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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1369/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2904/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3625/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, richiedeva al primo Giudice - in ragione delle disposizioni in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 - il riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990 - 1992 dal proprio dante causa (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 3625 del 2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo la mancata formazione del “rifiuto tacito”: in quanto la mancata indicazione, nell'istanza di rimborso, degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi rappresentava una causa ostativa alla formazione del “silenzio rifiuto” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- L'istanza di rimborso a suo tempo prodotta dal Contribuente era riferita al 90% delle imposte versate nel triennio 1990 -1992: eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dall'art.9 c. 17bis della L. 289/2002 (cfr. documentazione in atti).
La definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990,1991 e 1992 (art.9, c. 17 legge 289 del 2002) a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003 ovvero in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.
Pertanto, l'istanza di rimborso in parola era idonea a determinare la formazione del silenzio rifiuto.
2.- Il diritto al rimborso (art.9, c. 17 legge 289/2002) è stato confermato dal legislatore con il c. 665 dell'art.1 della L. 190/2014 come novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017.
Le “perplessità” legate al diritto al rimborso per i soggetti dotati di partita Iva sono state risolte dalla
Commissione Europea (decisione 14.08.2015 “C(2015) 5549 final) che ha qualificato tale beneficio fiscale tra gli “aiuti di Stato”: l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
CE 1407/2013 o dal regolamento Ce 717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti. 3.- La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 30373 del 2019) ha confermato il principio sopra richiamato lasciando al giudice di merito la verifica della spettanza dell' agevolazione in parola nel rispetto del principio
"de minimis" nei termini di cui alla sentenza n. 14465 del 2017 dalla Corte di Cassazione.
L'Agevolazione in parola viene riconosciuta sulla base di un'autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio.
Il diritto di che trattasi - pertanto - va riconosciuto nella sua interezza (Corte di Cassazione n. 16290 del
19.05.2022).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità delle disposizioni di riferimento e nell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2904/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3625/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 03/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, richiedeva al primo Giudice - in ragione delle disposizioni in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 - il riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990 - 1992 dal proprio dante causa (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 3625 del 2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo la mancata formazione del “rifiuto tacito”: in quanto la mancata indicazione, nell'istanza di rimborso, degli estremi del versamento delle imposte e dei relativi importi rappresentava una causa ostativa alla formazione del “silenzio rifiuto” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- L'istanza di rimborso a suo tempo prodotta dal Contribuente era riferita al 90% delle imposte versate nel triennio 1990 -1992: eccedenza dei versamenti effettuati in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dall'art.9 c. 17bis della L. 289/2002 (cfr. documentazione in atti).
La definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990,1991 e 1992 (art.9, c. 17 legge 289 del 2002) a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003 ovvero in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo.
Pertanto, l'istanza di rimborso in parola era idonea a determinare la formazione del silenzio rifiuto.
2.- Il diritto al rimborso (art.9, c. 17 legge 289/2002) è stato confermato dal legislatore con il c. 665 dell'art.1 della L. 190/2014 come novellata dall'art. 16 - octies D.L. 91/2017.
Le “perplessità” legate al diritto al rimborso per i soggetti dotati di partita Iva sono state risolte dalla
Commissione Europea (decisione 14.08.2015 “C(2015) 5549 final) che ha qualificato tale beneficio fiscale tra gli “aiuti di Stato”: l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento
CE 1407/2013 o dal regolamento Ce 717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti. 3.- La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 30373 del 2019) ha confermato il principio sopra richiamato lasciando al giudice di merito la verifica della spettanza dell' agevolazione in parola nel rispetto del principio
"de minimis" nei termini di cui alla sentenza n. 14465 del 2017 dalla Corte di Cassazione.
L'Agevolazione in parola viene riconosciuta sulla base di un'autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio.
Il diritto di che trattasi - pertanto - va riconosciuto nella sua interezza (Corte di Cassazione n. 16290 del
19.05.2022).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità delle disposizioni di riferimento e nell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE