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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
IO GI PAOLO, Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220150007474153000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220120020222383000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140001490836000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140010262251000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140010262251000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
come depositate in atti e sinteticamente richiamate in seguito nella parte relativa a svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente, nel compiere una verifica della propria posizione fiscale, risulta debitrice dei seguenti provvedimenti:
1) Cartella di pagamento n. 052201500007474153000, contemplante pretese per tributi Irpef – Iva – persone fisiche maggiorazione, relative all'anno 2012 di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria
Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di
€ 9.197,57;
2) Cartella di pagamento n. 05220120020222383000, contemplante pretese per Tributo Iva relativo all'anno 2009, di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 9.773,66;
3) Cartella di pagamento n. 05220140001490836000, contemplante pretese per Tributi Iva ed Irpef relativi all'anno 2010, di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 12.460,27;
4) Cartella di pagamento n. 05220140010262251000, contemplante pretese per Tributi Irpef ed Iva relativi all'anno 2011 di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 24.722,69;
Parte contribuente intende ricorrere perché ritiene ingiusti i suddetti provvedimenti, nonché per evitare un'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Nel ricorso contesta l'avvenuta e rituale notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e presenta una disamina del percorso giuridico nel tempo succedutosi per consentire o meno l'impugnazione degli estratti di ruolo, declinando una prima propria impostazione per cui l'attuale interpretazione su tale questione, da parte della giurisprudenza di legittimità,rendendo parzialmente inoppugnabili gli estratti di ruolo, è in aperto contrasto con il precedente orientamento della medesima Cassazione, la quale aveva spiegato che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19 del D.lgs. 546/92 (Codice del processo tributario) non è tassativo e deve essere interpretato in modo estensivo.
Osserva ancora che secondo la precedente giurisprudenza di legittimità era ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non fosse stata notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015 del 02.10.15).
Resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in vertenza che laddove, come nel caso di specie, sia stata dimostrata la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione, la disamina istruttoria attribuita a questa Corte dovrà limitarsi alla sola valida notificazione delle cartelle.
Le cartelle sono state regolarmente notificate e quindi è di gran lunga trascorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Si evidenzia che successivamente alla notifica delle cartelle, il contribuente è stato raggiunto da atti interruttivi mai opposti e contestati.
Per quanto oggetto di attuale ricorso si rammenta che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile e/o comunque improponibile ricordato il contenuto dell'art.
3-bis del DL 146 del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021, come da attuale e dirimente giurisprudenza di legittimità
( Cass. n. 37259/2021; Cass. n.
26363 del 2017; Cass. n. 19010 del 2019; Cass. Sez. V. ord. del 15/11/2022 n.
33569).
Il ricorso deve ritenersi quindi inammissibile, non avendo peraltro il ricorrente dato prova circa la ricorrenza nella fattispecie delle limitate e tassative ipotesi di esclusione del divieto.
Si puntualizza ,con riferimento all'omessa risposta ad istanza di sgravio presentata dal ricorrente in data
28/11/2023 che, contrariamente a quanto eccepisce lo stesso, tale istanza è stata riscontrata in data
15/01/2024 .
Valore controversia euro 39537,00 ,00
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese a carico parte contribuenete liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Imperia, 15.01.2026 IL PRESIDENTE Pasquale LONGARINI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente
IO GI PAOLO, Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220150007474153000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220120020222383000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140001490836000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140010262251000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05220140010262251000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
come depositate in atti e sinteticamente richiamate in seguito nella parte relativa a svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte contribuente, nel compiere una verifica della propria posizione fiscale, risulta debitrice dei seguenti provvedimenti:
1) Cartella di pagamento n. 052201500007474153000, contemplante pretese per tributi Irpef – Iva – persone fisiche maggiorazione, relative all'anno 2012 di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria
Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di
€ 9.197,57;
2) Cartella di pagamento n. 05220120020222383000, contemplante pretese per Tributo Iva relativo all'anno 2009, di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 9.773,66;
3) Cartella di pagamento n. 05220140001490836000, contemplante pretese per Tributi Iva ed Irpef relativi all'anno 2010, di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 12.460,27;
4) Cartella di pagamento n. 05220140010262251000, contemplante pretese per Tributi Irpef ed Iva relativi all'anno 2011 di cui risulta creditrice l'Amministrazione Finanziaria Agenzia Delle Entrate Dir. Prov.le di
Imperia - Uff. Terr.le di Imperia per l'importo complessivo di € 24.722,69;
Parte contribuente intende ricorrere perché ritiene ingiusti i suddetti provvedimenti, nonché per evitare un'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Nel ricorso contesta l'avvenuta e rituale notifica delle cartelle di pagamento sopra indicate e presenta una disamina del percorso giuridico nel tempo succedutosi per consentire o meno l'impugnazione degli estratti di ruolo, declinando una prima propria impostazione per cui l'attuale interpretazione su tale questione, da parte della giurisprudenza di legittimità,rendendo parzialmente inoppugnabili gli estratti di ruolo, è in aperto contrasto con il precedente orientamento della medesima Cassazione, la quale aveva spiegato che l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'articolo 19 del D.lgs. 546/92 (Codice del processo tributario) non è tassativo e deve essere interpretato in modo estensivo.
Osserva ancora che secondo la precedente giurisprudenza di legittimità era ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non fosse stata notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario (Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 19704/2015 del 02.10.15).
Resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in vertenza che laddove, come nel caso di specie, sia stata dimostrata la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione, la disamina istruttoria attribuita a questa Corte dovrà limitarsi alla sola valida notificazione delle cartelle.
Le cartelle sono state regolarmente notificate e quindi è di gran lunga trascorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, il quale espressamente sancisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Si evidenzia che successivamente alla notifica delle cartelle, il contribuente è stato raggiunto da atti interruttivi mai opposti e contestati.
Per quanto oggetto di attuale ricorso si rammenta che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile e/o comunque improponibile ricordato il contenuto dell'art.
3-bis del DL 146 del DL n. 146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 125 del 2021, come da attuale e dirimente giurisprudenza di legittimità
( Cass. n. 37259/2021; Cass. n.
26363 del 2017; Cass. n. 19010 del 2019; Cass. Sez. V. ord. del 15/11/2022 n.
33569).
Il ricorso deve ritenersi quindi inammissibile, non avendo peraltro il ricorrente dato prova circa la ricorrenza nella fattispecie delle limitate e tassative ipotesi di esclusione del divieto.
Si puntualizza ,con riferimento all'omessa risposta ad istanza di sgravio presentata dal ricorrente in data
28/11/2023 che, contrariamente a quanto eccepisce lo stesso, tale istanza è stata riscontrata in data
15/01/2024 .
Valore controversia euro 39537,00 ,00
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Spese a carico parte contribuenete liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Imperia, 15.01.2026 IL PRESIDENTE Pasquale LONGARINI