Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Decreto presidenziale 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Sentenza 19 maggio 2021
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 11/02/2021, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00097/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00830/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2020, proposto da
La Collina dei Ciliegi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Mancini, Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto non costituito in giudizio;
nei confronti
Vinicola Tombacco S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse del ricorrente (nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa al richiesto finanziamento dei progetti di promozione)
a) della Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale” DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;
b) dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente (nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente);
c) delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno;
d) del Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno»;
e) del Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866.”;
f) in ogni caso per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
In subordine per il risarcimento dei danni per equivalente, ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all'importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente ammessa alla misura sostegno di cui alla domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Premesso che all’esito della Camera di Consiglio del 27 gennaio 2021, con ordinanza n. 124/2021, per le considerazioni ivi espresse, è stata ritenuta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, onerando parte ricorrente di procedere ai relativi incombenti entro i termini ivi fissati;
che a seguito del rilevato errore materiale - dovuto alla indicazione in ordinanza di termini diversi, in parte motiva ed in dispositivo, entro i quali dare seguito ai suddetti adempimenti - ai fini della correzione dell’errore materiale rilevato dalla parte ricorrente, in occasione della Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, in accoglimento dell’istanza in tal senso presentata ex art. 86 c.p.a., è stata adottata nuova ordinanza, n. 194/2021, con la quale si è rinnovato l’ordine di integrare il contraddittorio provvedendo alla notifica del ricorso introduttivo ai soggetti collocati in graduatoria entro il 19 febbraio 2021, rendendosi conseguentemente necessario, al fine di assicurare i termini a difesa, differire la data dell’udienza pubblica, nuovamente fissata per il prossimo 12 maggio 2021;
Vista l’istanza depositata in data 1 febbraio 2021 finalizzata a ottenere, per le ragioni ivi rappresentate, l’autorizzazione a procedere mediante notificazione per pubblici proclami all’integrazione del contradittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata;
Ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di controinteressati, di accogliere la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web della Regione Veneto, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:
1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2) il nome della parte ricorrente e l’indicazione delle amministrazioni intimate;
3) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
4) l’indicazione dei controinteressati, i cui nominativi risultano dalla graduatoria agli atti;
5) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “TAR Veneto ”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;
6) l’indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7) il testo integrale del ricorso introduttivo.
Ritenuto di disporre che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate entro il termine perentorio del 19 febbraio 2021, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci).
P.Q.M.
Autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e termini di cui in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 11 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO