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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7520/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. TROSO Parte_1
UGO e dall'avv. LISI DARIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Dichiarare il diritto di ad avere annullato il debito di € 3.983,84, in Parte_1 quanto è escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito maturato precedentemente alla comunicazione di restituzione somme dell'Ente preposto, non essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente e sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento;
2. Condannare in conseguenza, l' convenuto, al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, fino al soddisfo;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
1 … la ricorrente ha ricevuto dall' in data 22.5.24 comunicazione di indebito con il quale si CP_1 comunicava che “per il periodo dal 1.7.18 al 1.11.19 ha ricevutoo un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 3.983,84 per i seguenti motivi: ratei di pensione invai non spettanti per redditi superiori”
La prestazione in godimento è assistenziale e l'indebito, come riconosciuto da controparte è scaturito dal superamento dei limiti di reddito previsti per legge….
Ha quindi eccepito l'irripetibilità dell'indebito in virtù della natura dell'indebito e del tipo di causale dello stesso anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
– nel costituirsi – ha fatto presente che: CP_1
Ed invero, vi è da precisare che nel caso che ci occupa la ricorrente aveva inviato la domanda di primo accertamento di invalidità civile in data 22/08/2016 e veniva visitata in data 15/02/2017 con riconoscimento della fascia 34 ovvero della prestazione di ASSEGNO PARZIALE INVALIDITA
- verbale domus 3930717400024. CP_ Fatto è che la ricorrente in fase concessoria della prestazione inviava all' il cd AP 70 ed indicava redditi da lavoro pari a 16000 euro;
la domanda veniva, quindi, respinta, avendo la ricorrente redditi superiori al limite di legge.
Successivamente, in data 26/06/2018 la ricorrente inviava nuova domanda di PRIMO
ACCERTAMENTO e veniva visitata in data 21/08/2018; Le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari al 100% (SOLO PENSIONE) con verbale domus 3930784911706.
In questo caso, nell'AP 70 inviato in fase concessoria (in allegato) la ricorrente dichiarava euro 15.924 di reddito da lavoro, che in quanto inferiori ai limiti di legge per la prestazione inv civ determinavano il pagamento della prestazione;
si consideri che il limite reddituale per il 2018 per la pensione di invalidità
è di euro 16.664,36; dalla lavorazione del verbale 3930784911706, derivava la liquidazione in data 12/10/2018 con un credito di euro 1.412,75, riscosso.
Nello stesso anno, tuttavia, la ricorrente dichiarava all'Agenzia delle Entrate un reddito da lavoro CP_ diverso da quello dichiarato all' pari ad euro 16.790, superiore rispetto al limite reddituale per il 2018. CP_ Preso atto di ciò, l' in data 23/05/2019 inviava una richiesta per verifica reddituale della ricorrente, che si allega unitamente alla copia del DB1, alla base dell'acquisizione manuale del debito.
2 Dalla verifica si originava l'indebito RI 15421130, di euro 4.978,84 per il periodo dal 07/2018 al
01/11/2019.
La ricorrente ha impugnato il verbale domus 3930784911706, con OMOLOGA RG 15431/18, con il quale era stato riconosciuto il diritto a pensione ed accompagnamento e sul cui TE08 (che si allega) sono stati trattenuti 995 euro.
Il residuo debito di euro 3.983,84 è quindi dovuto, non essendovi sanatorie di legge applicabili, trattandosi di prestazioni di invalidità civile sottratte alla normativa dell'art.13 L.412/91
Al riguardo va fatto presente che il citato indebito ha come numero di pratica 15421130
(come si evince dal sollecito del 2024 che ha condotto al presente giudizio). La nota del funzionario prodotta da e altro documento in atti prodotto dall'ente fanno CP_1 riferimento ad altri indebiti mentre il recupero di cui al TE08 del 13.12.19 relativo alla concessione di indennità di accompagnamento fa riferimento a:
369 - Recupero indebito numero 00015421130 euro 995,00
La trattenuta fa quindi riferimento al medesimo indebito di cui è causa.
Ciò precisato, il TE08 del dicembre 2009 non sembra tenere conto della quasi coeva revoca della prestazione INVCIV. Sembra anche non chiara la cronologia dei fatti per come rappresentata da CP_1
Nondimeno, resta chiarito che lo sconfinamento di reddito sia stato minimo e che il reddito provvisoriamente dichiarato lo sia stato in data antecedente alla dichiarazione dei redditi
2019 (per i redditi 2018).
In tal senso, va quindi chiarito che la ricorrente ha dichiarato nel 2018 il proprio reddito presunto in corso di anno, come si evince dalla modulistica.
Nessun mendacio appare quindi rinvenibile nella condotta attorea. Questo determina l'applicazione della giurisprudenza in tema di indebito assistenziale citata anche in ricorso:… In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza di requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza il D.L. n.850 del 1976 e l'art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
3 l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento… (Cass. n.13915/21 e n. 13917/21).
Ulteriormente, va rilevato come nessun altro elemento relativo alla mancanza di un legittimo affidamento sia presente in atti, dovendosi ritenere che la discrasia sia derivata tra lo sfasamento tra il reddito presunto del 2018 e quello effettivamente percepito.
Il ricorso va quindi accolto, l'indebito va dichiarato irripetibile con diritto alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo.
Appare irrilevante quanto emerso rispetto all'ordinanza di questo giudice del 12.2.25 in quanto il modello AP70 indicato da è stato comunque prodotto dall'ente in memoria. CP_1
Le spese seguono la soccombenza. Si liquidano 4 fasi data la presenza di una – ancorché minima – richiesta istruttoria documentale.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7520/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo, oltre accessori;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1312,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa dei ricorrenti.
Lecce, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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