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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Varese, composto dai magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 86 – 1 / 2025 r.g. promosso da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Milano, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 2 Parte_2 nei confronti di
(cod. fisc. e p.iva ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale a Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 19 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, eseguita mezzo pec;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Varese;
premesso che il creditore istante vanta un credito per forniture edili di euro 5.148,84, oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Varese e pedissequo atto di precetto;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
1 evidenziato, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che, nella specie, parte resistente non ha provato il mancato superamento delle soglie previste ex lege ai fini della qualificazione quale impresa minore;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in Controparte_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i. la sussistenza del credito vantato dal ricorrente non adempiuto nonostante sia portato da titolo giudiziale;
ii. l'esistenza di un rilevante debito erariale, sulla base del ruolo di da cui risultano cartelle di pagamento per debiti erariali e Controparte_2 previdenziali per oltre 300.000 euro;
iii. dalla qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente;
iv. i dati di bilancio (anno 2024) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare un'eccedenza dell'attivo sul passivo (risultato di esercizio per - € 106.141), che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale, e cioè di sovraindebitamento e un rapporto valore – costi della produzione negativo (- € 105.769), che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e la necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto dei debiti tributari e previdenziali, supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. Controparte_1
, con sede legale a Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 19; P.IVA_2 nomina la dott.ssa Ida Carnevale Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi Persona_1 d'impresa di cui all'art. 356 CCII, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 2 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 3 di 4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dott. Dario Giuseppe Papa
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Varese, composto dai magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 86 – 1 / 2025 r.g. promosso da
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede legale a Milano, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 2 Parte_2 nei confronti di
(cod. fisc. e p.iva ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede legale a Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 19 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, eseguita mezzo pec;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Varese;
premesso che il creditore istante vanta un credito per forniture edili di euro 5.148,84, oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Varese e pedissequo atto di precetto;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
1 evidenziato, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che, nella specie, parte resistente non ha provato il mancato superamento delle soglie previste ex lege ai fini della qualificazione quale impresa minore;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in Controparte_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i. la sussistenza del credito vantato dal ricorrente non adempiuto nonostante sia portato da titolo giudiziale;
ii. l'esistenza di un rilevante debito erariale, sulla base del ruolo di da cui risultano cartelle di pagamento per debiti erariali e Controparte_2 previdenziali per oltre 300.000 euro;
iii. dalla qualità dei debiti scaduti e non pagati, attinenti a forniture abituali e imposte, oneri che sono di norma fisiologicamente adempibili da un imprenditore solvente;
iv. i dati di bilancio (anno 2024) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare un'eccedenza dell'attivo sul passivo (risultato di esercizio per - € 106.141), che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale, e cioè di sovraindebitamento e un rapporto valore – costi della produzione negativo (- € 105.769), che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e la necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto dei debiti tributari e previdenziali, supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. Controparte_1
, con sede legale a Gavirate (VA), via XXV Aprile n. 19; P.IVA_2 nomina la dott.ssa Ida Carnevale Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi Persona_1 d'impresa di cui all'art. 356 CCII, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 2 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 3 di 4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data 27 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dott. Dario Giuseppe Papa
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