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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 834 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
– nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 19/03/1957, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - Pec C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al Email_1 ricorso, e sig.ra - CF – nata a [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
08/03/1966, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - Pec C.F._4
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta Email_2 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10/11/2025 –” CHE il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto del 19/04/2022, depositato in pari data, Cron. 3661/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati;
2) La casa coniugale, di proprietà Controparte_1 di , sita in Lamezia Terme, Via Blaganò n. 10, con i relativi arredi e con quant'altro vi si Controparte_1 trovi, rimarrà assegnata alla moglie, che la abiterà con la figlia;
3) Il , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie e della figlia, dal momento che la stessa figlia sta effettuando gli studi universitari, 2
corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 450,00, somma da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat. Sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie di vita, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali, spese di trasporto urbano (tessera autobus e simili), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). 4) Le spese straordinarie per la figlia restano a carico di entrambi i coniugi. 5)
I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero”. - CHE, essendo variate le condizioni familiari ed economiche degli odierni ricorrenti, veniva depositato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione chiedendo appunto la modifica di cui al punto n. 3) con l'indicazione che “il sig. Parte_1 provvederà solo al mantenimento della moglie mediante la corresponsione mensile di un assegno dell'importo di euro 120,00, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e nulla per la figlia dal momento che la stessa essendo maggiorenne ed avendo un posto di lavoro provvederà da sola alle proprie esigenze”; -CHE il Presidente del Tribunale accoglieva tale richieste e così modificava: “il sig. provvederà solo al mantenimento della moglie mediante la Parte_1 corresponsione mensile di un assegno dell'importo di euro 120,00, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e nulla per la figlia dal momento che la stessa essendo maggiorenne ed avendo un posto di lavoro provvederà da sola alle proprie esigenze;
- conferma nel resto”; - CHE, dal momento che la sig. è stata assunta così come risulta dal Controparte_1 contratto di lavoro che si allega, i coniugi e intendono modificare le Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione omologate dal Codesto Tribunale e, segnatamente, la condizione contraddistinta con il n° 3), che, pertanto, dovrà intendersi formulata nel seguente modo: “i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro””.
Tutto ciò premesso i coniugi, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, ricorrevano congiuntamente all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché volesse disporre la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, per come sopra specificati.
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473 bis, comma 51, ult. comma, c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni di separazione, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 18 novembre 2025, il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni di separazione, già modificate con ricorso congiunto in data 18 aprile 2023, con il parere favorevolmente espresso dal PM – in Sede, chiedendo che dal momento che la sig è stata assunta così come risulta dal contratto di lavoro che si Controparte_1 allega, i coniugi e intendono modificare le condizioni di separazione Parte_1 Controparte_1 omologate dal Codesto Tribunale e, segnatamente, la condizione contraddistinta con il n° 3), che, pertanto, dovrà intendersi formulata nel seguente modo: “i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro” con conferma nel resto. 3
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, motivati con l'effettiva modifica delle reciproche condizioni patrimoniali, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nella sentenza di separazione in atti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 834 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF – Parte_1 C.F._1 nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 19/03/1957, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - Pec - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - Controparte_1
CF – nata a [...] ed in data 08/03/1966, a sua volta rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - Pec – ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) a parziale modifica delle condizioni della sentenza di separazione di cui al punto 3) dispone che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro;
B) CONFERMA nel resto;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 834 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
– nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 19/03/1957, elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - Pec C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al Email_1 ricorso, e sig.ra - CF – nata a [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
08/03/1966, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - Pec C.F._4
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta Email_2 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10/11/2025 –” CHE il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto del 19/04/2022, depositato in pari data, Cron. 3661/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati;
2) La casa coniugale, di proprietà Controparte_1 di , sita in Lamezia Terme, Via Blaganò n. 10, con i relativi arredi e con quant'altro vi si Controparte_1 trovi, rimarrà assegnata alla moglie, che la abiterà con la figlia;
3) Il , a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della moglie e della figlia, dal momento che la stessa figlia sta effettuando gli studi universitari, 2
corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 450,00, somma da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat. Sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie di vita, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali, spese di trasporto urbano (tessera autobus e simili), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). 4) Le spese straordinarie per la figlia restano a carico di entrambi i coniugi. 5)
I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a recarsi all'estero”. - CHE, essendo variate le condizioni familiari ed economiche degli odierni ricorrenti, veniva depositato ricorso per la modifica delle condizioni della separazione chiedendo appunto la modifica di cui al punto n. 3) con l'indicazione che “il sig. Parte_1 provvederà solo al mantenimento della moglie mediante la corresponsione mensile di un assegno dell'importo di euro 120,00, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e nulla per la figlia dal momento che la stessa essendo maggiorenne ed avendo un posto di lavoro provvederà da sola alle proprie esigenze”; -CHE il Presidente del Tribunale accoglieva tale richieste e così modificava: “il sig. provvederà solo al mantenimento della moglie mediante la Parte_1 corresponsione mensile di un assegno dell'importo di euro 120,00, da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e nulla per la figlia dal momento che la stessa essendo maggiorenne ed avendo un posto di lavoro provvederà da sola alle proprie esigenze;
- conferma nel resto”; - CHE, dal momento che la sig. è stata assunta così come risulta dal Controparte_1 contratto di lavoro che si allega, i coniugi e intendono modificare le Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione omologate dal Codesto Tribunale e, segnatamente, la condizione contraddistinta con il n° 3), che, pertanto, dovrà intendersi formulata nel seguente modo: “i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro””.
Tutto ciò premesso i coniugi, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, ricorrevano congiuntamente all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché volesse disporre la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, per come sopra specificati.
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473 bis, comma 51, ult. comma, c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni di separazione, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 18 novembre 2025, il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni di separazione, già modificate con ricorso congiunto in data 18 aprile 2023, con il parere favorevolmente espresso dal PM – in Sede, chiedendo che dal momento che la sig è stata assunta così come risulta dal contratto di lavoro che si Controparte_1 allega, i coniugi e intendono modificare le condizioni di separazione Parte_1 Controparte_1 omologate dal Codesto Tribunale e, segnatamente, la condizione contraddistinta con il n° 3), che, pertanto, dovrà intendersi formulata nel seguente modo: “i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro” con conferma nel resto. 3
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, motivati con l'effettiva modifica delle reciproche condizioni patrimoniali, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nella sentenza di separazione in atti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 834 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF – Parte_1 C.F._1 nato a [...], ora Lamezia Terme, in data 19/03/1957, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - Pec - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig.ra - Controparte_1
CF – nata a [...] ed in data 08/03/1966, a sua volta rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. PERRI NICOLINA - CF - Pec – ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) a parziale modifica delle condizioni della sentenza di separazione di cui al punto 3) dispone che i coniugi provvederanno al proprio mantenimento personalmente senza gravare l'uno sull'altro;
B) CONFERMA nel resto;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 24/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO