Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8854/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Giuseppe Conte del Foro di Cassino;
opponente contro
(C.F. e P.IVA ) in persona della Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice speciale Avv. Francesca Muraca giusta procura per Notar del 2 dicembre 2021 (Rep. n. 2935, Racc. n. 1808), Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Colantoni del
Foro di Roma;
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società dichiarando comunque Parte_1 che la stessa non è né la parte che ha stipulato il contratto di fornitura del gas, né la parte che ha ricevuto tali forniture, né quella che ha effettuato i
pagina 1 di 8
Milano in data 12/01/2023 nell'ambito del procedimento monitorio R.G.
42837/2022 e per l'effetto dichiararlo illegittimo e/o nullo e/o inefficace, siccome infondato ed illegittimo, per i motivi esposti in narrativa.
Conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese del giudizio e liquidazione dei compensi professionali ex D.M. n. 55 del
2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, per tutte le ragioni di cui in narrativa: 1) in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 887/2023 (R.G. n. 42837/2022) del 26 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023; 2) nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 887/2023 (R.G. n. 42837/2022) del 26 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023; 3) con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'avvenuta somministrazione di gas naturale in favore della società nell'ambito del c.d. “Servizio di default”, ha instato per la Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 890.018,96, a titolo di corrispettivi, così come indicati nelle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione chiedendone la revoca. Al riguardo, Parte_1 parte opponente ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, atteso che pagina 2 di 8 le fatture azionate in monitorio si riferivano a consumi effettuati dal proprio dante causa (Cartiera sul Liri s.p.a.) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, mentre essa opponente era subentrata nella “struttura industriale sita in Isola Liri”, per effetto del contratto di affitto di azienda stipulato con Cartiera sul Liri s.p.a., soltanto a decorrere dal mese di gennaio del 2022.
costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Al riguardo, parte opposta ha dedotto che sussisteva la titolarità passiva dell'odierna opponente, atteso che quest'ultima, per effetto dell'affitto dell'azienda, era subentrata nel contratto di somministrazione in essere tra la stessa opposta e la concedente Cartiera sul Liri s.p.a., ai sensi dell'art. 2558 c.c., diventando così titolare dell'obbligazione di pagamento dei relativi corrispettivi.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 12.3.2025, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va, innanzitutto, rilevato che costituisce circostanza pacifica tra le parti in quanto non specificamente contestata dall'opponente (oltre che risultante documentalmente: cfr. doc. 4, fasc. monitorio) quella relativa all'esistenza tra Cartiera sul Liri s.p.a. e di un rapporto di Controparte_1 somministrazione di gas metano in relazione al punto di riconsegna n.
SGM00000011D a decorrere dal 1.10.2021, disciplinato, nell'ambito del servizio di “default trasporto”, dalla delibera n. 249/2012/R/Gas.
Parimenti, non risultano contestate dall'opponente né la regolare esecuzione della somministrazione, né la correttezza e congruità dei corrispettivi pagina 3 di 8 richiesti con le fatture azionate in monitorio rispetto ai consumi effettuati e ai prezzi previsti dalla normativa di settore.
Risulta, inoltre, per tabulas l'avvenuta stipulazione tra Cartiera sul Liri
s.p.a. e di un contratto di affitto dell'azienda di proprietà Parte_1 della prima, corrente in Isola del Liri, via Roma n. 230, con efficacia dal
1.1.2022 (doc. 3 di parte opposta).
Analogamente, risulta, infine, incontestata la riferibilità della somministrazione di gas all'azienda oggetto del contratto di affitto de quo.
Come sopra cennato, l'unica ragione di contestazione sollevata dall'opponente riguarda l'asserito difetto di titolarità passiva di quest'ultima, atteso che le fatture azionate in monitorio erano state emesse successivamente alla data di efficacia dell'affitto di azienda, ma rispetto a consumi effettuati in un periodo precedente al trasferimento dell'azienda medesima.
Si tratta di un assunto difensivo non condivisibile.
Giova, al riguardo, innanzitutto, rilevare che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.
In proposito, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “l'art. 2558
c.c. … disciplina la successione in tutti questi contratti funzionali all'esercizio della azienda (in tal senso cfr. Cass. n. 15065 del 2018), che si verifica allorché il rapporto non è del tutto esaurito (Cass. n. 10676 del 2008, in motivazione). Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sorte dei rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento dell'azienda sfugge alla previsione dell'art. 2560 cod. civ., per ricadere semmai nella previsione
pagina 4 di 8 un'altra disposizione, specificamente dettata allo scopo di disciplinare la sorte delle vicende e dei contratti aziendali: quella contenuta nell'art. 2558 cod. civ.,
a norma del primo comma del quale, se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (Cass. 16 giugno
2004, n. 11318). Costituisce, dunque, principio acquisito quello per cui il regime fissato dal citato art. 2560 cod. civ., con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta, sia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa [come nella specie], essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.: queste posizioni seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito (Cass. n. 6107 del 2013; cfr. Cass. n. 2961 del
2013; Cass. n. 11318 del 2004). Ed anche di recente, questa Corte ha ribadito che, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2,
c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (Cass. n. 8539; conf. a Cass. n. 8055 del
2018)”1.
pagina 5 di 8 Nella specie, è indubbio, da un lato, che il rapporto contrattuale di cui si tratta non ha carattere personale e inerisce obiettivamente al complesso aziendale affittato, avendo esso ad oggetto, come visto, la somministrazione di gas necessaria alla continuazione dell'azienda e, da altro lato,
l'inesistenza di una volontà delle parti contraria alla successione contrattuale, così come ben si evince dall'Allegato F al contratto di affitto di azienda (“Autorizzazioni amministrative, ambientali e contratti di somministrazione energia elettrica, gas e materie prime in essere”), il quale, tra i “contratti di somministrazione … in essere”, oggetto di cessione, richiama espressamente “il contratto di fornitura di gas metano con dal CP_1
1/10/2021”.
Quanto, poi, al rilievo dell'opponente secondo cui, alla data di efficacia del contratto di affitto di azienda, il rapporto di somministrazione sarebbe stato oramai esaurito, con conseguente inapplicabilità del citato art. 2558 c.c., deve osservarsi che trattasi di un assunto non accoglibile.
La tesi di parte opponente si basa, infatti, esclusivamente, sulla missiva datata 18.11.2021, recante il preavviso di “discatura” del punto di riconsegna n. SGM00000011D (doc. 1, allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.) programmato per la data del 20 dicembre 2021, al fine della cessazione dell'erogazione del gas.
Al riguardo, va, tuttavia, osservato che dal documento sopra citato si evince l'intenzione della somministrante di cessare l'alimentazione del punto di riconsegna senza che, tuttavia, l'odierna opponente -a fronte della contestazione dell'opposta- abbia minimamente provato, ovvero offerto di provare, che tale intervento sia effettivamente stato eseguito e sia andato a buon fine, e, comunque, in ogni caso, l'effettiva cessazione della somministrazione in data antecedente al 1.1.2022.
Né risulta a tal fine decisivo il documento prodotto in giudizio dall'opponente sub doc. 3, allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., trattandosi di “condizioni particolari” relative ad un contratto di pagina 6 di 8 somministrazione non prodotto in giudizio, datate 23.12.2021 e recanti la sola sottoscrizione del dante causa dell'odierna opponente, Cartiera sul Liri.
E dovendosi ancora rilevare come parte opponente abbia al riguardo finanche omesso di produrre le fatture in tesi emesse dal nuovo fornitore – dalle quali avrebbe potuto evincersi il codice identificativo del punto di riconsegna e l'effettivo periodo di fornitura – di guisa che, in tale carente contesto probatorio, risulta assolutamente insufficiente a fornire la dimostrazione dell'avvenuta cessazione del contratto di somministrazione in data antecedente al 1.1.2022, la produzione in giudizio delle contabili bancarie in tesi attestanti i bonifici eseguiti in favore di nel Controparte_2 periodo dal mese di maggio a quello di settembre del 2022 (doc. 4, allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. di parte opponente), non recando essi alcuna indicazione circa l'esatto periodo in cui sarebbe avvenuta la somministrazione nonché circa il punto di riconsegna del gas interessato.
Giova, infine, ribadire anche in questa sede l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da parte opponente, risultando i capitoli di prova all'uopo formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. del tutto generici e, dunque, appunto, inammissibili.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 2558 c.c., con conseguente automatico subentro, a decorrere dal
1.1.2022, dell'affittuaria nel rapporto di somministrazione in Parte_1 essere tra la concedente Cartiera sul Liri e CP_1
Discende da ciò il rigetto dell'ulteriore rilievo di parte opponente volto a far escludere la propria titolarità passiva in forza del disposto dell'art. 13 del contratto di affitto di azienda (“sono espressamente esclusi dal presente contratto i crediti ed i debiti sorti anteriormente alla data di decorrenza, i quali continueranno a competere ed a gravare esclusivamente sulla Concedente”), avendo la clausola contrattuale in parola ad oggetto il diverso caso, come visto non ricorrente nel caso in esame, di debiti in sé soli considerati, a pagina 7 di 8 prescindere dall'attuale esistenza, al momento dell'affitto dell'azienda, di rapporti contrattuali non ancora definiti.
Va quindi affermata, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la titolarità passiva della società rispetto alla domanda di esatto Parte_1 adempimento del contratto di somministrazione avanzata da CP_1 con il ricorso monitorio.
Trattandosi dell'unico motivo di opposizione, non avendo parte opponente svolto alcuna ulteriore contestazione rispetto alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di credito preteso dall'opposta, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 870,00 per esborsi, € 9.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 17 Giugno 2025 la Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Marrone, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. n. 26808/2019 in motivazione. Vd anche, in fattispecie analoga alla presente, Cass. n. 8055 del 2018, laddove in motivazione precisa che “Il carattere non definito della posizione contrattuale deriva nel caso di specie dalla natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica del contratto di somministrazione, che si caratterizza sul piano del tipo contrattuale come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione e nel quale la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato” ; sempre in tema di somministrazione vd. Cass. n.11318/2004.