Articolo 48 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 47Articolo 49
Versione
15 agosto 2009
Art. 48. (Modifiche al decreto- legge
n. 223 del 2006) 1. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" e' soppressa e dopo le parole: "societa' o enti" sono aggiunte le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.», come modificato dalla presente legge:
«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori «nel territorio nazionale», le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti «aventi sede nel territorio nazionale». Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.».
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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