta dello stesso che evidentemente era sceso sulla pista sciando a velocità esagerata ed non adeguata alle condizioni della pista in quel momento affollata, perdendo aderenza su una lastra di ghiaccio che in ogni caso non costituisce pericolo atipico.
La convenuta negava, quindi, ogni correlazione tra il danno fatto valere dall'attore e la dinamica dell'incidente come dallo stesso riferita. Con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria, la convenuta ne contestava le componenti del danno morale e la sua pretesa duplicazione non risultando dimostrato un danno non patrimoniale maggiore rispetto a quello previsto dalle tabelle di MI che già tengono conto
6 della componente soggettiva del danno. Anche con riferimento ai danni patrimoniali la convenuta confutava le relative voci e la loro congruità.
concludeva quindi per il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, in via subordinata, in caso di accoglimento ,
anche parziale, delle stesse, chiedeva venisse accertato il grave concorso di colpa di ex art.1227 c.c. con Parte_1
conseguente riduzione del risarcimento, previa eventuale detrazione degli importi percepiti per effetto dell'operatività di altre polizze assicurative.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale.
Con sentenza nr.721/2023 dd. 22/09/2023 il NA di
Bolzano ha respinto le domande avanzate da Parte_1
nei confronti di non avendo egli assolto al Controparte_1
proprio onere probatorio in ordine alla dinamica del sinistro,
risultando in esito alle prove testimoniali assunte e in base al rapporto stilato dai Carabinieri e relative fotografie del luogo del preteso impatto contro il palo di sostegno della rete,
innumerevoli elementi dai quali trarre la conclusione che i fatti
non si siano svolti come indicato da parte attrice.
Tale decisione è stata impugnata da che fa Parte_1
valere a motivi di gravame:
I. Errata qualificazione della fattispecie e conseguente errata
applicazione del regime di responsabilità (extracontrattuale in
7 luogo di quella contrattuale) e dell'onere della prova;
omeSA
motivazione in merito;
omeSA ed errata valutazione delle
risultanze istruttorie
II. Errata applicazione dell'art. 2043 c.c., anche in relazione
all'art. 2697 c.c., nell'escludere la sussistenza del nesso causale,
ed illogicità della motivazione;
omeSA ed errata valutazione
delle
risultanze istruttorie
III. Errata condanna alla rifusione delle spese di lite
Si è costituita in questo grado del giudizio Controparte_1
contestando i motivi di gravame avversari sui quali ha
[...]
preso compiuta posizione ritenendo corretta la motivazione del primo giudice secondo il quale l'attore non avrebbe provato il fatto costitutivo della propria domanda. Ha dunque chiesto la reiezione dell'appello.
In esito all'udienza del 31/01/2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, il Cons. Istr.
ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.,
fiSAndo udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione nel giorno 16/07/2025; le parti hanno depositato note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. , il Cons. Istr. ha riservato la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La qui impugnata sentenza ha respinto le richieste di risarcimento del danno avanzate dall'attore UA Pt_1
8 ritenendo non assolto da parte dell'attore l'onere probatorio relativo al fatto costitutivo della propria domanda, in particolare, alla dinamica dell'incidente.
Secondo il Primo Giudice gli esiti delle prove testimoniali, anche alla luce di quanto riportato nel rapporto di incidente sciistico redatto dai Carabinieri, contrastano con i fatti come riferiti dall'attore.
1.1 Con il primo mezzo l'appellante si duole della errata qualificazione della fattispecie da parte del Primo Giudice
ricondotta alla responsabilità per fatto illecito, mentre i fatti dedotti dall'attore configurerebbero un'ipotesi di responsabilità
contrattuale per inadempimento al contratto di skipass, con la conseguente diversa disciplina dell'onere probatorio. Deduce
l'appellante vizio di motivazione in ordine al profilo della natura della responsabilità, che pur avendo formato oggetto di contestazione tra le parti, non sarebbe stata affrontata nell'impugnata sentenza. Sotto altro profilo le risultanze dell'espletata istruttoria, attraverso l'assunzione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico legale oltre che sulla dinamica del sinistro, avrebbero, secondo l'appellante,
attestato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso causale tra i danni riportati dall'attore ed il posizionamento di una rete non regolamentare di delimitazione della pista, tale da costituire vero e proprio ostacolo atipico.
L'appellante chiede, in sostanza, la corretta qualifica del fatto
9 come ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da inadempimento degli obblighi gravanti in capo al gestore dell'aera sciistica in virtù del contratto di ski pass.
1.2 Il secondo mezzo denuncia Errata applicazione dell'art.
2043 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c., nell'escludere la
sussistenza del nesso causale, ed illogicità della motivazione;
omeSA ed errata valutazione delle risultanze istruttorie. Con tale doglianza l'appellante espone le ragioni, sempre sotto il profilo della valutazione probatoria, della erroneità delle argomentazioni svolte dal Primo Giudice per escludere il nesso causale, anche in ipotesi di qualificazione della responsabilità
extracontrattuale della convenuta.
1.3 I motivi possono essere trattati congiuntamente poggiando le censure, in sostanza, sui medesimi argomenti volti ad evidenziare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla sussistenza del nesso causale.
In effetti, sia che si voglia ricondurre la responsabilità del gestore di area sciistica a natura contrattuale derivante dalla conclusione del contratto atipico di skipass, sia che si voglia configurare una sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in base al principio del neminem laedere, ovvero ex art.2051 c.c. in quanto custode, incombe sul danneggiato la prova del fatto, del danno e del nesso di causalità, alla stregua del consueto criterio della normalità statistica, mentre grava sul gestore la prova liberatoria che sarà relativa all'impossibilità
10 oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art.1218 c.c,. ovvero la prova del fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale.
Infatti, in tema di risarcimento del danno da responsabilità
contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento,
fonte del danno di cui si chiede il risarcimento.
Anche ove si volesse inquadrare la fattispecie nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è sempre onerato della dimostrazione della effettiva dinamica del fatto,
intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. In sostanza, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva.
Occorre allora verificare se nella fattispecie, sulla scorta delle risultanze istruttorie, poSA affermarsi che l'attore abbia fornito la prova degli elementi costitutivi della sua domanda ossia del nesso causale tra la condotta inadempiente del gestore della pista e l'evento di danno.
11 1.4 Nella prima memoria ex art.183 c. 6 c.p.c. l'attore ha precisato che il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti della società è di tipo contrattuale, trovando Controparte_1
la sua origine nel contratto c. d. di skipass. Si tratta di precisazione ammissibile che non attiene ad una diversa prospettazione giuridica o fattuale della vicenda sostanziale già
oggetto di giudizio tra le parti e non si colloca al di fuori del perimetro della vicenda sostanziale originariamente dedotta.
Per altro, va esclusa la novità della domanda quando la parte si limita ad invocare un fondamento normativo diverso, non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, meSA in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Ad ogni modo, il Giudice di Appello, in presenza di specifico motivo di appello, e dunque, investito del relativo gravame può
procedere a diversa qualificazione giuridica dei fatti, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado.
1.5 Venendo dunque alla dedotta responsabilità per inadempimento del contratto di ski pass che la giurisprudenza ha definito come contratto atipico concluso tra il gestore dell'area sciabile e l'utente che a fronte della dazione di un corrispettivo acquista il diritto di godere dei servizi di risalita e di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci, può
citarsi la massima Cass n. 2563/2007: “Il contratto di ski pass
12 che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un
complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed
illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito -
presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in
cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo
di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con
derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza
della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a
rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una
cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che
governano la responsabilità contrattuale per inadempimento,
sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente
dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito
riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”
Ne consegue che il gestore degli impianti risponde ai sensi dell'art.1218 c.c., oltre che dei sinistri che dovessero verificarsi durante la fase di risalita altresì, di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo, tra cui, l'adozione di misure di protezione e, in generale, la manutenzione delle piste.
2 In ordine alla dinamica del sinistro l'attore Parte_1
allega in atto di citazione di essere impattato, in seguito ad una caduta in pista, contro un pilastro d'acciaio di sostegno della rete che limitava la pista, privo di protezione, posto a soli 23 cm
13 dalla rete.
Il Primo Giudice dubita della ricostruzione della dinamica del sinistro allegata dall'attore rinvenendo nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice elementi di contrasto con quanto risulta dal rapporto dell'incidente redatto dai Carabinieri e dalla testimonianza del Carabiniere e quindi ragioni di Per_4
inattendibilità dei testi attorei, avvalorate dallo stato dei luoghi come raffigurato nelle fotografie allegate al rapporto die
Carabinieri, che rappresenterebbero il preteso punto di impatto dell'attore contro il palo di sostegno della rete, in cui il manto nevoso, presentandosi del tutto intonso, fornirebbe elemento incompatibile con le manovre di salvataggio narrate dai testi.
2.1 Andando per ordine, nel rapporto di incidente sciistico redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, si legge “andava lo sciatore ad urtare contro le reti di tipo A e la
stanga di acciaio che sostiene la predetta rete.” Nella parte descrittiva “a crocette”, è indicata pista roSA, pianeggiante,
condizioni della neve “umida”, tempo sereno, visibilità buona,
traffico intenso;
sotto la voce “causa dell'incidente” è barrata la casella “scontro con ostacolo fisso.”
2.2 Il Carabiniere escusso all'udienza del Persona_5
21/02/2022, ha ricordato di essere intervenuto in qualità di soccorritore per prestare soccorso all'infortunato che era sdraiato a bordo pista, intorno a lui c'erano altre persone – 3 o
4- , qualificatesi come amici;
l'intervento di soccorso è stato
14 richiesto dalla segnalazione di un operaio degli impianti;
tra la chiamata dell'operaio e l'intervento il teste stima siano paSAti
neanche 5 minuti.
Il teste ha confermato le fotografie allegate al rapporto di incidente, scattate dagli stessi Carabinieri, che rappresentano la rete di delimitazione della pista in questione ed il punto in cui è stato trovato Parte_1
2.3 Il teste , Carabiniere giunto sul luogo del Testimone_1
sinistro in un secondo momento, chiamato dal collega Per_5
intervenuto per primo, ha dichiarato di aver visto l'infortunato
sdraiato per terra a pancia in giù a bordo pista sull'incrocio tra la
pista 4 e 6 in adiacenza alle reti. A richiesta di cosa fosse accaduto, il collega gli ha riferito di aver appreso che
l'infortunato era andato contro le reti e poi era rimbalzato in
pista.
2.4 nella sua testimonianza ha dichiarato che Testimone_2
il 04/03/2015 stava sciando insieme agli amici CP_4
, , e
[...] Persona_6 Controparte_5 Parte_1
sulla pista di non aver visto cadere in CP_1 Pt_1
quanto era partita da ultima del gruppo, dietro a e Pt_1
ma di avere raggiunto sul luogo in cui si Per_6 Per_6
trovava l'attore dopo la sua caduta. Precisamente la teste ha riferito:
Io personalmente non ho visto la dinamica dell'incidente. Infatti,
prima è partito poi e poi sono partita io per Pt_1 Per_6
15 ultima. Io mi sono accorta che è caduto perché ho sentito Pt_1
lo strillo di io li ho raggiunti. Come ha fatto a cadere Per_6
non lo so. Quando sono arrivata ho visto immerso nella Pt_1
neve tra le rete e la neve (la teste indica con una freccia il luogo
dove ha visto nella foto n. 2 all. 3 attore). Confermo che Pt_1
la situazione era quella della foto n. 2 di cui all'all. 3 che mi si
rammostra, ho fatto io la foto. Posso dire che era Pt_1
incastrato tra la rete e la neve e questo posso dirlo perché è stato
molto difficile tirarlo fuori. La rete impediva che Pt_1
scivolasse nel burrone. Per “molto difficile” intendo questo: siamo
andati sotto/ a valle della rete, e abbiamo cercato di spingerlo in
su verso la pista, ma non ci riuscivamo perché lui urlava. Pt_1
era tutto sotto la neve (testa compresa). Quando abbiamo visto
che non riuscivamo da soli, ha chiamato i soccorsi. Per_6
Nel frattempo, è arrivata altra gente, tra cui una persona di
lingua straniera forse ruSA, che si è fermata e ci ha aiutato a
tirare fuori dalla buca. ADR: penso che da quando Pt_1
l'abbiamo visto a quando siamo riusciti a tirarlo fuori saranno
paSAti ca. 15/20 minuti perché è stato proprio difficile tirarlo
fuori. ADR: preciso che io e siamo stati sempre Per_6
accanto a ADR: io sono scesa immediatamente dopo Pt_1
ADR: urlava per il dolore e diceva “non mi Per_6 Pt_1
toccate”; non sapeva bene dove aveva male. Penso di ricordare
che fosse parallelo alla rete, rotolato nella rete. Noi Pt_1
provavamo a tirarlo fuori spingendolo dall'anca e lui diceva “mi
16 fate male, mi fate male” e quindi non sapevamo come tirarlo su.
Questo signore che ci ha aiutati siccome era forzuto è riuscito a
sollevarlo e a tirarlo su. Il signore spingeva da sotto e Per_6
tirava da sopra.
La teste ha contrassegnato su copia della fotografia, doc.1 di parte attrice, con una freccia il punto in cui ha trovato l'attore
Pt_1
2.5 Le dichiarazioni di collimano con quelle di Testimone_2
che il giorno dell'incidente sciava Testimone_3
insieme all'attore ed altri amici, tra i quali la teste Pt_1
ed ha visto la caduta dell'attore. Il teste ha dichiarato: Tes_2
Io sciavo praticamente dietro a e ad un certo punto ho Pt_1
potuto vedere che lo stesso, dopo aver impostato la prima curva,
avendo perso aderenza alla pista, è andato a impattare contro la
rete di protezione, e in particolare contro la stecca di metallo ivi
posta, a margine del bordo pista. Confermo quanto descritto nel
cap. 4 (vero che l´attore, prof. a seguito Parte_1
dell´impatto rimaneva incastrato nella rete e coperto dalla neve).
Sono subito sciato verso il mio amico infortunato, e l'ho raggiunto
dopo forse un minuto dalla caduta. Ho cercato di tirarlo fuori
dalla rete, togliendomi gli sci, ma non ci sono riuscito. Gli ho
chiesto come stesse, e lui mi aveva risposto, ma non avevo
capito, se si fosse fatto male o meno. Sono riuscito ad
organizzare aiuto, nel senso che un altro signore che stava per
scendere la pista mi ha dato una mano nel liberare il signor
17 dalla rete. Per fare questo, il signore si è dovuto recare Pt_1
oltre il bordo della pista, alzare la rete di protezione, e in questo
modo siamo riusciti a riportare il signor sulla pista. Ero Pt_1
ancora presente quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri
che hanno poi scattato le foto. è stato portato in Pt_1
Ospedale.
2.6 Dalle dichiarazioni testimoniali su riportate risulta che cadendo autonomamente in pista è andato ad Parte_1
urtare contro la stanga di metallo di sostegno della rete di protezione sita al margine della pista. Entrambi i testi e Tes_4
hanno riferito che è rimasto Per_6 Parte_1
incastrato tra la rete e la neve al margine della pista e che essi avevano tentato di liberare l'infortunato dalla rete, senza riuscirci;
solo l'intervento di un altro sciatore ha consentito di riportare l'attore sulla pista.
2.7 Il primo Giudice ha avanzato dubbi sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese da non Testimone_3
risultando dal rapporto dei Carabinieri la presenza di testimoni sul luogo dell'incidente ed avendo il Carabiniere Per_4
dichiarato di essere stato informato dal collega di aver appreso
che l'infortunato era andato contro le reti e poi era stato
rimbalzato in pista.
In realtà, come sopra esposto, il teste Persona_5
Carabiniere intervenuto per primo sul posto, ha confermato che c'erano altre persone intorno all'infortunato che si sono
18 qualificate come amici, pur non ricordando quante fossero,
forse 3 o 4. Il fatto che nella concitazione del momento i
Carabinieri abbiano omesso di richiedere il nome degli eventuali testimoni non può ripercuotersi sull'attendibilità dei testi, la cui presenza è comunque stata confermata, seppur senza individuazione, dagli stessi Carabinieri.
Ed ancora, la circostanza riferita dal Carabiniere , di Per_4
essere stato informato dal collega di aver appreso che Per_5
l'infortunato era andato contro le reti e poi era stato rimbalzato in
pista non è idonea ad inficiare la credibilità alle dichiarazioni coincidenti e prive di contraddizioni rese dai due testimoni,
trattandosi evidentemente di un'informazione frettolosa de relato di cui non si conosce la fonte, del tutto generica, data nell'immediatezza dell'attività di soccorso.
Va, per altro rilevato che i Carabinieri sono intervenuti quando l'attore era già stato liberato dalla rete e si trovava sdraiato a terra a pancia in giù (prono) a bordo pista (testi e Per_5
) e quindi nulla hanno potuto riferire per scienza Per_4
diretta sulla dinamica dell'incidente.
2.8 Ulteriore incongruenza nella narrazione attorea viene ravvisata dal Primo Giudice, nel fatto che avrebbe Pt_1
allegato in atto di citazione di essere impattato con un pilastro d'acciaio privo di qualsiasi copertura, mentre alla sua consulente, dott.SA egli avrebbe riferito di aver urtato Per_7
contro uno dei pali di sostegno della rete che non era
19 regolamentare come rilevato dai carabinieri in quanto di sezione
rettangolare con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di
gomma piuma”. In realtà, leggendo la frase “ Con mio dolore
urtavo contro uno dei pali di sostegno della rete che non era
regolamentare come rilevato dai Carabinieri, in quanto di sezione
rettangolare con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di
gomma piuma e soprattutto era a contatto diretto con la rete di
protezione.”, nella sua interezza senza estrapolare atomisticamente dal suo contesto le singole parole che la compongono, appare evidente che l'avverbio di negazione “non”
si riferisce chiaramente sia a “cilindrico” che a “ricoperto di gomma piuma”. Il dichiarante, invero, nel descrivere il palo contro cui è urtato, lo definisce non regolamentare in quanto
con angoli acuti verticali e non cilindrico, ricoperto di gomma
piuma e soprattutto era a contatto diretto con la rete di
protezione.
Anche sotto tale aspetto non può condividersi il giudizio di incongruenza assunto dal Primo Giudice.
2.9 Quanto al manto nevoso in prossimità del palo di sostegno della rete rappresentato nelle fotografie allegate al rapporto dei
Carabinieri che secondo il Primo Giudice sarebbe intonso e quindi in condizioni incompatibili con le manovre effettuate per estrarre l'attore dalla rete, appare difficile apprezzare la bontà
dell'osservazione ai fini di una valutazione di inattendibilità
della versione fornita dai testi, che ha trovato, in parte,
20 conferma nel rapporto dei Carabinieri e nelle fotografie allegate raffiguranti, secondo la indicazione data, il particolare con zona
dove si trovava l'infortunato e (1e 3) vista zona d'impatto in cui si vede un palo a forma quadrangolare a spigoli vivi non protetto.
3. Da quanto sin qui esposto, può ritenersi dimostrato che l'attore autonomamente caduto in pista, è Parte_1
andato a sbattere contro il palo di sostegno della rete raffigurato nelle fotografie allegate al rapporto dei Carabinieri che rappresentano il luogo dell'impatto rispettivamente il luogo in cui è stato rinvenuto l'infortunato.
3.1 Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro da parte del dott.
al quale è stato conferito, in particolare, l'incarico di CP_6
precisare, se la rete di sicurezza installata dalla convenuta nel
tratto ove si è verificato l´incidente, così come identificato nel
rapporto di incidente sciistico n.663 d.d.04.03.2015 e così come
emerso dalle prove orali assunte, era correttamente montata ed
installata al fine di non costituire eSA steSA e/o la stanga di
acciaio che la sosteneva, un pericolo per gli utenti delle piste.
Il ctu dott. ha ricostruito la dinamica dell'incidente sulla CP_6
scorta delle allegazioni dell'attore e delle emergenze di Pt_1
causa , giungendo a ritenere:
Sulla base delle misurazioni, descrizioni, ricostruzioni e
considerazioni fin qui svolte, con i dovuti riferimenti anche ai
21 contenuti della consulenza medico-legale della OT.SA
, si deve concludere, al di là di ogni ragionevole Per_8
dubbio, che i traumi fisici riportati dal signor sono stati Pt_1
causati dall'urto contro uno dei supporti metallici a sezione
quadrangolare che sostengono la rete fiSA di contenimento posta
a valle del breve collegamento che all'epoca dell'incidente
congiungeva la pista ,,4,' alla pista "6" del Tale CP_1
dispositivo di sicurezza, impropriamente riconducibile alla
tipologia delle reti A, presentava un franco orizzontale libero fra
rete e supporti inferiore ai 20 centimetri, del tutto insufficienti per
assorbire efficacemente, in modo elastico e dunque non
traumatico, l'energia cinetica di qualunque sciatore che vi
impattasse.”
Quanto alla rete allestita dal gestore della pista a valle del bypass di collegamento delle piste 4 e 6 all'epoca dei fatti insistente per il paSAggio alla pista 6, secondo il consulente dott. …appare subito evidente come la rete posizionata a CP_6
valle del by-pass del non fosse propriamente CP_1
riconducibile alla tipologia A, mancando soprattutto
l'indispensabile franco orizzontale libero ("gioco"), qui azzerato o
ridotto a pochi centimetri (foto n.6 e 7), per non dire dell'assenza
delle carrucole, sostituite da moschettoni che non consentono il
corretto scorrimento dei cavi metallici (foto n.8) e dello mancata
imbottitura elastica dei poli metallici di sostegno, a sezione
quadrangolare, posizionati praticamente o ridosso dello rete.
22 Le carenze appena descritte costituiscono certamente una
situazione di pericolo atipico, insidioso e non percepibile
dall'utente. Non solo: in caso di caduta, vedendo la rete sulla
propria traiettoria di caduta, lo sciatore è portato ad affidarsi alla
sua presumibile capacità di assorbimento non traumatico del
possibile urto. E', questo, un caso da manuale del c.d. "falso
affidamento".
3.2 La compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con un tale impatto è stata riconosciuta anche dalla consulenza medico-legale espletata dalla dott.SA che ha accertato Per_8
che a seguito di caduta su una pista sciistica – l'attore Pt_1
ha riportato, una frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sx, una contusione alla spalla dx e contusioni con abrasioni al capo;
secondo la CTU il quadro delle lesioni
riportate consente di confermare il dato circostanziale che fa
risalire il momento causale all'incidente in questione e di valutare
tale antecedente traumatico idoneo alla produzione di tali lesioni.
Quali postumi dell'evento traumatico si osservano gli esiti
anatomici e funzionali della frattura dell'omero consolidata in
varo, un importante quadro algico-disfunzionale e un danno
estetico da cicatrice post-chirurgica; sul versante psichico è stato
accertato un “disturbo psichico correlato ad eventi traumatici e
streSAnti, senza specificazione”, come codificato dal DSM5.
3.3 Per completezza, rispondendo alle contestazioni dell'appellata, va evidenziato che la ctu dinamica del dott.
23 reca la data del 07/05/2022 ed è stata depositata il CP_6
09/05/2022, dunque dopo l'audizione dei testi avvenuta all'udienza dl 12/04/2021 ( testi e Tes_5 Per_6
, all'udienza del 21/02/2022 ( ) e CP_4 Per_5 Per_4
all'udienza del 20/04/2022 (teste . Del resto, le Tes_2
conclusioni cui è pervenuto il ctu dott. prescindono e CP_6
comunque non sono in contrasto con le testimonianze assunte che, come detto, hanno confermato la ricostruzione della dinamica fornita dall'attore.
4. Ritenuto per quanto sin qui argomentato dimostrato che in seguito ad una caduta autonoma in pista, è Parte_1
impattato contro il palo della rete posta a bordo pista;
il nesso causale tra tale urto e le lesioni riportate è dunque altrettanto provato.
L'attore deduce la responsabilità contrattuale ex art. 1281 c.c.
della società adducendo l'inadempimento Controparte_1
per così dire qualificato della steSA, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno, consistito nell'aver posto a margine della pista una rete con palo di sostegno non regolamentare.
Incombe quindi al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno ( cfr.
Cass.n.12760/2024),.
In virtù del contratto di skipass il gestore dell'area sciabile, si è
24 sopra detto, risponde contrattualmente, ai sensi dell'art. 1218
c.c. ( anche) degli infortuni occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di manutenzione in sicurezza della pista in virtù del contratto medesimo.
4.1 L'obbligo di manutenzione in sicurezza è normativamente disciplinato a libello nazionale dalla legge 24.12.2003, n. 363,
che detta “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e per la Provincia
Autonoma di Bolzano dalla Legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14 “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate” e relativo regolamento dato con Il DPP Decreto del Presidente
della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3.
La legge 363/2003 dopo avere, nell'art. 1, definito la finalità e l'ambito di applicazione della legge, descrive nell'art. 2 quali
“aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste,
impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni;
la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo;
la slitta e lo slittino ....“,
All'art. 3 è previsto l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative
in condizioni di sicurezza, provvedendo alla meSA in sicurezza
delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno
25 l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste
mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e
segnalazioni della situazione di pericolo.
Ed ancora, ai sensi dell'art.7 c.2 primo periodo, …Qualora le
condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del
fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi,
ovvero la pista deve essere chiusa.
Sussiste dunque, in capo ai gestori delle aree sciabili, l'obbligo generalizzato di protezione dell'utenza che va ad integrarsi con specifici obblighi, quale, per quanto qui di interesse, la rimozione di ostacoli atipici.
Legge provinciale n. 14 che ha regolamentato il settore per la
Provincia Autonoma di Bolzano, dispone, per quanto più
specificamente di interesse, all'art.7, c. 2 che le piste devono
essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un
pericolo durante l'apertura al transito degli utenti. Qualora gli
ostacoli atipici non poSAno essere rimossi, essi devono essere
opportunamente segnalati e protetti.
Ai sensi del successivo art.9 c.3 L'area adiacente ai bordi delle
piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del
gestore dell'area sciabile attrezzata , mentre l'art.12 prevede per il gestore dell'area sciabile attrezzata l'obbligo di preparazione e manutenzione delle piste, in particolare per quanto qui rileva, al comma 2 lett.b) eliminare gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi,
26 Il Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre
2010, n. 14 dato con Il DPP Decreto del Presidente della
Provincia 12 gennaio 2012, n. 3 all'art.15 dà la definizione di pericoli atipici:
Pericoli atipici sono pericoli inaspettati o difficilmente evitabili
anche per uno sciatore o una sciatrice responsabile lungo il
tracciato sciistico, quali: a) ostacoli, sia naturali che artificiali,
all'interno del piano pista, quali: piante, massi, apparecchiature
dell'impianto d'innevamento tecnico, sostegni di impianti di
risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni. Sono considerati
pericoli atipici anche gli ostacoli artificiali a bordo pista e fino ad
una distanza di 5 metri dalla palinatura o dal limite alberato
indicante il bordo pista esterno;
b) alberi presenti all'interno della
pista oppure alberi isolati, se situati a bordo pista, in un'area
aperta, priva di vegetazione;
c) curve particolarmente strette in
prossimità di precipizi, crepacci, sbarramenti improvvisi, scarpate
di valle con la presenza di evidenti insidie quali massi, ceppaie,
ecc.; d) mezzi battipista o motoslitte in movimento o fermi sulla
pista durante l'orario di apertura al pubblico;
e) produzione di
neve tecnica durante l'orario di apertura della pista, se non
opportunamente segnalata;
pista ghiacciata o lunghi tratti di
pista ghiacciati: diversamente dalla neve gelata, la neve assume
la colorazione e la trasparenza del ghiaccio, tanto da non
consentire il paSAggio né con gli sci, né con i veicoli cingolati da
neve.
27 4.2 Ciò premesso occorre verificare se la convenuta appellata,
gestore della pista, nella sua veste di controparte contrattuale di sia rimasta inadempiente all'obbligo di Parte_1
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi ovvero abbia fornito la prova liberatoria della “impossibilità oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218
c.c.).
Si è sopra detto che in base alle risultanze istruttorie risulta che l'attore cadendo è andato ad impattare Parte_1
contro il palo di metallo che sorregge la rete di protezione posta da bordo pista.
Ai sensi della normativa nazionale e provinciale citata tale sostegno di metallo quadrangolare e privo di protezione, come raffigurato nelle fotografie scattate nell'immediatezza del soccorso dai Carabinieri, costituisce un pericolo atipico, in quanto ostacolo inaspettato o difficilmente evitabile anche per
uno sciatore responsabile, che il gestore della pista ha l'obbligo di neutralizzare attraverso idonea protezione in virtù del generale obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti
lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli
stessi oltre che dell'obbligo contrattuale della manutenzione in sicurezza della pista cui l'utente ha accesso dietro il pagamento del corrispettivo per lo ski pass.
Nella fattispecie è la steSA rete posta a protezione della
28 fuoriuscita dello sciatore dalla pista a costituire pericolo atipico,
proprio per la sua struttura non regolamentare, come spiegato dal ctu dott. e pertanto costituisce di per sé insidia. CP_6
Non avendo la società appellata adempiuto al proprio obbligo contrattuale è chiamata a rispondere dei danni subiti dall'appellante quale gestore dell'area sciabile, a meno che non fornisca la prova liberatoria di una condotta imprudente o inadatta dello sciatore idonea ad incidere sul nesso causale.
4.3 Una tale dimostrazione non è stata fornita, limitandosi l'appellata a rilevare che l'incidente è stato causato per fatto proprio dell'infortunato.
Per andare esente da responsabilità la convenuta appellata avrebbe dovuto provare di avere messo l'utente della pista nella condizione di percorrerla in piena sicurezza, sì da poter ricondurre il fatto di danno al caso fortuito o ad un comportamento del tutto imprudente ed imprevedibile dello stesso danneggiato tale da essere considerato unica causa del danno verificatosi.
Dalle risultanze istruttore una tale dimostrazione non emerge,
come non risulta dimostrato un comportamento dello sciatore tale da costituire concausa dell'evento. Non si profila, dunque,
neppure un concorso del danneggiato.
5 L'accertamento della responsabilità dell'appellata società per l'incidente comporta che la steSA debba risarcire il danno al danneggiato appellante, nei termini che seguono.
29 La consulente tecnica medico-legale dott.SA ha Per_8
ritenuto, come già sopra esposto, che il quadro delle lesioni riportate consente di confermare il dato circostanziale che fa risalire il momento causale all'incidente in questione e di valutare tale antecedente traumatico idoneo alla produzione di tali lesioni;
ha accertato che a seguito di caduta su una pista sciistica ha riportato, una frattura Parte_1
pluriframmentaria della testa dell'omero sx, una contusione alla spalla dx e contusioni con abrasioni al capo. Quali postumi dell'evento traumatico si osservano, così la dott.SA , Per_8
gli esiti anatomici e funzionali della frattura dell'omero
consolidata in varo, un importante quadro algico-disfunzionale e
un danno estetico da cicatrice post-chirurgica; sul versante
psichico è stato accertato un “disturbo psichico correlato ad
eventi traumatici e streSAnti, senza specificazione”, come
codificato dal DSM5.
Residua un danno biologico, inteso come menomazione
dell'integrità psico-fisica del soggetto, valutabile nella misura del
35% (trentacinque per cento). Gli stessi postumi incidono anche
sulla capacità lavorativa specifica di odontoiatra del periziando
riducendola nella misura di 1/3. Non sussistono invece
ripercussioni sull'attività di docente universitario. Le spese di
cura e certificazione, esposte dall'allegato n. 19 all'allegato n. 28,
sono congrue e riferibili all'evento de quo. L'importo globale
risulta essere di € 4.734. Non si ritiene neceSArio prevedere
30 spese future di cura.
Il periodo di temporanea inabilità deriva da quanto riportato in anamnesi e descritto nella documentazione clinica ed è stato quantificato in , totale per 19 (diciannove) giorni, parziale al
75% per giorni 30 (trenta), al 50% per giorni 60 (seSAnta) ed al
25% per ulteriori giorni 60 (seSAnta). Rileva la ctu che, Dato il
quadro clinico rilevato in sede di accertamento medico legale è
del tutto plausibile che il prof. non riesca più a praticare Pt_1
l'attività sportiva dello sci, anche a livello amatoriale. Per quanto
attiene le spese di cura e certificazione si ritengono congrue e
riferibili all'evento le spese documentate dall'allegato n. 19
all'allegato n. 28 per un importo globale di € 4.734,00.
5.1 Per quanto attiene al danno psichico la psichiatra,
ausiliaria della consulente d'ufficio, dott. ha Persona_9
concluso, in esito all'indagine clinica, esame psichico e test psicodiagnostici (valutazione psicodiagnostica condotta dal
OT. psicologo clinico esperto in Persona_10
psicodiagnostica forense) e sulla base della documentazione clinica in atti e precisamente, delle relazione della psichiatra dott.SA dd. 31/10/2016, 19/03/2028 e Persona_11
15/06/2020, nonché del certificato del dott. dd. Per_12
02/08/2016 e della relazione medico legale della dott.SA CP_3
dd. 25/05/2018 , Alla luce dei dati raccolti, …. che, in seguito ed
a causa dell'evento traumatico patito dal PE in data
04.03.2015 egli ha presentato un quadro ansioso depressivo, con
31 significativi aspetti di matrice post-traumatica e con elementi
depressivi di natura reattiva alle limitazioni funzionali riportate
sul piano fisico e al diminuito senso complessivo di autoefficacia
personale. Tali sintomi, manifestatisi a partire dal 2016, hanno
costituito un “Disturbo correlato a eventi traumatici e streSAnti,
senza specificazione”, così come codificato dal DSM 5. Per quanto
riguarda il nesso di causa, non risultano altri eventi traumatici o
streSAnti che poSAno aver avuto un significativo ruolo
nell'eziopatogenesi del disturbo presentato dal PE;
esso,
infatti, non solo è insorto successivamente all'incidente patito
sugli sci nel 2015, ma soprattutto è ad esso legato, nei vissuti e
nel significato, senza che la struttura di personalità di base
poSA aver avuto un ruolo di concausa sufficiente a determinarlo
in presenza di una mera occasione. Il disturbo rilevato nel
PE costituisce un danno biologico di natura psichica
permanente, che pur essendosi modificato nel tempo sul piano
sintomatologico, non sembra aver presentato un periodo iniziale
di maggior gravità complessiva, ma aver semmai mostrato un
andamento peggiorativo, cronicizzandosi.
Che il disturbo psichiatrico sia correlato all'incidente de quo risulta altresì dal Certificato a firma del Dr. psichiatra Per_12
del Dipartimento di Salute Mentale di Roma, in data 02-08-
2016, (considerato anche dalla dott.SA da cui si Per_9
ricava: “Si certifica di avere in cura il Sig. da Parte_1
più di sei mesi. Il pz. è seguito in psicoterapia per un disturbo
32 post-traumatico Consulenza Tecnica d'Ufficio Calvani UA
Causa Civile N.R.G. 994/2020 NA di Bolzano da stress,
successivo ad evento traumatico occorso per una caduta su di
una pista di ski”
Le contestazioni mosse da parte appellata alla consulenza psichiatrica in esito alla quale è stato accertato un danno biologico da disturbo psichico post traumatico hanno trovato pronta quanto esaustiva risposta della psichiatra, ausiliaria della consulente d'ufficio, dott. che alle Persona_9
osservazioni del consulente di parte convenuta/appellata ha così replicato:
PaSAndo quindi a rispondere alle osservazioni di questi due
CCTTPP, vorremmo sinteticamente fare presente che abbiamo
tenuto conto dei vari “life events” che hanno caratterizzato la vita
del PE, anche successivamente al marzo 2015,
escludendo dalla considerazione del danno biologico di natura
psichica quegli aspetti afferenti alla psicopatologia non
evidentemente correlabili all'evento psicotraumatico in esame.
PaSAndo quindi a rispondere alle osservazioni di questi due
CCTTPP, vorremmo sinteticamente fare presente che abbiamo
tenuto conto dei vari “life events” che hanno caratterizzato la vita
del PE, anche successivamente al marzo 2015,
escludendo dalla considerazione del danno biologico di natura
psichica quegli aspetti afferenti alla psicopatologia non
evidentemente correlabili all'evento psicotraumatico in esame.
33 Per quanto riguarda infine l'osservazione per cui non avremmo
“puntualmente confrontato (e quindi pesato) la
genericità/discontinuità delle terapie prescritte per come emerso
dalla documentazione e dallo stesso colloquio di CTU”, alla luce
di quanto appena illustrato, possiamo rispondere che, non solo
questo metodo è stato attuato anche relativamente al percorso di
cura del PE, ma in relazione ad esso è stata svolta una
particolare indagine con la psichiatra curante del Dr. Pt_1
collega degna di assoluta credibilità e fiducia, che ha descritto
come la presa in carico sia stata continuativa così come la
prescrizione della terapia psicofarmacologica (consistente in
Anafranil, a cui è poi stato aggiunto Lyrica) che, semmai, non è
stata diligentemente assunta dal PE per una forma di
resistenza ad eSA, nonostante, ed andando ad aggravare,
l'andamento peggiorativo e tendente alla cronicizzazione del
quadro clinico rilevato. L'apparente “buco documentale”
corrisponde a quanto atteso per un setting di cura privato.
Soprattutto, non risulta sostenibile, alla luce dei dati documentali
e clinici, disponibili che il PE in seguito ed a causa
dell'incidente avuto sugli sci nel marzo del 2015, non abbia
presentato alcun disturbo mentale, così come si legge a
conclusione delle osservazioni di questi CCTTPP quando scrivono:
“si ritiene che non presenti manifestazioni di Parte_1
ordine psicopatologico come causalmente riferibili alla caduta del
4.3.2015 ”.
34 Alle osservazioni del Consulenti di parte attrice/appellante la dott.SA ha risposto che “in sostanza, fino all'inizio Per_9
della presa in carico da parte della Dr.SA non Persona_11
risulta un quadro tale da poter diagnosticare con sufficiente
probabilità la presenza di un Disturbo da stress post-traumatico.
Inoltre, in tale intervallo di tempo, non risultano franchi sintomi di
evitamento; il PE ha ad esempio attivamente cercato di
riprendere l'attività sciistica pur avendoci poi rinunciato
riscontrando di provare disagio in tale contesto. Nell'attualità pur
permanendo dei 37 significativi aspetti post traumatici tali da
poter sostenere la diagnosi di Disturbo correlato ad eventi
traumatici e streSAnti, questi non risultano tuttavia tali da poter
diagnosticare un PTDS.”
6 Può dunque procedersi alla quantificazione del danno riportato dall'attore/appellante Parte_1
Con riferimento al danno alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria che deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici poSAno essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal NA
di MI essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio
35 nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art.3 Cost.,
riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle
Sezioni Unite, trova dunque soddisfazione nella scelta condivisa da questa Corte di adottare le Tabelle del NA di MI
(aggiornate all'anno 2024), avvallata, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12408/11, 14402/11) ed applicabile al caso in esame.
6.1 Va evidenziato come i parametri tabellari elaborati presso il
NA di MI successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, secondo criteri standardizzabili, tenendo conto degli aspetti anatomo - funzionali, relazionali, e di sofferenza soggettiva.
Nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico
36 e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute in base alle tabelle di MI è quindi compresa la componente del danno morale standardizzato.
Quanto alla prova della sussistenza del danno morale,
attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire unica fonte di convincimento del giudice, il quale potrà fare ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza,
per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod prelumque accidit, determinate menomazioni dinamico - relazionali, standard. Proprio tale ragionamento presuntivo è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute (Cass. n.25164/2020).
6.2 Ai fini della sussistenza del danno morale nel caso concreto va tenuto presente il percorso della malattia che ha comportato per l'attore – appellante l'insorgere di una condizione di afflizione fisica e psicologica , di una sofferenza soggettiva di natura interiore del tutto in linea con il grado di percentuale di invalidità permanente. Tale voce di danno è già ricompresa,
come detto, nel valore monetario complessivamente indicato nella tabella di MI qui applicata.
Nela fattispecie, la malattia ha avuto come risulta da ctu, un percorso lungo, caratterizzato da “intervento chirurgico di
riduzione cruenta della frattura, innesti ossei da allograft e
37 osteosintesi con fili ad alta resistenza e placca Philos in titanio e
viti a stabilità angolare” il 6 marzo 2015 , dimesso il 09 marzo
2015 con applicazione di tutore di posizione da tenere per 5
settimane e prognosi di giorni 90 e nuovamente ricoverato per il monitoraggio e terapia del dolore post-operatorio; in data
17marzo 2015 si è provveduto all'asportazione punti di sutura;
dimesso il 21.03.2015 con prescrizione di mantenere il tutore fino al successivo controllo;
sono seguiti cicli di idrochinesiterapia riabilitativa e recupero funzionale;
è seguito un breve ricovero dal 24.08 al 26.08.2016 presso l'Ospedale di
Latisana per “Intolleranza ai mezzi di sintesi”.
L'inabilità temporanea è durata complessivamente 169 giorni.
Le descritte circostanze relative al decorso della malattia consentono di ritenere giustificato il riconoscimento del danno morale, quale dolore e sofferenza interiore patita dall'appellante per le lesioni riportate e del lungo iter terapeutico conseguente.
6.3 Non può, per converso, riconoscersi alcun incremento per sofferenza soggettiva, né dedotta né provata.
Nel caso concreto non viene allegato né tanto meno dimostrato che abbia patito conseguenze che hanno reso Persona_13
il pregiudizio maggiore rispetto ai casi consimili, non risultando che i postumi abbiano raggiunto un pregiudizio di straordinaria afflittività tale da giustificare una personalizzazione del danno biologico. Ed invero, la personalizzazione del danno biologico è
ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio
38 tabellare di valutazione del danno biologico – destinato alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe – non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale e può essere riconosciuto solo qualora emergano specificatamente specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame,
legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale… di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. 2788/2019; Cass. 9865/2020).
L'attore/appellante non ha allegato nessuna specifica situazione che giustifichi l'applicazione del criterio della personalizzazione del danno biologico.
Va, invero, sottolineato che i postumi psichici sono già
considerati nella percentuale di danno biologico riconosciuta.
Non appare quindi giustificata la relativa pretesa di personalizzazione avanzata dall'appellante.
6.4 Neppure può riconoscersi un danno da lucro ceSAnte, pur avendo la consulenza medica valutato in considerazione della tipologia di lesione (che coinvolge l'arto superiore sinistro pur in soggetto destrimane) e la tipologia di lavoro del periziando
(odontoiatra) una riduzione della capacità lavorativa specifica di odontoiatra nella misura di 1/3, perché difetta del tutto la prova di una riduzione reddituale, da calcolarsi in base alla differenza fra reddito pregresso e riduzione del reddito
39 successiva all'evento di danno. L'appellante, invero, non ha dimesso alcuna documentazione dalla quale risulti il reddito pregresso, conseguito prima dell'incidente e quello successivo all'incidente.
e financo la base di reddito sulla quale effettuare il calcolo di tale danno.
7 Per quanto sin qui esposto, in considerazione della gravità
delle lesioni riportate, dell'età del danneggiato, tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno sopra indicati in base alle tabelle di MI 2024, il danno non patrimoniale viene determinato come segue:
€192.784,00.- a titolo di invalidità permanente ( punto base danno non patrimoniale € 8.409,32.-), € 2.185,00.- a titolo di invalidità temporanea totale, € 2.587,50.- titolo di invalidità
parziale al 75%, € 3.450,00.- a titolo di invalidità parziale al
50%, € 1.725,00.- a titolo di invalidità parziale al 25% ( €
115.00 punto base ITT) e quindi complessivamente €9.947,50.-
a titolo di danno biologico temporaneo.
Il danno biologico è stato, come già anticipato, calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico NA MI del
2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate ( maggio 2024). Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
40 (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Per principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. civ.,
sez. III, 20.06.1996, n. 5680) la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità
permanente, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della ceSAzione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (04.03.2015), ma da quella in cui è
terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità
temporanea è stata determinata in totali giorni 169, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione del danno permanente è quella del 20/08/2015.
L'importo di €192.784,00.- riconosciuto a titolo di invalidità
permanente va dunque svalutato alla data del 20/08/2015 e l'importo di €9.947,50.- spettante a titolo di danno biologico temporaneo alla data del 04/03/2015.
7.1 Possono riconoscersi all'attrice - appellante € 2.234,00.- per spese mediche valutate pertinenti e congrue dal consulente medico, maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data media dell'esborso, tra marzo 2015 e gennaio 2017 e quindi febbraio 2016, che ammontano ad € 3.029,72.-
41 Spettano inoltre le spese per la consulenza tecnica di parte della dott.SA quale danno emergente, € 2.500,00.- CP_3
maggiorati di rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data della fattura n.131/2018 dd. 27/11/2018 (doc. 28), pari ad €
3.287,06.-
Non possono riconoscersi in difetto di prova dell'esborso e prima ancora della fattura, le spese per la consulenza di parte ing. Per_1
7.2 Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d.
aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio) che va fiSAta al 10 settembre 2025 (giorno della decisione).
La rivalutazione sugli importi così determinati va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di
Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d.
costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati
(indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel
42 riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi".
Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo dell'obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, ritenendo sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), ma sull'importo capitale via via rivalutato con periodicità annuale (Cass.
20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). Il
calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
7.3 Spettano quindi a : Parte_1
€ 214.209,17.- per danno biologico da IP (€ 158.669,69.- ,
importo liquidato alla data del 20/08/2015 , rivalutato alla data del 10/09/2025 e maggiorato degli interessi in base ai
43 criteri sopra esposti)
€ 11.072,09.- per danno biologico da ITT (€ 8.160,38.-
importo, liquidato alla data del 20/08/2015, rivalutato alla data del 04/03/2015 e maggiorato degli interessi in base ai criteri sopra esposti)
€ 3.034,22.- per spese mediche ( importo € 2.234,00.-
rivalutato e maggiorato degli interessi in base ai criteri sopra esposti)
€ 3.291,96.- per consulenza tecnica di parte della dott.SA
( importo € 2.500,00.- rivalutato e maggiorato degli CP_3
interessi in base ai criteri sopra esposti)
e dunque complessivamente l'importo di € 231.607,44
Sugli importi così riconosciuti spettano altresì gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo.
8 Per quanto concerne le spese di lite, in conseguenza della riforma dell'impugnata sentenza il giudice d'appello è tenuto a procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali stante il principio di cui all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese di lite.
L'esito del giudizio vede dunque soccombente la società
appellata che è tenuta a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante.
44 Le spese processuali vanno liquidate in base ai criteri dettati dal DM 147/2022, in base al decisum per lo scaglione da €
52.000 a € 260.000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.721/2023 pronunciata dal NA di
Bolzano in data 22/09/2023, in riforma della steSA,
accerta la responsabilità dell'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. in ordine alla causazione del sinistro occorso in data 04.03.2015 a Parte_1
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di dell'importo complessivo di € 231.607,44.- Parte_1
oltre interessi di mora in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a rifondere a le spese del primo grado di Parte_1
giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 14.103,00.-
di cui € 2.552,00.- per la fase di studio, € 1.628,00.- per la fase introduttiva, € 5.670,00.- per la fase istruttoria e di trattazione,
45 € 4.253,00.- per la fase decisoria, oltre per spese generali ( 15%
su compensi), IVA e Cap come per legge, oltre le spese per le due consulenze d'ufficio;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. a rifondere a le spese del presente grado Parte_1
del giudizio che si liquidano per intero in complessivi € 16.165.-
di cui € 2.977,00.- per la fase di studio, € 1.911,00.- per la fase introduttiva, € 4.326,00.- per la fase di trattazione ed €
5.103,00.- per la fase decisionale, oltre spese generali ( 15% su compensi); oltre € 1.821,00.- per contributo unificato ed €
27,00 per spese vive;
IVA e Cap sulle poste previste per legge;
Bolzano, così deciso il 10 settembre 2025
La Presidente estensore OT. Isabella Martin
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