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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. SAVOIA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA ALBARELLA, 16
26010 CAPRALBA , giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. OLTRAMARI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Parte_1
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che dalla relazione con nasceva la figlia in Parte_1 Controparte_1 Per_1 data 23.10.2011, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore. Controparte_1
Con le note scritte depositate in data 28 marzo 2025 e in data 31 marzo 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Pertanto, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 13 marzo 2025 e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti sottoscritto in data 13 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. SAVOIA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA ALBARELLA, 16
26010 CAPRALBA , giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. OLTRAMARI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Parte_1
per , come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che dalla relazione con nasceva la figlia in Parte_1 Controparte_1 Per_1 data 23.10.2011, si rivolgeva all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto delle domande formulate dall'attore. Controparte_1
Con le note scritte depositate in data 28 marzo 2025 e in data 31 marzo 2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Pertanto, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti sottoscritto in data 13 marzo 2025 e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale siano fondati su fatti sopravvenuti e che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54
e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti sottoscritto in data 13 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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