Articolo 3 della Legge 17 agosto 1957, n. 848
Articolo 2
Versione
10 ottobre 1957
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.
All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1957
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