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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 27485/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA ALESSANDRA, con Controparte_1 elezione di domicilio in VIALE MICHELANGELO 24, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2
VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: conguaglio indebito contributi CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12-12-2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24-4- 2024 l' aveva comunicato un indebito pari a € 21.652,36, oltre sanzioni a titolo di contributi CP_2 illegittimamente conguagliati con ANF versati ai propri dipendenti per il periodo dall' 1/2019 al - 6/2019 e non autorizzati;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativamente agli ANF per i lavoratori non più alle proprie dipendenze e, per il resto, l'infondatezza della pretesa Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della pretesa. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
**** La domanda risulta fondata nei limiti delle osservazioni che seguono. Oggetto del giudizio è la legittimità del conguaglio contributivo effettuato dalla società istante con gli assegni per il nucleo familiare versati al personale dipendente per il periodo da gennaio a CP_ giugno 2019, che l' a seguito degli accertamenti effettuati, ha ritenuto di non autorizzare per vizi di forma attinenti alla presentazione dei modelli di richiesta della prestazione (mancanza di firma e data del modello ovvero mancanza di firma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Va, fin da subito, sgombrato il campo di indagine dalle questioni che concernono, ai fini del relativo conguaglio, le modalità di erogazione, in via di anticipazione, della prestazione in oggetto, CP_ secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 45 del 22-3-2019. Si tratta, invero, di domande presentate nel 2018, attraverso il modello “SR16”, considerate comunque valide dalla circolare richiamata, per le quali la contestazione dell' riguarda CP_3 unicamente alcuni profili formali rilevati successivamente al conguaglio, senza che vi sia alcuna censura sul rispetto della circolare . Opportuno, quindi, rammentare le regole di riparto dell'onere della prova. L'ente previdenziale che agisca per conseguire la differenza tra la contribuzione dovuta in misura piena e quella versata dal datore di lavoro che ritenga di aver diritto al beneficio degli sgravi-negli termini per il caso di conguaglio- non esercita alcuna pretesa "restitutoria e sanzionatoria", ma la normale azione per l'adempimento della contribuzione dovuta, a fronte della quale è onere del datore di lavoro provare i presupposti del fatto modificativo (così Cass. n. 1157 del 2018 e Cass. nn. 5185 del 1996, 16140 del 2002, 12464 del 2003 e 23765 del 2014). Ciò posto, il primo punto controverso attiene, piuttosto, alla legittimazione passiva del datore CP_ di lavoro nel caso in cui la pretesa dell' attiene alla indebita percezione degli assegni da parte di personale cessato dal servizio. Le disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari (sostituiti, a decorrere dal 10gennaio 1988, dall'assegno per il nucleo familiare dall'art.2 del d.l. 13 marzo 1988, convertito nella legge 13 maggio 1988 n.153), ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta CP_2 l'onere definitivo della prestazione) e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale (artt. 36 e segg del d.p.r. 30 maggio 1955 n.797, recante il Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt.37 e 45) nonché a comunicare all' , entro dieci giorni dalla fine di ciascun CP_2 mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art.42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con la previsione (art.43) del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all' la sola eccedenza. Per CP_2 converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell' . CP_2 L'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all' previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in CP_3 caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del precitato d.p.r. n.797/1955 che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito agli stessi derivante dal rapporto di lavoro". In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte, affermando il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' , allorquando il rapporto di lavoro sia CP_2 cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nell'art.24 del d.p.r. n.797/1955 citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass. n.19261 del 20/08/2013 e, ivi richiamata, Cass. n.2187 del 1969, n.601 del 1971, n.2776 del 1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per l'indennità di malattia, nell'art. l del d.l. n.663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33/1980, cfr. Cass. n.24712 del 2007). Anche in tempi più recenti, la Suprema Corte, ha affermato, sempre con riferimento all'analoga disciplina per l'indennità di malattia, che il presupposto affinché l'ente previdenziale debba rivolgersi al lavoratore per recuperare le somme indebitamente anticipategli dal datore di lavoro a titolo di indennità per malattia o maternità successivamente risultate non dovute e già oggetto di conguaglio è che il datore di lavoro stesso abbia comunicato all' di non poter CP_2 provvedere al recupero;
e, di riflesso, che - salvo appunto il caso in cui siffatta comunicazione abbia
2 tempestivamente avuto luogo - legittimato passivo dell'azione di recupero è proprio il datore di lavoro, il quale, come dispone l'art. 1, comma 3, d.l. n. 663/1979, cit., ben potrà rivalersi nei confronti del lavoratore «sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro» (cass. 19316 del 07/07/2021).
3 Dai principi espressi discende, evidentemente, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene meno, in radice, la possibilità per il datore di lavoro di recuperare, quanto anticipato, sulle somme a qualsiasi titolo dovute al lavoratore;
ciò che, come si è detto, è il presupposto della previsione che la pretesa che possa essere fatta valere nei confronti del datore di lavoro. CP_3 Nella fattispecie in esame, è documentato che per i lavoratori , , Per_1 Per_2 CP_4 Per_
, , CP_5 CP_6 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_7 [...]
, , e al momento della richiesta da parte Per_9 Per_10 Per_11 CP_8 Per_12 CP_9 CP_ dell' il rapporto di lavoro alle dipendenze della società istante era cessato (v. mod. e CP_10 buste paga in atti). I conguagli contributivi relativi alle somme corrisposte a titolo di ANF per i predetti CP_ lavoratori risultano, pertanto, correttamente effettuati, dovendo la pretesa dell' alla restituzione delle somme corrisposte per i predetti titoli essere fatta valere nei confronti dei singoli lavoratori. Tanto vale ad assorbire le contestazioni nel merito della non regolarità delle istanze da loro presentate. Quanto alla lavoratrice la società istante ha documentato che, gli ANF Persona_13 inizialmente corrisposti, sono, poi, stati trattenuti in busta paga e, di seguito, i relativi importi sono CP_ stati corrisposti all' quale contribuzione dovuta (v. Mod 10/2). CP_ La circostanza è stata riconosciuta anche dalla difesa dell' che ha chiesto, in merito a tale posizione, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Residua l'esame della mancanza di autorizzazione della prestazione per i lavoratori, tutt'ora in servizio, , e . Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_ L' ha contestato unicamente che il modello SR16 fosse mancante della sottoscrizione del lavoratore nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità (pag. 7). Dall'esame dei predetti modelli risulta che gli stessi sono stati sottoscritti dai lavoratori alla pagina 6 del modello, pure contenente la dichiarazione ex art.46 del dpr 445/2000; manca effettivamente l'ulteriore firma in calce alla pagina 7, ultima del modello, per la parte riservata al lavoratore. Gli è, tuttavia, che l'errore in cui è incorso il lavoratore è diretta conseguenza della ambigua formulazione del modello SR16, laddove alla pagina 7, per la compilazione dei dati si dice “questa parte va utilizzata soltanto se il coniuge/parte di unione civile del richiedente…..vuole percepire l'assegno….”. Nella parte finale della medesima pagina, dopo lo spazio riservato per la firma del coniuge o assimilato, compare l'ulteriore dizione sull'impegno a comunicare ogni variazione dei datti e sulle conseguente penali in caso di dichiarazioni false, con spazio riservato alla firma. Per entrambi gli spazi riservati alla firma non è indicato la qualità del soggetto tenuto alla sottoscrizione. Sicchè, questa omessa precisazione, così come l'incipit per il quale la pagina 7 va compilata solo dal coniuge o assimilato, portano a ritenere che l'omessa sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità sia conseguenza di un errore del tutto scusabile da parte del lavoratore che, in ogni caso, aveva appena alla pagina precedente già apposto la propria firma ai sensi del dpr 445/2000. Gli è, poi, che ai fini del diritto alla prestazione rileva la sussistenza dei requisiti di legge ovvero la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, che rileva nella sua mera oggettività (Cass. n. 21573 del 20/07/2023) e non già in ragione della correttezza formale della istanza. Peraltro, l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, prevede, al comma 1, che "qualora [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
4 In altri termini la decadenza dal beneficio consegue ex lege per il caso di dichiarazione mendace attesa la sicura valenza sanzionatoria della norma citata, che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, d.P.R. n. 445/2000 (Cass. n. 22091 del 13/07/2022) e si pone, altresì, quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti. Analoga previsione non sussiste per l'ipotesi, come nella specie, in cui tale dichiarazione non risulti sottoscritta e che, per quanto più rileva, avrebbe dovuto spingere l a verificare la CP_3 effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati, di cui la dichiarazione sostitutiva rappresenta unicamente una semplificazione probatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione. CP_ Nella specie, tuttavia, l' non ha affatto contestato che i fatti dichiarati -e peraltro anche autocertificati con la sottoscrizione alla pagina precedente- non corrispondessero al vero. Ne consegue che l'omessa sottoscrizione della ulteriore dichiarazione sostitutiva non poteva comportare la perdita del diritto dei lavoratori alla percezione della prestazione. Alla luce delle complessive considerazioni svolte va, in definitiva, dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui alla richiesta di indebito conguaglio del 24-4-2024. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara non dovuto l'importo di € 21.652,36, oltre sanzioni, a titolo di contributi dovuti per il periodo da gennaio a giugno 2019, di cui alla comunicazione del 24-4-2024; CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della società istante che si liquidano in
€ 1700,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 27485/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA ALESSANDRA, con Controparte_1 elezione di domicilio in VIALE MICHELANGELO 24, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2
VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: conguaglio indebito contributi CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12-12-2024 l'istante in epigrafe esponeva che in data 24-4- 2024 l' aveva comunicato un indebito pari a € 21.652,36, oltre sanzioni a titolo di contributi CP_2 illegittimamente conguagliati con ANF versati ai propri dipendenti per il periodo dall' 1/2019 al - 6/2019 e non autorizzati;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva relativamente agli ANF per i lavoratori non più alle proprie dipendenze e, per il resto, l'infondatezza della pretesa Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della pretesa. CP_ L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
**** La domanda risulta fondata nei limiti delle osservazioni che seguono. Oggetto del giudizio è la legittimità del conguaglio contributivo effettuato dalla società istante con gli assegni per il nucleo familiare versati al personale dipendente per il periodo da gennaio a CP_ giugno 2019, che l' a seguito degli accertamenti effettuati, ha ritenuto di non autorizzare per vizi di forma attinenti alla presentazione dei modelli di richiesta della prestazione (mancanza di firma e data del modello ovvero mancanza di firma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Va, fin da subito, sgombrato il campo di indagine dalle questioni che concernono, ai fini del relativo conguaglio, le modalità di erogazione, in via di anticipazione, della prestazione in oggetto, CP_ secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 45 del 22-3-2019. Si tratta, invero, di domande presentate nel 2018, attraverso il modello “SR16”, considerate comunque valide dalla circolare richiamata, per le quali la contestazione dell' riguarda CP_3 unicamente alcuni profili formali rilevati successivamente al conguaglio, senza che vi sia alcuna censura sul rispetto della circolare . Opportuno, quindi, rammentare le regole di riparto dell'onere della prova. L'ente previdenziale che agisca per conseguire la differenza tra la contribuzione dovuta in misura piena e quella versata dal datore di lavoro che ritenga di aver diritto al beneficio degli sgravi-negli termini per il caso di conguaglio- non esercita alcuna pretesa "restitutoria e sanzionatoria", ma la normale azione per l'adempimento della contribuzione dovuta, a fronte della quale è onere del datore di lavoro provare i presupposti del fatto modificativo (così Cass. n. 1157 del 2018 e Cass. nn. 5185 del 1996, 16140 del 2002, 12464 del 2003 e 23765 del 2014). Ciò posto, il primo punto controverso attiene, piuttosto, alla legittimazione passiva del datore CP_ di lavoro nel caso in cui la pretesa dell' attiene alla indebita percezione degli assegni da parte di personale cessato dal servizio. Le disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari (sostituiti, a decorrere dal 10gennaio 1988, dall'assegno per il nucleo familiare dall'art.2 del d.l. 13 marzo 1988, convertito nella legge 13 maggio 1988 n.153), ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta CP_2 l'onere definitivo della prestazione) e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale (artt. 36 e segg del d.p.r. 30 maggio 1955 n.797, recante il Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt.37 e 45) nonché a comunicare all' , entro dieci giorni dalla fine di ciascun CP_2 mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art.42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con la previsione (art.43) del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all' la sola eccedenza. Per CP_2 converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell' . CP_2 L'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all' previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in CP_3 caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del precitato d.p.r. n.797/1955 che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito agli stessi derivante dal rapporto di lavoro". In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte, affermando il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' , allorquando il rapporto di lavoro sia CP_2 cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nell'art.24 del d.p.r. n.797/1955 citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass. n.19261 del 20/08/2013 e, ivi richiamata, Cass. n.2187 del 1969, n.601 del 1971, n.2776 del 1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per l'indennità di malattia, nell'art. l del d.l. n.663/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33/1980, cfr. Cass. n.24712 del 2007). Anche in tempi più recenti, la Suprema Corte, ha affermato, sempre con riferimento all'analoga disciplina per l'indennità di malattia, che il presupposto affinché l'ente previdenziale debba rivolgersi al lavoratore per recuperare le somme indebitamente anticipategli dal datore di lavoro a titolo di indennità per malattia o maternità successivamente risultate non dovute e già oggetto di conguaglio è che il datore di lavoro stesso abbia comunicato all' di non poter CP_2 provvedere al recupero;
e, di riflesso, che - salvo appunto il caso in cui siffatta comunicazione abbia
2 tempestivamente avuto luogo - legittimato passivo dell'azione di recupero è proprio il datore di lavoro, il quale, come dispone l'art. 1, comma 3, d.l. n. 663/1979, cit., ben potrà rivalersi nei confronti del lavoratore «sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro» (cass. 19316 del 07/07/2021).
3 Dai principi espressi discende, evidentemente, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene meno, in radice, la possibilità per il datore di lavoro di recuperare, quanto anticipato, sulle somme a qualsiasi titolo dovute al lavoratore;
ciò che, come si è detto, è il presupposto della previsione che la pretesa che possa essere fatta valere nei confronti del datore di lavoro. CP_3 Nella fattispecie in esame, è documentato che per i lavoratori , , Per_1 Per_2 CP_4 Per_
, , CP_5 CP_6 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 CP_7 [...]
, , e al momento della richiesta da parte Per_9 Per_10 Per_11 CP_8 Per_12 CP_9 CP_ dell' il rapporto di lavoro alle dipendenze della società istante era cessato (v. mod. e CP_10 buste paga in atti). I conguagli contributivi relativi alle somme corrisposte a titolo di ANF per i predetti CP_ lavoratori risultano, pertanto, correttamente effettuati, dovendo la pretesa dell' alla restituzione delle somme corrisposte per i predetti titoli essere fatta valere nei confronti dei singoli lavoratori. Tanto vale ad assorbire le contestazioni nel merito della non regolarità delle istanze da loro presentate. Quanto alla lavoratrice la società istante ha documentato che, gli ANF Persona_13 inizialmente corrisposti, sono, poi, stati trattenuti in busta paga e, di seguito, i relativi importi sono CP_ stati corrisposti all' quale contribuzione dovuta (v. Mod 10/2). CP_ La circostanza è stata riconosciuta anche dalla difesa dell' che ha chiesto, in merito a tale posizione, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Residua l'esame della mancanza di autorizzazione della prestazione per i lavoratori, tutt'ora in servizio, , e . Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 CP_ L' ha contestato unicamente che il modello SR16 fosse mancante della sottoscrizione del lavoratore nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità (pag. 7). Dall'esame dei predetti modelli risulta che gli stessi sono stati sottoscritti dai lavoratori alla pagina 6 del modello, pure contenente la dichiarazione ex art.46 del dpr 445/2000; manca effettivamente l'ulteriore firma in calce alla pagina 7, ultima del modello, per la parte riservata al lavoratore. Gli è, tuttavia, che l'errore in cui è incorso il lavoratore è diretta conseguenza della ambigua formulazione del modello SR16, laddove alla pagina 7, per la compilazione dei dati si dice “questa parte va utilizzata soltanto se il coniuge/parte di unione civile del richiedente…..vuole percepire l'assegno….”. Nella parte finale della medesima pagina, dopo lo spazio riservato per la firma del coniuge o assimilato, compare l'ulteriore dizione sull'impegno a comunicare ogni variazione dei datti e sulle conseguente penali in caso di dichiarazioni false, con spazio riservato alla firma. Per entrambi gli spazi riservati alla firma non è indicato la qualità del soggetto tenuto alla sottoscrizione. Sicchè, questa omessa precisazione, così come l'incipit per il quale la pagina 7 va compilata solo dal coniuge o assimilato, portano a ritenere che l'omessa sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità sia conseguenza di un errore del tutto scusabile da parte del lavoratore che, in ogni caso, aveva appena alla pagina precedente già apposto la propria firma ai sensi del dpr 445/2000. Gli è, poi, che ai fini del diritto alla prestazione rileva la sussistenza dei requisiti di legge ovvero la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, che rileva nella sua mera oggettività (Cass. n. 21573 del 20/07/2023) e non già in ragione della correttezza formale della istanza. Peraltro, l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, prevede, al comma 1, che "qualora [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
4 In altri termini la decadenza dal beneficio consegue ex lege per il caso di dichiarazione mendace attesa la sicura valenza sanzionatoria della norma citata, che è preordinata a censurare l'infedeltà della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, d.P.R. n. 445/2000 (Cass. n. 22091 del 13/07/2022) e si pone, altresì, quale effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti. Analoga previsione non sussiste per l'ipotesi, come nella specie, in cui tale dichiarazione non risulti sottoscritta e che, per quanto più rileva, avrebbe dovuto spingere l a verificare la CP_3 effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati, di cui la dichiarazione sostitutiva rappresenta unicamente una semplificazione probatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione. CP_ Nella specie, tuttavia, l' non ha affatto contestato che i fatti dichiarati -e peraltro anche autocertificati con la sottoscrizione alla pagina precedente- non corrispondessero al vero. Ne consegue che l'omessa sottoscrizione della ulteriore dichiarazione sostitutiva non poteva comportare la perdita del diritto dei lavoratori alla percezione della prestazione. Alla luce delle complessive considerazioni svolte va, in definitiva, dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui alla richiesta di indebito conguaglio del 24-4-2024. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara non dovuto l'importo di € 21.652,36, oltre sanzioni, a titolo di contributi dovuti per il periodo da gennaio a giugno 2019, di cui alla comunicazione del 24-4-2024; CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della società istante che si liquidano in
€ 1700,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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