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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2873 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Borrelli Parte_1 C.F._1
Appellante, giusta procura in atti
E
CONDOMINIO di “CORSO UMBERTO I n. 26- PORTICI” (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Benvenuto Di Flumeri, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione , premesso di essere proprietaria di un Parte_1 appartamento sito nel Condominio di Corso Umberto I n. 26 in Portici, citava, dinnanzi al
Tribunale di Napoli, il predetto Condominio, impugnando la delibera assembleare del
19.12.2018. In particolare, l'istante lamentava la genericità dell'argomento posto al n. 5) dell'ordine del giorno, riportante la discussione in ordine all'”uso veicolare improprio dell'androne da parte di terzi diretti alla proprietà della . Decisioni in merito”, e CP_1 Parte_1 contestava altresì la circostanza per cui, successivamente all'uscita dall'assemblea da parte dell'attrice per motivi personali, il consesso assembleare, deliberando sull'ordine del giorno al n. 5) ed eccedendo l'argomento posto in discussione, era giunto a deliberare la nomina di un legale con la latente previsione di introduzione di una lite attiva nei confronti della stessa attrice.
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo: “1) previa declaratoria di accertamento della nullità e/o annullabilità del deliberato assunto in data 19.12.2018 limitatamente all'argomento posto al capo 5) dell'odg emessa in violazione dell'art. 1105 comma 3 c.c. e su diritti incidenti sulla proprietà esclusiva 2) condannare il CONDOMINIO sito in Portici al
C.so Umberto I n. 26 c.f. in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto alle spese sia del procedimento di media conciliazione con la relativa applicazione della sanzione prevista in ipotesi di rifiuto della parte convenuta, e sia alle spese del presente procedimento anch'esso con relativa sanzione ed a cui l'istante è stata costretta e che poteva essere evitato con un comportamento esigibile da parte del
Condominio convenuto (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092). 3) il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva e con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge”.
2. Si costituiva il Condominio di Corso Umberto I n. 26 Portici.
Deduceva che:
- il differimento della trattazione del quinto punto dell'ordine del giorno era dovuto alla circostanza per cui l'abbandono immediato della condomina aveva Pt_1 comportato la perdita del quorum legale;
- solo successivamente, raggiunto il quorum di 523,254 millesimi e ristabilito il potere deliberativo dell'assemblea, quest'ultima procedeva alla rituale trattazione dei vari punti dell'ordine del giorno, così come enumerati nelle convocazioni;
- l'assenza della condomina alla riunione, benché informata della discussione sul punto, non precludeva la facoltà per l'assemblea condominiale di approfondire nuovamente il capo già discusso;
- vi era la totale compatibilità e conformità del deliberato assembleare rispetto al capo posto all'ordine del giorno, in quanto il conferimento d'incarico al sottoscritto difensore per la verifica delle condizioni di accesso veicolare da parte di terzi estranei al condominio, attraverso l'androne ed il cortile per il raggiungimento CP_2 dell'area privata della condomina destinata, a suo parere, a Parte_1 parcheggio autovetture, risultava motivato dalla salvaguardia delle predette aree comuni e conforme al punto trattato: “Decisioni in merito;
- la legittimità del deliberato del 19.12.2018 era comprovata dalla circostanza per cui,
a seguito di sopralluogo effettuato sul suolo della condomina attrice da parte di agenti di P.G. e di un tecnico del Comune di Portici – Settore Urbanistica ed Edilizia, il
Dirigente dello stesso settore aveva emanato in data 9.04.2019 ordinanza nei confronti della avente ad oggetto il ripristino dello stato originario dell'area Pt_1
a destinazione giardino;
- la pretestuosità e temerarietà dell'azione di parte opponente.
Ciò premesso concludeva chiedendo: “1) rigettare la domanda per inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della stessa per i motivi di cui in premessa;
2) condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3) nel merito dichiarare comunque inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda di opposizione a delibera assembleare del 19/12/18 con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali.”
3. Nelle more del giudizio di primo grado, l'attrice, previa autorizzazione del Tribunale, depositava delibera del 12.11.2019 con cui il Condominio stabiliva di non volere più intraprendere alcuna azione legale nei confronti della condomina istante. Pertanto, la ritenendo che detto deliberato, implicitamente revocando il mandato all'avv. Di Pt_1
Flumeri a promuovere azioni nei confronti di essa istante, facesse cessare la materia del contendere, chiedeva al Tribunale di Napoli di adottare la decisione conseguenziale.
4. Con sentenza n. 8693, pubblicata il 17.12.2020, il Tribunale di Napoli rigettava le domande dell'attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio convenuto.
In motivazione deduceva che:
- era pacifica la qualità di condomina in capo a;
Parte_1
- dalla copia del verbale del 12.11.2019 non emergeva in alcun modo la revoca del mandato dell'avv.to Di Flumeri per la controversia pendente;
- il punto 5) all'ordine del giorno della delibera del 19.12.2018 non poteva dirsi generico, in quanto consentiva senza dubbio la discussione e la decisione in ordine all'uso illegittimo dei beni condominiali da parte della e dei suoi ospiti per Pt_1 raggiungere la proprietà della suddetta condomina;
- la discussione del punto 5) posto all'ordine del giorno consentiva che si potesse sfociare nella decisione di dare mandato ad un avvocato per verificare l'eventuale uso non corretto dei beni condominiali;
- l'allontanamento volontario della dalla riunione, dopo aver rilasciato una sua Pt_1 dichiarazione in ordine al punto 5) dell'ordine del giorno, non impediva agli altri condomini di prendere sul punto una decisione a maggioranza;
- le domande attoree andavano rigettate.
5. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo critica la sentenza impugnata laddove il Tribunale, confondendo le delibere condominiali, ha esaminato l'eccezione di cessata materia del contendere ponendo a fondamento della decisione il contenuto della delibera del 27.06.2019 e giungendo all'erronea conclusione per cui “non emerge(va) in alcun modo la revoca del mandato all'avv. De Flumeri per la presente controversia intrapresa dalla (e non dal Pt_1 condominio)”.
Precisa che il giudice di primo grado ha sbagliato nel ritenere l'argomento posto al capo 5) dell'ordine del giorno sufficientemente specifico e tale per cui il conferimento dell'incarico ad un avvocato per la verifica dell'utilizzo di parte di terzi dei beni comuni costituisse una evoluzione prevedibile della discussione assembleare. Aggiunge che l'assemblea, deliberando in eccesso di potere, aveva disposto l'accertamento su di una proprietà privata in violazione dell'art. 1105, comma 3 e ciò era dimostrato dal fatto che il Condominio convenuto, tenuto conto dell'intervento del Comune di Portici nei confronti della condomina, decideva, con delibera del 12.11.2019, di non voler intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti.
Con il secondo motivo chiede, in virtù dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, di addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico del condominio appellato con restituzione di quanto già versato a quest'ultimo.
Ciò presupposto, conclude chiedendo: “1) previa declaratoria di accertamento della nullità
e/o annullabilità del deliberato assunto in data 19.12.2018 limitatamente all'argomento posto al capo 5) dell'odg emesso in violazione dell'art. 1105 comma 3 c.c. e su diritti incidenti sulla proprietà esclusiva 2) In subordine in virtù del deliberato assunto dal Condominio convenuto in data 23.11.2019 in corso di causa e depositato previa autorizzazione del Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere 3) condanni il CONDOMINIO sito in Portici al
C.so Umberto I n. 26 c.f. in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto alle spese e competenze sia del procedimento di media conciliazione con la relativa applicazione della sanzione prevista in ipotesi di rifiuto della parte convenuta, e sia del doppio grado di giudizio anch'essi con relativa sanzione ed a cui l'istante è stata costretta
e che poteva essere evitato con un comportamento esigibile da parte del Condominio convenuto (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092) e con ripetizione delle spese di giudizio versate per il primo grado;
4) il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge”.
6. Si è costituto il Condominio di Corso Umberto I n. 26- Portici.
Contesta l'avverso gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della decisione di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte, Parte_1 essendo corretta la decisione del primo giudice sia pur dovendone integrare la motivazione.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado sia perché il primo giudice, confondendo il contenuto delle delibere assembleari, ha ritenuto che non vi fosse alcuna revoca dell'incarico conferito all'avvocato
Di Flumeri con delibera del 19.12.2018, sia perché ha stabilito che l'argomento posto al n.
5) dell'ordine del giorno fosse sufficientemente specifico e che il conferimento dell'incarico ad un avvocato per la verifica dell'utilizzo di parte di terzi dei beni comuni costituisse una evoluzione prevedibile della discussione assembleare e non, invece, un eccesso di potere.
Anzitutto occorre evidenziare che, a parere di questa Corte, correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza di circa la genericità dell'argomento posto al Parte_1 capo 5) dell'ordine del giorno.
2.1. L'art. 66 disp. att. c.c. prevede, al terzo comma che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza di dissenzienti e assenti perché non ritualmente convocati”.
2.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (v. Cass. 21449/2014) e "affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione" (v. Cass.
13229/2019).
2.3. Sempre la giurisprudenza di legittimità precisa che l'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale (nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione) rimane demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v. Cass. n.
3634/2000; Cass. n. 13763/2004). Quanto alla conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea, la giurisprudenza sostiene che questa vada desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde (v. Cass. n. 1445/2014).
Infine, si evidenzia che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione” (v. Cass. 21966/2017; 15587/2018).
2.4. Nella specie, l'ordine del giorno cui si riferisce l'appellante riportava: “Uso veicolare improprio dell'androne condominiale da parte di terzi diretti alla proprietà della condomina
. Decisioni in merito.”. Parte_1
A parere di questa Corte la rubrica del suddetto ordine del giorno era sufficientemente esaustivo, in quanto consentiva di comprendere chiaramente che la discussione avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento dell'utilizzo improprio da parte di soggetti terzi, diretti nella proprietà della di talune aree condominiali, quali l'androne e il cortile. Pt_1
2.5. Va aggiunto, poi, che essendo questo l'oggetto di discussione, era del tutto prevedibile che l'assemblea potesse decidere di conferire l'incarico ad un legale al fine di procedere alle verifiche del caso, valutando finanche la possibilità di adottare i provvedimenti utili e necessari alla tutela dell'uso delle parti comuni, non configurandosi in tal caso alcun eccesso di potere da parte dell'assemblea.
Invero, sul punto va rilevato che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. n. 5061/2020; Cass. n. 7615/2023).
2.6. Nel caso di specie è evidente che la decisione impugnata da non Parte_1 presenti alcun vizio di eccesso di potere, essendosi l'assemblea determinata in base all'esigenza, del tutto legittima, di tutelare le parti comuni del condominio. Peraltro, che fosse questa l'intenzione del condominio emerge chiaramente dalla lettura del verbale dell'assemblea del 19.12.2018 in cui a pag. 3 è riportato che “l'assemblea sempre all'unanimità dà mandato all'Avvocato Di Flumeri Benevenuto di tutelare ed adottare tutti i provvedimenti opportuni contro la stessa per quanto concerne CP_1 Parte_1
l'immobile di sua proprietà che oggi viene utilizzato ad area parcheggio, ciò per determinare una corretta regolamentazione dell'uso dell'androne e del cortile condominiale”. (v. pag. 3 del verbale dell'assemblea del 19.12.2018 contenuto nella produzione telematica di parte appellante).
2.7. Va aggiunto che la decisione del consesso assembleare del 12.11.2019, alla luce della quale il Condominio ha espresso la volontà non voler intraprendere nessuna azione legale nei confronti della visto l'intervento del Comune di Portici, conferma quanto prima Pt_1 detto. Invero, dal momento in cui il Comune di Portici ha emesso nei confronti della condomina un'ordinanza avente ad oggetto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi ad area giardino e non più parcheggio, è chiaro che non si è posta più
l'esigenza di tutelare le parti condominiali, in quanto il cambio di destinazione delle aree oggetto di causa non avrebbe più consentito l'utilizzo da parte di soggetti terzi dei beni comuni.
3. Accertata la validità della delibera impugnata in primo grado, occorre ora analizzare la doglianza della in virtù della quale l'erronea valutazione da parte del Pt_1 primo giudice del contenuto delle delibere assembleari prodotte in giudizio avrebbe portato a ritenere ingiustamente infondata l'eccezione di cessata materia del contendere.
Tale censura è infondata nei limiti che seguono.
3.1. Le delibere assembleari prodotte in giudizio sono tre:
1) la prima del 19.12.2018, oggetto di giudizio, con cui l'assemblea conferiva l'incarico all'avv. De Flumeri “per verificare ed accertare quanto esposto dalla CP_1 Pt_1
e tutelare il condominio”, nonché “di tutelare ed adottare tutti i provvedimenti opportuni
[...] contro la stessa per quanto concerne l'immobile di sua proprietà CP_1 Parte_1 che oggi viene utilizzato ad area parcheggio, ciò per una corretta regolamentazione dell'uso dell'androne del cortile condominiale”;
2) la seconda del 27.06.2019 con cui l'assemblea conferiva incarico all'avv. Di Flumeri affinché provvedesse alla costituzione del condominio nel giudizio di primo grado instaurato dalla condomina Pt_1
3) la terza del 12.11.2019 in cui l'assemblea, rispetto al primo capo dell'ordine del giorno
(“Disamina provvedimento del Tar ad oggetto la proprietà della condomina Parte_1
(giardino) e decisioni conseguenziali a tutela delle proprietà comuni (androne e cortile)”), decideva di “non prendere nessuna azione legale nei confronti della condomina Pt_1
, visto che sono in atto provvedimenti da parte del Comune di Portici”. (cfr. tutte e tre
[...] le delibere depositate nella produzione di parte attrice depositata telematicamente).
3.2. Ritiene l'appellante che il primo giudice abbia errato poiché, esaminando la delibera del
27.6.2019, è poi giunto alla conclusione che non emergesse alcuna revoca del mandato all'avv. Di Flumeri per la controversia oggetto del giudizio.
Effettivamente, ciò che veniva evidenziato da parte attrice non era la revoca del mandato dell'avvocato del Condominio convenuto per il giudizio innanzi al tribunale (che effettivamente non emerge da nessun atto), ma la revoca dell'incarico ad egli conferito in sede di assemblea del 19.12.2018 e cioè quello volto ad effettuare le opportune verifiche ed adottare tutti i provvedimenti del caso.
3.3. Tuttavia, sostiene l'appellante che tale revoca sarebbe avvenuta implicitamente con la delibera del 12.11.2019 in quanto in tale sede il condominio avrebbe deciso di non intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti. Aggiunge l'istante che tale delibera, revocando di fatto quella impugnata del 19.12.2018, avrebbe fatto venir meno la materia del contendere.
Tale argomentazione è errata.
Occorre sottolineare che la fattispecie della sostituzione della delibera invalida con quella successiva, pur non richiedendo che quest'ultima espressamente esprima la volontà assembleare della sostituzione, è integrata nel caso in cui la nuova deliberazione abbia identico contenuto ovvero nel caso in cui essa regoli i medesimi rapporti in modo nuovo ed in modo tale da rendere inoperante la deliberazione pregressa.
In altri termini si ha sostituzione della delibera condominiale solo nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza
(v. Cass. 8515/2018; 30479/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la cessazione della materia del contendere si ravvisa quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in maniera che possa dirsi sopravvenuta una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (v. Cass., n. 5997/2022)
Nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio, non vi è tra la delibera del 19.12.2018 e quella del 12.11.2019 un'assoluta incompatibilità o comunque un'incompatibilità tale per cui si possa ritenere che la seconda abbia revocato di fatto la prima, andandola a sostituire.
Come evidenziato dal Condominio nella sua comparsa di costituzione e risposta, infatti, mentre nella prima delibera (19.12.2018) l'incarico conferito all'avv. Di Flumeri era volto agli accertamenti del caso, con la seconda (12.11.2019) il consesso assembleare decideva di non intraprendere liti nei confronti della . Non essendo, dunque, il primo CP_1 deliberato incompatibile con il primo, le due delibere non possono ritenersi sovrapponibili.
4. Il rigetto delle censure analizzate rende superfluo l'esame della doglianza relativa alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
5. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
7. La liquidazione avviene, in favore del difensore antistatario dell'appellato
Condominio, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è da ritenersi indeterminabile, atteso l'oggetto della impugnazione della delibera condominiale.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le cause di valore indeterminabile sono da valutare di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
10. Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni trattate, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
11. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%.
Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario dell'appellato Condominio, la somma di € 4.995,5 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. Controparte_3
8693, pubblicata il 17.12.2020;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del difensore anticipatario del Condominio appellato, in euro 4.995,5 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2873 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Borrelli Parte_1 C.F._1
Appellante, giusta procura in atti
E
CONDOMINIO di “CORSO UMBERTO I n. 26- PORTICI” (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Benvenuto Di Flumeri, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione , premesso di essere proprietaria di un Parte_1 appartamento sito nel Condominio di Corso Umberto I n. 26 in Portici, citava, dinnanzi al
Tribunale di Napoli, il predetto Condominio, impugnando la delibera assembleare del
19.12.2018. In particolare, l'istante lamentava la genericità dell'argomento posto al n. 5) dell'ordine del giorno, riportante la discussione in ordine all'”uso veicolare improprio dell'androne da parte di terzi diretti alla proprietà della . Decisioni in merito”, e CP_1 Parte_1 contestava altresì la circostanza per cui, successivamente all'uscita dall'assemblea da parte dell'attrice per motivi personali, il consesso assembleare, deliberando sull'ordine del giorno al n. 5) ed eccedendo l'argomento posto in discussione, era giunto a deliberare la nomina di un legale con la latente previsione di introduzione di una lite attiva nei confronti della stessa attrice.
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo: “1) previa declaratoria di accertamento della nullità e/o annullabilità del deliberato assunto in data 19.12.2018 limitatamente all'argomento posto al capo 5) dell'odg emessa in violazione dell'art. 1105 comma 3 c.c. e su diritti incidenti sulla proprietà esclusiva 2) condannare il CONDOMINIO sito in Portici al
C.so Umberto I n. 26 c.f. in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto alle spese sia del procedimento di media conciliazione con la relativa applicazione della sanzione prevista in ipotesi di rifiuto della parte convenuta, e sia alle spese del presente procedimento anch'esso con relativa sanzione ed a cui l'istante è stata costretta e che poteva essere evitato con un comportamento esigibile da parte del
Condominio convenuto (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092). 3) il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva e con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge”.
2. Si costituiva il Condominio di Corso Umberto I n. 26 Portici.
Deduceva che:
- il differimento della trattazione del quinto punto dell'ordine del giorno era dovuto alla circostanza per cui l'abbandono immediato della condomina aveva Pt_1 comportato la perdita del quorum legale;
- solo successivamente, raggiunto il quorum di 523,254 millesimi e ristabilito il potere deliberativo dell'assemblea, quest'ultima procedeva alla rituale trattazione dei vari punti dell'ordine del giorno, così come enumerati nelle convocazioni;
- l'assenza della condomina alla riunione, benché informata della discussione sul punto, non precludeva la facoltà per l'assemblea condominiale di approfondire nuovamente il capo già discusso;
- vi era la totale compatibilità e conformità del deliberato assembleare rispetto al capo posto all'ordine del giorno, in quanto il conferimento d'incarico al sottoscritto difensore per la verifica delle condizioni di accesso veicolare da parte di terzi estranei al condominio, attraverso l'androne ed il cortile per il raggiungimento CP_2 dell'area privata della condomina destinata, a suo parere, a Parte_1 parcheggio autovetture, risultava motivato dalla salvaguardia delle predette aree comuni e conforme al punto trattato: “Decisioni in merito;
- la legittimità del deliberato del 19.12.2018 era comprovata dalla circostanza per cui,
a seguito di sopralluogo effettuato sul suolo della condomina attrice da parte di agenti di P.G. e di un tecnico del Comune di Portici – Settore Urbanistica ed Edilizia, il
Dirigente dello stesso settore aveva emanato in data 9.04.2019 ordinanza nei confronti della avente ad oggetto il ripristino dello stato originario dell'area Pt_1
a destinazione giardino;
- la pretestuosità e temerarietà dell'azione di parte opponente.
Ciò premesso concludeva chiedendo: “1) rigettare la domanda per inammissibilità, improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della stessa per i motivi di cui in premessa;
2) condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3) nel merito dichiarare comunque inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto la domanda di opposizione a delibera assembleare del 19/12/18 con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali.”
3. Nelle more del giudizio di primo grado, l'attrice, previa autorizzazione del Tribunale, depositava delibera del 12.11.2019 con cui il Condominio stabiliva di non volere più intraprendere alcuna azione legale nei confronti della condomina istante. Pertanto, la ritenendo che detto deliberato, implicitamente revocando il mandato all'avv. Di Pt_1
Flumeri a promuovere azioni nei confronti di essa istante, facesse cessare la materia del contendere, chiedeva al Tribunale di Napoli di adottare la decisione conseguenziale.
4. Con sentenza n. 8693, pubblicata il 17.12.2020, il Tribunale di Napoli rigettava le domande dell'attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio convenuto.
In motivazione deduceva che:
- era pacifica la qualità di condomina in capo a;
Parte_1
- dalla copia del verbale del 12.11.2019 non emergeva in alcun modo la revoca del mandato dell'avv.to Di Flumeri per la controversia pendente;
- il punto 5) all'ordine del giorno della delibera del 19.12.2018 non poteva dirsi generico, in quanto consentiva senza dubbio la discussione e la decisione in ordine all'uso illegittimo dei beni condominiali da parte della e dei suoi ospiti per Pt_1 raggiungere la proprietà della suddetta condomina;
- la discussione del punto 5) posto all'ordine del giorno consentiva che si potesse sfociare nella decisione di dare mandato ad un avvocato per verificare l'eventuale uso non corretto dei beni condominiali;
- l'allontanamento volontario della dalla riunione, dopo aver rilasciato una sua Pt_1 dichiarazione in ordine al punto 5) dell'ordine del giorno, non impediva agli altri condomini di prendere sul punto una decisione a maggioranza;
- le domande attoree andavano rigettate.
5. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo critica la sentenza impugnata laddove il Tribunale, confondendo le delibere condominiali, ha esaminato l'eccezione di cessata materia del contendere ponendo a fondamento della decisione il contenuto della delibera del 27.06.2019 e giungendo all'erronea conclusione per cui “non emerge(va) in alcun modo la revoca del mandato all'avv. De Flumeri per la presente controversia intrapresa dalla (e non dal Pt_1 condominio)”.
Precisa che il giudice di primo grado ha sbagliato nel ritenere l'argomento posto al capo 5) dell'ordine del giorno sufficientemente specifico e tale per cui il conferimento dell'incarico ad un avvocato per la verifica dell'utilizzo di parte di terzi dei beni comuni costituisse una evoluzione prevedibile della discussione assembleare. Aggiunge che l'assemblea, deliberando in eccesso di potere, aveva disposto l'accertamento su di una proprietà privata in violazione dell'art. 1105, comma 3 e ciò era dimostrato dal fatto che il Condominio convenuto, tenuto conto dell'intervento del Comune di Portici nei confronti della condomina, decideva, con delibera del 12.11.2019, di non voler intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti.
Con il secondo motivo chiede, in virtù dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata, di addebitare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico del condominio appellato con restituzione di quanto già versato a quest'ultimo.
Ciò presupposto, conclude chiedendo: “1) previa declaratoria di accertamento della nullità
e/o annullabilità del deliberato assunto in data 19.12.2018 limitatamente all'argomento posto al capo 5) dell'odg emesso in violazione dell'art. 1105 comma 3 c.c. e su diritti incidenti sulla proprietà esclusiva 2) In subordine in virtù del deliberato assunto dal Condominio convenuto in data 23.11.2019 in corso di causa e depositato previa autorizzazione del Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere 3) condanni il CONDOMINIO sito in Portici al
C.so Umberto I n. 26 c.f. in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto alle spese e competenze sia del procedimento di media conciliazione con la relativa applicazione della sanzione prevista in ipotesi di rifiuto della parte convenuta, e sia del doppio grado di giudizio anch'essi con relativa sanzione ed a cui l'istante è stata costretta
e che poteva essere evitato con un comportamento esigibile da parte del Condominio convenuto (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092) e con ripetizione delle spese di giudizio versate per il primo grado;
4) il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge”.
6. Si è costituto il Condominio di Corso Umberto I n. 26- Portici.
Contesta l'avverso gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della decisione di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte, Parte_1 essendo corretta la decisione del primo giudice sia pur dovendone integrare la motivazione.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado sia perché il primo giudice, confondendo il contenuto delle delibere assembleari, ha ritenuto che non vi fosse alcuna revoca dell'incarico conferito all'avvocato
Di Flumeri con delibera del 19.12.2018, sia perché ha stabilito che l'argomento posto al n.
5) dell'ordine del giorno fosse sufficientemente specifico e che il conferimento dell'incarico ad un avvocato per la verifica dell'utilizzo di parte di terzi dei beni comuni costituisse una evoluzione prevedibile della discussione assembleare e non, invece, un eccesso di potere.
Anzitutto occorre evidenziare che, a parere di questa Corte, correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza di circa la genericità dell'argomento posto al Parte_1 capo 5) dell'ordine del giorno.
2.1. L'art. 66 disp. att. c.c. prevede, al terzo comma che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza di dissenzienti e assenti perché non ritualmente convocati”.
2.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (v. Cass. 21449/2014) e "affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione" (v. Cass.
13229/2019).
2.3. Sempre la giurisprudenza di legittimità precisa che l'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale (nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione) rimane demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v. Cass. n.
3634/2000; Cass. n. 13763/2004). Quanto alla conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea, la giurisprudenza sostiene che questa vada desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde (v. Cass. n. 1445/2014).
Infine, si evidenzia che “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione” (v. Cass. 21966/2017; 15587/2018).
2.4. Nella specie, l'ordine del giorno cui si riferisce l'appellante riportava: “Uso veicolare improprio dell'androne condominiale da parte di terzi diretti alla proprietà della condomina
. Decisioni in merito.”. Parte_1
A parere di questa Corte la rubrica del suddetto ordine del giorno era sufficientemente esaustivo, in quanto consentiva di comprendere chiaramente che la discussione avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento dell'utilizzo improprio da parte di soggetti terzi, diretti nella proprietà della di talune aree condominiali, quali l'androne e il cortile. Pt_1
2.5. Va aggiunto, poi, che essendo questo l'oggetto di discussione, era del tutto prevedibile che l'assemblea potesse decidere di conferire l'incarico ad un legale al fine di procedere alle verifiche del caso, valutando finanche la possibilità di adottare i provvedimenti utili e necessari alla tutela dell'uso delle parti comuni, non configurandosi in tal caso alcun eccesso di potere da parte dell'assemblea.
Invero, sul punto va rilevato che in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (Cass. n. 5061/2020; Cass. n. 7615/2023).
2.6. Nel caso di specie è evidente che la decisione impugnata da non Parte_1 presenti alcun vizio di eccesso di potere, essendosi l'assemblea determinata in base all'esigenza, del tutto legittima, di tutelare le parti comuni del condominio. Peraltro, che fosse questa l'intenzione del condominio emerge chiaramente dalla lettura del verbale dell'assemblea del 19.12.2018 in cui a pag. 3 è riportato che “l'assemblea sempre all'unanimità dà mandato all'Avvocato Di Flumeri Benevenuto di tutelare ed adottare tutti i provvedimenti opportuni contro la stessa per quanto concerne CP_1 Parte_1
l'immobile di sua proprietà che oggi viene utilizzato ad area parcheggio, ciò per determinare una corretta regolamentazione dell'uso dell'androne e del cortile condominiale”. (v. pag. 3 del verbale dell'assemblea del 19.12.2018 contenuto nella produzione telematica di parte appellante).
2.7. Va aggiunto che la decisione del consesso assembleare del 12.11.2019, alla luce della quale il Condominio ha espresso la volontà non voler intraprendere nessuna azione legale nei confronti della visto l'intervento del Comune di Portici, conferma quanto prima Pt_1 detto. Invero, dal momento in cui il Comune di Portici ha emesso nei confronti della condomina un'ordinanza avente ad oggetto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi ad area giardino e non più parcheggio, è chiaro che non si è posta più
l'esigenza di tutelare le parti condominiali, in quanto il cambio di destinazione delle aree oggetto di causa non avrebbe più consentito l'utilizzo da parte di soggetti terzi dei beni comuni.
3. Accertata la validità della delibera impugnata in primo grado, occorre ora analizzare la doglianza della in virtù della quale l'erronea valutazione da parte del Pt_1 primo giudice del contenuto delle delibere assembleari prodotte in giudizio avrebbe portato a ritenere ingiustamente infondata l'eccezione di cessata materia del contendere.
Tale censura è infondata nei limiti che seguono.
3.1. Le delibere assembleari prodotte in giudizio sono tre:
1) la prima del 19.12.2018, oggetto di giudizio, con cui l'assemblea conferiva l'incarico all'avv. De Flumeri “per verificare ed accertare quanto esposto dalla CP_1 Pt_1
e tutelare il condominio”, nonché “di tutelare ed adottare tutti i provvedimenti opportuni
[...] contro la stessa per quanto concerne l'immobile di sua proprietà CP_1 Parte_1 che oggi viene utilizzato ad area parcheggio, ciò per una corretta regolamentazione dell'uso dell'androne del cortile condominiale”;
2) la seconda del 27.06.2019 con cui l'assemblea conferiva incarico all'avv. Di Flumeri affinché provvedesse alla costituzione del condominio nel giudizio di primo grado instaurato dalla condomina Pt_1
3) la terza del 12.11.2019 in cui l'assemblea, rispetto al primo capo dell'ordine del giorno
(“Disamina provvedimento del Tar ad oggetto la proprietà della condomina Parte_1
(giardino) e decisioni conseguenziali a tutela delle proprietà comuni (androne e cortile)”), decideva di “non prendere nessuna azione legale nei confronti della condomina Pt_1
, visto che sono in atto provvedimenti da parte del Comune di Portici”. (cfr. tutte e tre
[...] le delibere depositate nella produzione di parte attrice depositata telematicamente).
3.2. Ritiene l'appellante che il primo giudice abbia errato poiché, esaminando la delibera del
27.6.2019, è poi giunto alla conclusione che non emergesse alcuna revoca del mandato all'avv. Di Flumeri per la controversia oggetto del giudizio.
Effettivamente, ciò che veniva evidenziato da parte attrice non era la revoca del mandato dell'avvocato del Condominio convenuto per il giudizio innanzi al tribunale (che effettivamente non emerge da nessun atto), ma la revoca dell'incarico ad egli conferito in sede di assemblea del 19.12.2018 e cioè quello volto ad effettuare le opportune verifiche ed adottare tutti i provvedimenti del caso.
3.3. Tuttavia, sostiene l'appellante che tale revoca sarebbe avvenuta implicitamente con la delibera del 12.11.2019 in quanto in tale sede il condominio avrebbe deciso di non intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti. Aggiunge l'istante che tale delibera, revocando di fatto quella impugnata del 19.12.2018, avrebbe fatto venir meno la materia del contendere.
Tale argomentazione è errata.
Occorre sottolineare che la fattispecie della sostituzione della delibera invalida con quella successiva, pur non richiedendo che quest'ultima espressamente esprima la volontà assembleare della sostituzione, è integrata nel caso in cui la nuova deliberazione abbia identico contenuto ovvero nel caso in cui essa regoli i medesimi rapporti in modo nuovo ed in modo tale da rendere inoperante la deliberazione pregressa.
In altri termini si ha sostituzione della delibera condominiale solo nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza
(v. Cass. 8515/2018; 30479/2019).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la cessazione della materia del contendere si ravvisa quando il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in maniera che possa dirsi sopravvenuta una situazione che consenta di ritenere risolta o superata la lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (v. Cass., n. 5997/2022)
Nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio, non vi è tra la delibera del 19.12.2018 e quella del 12.11.2019 un'assoluta incompatibilità o comunque un'incompatibilità tale per cui si possa ritenere che la seconda abbia revocato di fatto la prima, andandola a sostituire.
Come evidenziato dal Condominio nella sua comparsa di costituzione e risposta, infatti, mentre nella prima delibera (19.12.2018) l'incarico conferito all'avv. Di Flumeri era volto agli accertamenti del caso, con la seconda (12.11.2019) il consesso assembleare decideva di non intraprendere liti nei confronti della . Non essendo, dunque, il primo CP_1 deliberato incompatibile con il primo, le due delibere non possono ritenersi sovrapponibili.
4. Il rigetto delle censure analizzate rende superfluo l'esame della doglianza relativa alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
5. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
7. La liquidazione avviene, in favore del difensore antistatario dell'appellato
Condominio, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
8. Il valore della controversia è da ritenersi indeterminabile, atteso l'oggetto della impugnazione della delibera condominiale.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione delle spese di lite, le cause di valore indeterminabile sono da valutare di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
10. Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni trattate, può farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
11. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%.
Pertanto, va liquidata, in favore del difensore antistatario dell'appellato Condominio, la somma di € 4.995,5 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. Controparte_3
8693, pubblicata il 17.12.2020;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del difensore anticipatario del Condominio appellato, in euro 4.995,5 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini