Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1141/2024
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.04.2024 la ricorrente in epigrafe, legale rappresentante della
[...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-002294730 CP_2
per l'importo di € 4.871,05, notificata in data 27.03.2024 con la quale è stato contestato allo stesso la sanzione amministrativa prevista per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 - bis, del decreto -legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Si è costituito in giudizio l' deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un
importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro
non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e,
conseguentemente, per cui l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
A mente di tale disposizione «gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni»; inoltre, “L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto”. Nella specie, risulta evidente la violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016 tenuto conto che, le ritenute previdenziali e assistenziali riguardano il periodo contributivo anno 2019 e sono stati notificati oltre il termine previsto dalla normativa in materia.
Precisamente, dalla documentazione in atti emerge che l'ingiunzione OI-002294730
riguarda l'annualità 2019 e la contestazione della violazione (ossia l'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata) sarebbe stata notificata in data 08.11.2021 (cfr.
all. alla memoria di costituzione).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29
febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa;
il predetto termine,
pertanto, decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.
In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la
Suprema Corte, ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i
quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve
provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità
della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e
sulla base della complessità delle indagini…” (cfr Cass., sent. nn. 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003). Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' che non implicano particolari aggravi istruttori, tant'è che l'ente previdenziale CP_3
aveva già emesso gli avvisi di addebito sottesi concludendo il procedimento di accertamento in capo a parte ricorrente a partire dal 2019 (confronta allegati alla memoria di costituzione), né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero, dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il ricorso pertanto va accolto e ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Il peso delle spese segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002294730 e, per l'effetto,
dichiara non dovute le somme ivi richieste;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%
come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 19/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo