Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/04/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 103/2026 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69604 depositato in data 11.07.2024, proposto da S. N. nato in [...] (C.f. OMISSIS),
residente ad OMISSIS rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al presente ricorso, dall’Avv. Claudio Fatta (C.f.:
[...]; FAX 0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC “claudiofatta@pec.it;
CONTRO
- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza e della Leva, in persona del Ministro pro tempore, assistito ex art. 158 c.g.c. dal direttore geneale Dr.ssa Antonella Isola;
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – Avv.
Francesco GR (Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza del 31.03.2026 anche a proposito delle parti presenti.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della patologia “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità” nonché la sua ascrivibilità alla Tabella A del D.P.R. n.834/1981;… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata diretta sin dall’originaria decorrenza (dalla riforma avvenuta il 12.05.2021) con condanna dell’INPS alla liquidazione dei ratei non erogati ed alla riliquidazione dei ratei non pagati, oltre aumenti perequativi come per Legge e con la rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo”.
II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il N. esponeva:
(a) che, incorporato nell’esercito italiano con decorrenza 18.11.1998, è stato trasferito – previo espletamento del biennio di servizio fra il 17° reggimento di Aqui e la Scuola del Genio civile di Roma – presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato di NI con qualifica di “Tecnico elettrogenista”;
(b) di essere stato impegnato, a partire dal 2010, in missioni all’estero (id est: operazione “CONSISTENT EFFORT” in Kosovo dal 15/12/2000 all’11/04/2001; operazione “JOINT GUARDIAN” in Kosovo dal 16/12/2002 al 18/04/2003; operazione “ANTICA BABILONIA” in Iraq dal 13/10/2003 al 10/02/2004; - operazione
“DECISIVE ENDEAVOUR” in Kosovo dal 09/02/2005 al 12/08/2005; Operazione “ISAF XVIII” in Afghanistan dal 04/06/2008 al 10/09/2008; - operazione “LEONTE VII” in Libano dal 25/07/2009 al 21/01/2010; - operazione “ISAF” in Afghanistan dal 24/03/2011 al 05/09/2011; - operazione “ISAF” in Afghanistan dal 23/09/2012 al 27/03/2013; - operazione “LEONTE XXVI” in Libano dal 19/05/2018 al 23/11/2018) e, più volte, in operazioni svoltesi sul territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi;
(c) di aver iniziato a soffrire, dal 2019, di disturbi della sfera psichica connotati dalla comparsa di ansia con somatizzazioni viscerali, di attacchi di panico in occasione della rievocazione degli eventi trascorsi, di umore deflesso e di turbe del ritmo sonno-veglia;
(d) di essere stato quindi sottoposto a trattamento farmacologico specifico, con percorso di supporto psicologico, che ha dato scarsi risultati clinici;
(e) che la patologia in commento è stata certificata come
“sindrome ansioso-depressivo reattiva cronicizzata con episodi di attacco di panico in trattamento psico-farmacologico continuativo” e che, in data 17.05.2021, assente per malattia dal 28/03/2019, è stato sottoposto a visita medica presso la CMO. All’esito della medesima, con decorrenza 12.05.2021, è stato quindi giudicato
“permanentemente non idoneo al s.m.i. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto, sì reimpiegabile nelle corrispettive aree funzionali dell’amministrazione civile della Difesa”;
(f) che, nella occasione testé riferita, la CMO rilevava, peraltro, che, nel novembre 2018, vi fosse stato un aggravamento della sintomatologia che, in data 18.03.2019, lo indusse a sottoporsi a visita neurologica e, successivamente, psichiatrica in conseguenza delle quali egli veniva posto in posizione di TNI;
(g) di aver allora intrapreso un trattamento psicoterapeutico bisettimanale e che, con verbale del 22.11.2022, la CMO di Roma ascrisse l’infermità “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità”
alla Tab. A, 8a Cat., giudicandola “non migliorabile”;
(h) che, con Decreto n.2984 del 12.07.2023, il Ministero della Difesa, su conforme parere del Comitato di Verifica del 05.07.2023, ha dichiarato l’infermità “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità” non dipendente da causa di servizio e che, in data 05.05.2023, egli presentava all’INPS istanza di riconoscimento della pensione privilegiata per la patologia “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità” senza ottenere riscontro alcuno: il medesimo silenzio, al di là dei profili incompetenza interna agli Uffici INPS da quest’ultimo emarginati, veniva peraltro serbato dall’Istituto intimato sulla diffida da lui inoltrata via pec il 16.05.2024.
III. Su queste premesse, il ricorrente deduceva la erroneità del decreto ministeriale opposto che, in violazione dell’art. 64 del DPR 1092/1973, ha omesso di considerare, recependo il presupposto parere reiettivo del CVCS, che le modalità di servizio rese dal ricorrente integravano senz’altro causa o concausa efficiente e dominante agli effetti della insorgenza della patologia “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità” da lui sofferta.
Rievocate le operazioni in cui è stato impegnato nel corso del servizio, e in particolare la circostanza di essere stato personalmente coinvolto nell’attentato del 2003 a AS (Iraq) in cui hanno perso la vita 12 militari italiani, deduceva che l’essere sopravvissuto a tale attentato ha segnato la sua sfera più intima e profonda. Sottolineava, poi, che tutte le informazioni presenti nel foglio matricolare e nei vari rapporti informativi, nel loro complesso, assegnano un preciso ruolo causale (o quantomeno concausale) efficiente e determinante nella generazione della patologia da cui è affetto e, ancora, che la gravità della infermità – accertata per tabulas dal verbale della CMO di Roma del 22.11.2022, il quale ne puntualizza la natura CRONICA e non suscettibile di miglioramento - trovava conferma nella copiosa documentazione clinica in atti e nelle osservazioni medico legali formulate dal CTP Dott. Seminatore.
IV. In data 11.01.2025, si è costituto INPS il quale – premesso che, in data 5.5.2023, il ricorrente ha presentato domanda di pensione di privilegio (all.1.) per la infermità “sindrome ansioso depressiva cronica di media gravità; esiti a carattere non esimenti di trauma da schiacciamento”; che l’odierno ricorso, comunque, risulta ancorato con riguardo esclusivo alla patologia ME NS DEPRESSIVA CRONICA DI MEDIA GRAVITA'”; che, stante il parere negativo della CVCS, la domanda non è (né era) passibile di accoglimento e che, comunque, la stessa risultava presentata nel termine di due anni dalla cessazione dal servizio militare, conseguendone che, ai sensi dell’art. 191 DPR 1092/1973, la decorrenza della pensione, in caso di riconoscimento giudiziale, è da individuarsi nella data di transito ai ruoli civili – esclude la fondatezza del ricorso. Rammenta, sul punto, che il parere del CVCS è vincolante per l’amministrazione di appartenenza come per INPS e che esso, nel caso di specie, è immune da ogni vizio di illogicità, travisamento o manifesto difetto di motivazione.
V. All’udienza del 21.01.2025, constata l’assenza di prova in ordine alla notificazione del ricorso e del DFU all’amministrazione erariale, il Decidente, con ordinanza a verbale, ordinava, su istanza di parte ricorrente, la rinnovazione della notificazione, rinviando la trattazione del giudizio all’udienza del 17.06.2025.
VI. In data 07.05.2025, si è costituito altresì il Ministero della Difesa che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e di quello del CVCS, esclude la fondatezza del ricorso sul rilievo che il decreto opposto, al pari del parere del CVCS, risultano congruamente motivati. Il Ministero, escluso che parte ricorrente avesse assolto all’onus probandi su di lui gravante, faceva presente, sul punto, che:
(i) le conclusioni cui è giunto il CVCS originano dall’attenta analisi delle mansioni svolte dall’odierno ricorrente e del relativo foglio matricolare (all. 5), dal quale risulta che il N. ha lavorato negli uffici amministrativi (“fureria”), nei nuclei cucina, lavanderia e panificio. Anche in Iraq, durante la missione "Antica Babilonia", il ricorrente, del resto, è stato impiegato nel nucleo vettovagliamento.
Pertanto, coerentemente, il Comitato ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio la diagnosticata infermità, avendo rilevato l’assenza, durante il servizio, di accadimenti di portata tale da poter determinare l’insorgenza della patologia sofferta;
(j) il medesimo parere del CVCS, quindi, dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del ricorrente, precisava che “non emergono nell'attività svolta sia in patria che all'estero attività operative ad alto contenuto stressante” e che
“non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni relative al servizio, idonee per tipologia, intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”. In sintesi, rimarca l’amministrazione, le mansioni svolte dal ricorrente non presentavano alcun carattere di eccezionalità, essendo, piuttosto, collocate in un contesto professionale che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l’insorgenza della patologia né la connessione causale o concausale della stessa con il servizio prestato;
(k) risultano trascorsi ben sedici anni tra l’attentato di AS del 2003 e l’inizio dei disturbi della sfera psichica del ricorrente, presentatisi, secondo quanto il ricorrente medesimo riferisce a pag. 2 del mezzo introduttivo, nel 2019. Il decorso di un tale lasso di tempo fa venir meno qualsiasi nesso causale tra l’evento e la patologia.
Sottolinea, d’altronde, che, nella relazione del dott. Michele Seminatore, consulente tecnico del ricorrente, si evidenzia che il N. è stato solo indirettamente coinvolto negli eventi. Come esplicitato nel foglio matricolare dello stesso, in effetti, il ricorrente, durante la missione “Antica Babilonia”, era in servizio presso la base di Tallil, laddove l’attentato terroristico del 2003 ha interessato la “Base Maestrale”, sede della Multinational Specialized Unit (MSU) dei Carabinieri a AS. L’aeroporto di Tallil è a circa 7 km da AS. Inoltre, non ci sono documenti che attestino che il ricorrente sia rimasto ferito durante i suddetti eventi, né vi è traccia di un qualsiasi tipo di trauma ricollegabile all’attività di servizio. Per completezza, parte intimata allega il rapporto informativo (all. 6), nel quale non è riportato alcun evento di servizio significativo; si conferma, anzi, che il ricorrente, in data 12 novembre 2003, non era presente sul luogo dell’attentato, vivendo solo indirettamente lo stress traumatico emotivo causato dall'attentato.
VII. Con ordinanza n. 127/2025, il Decidente, sulla base delle ragioni ivi esplicitate, disponeva CTU medico-legale, demandandone l’espletamento al locale CML, sottoponendo al proprio ausiliario il seguente quesito: “se, alla stregua della complessiva documentazione in atti, la patologia SINDROME NS DEPRESSIVA CRONICA DI MEDIA GRAVITA' di cui all’istanza amministrativa rivolta dal ricorrente ad INPS (all. 1 alla memoria INPS: domanda INPS.2000.05/05/2023.0292646) – per la quale in via esclusiva è stata proposto ricorso - sia da considerarsi dipendente da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata, esprimendosi, in tale ultima evenienza, anche sull’ascrizione tabellare onde fornire, cautelativamente, un quadro medicolegale compiuto della vicenda”.
VIII. In data 11.02.2026 – e nel pieno rispetto dei termini assegnati attraverso l’ordinanza istruttoria – il CML faceva pervenire il proprio elaborato. All’odierna udienza, come da verbale, l’Avv. Fatta, per conto di parte ricorrente, ha precisato “la domanda nel senso che la decorrenza del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, di cui si chiede riconoscimento, sin dal transito ai ruoli civili del Ministero della difesa in data 01.02.2022”: con ciò, prestando di fatto adesione all’obiezione sollevata da INPS, nei propri scritti difensivi, relativamente all’eventuale dies a quo di decorrenza dell’eventuale beneficio riconosciuto al ricorrente.
Considerato in
DIRITTO
1. Deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto, posto che la domanda interposta dal ricorrente implica una rivalutazione delle attribuzioni provvedimentali intestate allo stesso e, in fattispecie, concretizzatesi nel decreto reiettivo opposto, il quale recepisce il negativo avviso del CVCS; dipendendo quest’ultimo, funzionalmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, deve diversamente registrarsi la carenza di interesse, nel Ministero della Difesa, ad eccepire il difetto di legittimazione dell’organo tecnico.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
3. Si osserva, preliminarmente, che, ai sensi degli artt. 64 e ss. del DPR 1092/1973, il fatto di servizio ivi rilevante (agli effetti della insorgenza della patologia) è non solo quello efficiente ed esclusivo ma anche quello integrante concausa, sempreché anch’essa – come in effetti il CTU ha registrato in fattispecie concreta (p. 7) – efficiente e determinante. Ora, secondo l’ausiliario di questo Decidente, la storia lavorativa del ricorrente dimostra un’intensa attività operativa svolta specialmente fuori dai confini nazionali, connotata da eventi stressogeni. Il primo di essi, constata il CTU, è “stato la strage di AS […che…] ha segnato profondamente l’equilibrio psichico del ricorrente, ulteriormente alterato dalle successive missioni fuori area”. Di tali evenienze, e in particolare della pericolosità e dei rischi ad esse connesse per la sua stessa vita, il ricorrente ha preso coscienza solo successivamente, sviluppando, per tale via, “uno stato ansiosodepressivo reattivo”, il quale, per l’intensa esperienza emotiva da cui è generato e in ragione della predisposizione del soggetto, può verosimilmente “aver contribuito, quale causa efficiente e determinante, all’instaurarsi dell’infermità Sindrome Ansioso depressiva cronica di media gravita”. Per il CML, conclusivamente, la patologia sofferta dall’istanza è “SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante con ascrivibilità a tab A VII ctg”.
3.1. Posto quanto sopra, il Decidente non intende deviare dal pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il Giudice non è tenuto a particolari oneri motivazionali ove ritenga di aderire alle conclusioni del CTU (ex plurimis, questa Sezione, sentt. nn. 321/2025, 24/2024, 836/2022; Cass., sez. II, sent. n. 15568/2022). E, in effetti, questo Decidente non ravvisa ragioni, in concreto, per discostarsi dalle motivate valutazioni contenute nel citato parere ed alle quali, per brevità, si rinvia ex art. 17 dell’all. 2 d.lgs. 174/2026. Le stesse infatti:
- sono corrette sotto il profilo metodologico-procedurale, in quanto rese sulla base della articolata ricostruzione dei precedenti di servizio dell’interessato, della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti (che il CTU evidenzia essere stata “letta e valutata” e, implicitamente, “trascritta”: p. 3) e degli esiti della visita diretta del ricorrente (del 19.12.2025);
- sono immuni da vizi o contraddizioni medico-legali ed evidenziano, in termini assai ampi, i tratti strutturali della patologia sofferta dal ricorrente e la sua etiopatogenesi;
- non sono contraddette, in linea tecnica o procedurale, da alcuna delle parti di causa. Una tale obiezione, è il caso di sottolinearlo, non viene mossa da alcuna delle parti neppure all’odierna udienza della cui fissazione tutte sono state ritualmente edotte.
4. In accoglimento del ricorso, ed alla luce della precisazione della domanda effettuata dal ricorrente all’odierna udienza, a sua volta in linea con le obiezioni di INPS, il Decidente accerta, conclusivamente, che l’infermità ME NS DEPRESSIVA CRONICA DI MEDIA GRAVITA'” è da considerarsi, ai limitati fini di “privilegio”
da riconoscersi con decorrenza dal 01.02.2022, SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante ed ascrivibile, ai medesimi limitati fini, alla tab. A VII ctg, emolumenti da maggiorarsi, dal medesimo 01.02.2022, di interessi e rivalutazione monetaria da computarsi in applicazione del criterio cd. dell’assorbimento. Rimane impregiudicata ogni, eventuale, successiva attività amministrativa di competenza delle amministrazioni intimate.
5. La natura tecnica dell’accertamento sotteso allo scrutinio della domanda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 15 aprile 2026 Pubblicata il 15 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)