Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2721\2023 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc) , e vertente
T R A
, titolare della omonima impresa Parte_1
individuale ) e P.IVA_1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'avv. MERLINI C.F._1
RENZO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
); Controparte_1 P.IVA_2
) nella qualità di procuratrice Parte_3 P.IVA_3
speciale di ), rapp.ta e difesa dagli Parte_4 P.IVA_4
avv.ti Renato Sardi e Maria Luisa Petracci, giusta procura in atti;
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del 22.5.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Gli attori si sono opposti al decreto ingiuntivo n. 695/23 (R.G. n. 1914/2023) chiesto ed ottenuto da Controparte_1 per il pagamento della somma complessiva di euro 149.235,47.
[...]
La domanda monitoria poggia sulle seguenti causali:
quanto a euro 119.856,54 per esposizione derivante dal rapporto anticipi 82121815, oltre interessi contrattuali nei limiti della L.108/96 dal 27/04/2022;
quanto ad euro 29.378,93 per esposizione derivante da n.8 ricevute bancarie elettroniche anticipate ed insolute, oltre interessi contrattuali nei limiti della L.108/96 dal 27/04/2022.
Gli attori hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di Pt_4 ed il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della società veicolo per violazione dell'art. 106 T.U.B.. Parte_3
Hanno altresì eccepito l'abuso del diritto con riferimento al recesso dai rapporti in corso in quanto imprevisto ed arbitrario;
la insufficienza della sola certificazione ex att. 50 TUB ad attestare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
incertezza del credito relativo alle otto ri.ba. insolute non essendo stata depositata la relativa documentazione;
la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalla nel 1995, e successivi rinnovi, per (1) Pt_5 violazione della normativa anticoncorrenziale ovvero (2) per illiceità della causa;
liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. avendo l'istituto continuato a finanziare il calzaturificio non ostante fosse in evidente e conosciuta crisi di liquidità; nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
2 Nr. 2721\2023 R.G.
Si è costituita in giudizio nella qualità di Parte_3 procuratrice speciale di che, in forza di contratto di Parte_4 cessione concluso in data 3.8.2023 con Controparte_1
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto un portafoglio
[...] di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra i quali è compreso quello di cui alla sofferenza (NDG Parte_1
1030_64069542), con fideiussione di concludendo per Parte_2 il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Contro Va dichiarata la contumacia di banca ritualmente citata e non comparsa.
Nel merito, l'opposizione avverso in decreto ingiuntivo 695\2023 è solo parzialmente.
La disponibilità, in capo all'ingiungente e alla convenuta, della documentazione depositata in sede monitoria e nel presente giudizio - costituita dai titoli contrattuali, dagli estratti conto ex art. 50 TUB, dalle lettere di sollecito, di messa in mora e revoca degli affidamenti, dal contratto di cessione in blocco e dalla dichiarazione della cedente- dimostra l'avvenuta cessione della posizione debitoria degli attori, la titolarità del credito in capo a e la legittimazione ad agire Pt_4 della stessa e quella processuale di sua procuratrice speciale, Pt_3 come comprovato dal documento nr. 1 allegato alla comparsa di costituzione.
Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. 7243\24).
3 Nr. 2721\2023 R.G.
Peraltro, l'art. 106 TUB riserva alle sole società finanziarie a ciò autorizzate e iscritte nell'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia attività che nulla hanno a che vedere con quelle svolte dalle società Parte veicolo di cartolarizzazione (o “ ” Special Purpose Vehicle) iscritte in un diverso apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.
La convenuta ha prodotto l'estratto dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (cfr. doc. n. 25 di parte convenuta) da cui risulta che
è iscritta sin dal 24.12.2018 con il numero di iscrizione Parte_4
35536.2.
Il ruolo di “servicer” (servizio di riscossione dei crediti) della cessionaria è invece svolto da che, a sua volta, è Parte_3 iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del T.U.B. al n. 8074 (doc. n. 26 di parte convenuta).
Ne deriva che l'attività di gestione effettiva del credito cartolarizzato è stato affidato dalla cessionaria ad una banca (qual' è e Parte_3 ciò è conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 3 lett. c) e del successivo comma 6 del medesimo articolo della legge n. 130/1999.
Il recesso dalle linee di credito non è stato né imprevisto né imprevedibile posto che, come attestato dalle diverse lettere di sollecito (v. docc. da 5 a 17 prodotti dalla convenuta) la situazione di sofferenza risaliva a ben tre anni prima della revoca degli affidamenti effettuata il 14.4.2022 ed era ben nota alla debitrice che aveva financo richiesto una moratoria e formulato proposte transattive.
Quanto alla certezza ed esigibilità degli importi ingiunti si rileva quanto segue.
Gli attori non contestano di aver usufruito delle tre linee di credito risultanti dai contratti 20.11.2015, di cui una prima di euro 120.000,00 fino a revoca, per “anticipi ordini e flussi futuri” (v . cd. contratto quadro ad all. 1 del fascicolo monitorio), una seconda di euro
31.000,00 fino a revoca, senza specificazione delle operazioni per cui
è concessa, ed una terza di euro 30.000 fino a revoca solo per anticipo
4 Nr. 2721\2023 R.G.
su effetti s.b.f.” (cfr. allegato al fascicolo monitorio denominato
“contratto RIBA).
Per la linea di credito relativa agli anticipi ordini e flussi futuri, di cui al conto tecnico 82121815.63 con addebito degli anticipi sul conto corrente ordinario nr.8500.14, a febbraio 2019 risultano concordate tutte le condizioni giuridiche ed economiche.
Gli attori non contestano di aver usufruito e quindi utilizzato le suddette linee di credito, tanto da aver proposto alla banca una
“moratoria” e un invito a trovare un accordo (v. doc. 18,19 e 20 prodotti dalla convenuta).
Dagli estratti conto del rapporto anticipi 82121815.63 risulta che il saldo debitore di euro 119.420,00, oltre competenze, di cui agli anticipi dal nr. 80 al nr. 93 è stato addebitato sul conto corrente ordinario nr. 8500.14 e ciò dimostra che detto importo è stato anticipato dalla banca.
Circa le otto riba insolute la banca non ha prodotto, come avrebbe potuto e dovuto a fronte della contestazione degli attori, la documentazione da cui il saldo debitore origina, ossia le ricevute stesse ovvero le sottostanti fatture o comunque la documentazione idonea comprovare il mancato incasso.
In definitiva il credito certo liquido ed esigibile ammonta ad euro
119.856,54.
Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'importo riconosciuto all'esito del presente giudizio è inferiore rispetto a quello ingiunto.
Quanto alla fideiussione omnibus prestata dalla il 18.11.1992 Pt_6
(rinnovata in data 25.9.1995, 25.1.2001 e 18.11.2016) indipendentemente dal fatto che afferisca ad un periodo rispettivamente anteriore e successivo al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, va considerato, quando alla denunciata violazione del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., che l'impegno a mantenere ferma l'obbligazione della garante fino alla estinzione del debito principale (aspetto questo che non rientra nel perimento delle censure
5 Nr. 2721\2023 R.G.
al modello ABI) ovvero, come nel caso in esame, (v. clausola 6) fino a totale estinzione di ogni credito della banca verso il suo debitore, e non fino alla scadenza dell'obbligazione, sta a significare che la durata la validità ed efficacia della garanzia viene correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa.
Ne deriva che l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza per estraneità della relativa situazione dell'area di operatività dell'art. 1957 cod. civ..
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1956 c.c., al netto delle Contro linee di credito su indicate, non risulta che la banca abbia fatto ulteriore credito alla ditta individuale
[...]
né risulta che la banca Controparte_3 fosse a conoscenza di un sopravvenuto mutamento in peius della situazione finanziaria del . CP_3
Gli attori non ha fornito elementi istruttori, né orali (i capitoli articolati non erano concludenti), né documentali, idonei a dimostrare che dopo la stipula dei rapporti bancari su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento e dopo la fideiussione, vi è stata la concessione di ulteriore credito a fronte di un noto peggioramento della condizioni economiche e finanziarie della ditta, né che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza della debitrice principale quindi, già in fatto, l'eccezione risulta infondata.
Quanto alla violazione della normativa antitrust, va considerato che pur volendo ritenere nulle le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus prestata dalla la garanzia prestata conserva la sua Pt_6 validità ed efficacia in quanto, al netto della riscontrata inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., le ragioni di credito della Banca non sono fondate sui fatti richiamati nelle clausole di reviviscenza ex art. 6 e 8.
Quanto alle spese di lite, ferme restando quelle liquidate in sede monitoria, quelle del presente giudizio vanno interamente compensate stante il parziale accoglimento dell'opposizione.
6 Nr. 2721\2023 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e cosi provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di Controparte_1
;
[...]
accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] nella qualità di procuratrice speciale di Parte_3 Parte_4
legittima cessionaria del credito di
[...] [...]
, della somma di euro 119.856,54 per Controparte_1 esposizione derivante dal rapporto anticipi 82121815, oltre interessi contrattuali nei limiti della L.108/96 dal 27/04/2022 all'effettivo soddisfo.
Pone a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di lite della fase monitoria e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Revoca, per il resto, il decreto ingiuntivo 695\2023.
Così deciso in Macerata, il 19/06/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
7