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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7133/24 RG in data 25.9.24 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Michele Moscato e Giuseppe Monetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Guercio n. 44;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura CP_1 Controparte_2 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Michele Capano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Poseidonia n. 307/bis;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 28.1.25, all'esito dell'audizione delle parti e della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.9.24 , premettendo che con sentenza depositata in Parte_1 data 1.9.23 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_3
in data 24.11.94, rigettandosi la richiesta di mantenimento per la figlia , chiedeva la
[...] Per_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Salerno alla via Zara n. 20 che, a seguito della sentenza di separazione, era stata assegnata alla resistente convivendo con la figlia all'epoca minore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla revoca dell'assegnazione, chiedendo un congruo termine per il rilascio dell'immobile, al fine di reperire nuova abitazione.
Espletata la comparizione dei coniugi, questi all'udienza del 28.1.25 raggiungevano un accordo in ordine alla definizione consensuale del giudizio, concordando la revoca dell'assegnazione della casa familiare ed obbligandosi la resistente a rilasciare l'immobile entro 90 gg dalla pronuncia del provvedimento. In assenza di ulteriori provvedimenti da assumere, invitate le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio.
Tanto premesso, si ricorda che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, parte ricorrente dà atto che nella sentenza di scioglimento del matrimonio (prodotta in atti) è stata riconosciuta la raggiunta indipendenza economica della figlia, da ciò conseguendo di diritto la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Difatti, la ratio dell'istituto di cui all'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr.
Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n. 21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
L'assegnazione della casa familiare è, dunque, un istituto posto a tutela esclusiva della prole e non può, pertanto, essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole
(Cass. civ., sez. I, 22/07/2015, n. 15367).
Di ciò è ben consapevole la resistente che non si è opposta, avendo concordato le parti un termine per il rilascio dell'immobile di gg. 90.
Ritiene pertanto il Tribunale di potere recepire l'accordo come intervenuto tra le parti, così definendo il giudizio, nulla disponendosi in ordine alla cancellazione della trascrizione evidenziandosi che si ignora la sussistenza della relativa trascrizione dell'assegnazione.
Le spese di lite, in considerazione della definizione concordata del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Salerno alla via
Zara n. 20, disponendo che la resistente rilasci l'immobile, come da accordo intervenuto tra le parti, entro 90 gg dalla presente pronuncia;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 28.1.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi