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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2273/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2273/2024, avente ad oggetto risoluzione contratto compravendita imbarcazione, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AP e dell'Avv. Sabina Mautino, come da procura in atti ATTORE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE glia codesto On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso, riservata nel prosieguo l'ulteriore deduzione e produzione, condannare la società convenuta al pagamento in favore del signor Parte_1
della somma di € 21.900,00 o quella maggiore accertanda anche in
[...] considerazione della decorrenza degli interessi dalla data della scrittura privata al saldo, con condanna alle spese ed onorari di causa ed ex art. 96 cod. proc. civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti Parte_1 dell'associazione sportiva dilettantistica alla quale aveva ceduto, con CP_1 scrittura privata sottoscritta a Sanremo nell'aprile 2022, una imbarcazione storica, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 21.900,00 in ragione dell'inadempimento della convenuta relativamente a tale accordo. Nel dettaglio, l'imbarcazione oggetto di compravendita necessitava di importanti lavori di ripristino strutturale;
la difficoltà nella quantificazione dei costi necessari per tali interventi aveva indotto le parti a concordare un prezzo simbolico di euro 100,00, integrato dalle somme per la ristrutturazione del natante, a carico pagina 1 di 3 dell'acquirente, entro il termine di 24 mesi e previa presentazione della relativa documentazione e in base a parametri specificamente riversati nell'accordo.
1.1. Decorso tale termine, nulla era stato presentato dalla associazione convenuta, nonostante numerosi solleciti. L'attore agisce pertanto per ottenere il pagamento della ridetta somma di euro 21.900,00. La convenuta non si è costituita. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di trattazione ne è stata dichiarata la contumacia. Parte attrice ha insistito nella propria domanda. Ritenuta superflua ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della predetta norma. 2. La domanda della società attrice è fondata e va accolta, per quanto risulta dalla documentazione in atti. Vanno in primo luogo richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui incombe sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, l'onere di provare la fonte negoziale del suol diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui incombe l'onere di dimostrare, invece, il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.1. Nel caso di specie, il titolo su cui l'attore fonda la propria pretesa è l'accordo intervenuto tra le odierne parti del giudizio nell'aprile 2022 a Sanremo (doc. 1), recante la sottoscrizione dell'attore e del legale rappresentante dell'associazione convenuta, in forza del quale le parti avevano dato corso alla proposta di acquisto sottoscritta dalla acquirente in data 21 marzo 2022 e accettata dalla parte venditrice il successivo 29 marzo, avente ad oggetto la compravendita dell'imbarcazione storica denominata “Airela”, e già periziata presso il porto di Alassio. In considerazione dei rilevanti interventi necessari al ripristino dell'imbarcazione e della impossibilità di quantificare specificamente i costi, le parti avevano concordato il pagamento di un prezzo simbolico di euro 100,00, da versarsi all'atto della vendita, integrato da un corrispettivo parametrato in base ai costi sostenuti per la riparazione, previa presentazione della documentazione attestante gli esborsi necessari sostenuti dalla associazione acquirente, tenuta altresì a rendicontare i lavori effettuati.
2.2. In particolare, per i costi fino a 70.000,00 euro, sarebbe stata corrisposta dalla convenuta la somma di euro 21.900,00, oggi richiesta dall'attore. I lavori dovevano essere effettuati entro i 24 mesi dalla data di acquisto della imbarcazione. La effettiva vendita dell'imbarcazione è attestata dalla licenza di navigazione, in cui è riportata la data della compravendita al 25 maggio 2022 (doc. 11). In tal senso, in conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, si deve ritenere che parte attrice abbia fornito la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa creditoria.
2.3. Del pari, l'attore ha allegato l'inadempimento della convenuta, come attestato dalla produzione dei solleciti vanamente inviati, essendo decorso il termine di 24 mesi, decorrenti dalla data di compravendita del natante, per le necessarie ristrutturazioni, a carico della acquirente. In tal senso, la pec del 7 giugno 2024, pagina 2 di 3 inviata dal Provera al legale rappresentante dell'associazione (doc. 2); la diffida inviata dal procuratore attoreo il successivo 17 giugno 2024 (doc. 6) e il 23 luglio (doc. 8). L'attore ha pertanto assolto l'onere probatorio posto a suo carico, chiedendo la corresponsione della somma di euro 21.900,00, coerentemente con quanto previsto dall'accordo, somma che le parti hanno espressamente concordato per i costi sostenuti “fino ad € 70.000,00”, dovendo intendersi in tal senso un range di costi da zero a 70.000,00 euro, per quanto emerge dalla interpretazione dell'assetto del regolamento contrattuale voluto dalle parti. La domanda attorea è pertanto fondata;
la convenuta contumace deve essere condannata al pagamento della somma di euro 21.900,00, oltre interessi legali dalla data della scrittura privata all'effettivo saldo. La contumacia della convenuta, per quanto non possa rappresentare ammissione dei fatti dedotti dall'attore, trattandosi di libera scelta processuale della parte, ha precluso in ogni caso una differente rappresentazione dei fatti. 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato dal valore della controversia;
considerata la semplicità delle questioni affrontate e la ridotta attività processuale svolta, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto contumace sarà tenuto a rifondere alla società ricorrente, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge. Si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.: in mancanza di ulteriori specifici elementi, dalla mancata costituzione in giudizio e dalla soccombenza di parte convenuta non si può desumere un contegno inerziale improntato a mala fede o colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e questione assorbita e disattesa, così dispone: accoglie la domanda del ricorrente, per l'effetto condanna la convenuta contumace Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 21.900,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo 22 ottobre 2025. Il Giudice
dott. Ruggiero Berardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg 2273/2024, avente ad oggetto risoluzione contratto compravendita imbarcazione, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AP e dell'Avv. Sabina Mautino, come da procura in atti ATTORE CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE glia codesto On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso, riservata nel prosieguo l'ulteriore deduzione e produzione, condannare la società convenuta al pagamento in favore del signor Parte_1
della somma di € 21.900,00 o quella maggiore accertanda anche in
[...] considerazione della decorrenza degli interessi dalla data della scrittura privata al saldo, con condanna alle spese ed onorari di causa ed ex art. 96 cod. proc. civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti Parte_1 dell'associazione sportiva dilettantistica alla quale aveva ceduto, con CP_1 scrittura privata sottoscritta a Sanremo nell'aprile 2022, una imbarcazione storica, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 21.900,00 in ragione dell'inadempimento della convenuta relativamente a tale accordo. Nel dettaglio, l'imbarcazione oggetto di compravendita necessitava di importanti lavori di ripristino strutturale;
la difficoltà nella quantificazione dei costi necessari per tali interventi aveva indotto le parti a concordare un prezzo simbolico di euro 100,00, integrato dalle somme per la ristrutturazione del natante, a carico pagina 1 di 3 dell'acquirente, entro il termine di 24 mesi e previa presentazione della relativa documentazione e in base a parametri specificamente riversati nell'accordo.
1.1. Decorso tale termine, nulla era stato presentato dalla associazione convenuta, nonostante numerosi solleciti. L'attore agisce pertanto per ottenere il pagamento della ridetta somma di euro 21.900,00. La convenuta non si è costituita. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza di trattazione ne è stata dichiarata la contumacia. Parte attrice ha insistito nella propria domanda. Ritenuta superflua ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della predetta norma. 2. La domanda della società attrice è fondata e va accolta, per quanto risulta dalla documentazione in atti. Vanno in primo luogo richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui incombe sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, l'onere di provare la fonte negoziale del suol diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, su cui incombe l'onere di dimostrare, invece, il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (C. Civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.1. Nel caso di specie, il titolo su cui l'attore fonda la propria pretesa è l'accordo intervenuto tra le odierne parti del giudizio nell'aprile 2022 a Sanremo (doc. 1), recante la sottoscrizione dell'attore e del legale rappresentante dell'associazione convenuta, in forza del quale le parti avevano dato corso alla proposta di acquisto sottoscritta dalla acquirente in data 21 marzo 2022 e accettata dalla parte venditrice il successivo 29 marzo, avente ad oggetto la compravendita dell'imbarcazione storica denominata “Airela”, e già periziata presso il porto di Alassio. In considerazione dei rilevanti interventi necessari al ripristino dell'imbarcazione e della impossibilità di quantificare specificamente i costi, le parti avevano concordato il pagamento di un prezzo simbolico di euro 100,00, da versarsi all'atto della vendita, integrato da un corrispettivo parametrato in base ai costi sostenuti per la riparazione, previa presentazione della documentazione attestante gli esborsi necessari sostenuti dalla associazione acquirente, tenuta altresì a rendicontare i lavori effettuati.
2.2. In particolare, per i costi fino a 70.000,00 euro, sarebbe stata corrisposta dalla convenuta la somma di euro 21.900,00, oggi richiesta dall'attore. I lavori dovevano essere effettuati entro i 24 mesi dalla data di acquisto della imbarcazione. La effettiva vendita dell'imbarcazione è attestata dalla licenza di navigazione, in cui è riportata la data della compravendita al 25 maggio 2022 (doc. 11). In tal senso, in conformità alle coordinate interpretative innanzi richiamate, si deve ritenere che parte attrice abbia fornito la prova del titolo su cui fonda la propria pretesa creditoria.
2.3. Del pari, l'attore ha allegato l'inadempimento della convenuta, come attestato dalla produzione dei solleciti vanamente inviati, essendo decorso il termine di 24 mesi, decorrenti dalla data di compravendita del natante, per le necessarie ristrutturazioni, a carico della acquirente. In tal senso, la pec del 7 giugno 2024, pagina 2 di 3 inviata dal Provera al legale rappresentante dell'associazione (doc. 2); la diffida inviata dal procuratore attoreo il successivo 17 giugno 2024 (doc. 6) e il 23 luglio (doc. 8). L'attore ha pertanto assolto l'onere probatorio posto a suo carico, chiedendo la corresponsione della somma di euro 21.900,00, coerentemente con quanto previsto dall'accordo, somma che le parti hanno espressamente concordato per i costi sostenuti “fino ad € 70.000,00”, dovendo intendersi in tal senso un range di costi da zero a 70.000,00 euro, per quanto emerge dalla interpretazione dell'assetto del regolamento contrattuale voluto dalle parti. La domanda attorea è pertanto fondata;
la convenuta contumace deve essere condannata al pagamento della somma di euro 21.900,00, oltre interessi legali dalla data della scrittura privata all'effettivo saldo. La contumacia della convenuta, per quanto non possa rappresentare ammissione dei fatti dedotti dall'attore, trattandosi di libera scelta processuale della parte, ha precluso in ogni caso una differente rappresentazione dei fatti. 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato dal valore della controversia;
considerata la semplicità delle questioni affrontate e la ridotta attività processuale svolta, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto contumace sarà tenuto a rifondere alla società ricorrente, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge. Si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.: in mancanza di ulteriori specifici elementi, dalla mancata costituzione in giudizio e dalla soccombenza di parte convenuta non si può desumere un contegno inerziale improntato a mala fede o colpa grave.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e questione assorbita e disattesa, così dispone: accoglie la domanda del ricorrente, per l'effetto condanna la convenuta contumace Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 21.900,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre esborsi e oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo 22 ottobre 2025. Il Giudice
dott. Ruggiero Berardi
pagina 3 di 3