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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/08/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
RG 13475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13475 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da: in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio dell'avv.
Mariarosaria Annunziatella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Salerno (SA) al C.so Garibaldi n. 167, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Santoro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4271/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 21.10.2022, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare il D.I. n.4271/2022 e per l' effetto dichiarare che nulla è dovuto dal per i motivi di cui al presente atto, rigettando, Parte_1 comunque, ogni pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e cpa”.
Pag. 1 di 4 A sostegno della propria pretesa l'opponente ha addotto in particolare: l'infondatezza della pretesa avversaria, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11 del D.P.R. 571/92;
l'insussistenza dell'obbligo di pagamento da parte del per mancanza Parte_1 di un accordo scritto;
l'insussistenza del credito per violazione dell'obbligo di demolizione del veicolo da parte del centro di raccolta;
la prescrizione del credito;
l'inapplicabilità degli interessi indicati in monitorio;
la prescrizione degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha contestato gli assunti di controparte è ha chiesto il rigetto nel merito dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
14.04.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Assume carattere dirimente ai fini della decisione l'esame dei verbali di affidamento in custodia dei veicoli per cui è causa, presenti nella produzione di parte opposta del fascicolo monitorio, dal quale si ricava che gli stessi non siano stati affidati al centro di raccolta in quanto abbandonati, bensì perché sequestrati a vario titolo.
Segnatamente, a) dal Verbale del 26/10/1999 redatto dagli agenti del Comando dei Carabinieri di Frattamaggiore, relativo al veicolo Fiat 126 targato FO385038 rinvenuto in via Giovanni
XXIII n. 19 , si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro perché Parte_1 sprovvisto di assicurazione (stante l'espresso richiamo all'art. 193, co. 1 e 2, da intendersi del
Cds), proprietà da accertare;
b) dal Verbale del 7.11.1999 redatto dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano, relativo al veicolo Piaggio Free targa telaio 048045, sottoscritto dal trasgressore , si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro per Controparte_2 violazione del CdS (art. 116 co. 13: guida senza averne conseguito la patente); c) dal Verbale del 26.08.2007 redatto dagli agenti di P.S. del Commissariato di Frattamaggiore, relativo al veicolo Gilera Runner tg telaio Zdarla1ccy5cc2401, si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro penale a seguito di incidente stradale;
d) dal Verbale del 22.09.2009, redatto dai
Carabinieri della stazione di Frattamaggiore, relativo a veicolo Alfa 156 Tg AX783JM di proprietà di , si evince che trattasi di veicolo risultato rubato;
e) dal Verbale del Parte_2
Pag. 2 di 4 19/12/2014 redatto dal Commissariato P.S. Frattamaggiore, relativo al veicolo Honda SH 150 tg BX62540, si evince che trattasi di veicolo di proprietà di risultato rubato. Parte_3
Con riferimento all'ultimo veicolo indicato, poi, parte opponente, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha prodotto il verbale di contestazione di alcune violazioni del
CdS formato dal Commissariato P.S. Frattamaggiore, con contestuale sequestro amministrativo.
Ciò posto, non trattandosi di affidamento in custodia di veicoli abbandonati, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 1 co. 1 D.M. 460/1999, secondo cui “Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo
46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”.
Ne consegue che non possa trovare applicazione nemmeno l'art. 3 co. 2 D.M. 460/1999, secondo cui “L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa”.
Trattandosi di beni sottoposti a sequestro, deve ritenersi che venga in rilievo l'art. 11 del D.P.R.
n. 571 del 1982, a mente del quale: “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
Pag. 3 di 4 La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.".
Tale ricostruzione della disciplina applicabile al caso trova sostegno nella costante giurisprudenza di legittimità maturata in materia (cfr. Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 564 del
14/01/2009; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6067 del 26/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 08/05/2015; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15515 del 13/06/2018).
Ne consegue che alcun onere di custodia può gravare sull'opponente, atteso che gli agenti operanti i sequestri per cui è causa non appartengono all'amministrazione del Comune di
. Parte_1
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4271/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 21.10.2022;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
- condanna al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.8.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13475 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da: in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla via G. Leopardi n. 12, presso lo studio dell'avv.
Mariarosaria Annunziatella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Salerno (SA) al C.so Garibaldi n. 167, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Santoro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha convenuto in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4271/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 21.10.2022, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “revocare il D.I. n.4271/2022 e per l' effetto dichiarare che nulla è dovuto dal per i motivi di cui al presente atto, rigettando, Parte_1 comunque, ogni pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
- condannare parte opposta al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e cpa”.
Pag. 1 di 4 A sostegno della propria pretesa l'opponente ha addotto in particolare: l'infondatezza della pretesa avversaria, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11 del D.P.R. 571/92;
l'insussistenza dell'obbligo di pagamento da parte del per mancanza Parte_1 di un accordo scritto;
l'insussistenza del credito per violazione dell'obbligo di demolizione del veicolo da parte del centro di raccolta;
la prescrizione del credito;
l'inapplicabilità degli interessi indicati in monitorio;
la prescrizione degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha contestato gli assunti di controparte è ha chiesto il rigetto nel merito dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
14.04.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Assume carattere dirimente ai fini della decisione l'esame dei verbali di affidamento in custodia dei veicoli per cui è causa, presenti nella produzione di parte opposta del fascicolo monitorio, dal quale si ricava che gli stessi non siano stati affidati al centro di raccolta in quanto abbandonati, bensì perché sequestrati a vario titolo.
Segnatamente, a) dal Verbale del 26/10/1999 redatto dagli agenti del Comando dei Carabinieri di Frattamaggiore, relativo al veicolo Fiat 126 targato FO385038 rinvenuto in via Giovanni
XXIII n. 19 , si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro perché Parte_1 sprovvisto di assicurazione (stante l'espresso richiamo all'art. 193, co. 1 e 2, da intendersi del
Cds), proprietà da accertare;
b) dal Verbale del 7.11.1999 redatto dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano, relativo al veicolo Piaggio Free targa telaio 048045, sottoscritto dal trasgressore , si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro per Controparte_2 violazione del CdS (art. 116 co. 13: guida senza averne conseguito la patente); c) dal Verbale del 26.08.2007 redatto dagli agenti di P.S. del Commissariato di Frattamaggiore, relativo al veicolo Gilera Runner tg telaio Zdarla1ccy5cc2401, si evince che trattasi di veicolo sottoposto a sequestro penale a seguito di incidente stradale;
d) dal Verbale del 22.09.2009, redatto dai
Carabinieri della stazione di Frattamaggiore, relativo a veicolo Alfa 156 Tg AX783JM di proprietà di , si evince che trattasi di veicolo risultato rubato;
e) dal Verbale del Parte_2
Pag. 2 di 4 19/12/2014 redatto dal Commissariato P.S. Frattamaggiore, relativo al veicolo Honda SH 150 tg BX62540, si evince che trattasi di veicolo di proprietà di risultato rubato. Parte_3
Con riferimento all'ultimo veicolo indicato, poi, parte opponente, in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha prodotto il verbale di contestazione di alcune violazioni del
CdS formato dal Commissariato P.S. Frattamaggiore, con contestuale sequestro amministrativo.
Ciò posto, non trattandosi di affidamento in custodia di veicoli abbandonati, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 1 co. 1 D.M. 460/1999, secondo cui “Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo
46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”.
Ne consegue che non possa trovare applicazione nemmeno l'art. 3 co. 2 D.M. 460/1999, secondo cui “L'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa”.
Trattandosi di beni sottoposti a sequestro, deve ritenersi che venga in rilievo l'art. 11 del D.P.R.
n. 571 del 1982, a mente del quale: “Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
Pag. 3 di 4 La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.".
Tale ricostruzione della disciplina applicabile al caso trova sostegno nella costante giurisprudenza di legittimità maturata in materia (cfr. Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 564 del
14/01/2009; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6067 del 26/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 08/05/2015; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15515 del 13/06/2018).
Ne consegue che alcun onere di custodia può gravare sull'opponente, atteso che gli agenti operanti i sequestri per cui è causa non appartengono all'amministrazione del Comune di
. Parte_1
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4271/2022 emesso dal
Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 21.10.2022;
- rigetta la domanda avanzata da parte opposta;
- condanna al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 2.8.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 4 di 4