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Sentenza 28 gennaio 2021
Sentenza 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2021, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IA BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattata la causa con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3487 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 17/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui IA NA] NO è stata condannata, da un lato, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della provvisionale disposta, e, dall'altro, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile costituita, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen., perché, in qualità di titolare di un centro estetico ed in cooperazione colposa con l'esecutore del trattamento, cagionava colposamente lesioni personali (proctosigmoidite ulcerativa compatibile con lesione iatrogena da caustici o stress termici, da cui derivava incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 15), in data 14 febbraio 2012, a Sara Rapagnetta, ustionata in conseguenza dell'introduzione di acqua bollente nel colon durante una seduta di idrocolonterapia. La colpa dell'imputata è stata individuata dai giudici di merito nell'avere affidato l'esecuzione dell'idrocolonterapia a persona priva di adeguata esperienza, senza la predisposizione dei requisiti minimi di sicurezza, non avendo fatto precedere il trattamento da visita medica e non avendo fornito le informazioni strumentali alla manifestazione, da parte del paziente, del consenso informato, nel non aver fornito un macchinario adeguato, in grado di autoregolamentare la temperatura dell'acqua inserita nel retto, nel non aver assicurato l'assistenza di un medico in caso di eventi imprevisti. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, IA NA NO, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione sulle censure di appello specificamente formulate, atteso che, pur rivestendo la stessa esclusivamente la carica di legale rappresentante del centro, con competenze solo amministrative, le è stata attribuita la responsabilità per comportamenti rientranti nella sfera di competenza del direttore sanitario del centro estetico (dott. Hassibi MM Jafar), il quale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 1969, è l'unico responsabile del controllo del personale, della gestione delle cartelle cliniche, dell'applicazione delle regole sul consenso informato, della vigilanza sui trattamenti sanitari, anche alla luce di Sez. 4, n. 32477 del 19/02/2019 ud. dep. 22/07/2019, Rv. 276708 - 01, secondo cui, in tema di reati colposi, il direttore sanitario di una casa di cura privata è titolare, in virtù dei poteri di gestione e organizzazione della struttura a lui spettanti, di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione (c.d. "colpa da organizzazione"), derivante dall'inottemperanza all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati, sempre che questi non siano ascrivibili esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura. La ricorrente ha, dunque, evidenziato la mancata individuazione del comportamento da lei esigibile, diverso dalla nomina di un medico e dall'affidamento del trattamento ad un'infermiera professionale. 3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso in esame è inammissibile, poiché le censure formulate, che presuppongono l'attribuzione della penale responsabilità all'imputata in ragione esclusivamente della sua qualifica quale legale rappresentante del centro estetico e la nomina, all'epoca del fatto, di un direttore sanitario nella persona del dott. Hassibi MM 3afar, risultano a- specifiche, non confrontandosi con la ricostruzione dei fatti, come effettuata dai giudici di merito. Occorre preliminarmente ricordare che, nel giudizio penale, in caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 ud. - dep. 04/11/2013, Rv. 257595 - 01, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione). In primo luogo, nel caso in esame, i giudici di merito sono pervenuti alla pronuncia di condanna nei confronti dell'imputata non in ragione di una sua posizione di garanzia, ma piuttosto in considerazione della sua condotta attiva, che ha concorso a determinare le lesioni alla vittima - condotta consistente nel conferimento dell'incarico ad infermiera priva di adeguata esperienza e nell'organizzazione della struttura e della prestazione del servizio in esame con modalità del tutto incongrue. Inoltre, nella sentenza del Tribunale di Milano, a p. 3, si legge che "soltanto in data 3 luglio 2012, cioè .. cinque mesi dopo l'accaduto, veniva nominato quale responsabile sanitario, il dott. Flavio Rodolfo Dainesi", mentre non vi è alcuna menzione - né nella sentenza impugnata né in quella di primo grado - dell'asserita nomina del direttore sanitario, già all'epoca dei fatti, nella persona del dott. Hassibi MM Jafar, indicato, sempre a p. 3 della sentenza di primo grado, soltanto come un medico della struttura, che, secondo l'imputata, avrebbe eseguito il trattamento al posto dell'infermiera, mentre, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il giorno del sinistro non era neppure presente. A ciò si aggiunga che, nel fare riferimento a tale circostanza (e, cioè, alla nomina del dott. Hassabi MM 3afar come direttore sanitario della struttura), che costituisce la premessa di fatto sia della asserita violazione di legge sia della denunciata carenza motivazionale, la ricorrente 2 non ha indicato alcuna prova non valutata dai giudici di merito, idonea a dimostrare la nomina del dott. Hassabi MM Jafar a direttore sanitario della struttura. Va, infine, sottolineato che la disciplina invocata dalla ricorrente è applicabile ai servizi ospedalieri, che possono essere forniti da ospedali pubblici o case di cura private muniti di apposita autorizzazione (ex art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934), ma non dai centri estetici. In definitiva, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le -affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 ud.- dep. 13/03/2014, Rv. 259425 - 01). Difatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018 ud.- dep. 31/05/2018, Rv. 273369 - 01). 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 17 novembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
trattata la causa con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3487 Anno 2021 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 17/11/2020 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui IA NA] NO è stata condannata, da un lato, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato al pagamento della provvisionale disposta, e, dall'altro, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte civile costituita, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen., perché, in qualità di titolare di un centro estetico ed in cooperazione colposa con l'esecutore del trattamento, cagionava colposamente lesioni personali (proctosigmoidite ulcerativa compatibile con lesione iatrogena da caustici o stress termici, da cui derivava incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 15), in data 14 febbraio 2012, a Sara Rapagnetta, ustionata in conseguenza dell'introduzione di acqua bollente nel colon durante una seduta di idrocolonterapia. La colpa dell'imputata è stata individuata dai giudici di merito nell'avere affidato l'esecuzione dell'idrocolonterapia a persona priva di adeguata esperienza, senza la predisposizione dei requisiti minimi di sicurezza, non avendo fatto precedere il trattamento da visita medica e non avendo fornito le informazioni strumentali alla manifestazione, da parte del paziente, del consenso informato, nel non aver fornito un macchinario adeguato, in grado di autoregolamentare la temperatura dell'acqua inserita nel retto, nel non aver assicurato l'assistenza di un medico in caso di eventi imprevisti. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, IA NA NO, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione sulle censure di appello specificamente formulate, atteso che, pur rivestendo la stessa esclusivamente la carica di legale rappresentante del centro, con competenze solo amministrative, le è stata attribuita la responsabilità per comportamenti rientranti nella sfera di competenza del direttore sanitario del centro estetico (dott. Hassibi MM Jafar), il quale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 128 del 1969, è l'unico responsabile del controllo del personale, della gestione delle cartelle cliniche, dell'applicazione delle regole sul consenso informato, della vigilanza sui trattamenti sanitari, anche alla luce di Sez. 4, n. 32477 del 19/02/2019 ud. dep. 22/07/2019, Rv. 276708 - 01, secondo cui, in tema di reati colposi, il direttore sanitario di una casa di cura privata è titolare, in virtù dei poteri di gestione e organizzazione della struttura a lui spettanti, di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione (c.d. "colpa da organizzazione"), derivante dall'inottemperanza all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di reati, sempre che questi non siano ascrivibili esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura. La ricorrente ha, dunque, evidenziato la mancata individuazione del comportamento da lei esigibile, diverso dalla nomina di un medico e dall'affidamento del trattamento ad un'infermiera professionale. 3. Il procedimento si è svolto con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta ufficiale nella medesima data. La Procura Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Non sono pervenute le conclusioni scritte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso in esame è inammissibile, poiché le censure formulate, che presuppongono l'attribuzione della penale responsabilità all'imputata in ragione esclusivamente della sua qualifica quale legale rappresentante del centro estetico e la nomina, all'epoca del fatto, di un direttore sanitario nella persona del dott. Hassibi MM 3afar, risultano a- specifiche, non confrontandosi con la ricostruzione dei fatti, come effettuata dai giudici di merito. Occorre preliminarmente ricordare che, nel giudizio penale, in caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 ud. - dep. 04/11/2013, Rv. 257595 - 01, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione). In primo luogo, nel caso in esame, i giudici di merito sono pervenuti alla pronuncia di condanna nei confronti dell'imputata non in ragione di una sua posizione di garanzia, ma piuttosto in considerazione della sua condotta attiva, che ha concorso a determinare le lesioni alla vittima - condotta consistente nel conferimento dell'incarico ad infermiera priva di adeguata esperienza e nell'organizzazione della struttura e della prestazione del servizio in esame con modalità del tutto incongrue. Inoltre, nella sentenza del Tribunale di Milano, a p. 3, si legge che "soltanto in data 3 luglio 2012, cioè .. cinque mesi dopo l'accaduto, veniva nominato quale responsabile sanitario, il dott. Flavio Rodolfo Dainesi", mentre non vi è alcuna menzione - né nella sentenza impugnata né in quella di primo grado - dell'asserita nomina del direttore sanitario, già all'epoca dei fatti, nella persona del dott. Hassibi MM Jafar, indicato, sempre a p. 3 della sentenza di primo grado, soltanto come un medico della struttura, che, secondo l'imputata, avrebbe eseguito il trattamento al posto dell'infermiera, mentre, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il giorno del sinistro non era neppure presente. A ciò si aggiunga che, nel fare riferimento a tale circostanza (e, cioè, alla nomina del dott. Hassabi MM 3afar come direttore sanitario della struttura), che costituisce la premessa di fatto sia della asserita violazione di legge sia della denunciata carenza motivazionale, la ricorrente 2 non ha indicato alcuna prova non valutata dai giudici di merito, idonea a dimostrare la nomina del dott. Hassabi MM Jafar a direttore sanitario della struttura. Va, infine, sottolineato che la disciplina invocata dalla ricorrente è applicabile ai servizi ospedalieri, che possono essere forniti da ospedali pubblici o case di cura private muniti di apposita autorizzazione (ex art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934), ma non dai centri estetici. In definitiva, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le -affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 ud.- dep. 13/03/2014, Rv. 259425 - 01). Difatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018 ud.- dep. 31/05/2018, Rv. 273369 - 01). 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 17 novembre 2020.