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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE IO LL, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 28728/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
IA GA (c.f. ) ed IO LA (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. ), residente in , Controparte_1 C.F._4 Pt_1
Via Palmanova n. 217, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Caggiano (c.f.
) e dall'Avv. EM SA (c.f. , C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessio Caggiano in , Via Francesco Villa n. Pt_1
6 (PEC: – FAX: Email_2 Email_3
0256562398 - +391782214284);
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 26.7.2024, iscritto a ruolo il giorno 8.8.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 3216/2024 in data 12/20.6.2024 del Giudice di Pace di
Sez. IV (RG 37833/23) di accoglimento di opposizione a quattrocentottantotto Pt_1 verbali di accertamento infrazioni al Codice della Strada, elevati dalla Polizia Locale del
Comune di per violazioni ex artt. 7 co. 14 CdS e 6 co. 14 dello stesso codice;
Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, in accoglimento dell'appello e delle istanze del : Parte_1 riformare l'impugnata sentenza n. 3216/2024 del Giudice di Pace di , Sezione IV Pt_1
Civile, depositata il 20.6.2024 e notificata il 26.6.2024, e per l'effetto respingere integralmente i ricorsi in opposizione e tutte le domande proposte dal Sig. Controparte_1
in primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, e comunque non provate, per
[...] uno o più dei motivi indicati nelle difese del;
Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente tutti i verbali di contestazione per cui è causa, ex adverso opposti in primo grado, con ogni conseguenza di legge e, in particolare, condannando il Sig. al pagamento della sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna
2 violazione, delle spese di accertamento e notifica, delle maggiorazioni di legge e degli interessi dal dovuto al saldo.
Inoltre, in ogni caso: rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata, in quanto infondata e comunque priva dei necessari presupposti;
rigettare comunque tutte le domande proposte contro il . Parte_1
In via istruttoria: per i motivi illustrati nelle difese del , ammettere agli Parte_1 atti la produzione anche dei documenti che, per un errore in buona fede, non risultano prodotti con la comparsa di costituzione di primo grado del stesso. Pt_1
Sulle spese di lite: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, più precisamente: per il primo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite, come da note spese depositate dall'Amministrazione in ciascuno dei giudizi di primo grado poi riuniti o, in subordine, con liquidazione equitativa;
per il secondo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , ed oltre al rimborso del contributo unificato. Pt_1
Con riserva occorrendo di ulteriori deduzioni, produzioni ed istanze.>>
conclusioni di parte appellata:
<
- espungere dal fascicolo del tutti i documenti dallo stesso irritualmente Parte_1 prodotti posto che gli stessi non erano presenti nel fascicolo di primo grado;
In via principale
- rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
3216/2024 del Giudice di Pace di;
Pt_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'avvenuta notifica dei verbali impugnati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 201 C.d.S. e, per l'effetto, disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
3 - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'erroneità, illegittimità ed infondatezza di tutti i verbali di contestazioni impugnati nella presente sede e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
- condannare ex art. 96 c.p.c. il al risarcimento di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali subiti a causa della colpa grave con la quale ha instaurato e coltivato il presente giudizio d'appello.
In via subordinata
- si chiede, per le ragioni di cui in narrativa, che la condanna al sig. Controparte_1
venga limitata alla sola sanzione contenuta nel verbale di contestazione relativo
[...] alla prima violazione dell'art. 7, comma 14, C.d.s., con annullamento dei restanti verbali in questa sede impugnati perché illegittimi, erronei ed infondati e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
In via ulteriormente subordinata
- per le ragioni di cui in narrativa, si chiede di voler valutare almeno mensilmente/settimanalmente/quotidianamente l'unicità della condotta, la vicinanza delle strade e di orario e limitare le sanzioni contenute nei verbali di contestazione in questa sede impugnati ad una sola per ogni mese/settimana/giorno in esame, con annullamento dei restanti verbali perché illegittimi, erronei ed infondati e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite per i quali gli scriventi difensori si dichiarano antistatari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
4 Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 3216/2024 in data Parte_1
12/20.6.2024 del Giudice di Pace di Milano Sez. IV, pronunciata a definizione del giudizio
RG 37833/23, con cui è stata integralmente accolta l'opposizione proposta da
[...]
(esercente l'attività di autonoleggio con conducente in forza di licenza CP_1 rilasciata dal ) avverso quattrocentottantasei verbali di contestazione di Parte_1 infrazioni ex art. 7 co. 14 CdS e due verbali di contestazione di infrazioni ex art. 6 co. 14
CdS (nell'area aeroportuale di Linate), tutte commesse mediante l'autovettura Mercedes
Benz dell'appellato, targata FY 043ZN, nel periodo 4.12.2022/4.4.2023.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza del GdP per avere Parte_1 ritenuto la tardività delle notificazioni dei verbali di accertamento, in quanto effettuate oltre il termine di decadenza (di 90 gg. dalla commessa violazione) stabilito dall'art. 201 CdS.
L'opponente e appellato , costituitosi in questo grado di giudizio Controparte_1 con comparsa depositata (telematicamente) il giorno 7.5.2025, ha sostenuto l'infondatezza del gravame e rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
*
L'impugnazione proposta dal è infondata e deve pertanto essere respinta. Parte_1
Deve innanzitutto osservarsi che, come rilevato dall'appellato, non è ammissibile la produzione in grado di appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado. Né risultano in alcun modo dedotte dall'appellante specifiche ed effettive ragioni di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Il che lamenta l'erroneità della sentenza del primo Giudice per avere ritenuto la Pt_1 tardività ex art. 201 CdS delle notifiche dei verbali impugnati da , non ha Controparte_1 fornito prova idonea della tempestività di dette notificazioni.
Detta prova non è infatti rinvenibile tra i documenti prodotti dal . Pt_1 Parte_1
5 Peraltro, quand'anche le attestazioni delle avvenute notifiche possano essere sfuggite alla paziente verifica compiuta da questo giudice e siano state effettivamente versate in atti, deve osservarsi che di esse non v'è alcuna menzione nell'elenco dei documenti prodotti dall'appellante.
Come osservato, tra le altre, da Cass. 13.6.2022 ord. n. 19006, quando la domanda o l'eccezione si fondano su documenti, la parte ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di scovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (così anche Cass. n. 11617 del 26/05/2011).
In carenza della prova della tempestività delle notifiche dei verbali opposti, l'appello è infondato e da respingere.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
6 rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3216/2024 in data Parte_1
12/20.6.2024 del Giudice di Pace di Milano Sez. IV (RG 37833/23), che conferma;
condanna il a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di appello, liquidate in euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA, con distrazione a favore degli Avvocati Alessio Caggiano (c.f.
) e EM SA (c.f. , dichiaratisi C.F._5 C.F._6 antistatari;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 28.10.2025.
Il giudice
RE IO LL
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice RE IO LL
7
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE IO LL, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 28728/2024 R.G. promossa da:
(c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
IA GA (c.f. ) ed IO LA (c.f. C.F._2
), presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._3 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante – contro
(c.f. ), residente in , Controparte_1 C.F._4 Pt_1
Via Palmanova n. 217, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Caggiano (c.f.
) e dall'Avv. EM SA (c.f. , C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessio Caggiano in , Via Francesco Villa n. Pt_1
6 (PEC: – FAX: Email_2 Email_3
0256562398 - +391782214284);
- appellato –
con ricorso in appello depositato il 26.7.2024, iscritto a ruolo il giorno 8.8.2024;
oggetto: appello avverso sentenza n. 3216/2024 in data 12/20.6.2024 del Giudice di Pace di
Sez. IV (RG 37833/23) di accoglimento di opposizione a quattrocentottantotto Pt_1 verbali di accertamento infrazioni al Codice della Strada, elevati dalla Polizia Locale del
Comune di per violazioni ex artt. 7 co. 14 CdS e 6 co. 14 dello stesso codice;
Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, in accoglimento dell'appello e delle istanze del : Parte_1 riformare l'impugnata sentenza n. 3216/2024 del Giudice di Pace di , Sezione IV Pt_1
Civile, depositata il 20.6.2024 e notificata il 26.6.2024, e per l'effetto respingere integralmente i ricorsi in opposizione e tutte le domande proposte dal Sig. Controparte_1
in primo grado, in quanto inammissibili ed infondate, e comunque non provate, per
[...] uno o più dei motivi indicati nelle difese del;
Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente tutti i verbali di contestazione per cui è causa, ex adverso opposti in primo grado, con ogni conseguenza di legge e, in particolare, condannando il Sig. al pagamento della sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria in misura non inferiore alla metà del massimo edittale previsto per ciascuna
2 violazione, delle spese di accertamento e notifica, delle maggiorazioni di legge e degli interessi dal dovuto al saldo.
Inoltre, in ogni caso: rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata, in quanto infondata e comunque priva dei necessari presupposti;
rigettare comunque tutte le domande proposte contro il . Parte_1
In via istruttoria: per i motivi illustrati nelle difese del , ammettere agli Parte_1 atti la produzione anche dei documenti che, per un errore in buona fede, non risultano prodotti con la comparsa di costituzione di primo grado del stesso. Pt_1
Sulle spese di lite: con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, più precisamente: per il primo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite, come da note spese depositate dall'Amministrazione in ciascuno dei giudizi di primo grado poi riuniti o, in subordine, con liquidazione equitativa;
per il secondo grado di giudizio: con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, ed oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di , ed oltre al rimborso del contributo unificato. Pt_1
Con riserva occorrendo di ulteriori deduzioni, produzioni ed istanze.>>
conclusioni di parte appellata:
<
- espungere dal fascicolo del tutti i documenti dallo stesso irritualmente Parte_1 prodotti posto che gli stessi non erano presenti nel fascicolo di primo grado;
In via principale
- rigettare l'appello proposto dal e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
3216/2024 del Giudice di Pace di;
Pt_1
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'avvenuta notifica dei verbali impugnati oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 201 C.d.S. e, per l'effetto, disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
3 - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'erroneità, illegittimità ed infondatezza di tutti i verbali di contestazioni impugnati nella presente sede e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
- condannare ex art. 96 c.p.c. il al risarcimento di tutti i danni non Parte_1 patrimoniali subiti a causa della colpa grave con la quale ha instaurato e coltivato il presente giudizio d'appello.
In via subordinata
- si chiede, per le ragioni di cui in narrativa, che la condanna al sig. Controparte_1
venga limitata alla sola sanzione contenuta nel verbale di contestazione relativo
[...] alla prima violazione dell'art. 7, comma 14, C.d.s., con annullamento dei restanti verbali in questa sede impugnati perché illegittimi, erronei ed infondati e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento degli stessi e delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute;
In via ulteriormente subordinata
- per le ragioni di cui in narrativa, si chiede di voler valutare almeno mensilmente/settimanalmente/quotidianamente l'unicità della condotta, la vicinanza delle strade e di orario e limitare le sanzioni contenute nei verbali di contestazione in questa sede impugnati ad una sola per ogni mese/settimana/giorno in esame, con annullamento dei restanti verbali perché illegittimi, erronei ed infondati e per l'effetto disporre la revoca e/o nullità e/o l'annullamento delle sanzioni principali e accessorie ivi contenute.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite per i quali gli scriventi difensori si dichiarano antistatari.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
4 Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 3216/2024 in data Parte_1
12/20.6.2024 del Giudice di Pace di Milano Sez. IV, pronunciata a definizione del giudizio
RG 37833/23, con cui è stata integralmente accolta l'opposizione proposta da
[...]
(esercente l'attività di autonoleggio con conducente in forza di licenza CP_1 rilasciata dal ) avverso quattrocentottantasei verbali di contestazione di Parte_1 infrazioni ex art. 7 co. 14 CdS e due verbali di contestazione di infrazioni ex art. 6 co. 14
CdS (nell'area aeroportuale di Linate), tutte commesse mediante l'autovettura Mercedes
Benz dell'appellato, targata FY 043ZN, nel periodo 4.12.2022/4.4.2023.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza del GdP per avere Parte_1 ritenuto la tardività delle notificazioni dei verbali di accertamento, in quanto effettuate oltre il termine di decadenza (di 90 gg. dalla commessa violazione) stabilito dall'art. 201 CdS.
L'opponente e appellato , costituitosi in questo grado di giudizio Controparte_1 con comparsa depositata (telematicamente) il giorno 7.5.2025, ha sostenuto l'infondatezza del gravame e rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
*
L'impugnazione proposta dal è infondata e deve pertanto essere respinta. Parte_1
Deve innanzitutto osservarsi che, come rilevato dall'appellato, non è ammissibile la produzione in grado di appello di documenti non prodotti nel giudizio di primo grado. Né risultano in alcun modo dedotte dall'appellante specifiche ed effettive ragioni di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Il che lamenta l'erroneità della sentenza del primo Giudice per avere ritenuto la Pt_1 tardività ex art. 201 CdS delle notifiche dei verbali impugnati da , non ha Controparte_1 fornito prova idonea della tempestività di dette notificazioni.
Detta prova non è infatti rinvenibile tra i documenti prodotti dal . Pt_1 Parte_1
5 Peraltro, quand'anche le attestazioni delle avvenute notifiche possano essere sfuggite alla paziente verifica compiuta da questo giudice e siano state effettivamente versate in atti, deve osservarsi che di esse non v'è alcuna menzione nell'elenco dei documenti prodotti dall'appellante.
Come osservato, tra le altre, da Cass. 13.6.2022 ord. n. 19006, quando la domanda o l'eccezione si fondano su documenti, la parte ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti e ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di scovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (così anche Cass. n. 11617 del 26/05/2011).
In carenza della prova della tempestività delle notifiche dei verbali opposti, l'appello è infondato e da respingere.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate giusta il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
6 rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 3216/2024 in data Parte_1
12/20.6.2024 del Giudice di Pace di Milano Sez. IV (RG 37833/23), che conferma;
condanna il a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio di appello, liquidate in euro 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA, con distrazione a favore degli Avvocati Alessio Caggiano (c.f.
) e EM SA (c.f. , dichiaratisi C.F._5 C.F._6 antistatari;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 28.10.2025.
Il giudice
RE IO LL
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice RE IO LL
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