Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/01/2025 N. 9696/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE Parte_1
nonchè TI DR e TI LU ed elett.te dom.to presso lo studio in
Bergamo in via F. Cucchi n. 5
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2025 parte ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in distrazione ex art. 93 cpc”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale di: buste paga (doc. 1), modello dimissioni (doc. 2), conteggi sindacali (doc. 3) la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 15.11.2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inizialmente con orario part time al 75% poi trasformato in orario pieno, con inquadramento al VII livello del CCNL Commercio e Terziario – da giugno 2023 al VI livello –
e con la qualifica di operaio, sino a quando rassegnava le dimissioni con effetto dal
23.02.2024.
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza di tale prova, va condannata a corrispondere alla ricorrente CP_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì condannata a CP_1
rimborsare agli Avv.ti PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, TI DR e TI
LU dichiaratisi antistatari le spese di lite determinate in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore della parte ricorrente CP_1
la somma lorda di € 11.247,91, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria, nonché a rimborsare agli Avv.ti PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE, TI
DR e TI LU, dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida in € 2.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
2/3 Dott. Riccardo Atanasio Milano, 16/01/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio